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DEMOCRAZIE MAGGIORITARIE E DEMOCRAZIE CONSOCIATIVE
Un’altra distinzione fondamentale è quella fra democrazie maggioritarie e
democrazie consociative. Nelle democrazie maggioritarie la regola di magg. diventa
principio di organizzazione dei rapporti fra soggetti politici. Esse sono basate sulla
contrapposizione fra due partiti o due coalizioni o due leader politici, in competizione
per ottenere il potere politico. Tale contrapposizione esiste durante le elezioni ma
continua anche dopo, quando si crea una distinzione fra maggioranza politica e
minoranza dall’altro. Quest'ultima assume la funzione di opposizione, funzione che
impedisce che la maggioranza degeneri in tirannia della maggioranza.
In tali sistemi (presenti in Gran Bretagna, Francia e Germania) si può realizzare
‘alternanza ciclica dei partiti nei ruoli di maggioranza e opposizione. Le democrazie
consociative tendono ad incentivare l’accordo fra i principali partiti politici, al fine di
condividere il controllo del potere politico. I diversi partiti competono durante le
elezioni per conquistare i seggi in Parlamento, per poi negoziare la formazione del
Governo mediante un processo di mediazione e compromesso. Non esiste quindi
una reale funzione di opposizione, quanto piuttosto le decisioni politiche vengono
prese mediante un processo di mediazione fra maggioranze e minoranze.
LO STATO E LA SOCIETA’ MULTICULTURALE
La nascita dello Stato moderno comporta un processo di secolarizzazione, al
termine del quale c’è il riconoscimento della laicità dello Stato. Con ciò si intende la
neutralità dello Stato rispetto alle scelte religiose, la separazione fra la sfera politica
e quella religiosa e di conseguenza, il riconoscimento della libertà di culto come
fondamentale diritto dei cittadini. Per i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica la
Costituzione italiana ha adottato un regime concordatario, in cui, pur confermando a
separazione fra Stato e Chiesa, stabilendo che essi sono indipendenti e sovrani. I
rapporti fra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi e che questi
possono essere mutati solo con l’accordo di entrambe le parti.
Tuttavia tale regime non esclude il pluralismo religioso e la laicità dello Stato italiano,
sanciti dalla Cost. nell’art. 3 e nell’art. 8. L’articolo 8 sancisce anche che tutte le
confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi con propri statuti, purchè non
contrastino con l’ordinamento italiano. Pertanto l’ordinamento italiano accoglie il
principio di laicità, pur non escludendo una valutazione giuridica positiva del
fenomeno religioso.
PRINCIPIO DI LAICITA’, LIBERTA’ DI COSCIENZA E PLURALISMO
RELIGOSO
In Italia il principio di laicità è stato elaborato soprattutto dalla giurisprudenza
costituzionale. La Corte Costituzionale adotta una prospettiva di ‘’laicità positiva’’, nel
senso di una valutazione favorevole del fenomeno religioso, in quanto interesse dei
cittadini meritevole di essere tutelato dallo Stato. In secondo luogo la Corte
sembrava ammettere qualche differenza fra le religioni, su base numerica o
sociologica. La giurisprudenza costituzionale ha pure sancito la tutela della libertà di
coscienza, ad esempio nel caso dell’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche, allorchè la Corte ha ritenuto ammissibile tale insegnamento,
purchè sia tutelata la libertà di coscienza degli studenti che non vogliono
avvalersene.
LA TUTELA DELLE MINORANZE E LA SOCIETA’ MULTICULTURALE
La società multiculturale corrisponde al principio secondo cui deve essere assicurata
pari dignità alle espressioni culturali dei gruppi e delle comunità che convivono in
una società democratica, e all’idea secondo cui ciascuno ha diritto di crescere dentro
una cultura propria, non necessariamente in quella maggioritaria nel contesto sociale
in cui si trova a vivere. Una distinzione importante è quella tra tutela delle minoranze
storiche e nuove minoranze. La tutela delle prime è presente nelle Costituzioni degli
Stati di democrazia pluralista (art. 6 della Cost. Italiana protegge le minoranze
linguistiche). Più complesso è il problema delle nuove minoranze, in cui identità
culturali differenziate spesso chiedono di mantenere la propria differenza, e la
relativa tutela. L’identità può essere definita sulla base di criteri religiosi o etnici, ma
anche criteri di preferenza sessuale o appartenenza di genere.
STATO UNITARIO, STATO FEDERALE, STATO REGIONALE
La separazione dei poteri ed i limiti alla regola di maggioranza possono realizzarsi
non solo a livello orizzontale, ma anche a livello verticale (attraverso la distribuzione
di poteri e funzioni tra lo Stato centrale e gli Enti territoriali). Si fa una distinzione tra
Stato unitario e Stato composto: nel primo il potere è attribuito al solo Stato centrale
o a soggetti periferici da esso dipendenti; nel secondo il potere è distribuito fra Stato
centrale ed Enti territoriali da esso distinti. Sempre più spesso anche in Europa ha
avuto successo lo Stato composto, nelle 2 varianti di Stato federale e Stato
regionale. I caratteri tipici dello Stato federale sono:
-l’esistenza di un ordinamento statale federale con una propria Costituzione, e di
alcuni enti politici territoriali dotati di proprie Costituzioni.
-la previsione da parte delle Cost. federale di una ripartizione di competenze fra
Stato centrale e Stati membri.
