AVVISI DI CONTESTAZIONE E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
La contestazione e l’irrogazione delle sanzioni tributarie sono disciplinate dal decreto
legislativo 472 del 97 agli articolo 16 e 17 i quali fissano 3 modalità
1. contestazione delle sanzioni non collegate al tributo (quali quelle relative alle
omesse comunicazioni previste dalle leggi tributarie), disciplinata dall’art. 16 del
D.Lgs. 472/97
2. irrogazione congiunta all’accertamento del maggior tributo, per le violazioni
collegate al medesimo, come l’infedele dichiarazione;
3. irrogazione mediante notifica di cartella di pagamento, circoscritta dall’art. 17
del D.Lgs. 472/97 alle violazioni sui versamenti.
L’art. 16 stabilisce che l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie ha luogo
da parte dell’ente competente per il tributo a cui le violazioni si riferiscono con la
notifica dell’atto di contestazione delle sanzioni.
Sovente, l’applicazione delle sanzioni avviene congiuntamente alla determinazione
della base imponibile e dell’imposta con l’avviso di accertamento. Nel caso di
impugnazione dell’avviso di accertamento, le eccezioni rilevate per quanto riguarda
l’imposta si riflettono anche sulla sanzione, dal momento che al venir meno
dell’imposta si accompagna l’eliminazione della sanzione.
In altri casi è possibile impugnare le sole sanzioni.
IL RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO
Il ruolo è un elenco di debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ente
impositore ai fini della riscossione, e costituisce titolo esecutivo per quanto previsto
dall’art. 10 del D.P.R. 602/73.
Poiché il ruolo è un atto interno dell’ente impositore, lo stesso viene portato a
conoscenza del contribuente con la cartella di pagamento notificata dall’agente della
riscossione, sicché i vizi del ruolo possono essere fatti valere solo in sede di
impugnazione della cartella.
Ed infatti l’art. 21 del D.Lgs. 546/92, nella seconda parte del comma 1, stabilisce che
“La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo ”.
Nella sostanza i ricorsi presentati contro la legittimità della cartella di pagamento sono
ricorsi contro il ruolo.
L’iscrizione a ruolo, notificata con la cartella di pagamento, è uno degli atti impugnabili
autonomamente ai sensi del primo comma, lett. d), dell’articolo 19 del D.Lgs. 546 del
31 dicembre 1992; la sua impugnazione può essere fondata esclusivamente su vizi
propri, in quanto non possono essere fatte valere eccezioni relative all’avviso di
accertamento a cui il ruolo si riferisce, se questo non è stato già stato a sua volta
impugnato.
L’articolo 3-bis del D.L. n. 146/21, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, è stato
inserito il comma 4-bis, ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile, se non a
“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente
specifiche condizioni:
notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che
agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio
per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art.
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80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui
all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti
con una pubblica amministrazione”.
Questa norma, che limita le possibilità di difesa del contribuente in materia di
contenzioso tributario, rispecchia il mutato quadro normativo/giurisprudenziale nel
frattempo verificatosi, nel quale spiccano la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
cassazione n. 26283/2022 (che sancisce “la non impugnabilità dell’estratto di ruolo”)
L’INTIMIDAZIONE AD ADEMPIERE
L’intimazione ad adempiere (che ha sostituito l’avviso di mora) è un atto dell’agente
della riscossione, che deve essere notificato prima di dare avvio all’azione esecutiva
nel caso in cui l’espropriazione non abbia avuto inizio entro un anno dalla notifica della
cartella di pagamento.
L’intimazione ad adempiere presuppone la precedente notifica di un atto della
riscossione, che può essere il ruolo, la cartella di pagamento ovvero un avviso di
accertamento con efficacia esecutiva, dei quali viene sollecitato l’adempimento.
Tale provvedimento è impugnabile solo per vizi propri, e dunque non è possibile
contestare il merito della pretesa contenuto negli atti presupposti.
Fra i vizi propri dell’intimazione rientra la prescrizione, che deve essere eccepita in
sede di ricorso contro la stessa giacché, ove ciò non avvenga, l’eccezione di
intervenuta prescrizione non potrà più essere sollevata contro atti notificati
successivamente quali le misure cautelari (fermo e ipoteca). Quando l’intimazione ad
adempiere non è stata preceduta dalla notifica di un altro atto, il contribuente può
proporre ricorso facendo valere l’omessa notifica dell’atto presupposto.
Il contribuente deve impugnare l’intimazione ad adempiere presentando ricorso contro
l’Agente della Riscossione se sono sollevate eccezioni attinenti alla regolarità e alla
validità dell’atto oggetto impugnazione ovvero se non è stato notificato atto che
annuncia la pretesa, mentre se le questioni attengono alla pretesa fiscale sostanziale il
resistente deve essere l’ente impositore, il quale dovrà essere chiamato in causa
dall’Agente della Riscossione se il ricorso è proposto nei confronti di quest’ultimo.
L’IPOTECA SUGLI IMMOBILI ED IL FERMO DEI BENI MOBILI REGISTRATI
Sono impugnabili davanti alle Corti di giustizia tributaria l’ipoteca sugli immobili ed il
fermo di beni mobili registrati, finalizzati a tutelare il credito tributario
dell’Amministrazione finanziaria.
L’ipoteca ha ad oggetto beni immobili e viene iscritta da parte dell’Agente della
riscossione quando, decorso il termine previsto di sessanta giorni dalla notifica della
cartella di pagamento ovvero dell’avviso di accertamento esecutivo, il contribuente
non abbia provveduto al pagamento del debito tributario.
L’Agente della Riscossione, prima di procedere con l’iscrizione dell’ipoteca non è
tenuto alla notificazione di un’intimazione ad adempiere, ma deve comunque dare
comunicazione al contribuente del procedimento in atto (preavviso di iscrizione
ipotecaria) e l’impugnazione può essere proposta entro sessanta giorni da tale
comunicazione.
La disposizione del fermo da parte dell’Amministrazione finanziaria ha per oggetto i
beni mobili registrati del contribuente debitore o dei coobbligati. Il termine di 60 giorni
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per la presentazione del ricorso decorre dalla notificazione al debitore moroso, nel
termine di venti giorni dall’emissione del provvedimento di fermo, di un avviso a
adempiere denominato “preavviso di fermo amministrativo”
GLI ATTI DELLE OPERAZIONI CATASTALI
Gli atti catastali possono essere atti generali oppure atti individuali. Mentre
l’impugnazione dei primi rientra nella giurisdizione ammnistrativa (ad esempio i piani
di governo del territorio) la seconda tipologia è impugnabile avanti alle corti di
giustizia tributaria come previsto dall’art 19 del decreto legislativo 546/92.
Precisamente sono impugnabili dinanzi ai giudici tributari gli atti di classamento e gli
atti il cui fine è quello di attribuire o modificare le rendite catastali di terreni o
fabbricati.
Nel caso in cui il ricorso contro un atto che attribuisce una rendita catastale non venga
accolto, l’atto impugnato rimane in vita, ne caso invece il ricorso venga accolto, la
rendita viene annullata e tale annullamento ha effetto nei confronti di tutti i soggetti
interessati, erga omnes, e dunque anche nei confronti del Comune.
L’atto terminale del procedimento catastale non è, di per sé, un atto impositivo, poiché
non comporta effetti fiscali diretti ed immediati, ma stabilisce in modo autoritativo
quale sia il reddito ordinario medio di un immobile, con la conseguenza che il
contribuente che dichiara l’imposta, come anche l’ente che emette atti d’imposizione,
devono attenersi ad esso.
IL DINIEGO DI AGEVOLAZIONI E CONDONI
L’indicazione del diniego e revoca di agevolazione, nonché del rigetto di domande di
definizione agevolata, all’interno dell’articolo 19 del D.Lgs. 546 del 1992, permette di
comprendere, tra gli atti autonomamente impugnabili, qualsiasi provvedimento
dell’Amministrazione finanziaria idoneo ad esprimere il diniego opposto nei confronti di
richieste in tal senso avanzate da parte del contribuente, indipendentemente dalla
forma.
Per essere impugnabile autonomamente, il diniego di agevolazione deve essere
esplicito, a differenza del rifiuto alla restituzione di somme indebitamente versate e
chieste a rimborso dal contribuente.
GLI ACCERTAMENTI DEI DIRITTI DOGANALI E DELLE ACCISE
In materia doganale, i motivi di innesco delle controversie sono rinvenibili, nella
maggior parte dei casi, allorquando in sede di controllo della dichiarazione resa in
Dogana, insorgano contestazioni circa la qualificazione, valore, origine della merce, o
circa il regime di tara o trattamento degli imballaggi, e l’accertamento può avere ad
oggetto errori, omissioni o inesattezze contenuti nella dichiarazione resa alla Dogana.
I mezzi di tutela offerti al contribuente avverso i provvedimenti della Dogana sono
duplici.
Il primo, in ambito amministrativo, è disciplinato dal Testo Unico sulle Leggi Doganali e
prevede il rispetto di termini e comportamenti molto stringenti per l’operatore, a
fronte di una (presunta) maggior celerità nella decisione.
L’altro è quello tipicamente previsto nel caso di controversie tributarie e consiste
nell’instaurazione di un procedimento davanti alla Corte di giustizia tributaria nella cui
giurisdizione ricade la Dogana presso la quale è stata presentata la dichiarazione
doganale.
GLI ATTI NON IMPUGNABILI
È compito dell’interprete individuare, tra gli atti non inclusi nella elencazione 31
dell’articolo 19 del D.Lgs. 546 del 1992, quali siano quelli non impugnabili e quelli a
impugnazione differita, di cui si dirà più avanti.
A tal fine è necessario seguire il principio secondo il quale sono impu
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