-l’esistenza di un Parlamento bicamerale, in cui esiste una Camera rappresentativa
degli Stati membri.
-la partecipazione degli Stati membri al procedimento di revisione costituzionale; la
presenza di una Corte costituzionale per dirimere i conflitti tra Stato Federale e Stati
membri.
I caratteri dello Stato regionale sono:
-la presenza di una Costituzione statale che riconosce e garantisce l’esistenza di
Enti territoriali dotati di autonomia politica.
-l’attribuzione costituzionale alle Regioni di competenze legislative e amministrative.
-la mancanza di una seconda Camera rappresentativa delle Regioni.
In realtà la differenza tra Stato federale e Stato regionale è difficile da tracciare, tanto
da essere contestata da parte della dottrina. Altra distinzione importante è quella tra
federalismo duale e federalismo cooperativo: il primo vede una forte divisione tra lo
Stato federale e gli Stati membri, il secondo vede interventi congiunti e coordinati
nelle stesse materie da parte dello Stato centrale e degli Stati membri.
LE FORME DI GOVERNO NELLO STATO LIBERALE
Le 3 forme di governo conosciute dallo Stato iberale sono:
1)la monarchia costituzionale
2)il governo parlamentare
3)il governo presidenziale
LA MONARCHIA COSTITUZIONALE
Affermatosi nel passaggio da Stato assoluto a Stato liberale, la monarchia
costituzionale si caratterizza per la netta separazione dei poteri tra il Re ed il
Parlamento, titolari rispettivamente del potere esecutivo e di quello legislativo. Il re
manteneva ancora delle prerogative che gli consentivano di partecipare alla funzione
legislativa e a quella giurisdizionale. Poteva inoltre sciogliere il Parlamento. I 2 centri
del potere (re e parlamento) si basavano su due diversi principi: il re sul principio
monarchico-ereditario, il paramento su principio elettivo. Con il mutare degli equilibri
sociali la monarchia cost. si è trasformata in governo parlamentare, caratterizzato
dalla nascita di un terzo organo, ovvero il Governo, sempre più autonomo. Ciò che
caratterizza la forma di governo parlamentare è il rapporto di fiducia fra Governo e
Parlamento, il quale può costringerlo alle dimissioni votando la sfiducia.
PARLAMENTO DUALISTA E MONISTA
Inizialmente la forma di governo parlamentare era di tipo dualista, da una parte c’era
il re e dall’altra il parlamento. Le caratteristiche principali erano:
-potere esecutivo ripartito fra Capo dello Stato e Governo
-governo con necessità di doppia fiducia
-potere di scioglimento anticipato del Parlamento da parte del Capo dello Stato.
Nella fase successiva il parlamentarismo è diventato di tipo monista, in cui il
Governo ha un rapporto di fiducia esclusivamente con il Parlamento, mentre al Capo
dello Stato è lasciato solo un ruolo di garanzia. Il principale strumento attraverso cui
si è realizzata questa trasformazione è la controfirma: il Governo determina il
contenuto dell’atto, e al Capo dello Stato è rimasta solo la controfirma formale.
LE FORME DI GOVERNO NELLA DEMOCRAZIA PLURALISTA ED IL
SISTEMA DEI PARTITI
La forma di governo designa la struttura formale dei meccanismi di esercizio del
potere politico, ma è il concreto assetto del sistema politico che condiziona il
funzionamento di tali meccanismi. Con il termine di sistema dei partiti si intende il
numero di partiti e il tipo di rapporto che si instaura fra di loro. Quando la distanza
ideologica fra i partiti è molto elevata, si dice che il sistema politico è polarizzato; in
questo caso diminuiscono le possibilità di aggregazione fra i partiti.
Quando invece le distanza ideologiche sono ridotte i partiti hanno un elevato
potenziale di coalizione, e il sistema finisce per imperniarsi su 2 poli. In questo caso
le elezioni diventano competizione fra 2 forze alternative, una delle quali conquisterà
la maggioranza e porrà il proprio leader a guida del Governo. Le principali forme di
governo nelle democrazie pluraliste sono tre: il sistema parlamentare, il sistema
presidenziale e il sistema semipresidenziale. Il primo è quello largamente più diffuso.
Il sistema presidenziale è quello degli Usa, mentre quello semipresidenziale è stato
francese.
IL SISTEMA PARLAMENTARE
La forma di governo parlamentare è caratterizzata dall’esistenza di un rapporto di
fiducia tra Governo e Parlamento. Il rischio di perdere la fiducia del parlamento ha
portato ad una eccessiva instabilità e debolezza dei Governi, e ha costituito una
della cause della nascita dei regimi totalitari fra le 2 guerre mondiali. Per contrastare
questi pericoli si è sviluppata la tendenza alla razionalizzazione del parlamentarismo,
volta a tradurre in disposizioni costituzionali scritte le regole per un corretto ed
efficace funzionamento del sistema parlamentare. La Cost. italiana prevede una
forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione: un esempio significativo
di razionalizzazione è offerto dalla Cost. tedesca del 1949, in cui il rapporto di fiducia
intercorre fra una sola Camera e il solo capo de Governo; a quest’ultimo viene
attribuito particolare risalto.
PARLAMENTARISMO MAGGIORITARIO E PARLAMENTARISMO
COMPROMISSORIO
Il parlamentarismo maggioritario si caratterizza per