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Democrazie maggioritarie e democrazie consociative

Un’altra distinzione fondamentale è quella fra democrazie maggioritarie e democrazie consociative. Nelle democrazie maggioritarie la regola di maggioranza diventa principio di organizzazione dei rapporti fra soggetti politici. Esse sono basate sulla contrapposizione fra due partiti, due coalizioni o due leader politici, in competizione per ottenere il potere politico. Tale contrapposizione esiste durante le elezioni ma continua anche dopo, quando si crea una distinzione fra maggioranza politica e minoranza. Quest'ultima assume la funzione di opposizione, funzione che impedisce che la maggioranza degeneri in tirannia della maggioranza.

In tali sistemi (presenti in Gran Bretagna, Francia e Germania) si può realizzare l’alternanza ciclica dei partiti nei ruoli di maggioranza e opposizione. Le democrazie consociative tendono ad incentivare l’accordo fra i principali partiti politici, al fine di condividere il controllo del potere politico. I diversi partiti competono durante le elezioni per conquistare i seggi in Parlamento, per poi negoziare la formazione del Governo mediante un processo di mediazione e compromesso. Non esiste quindi una reale funzione di opposizione, quanto piuttosto le decisioni politiche vengono prese mediante un processo di mediazione fra maggioranze e minoranze.

Lo stato e la società multiculturale

La nascita dello stato moderno comporta un processo di secolarizzazione, al termine del quale c’è il riconoscimento della laicità dello Stato. Con ciò si intende la neutralità dello Stato rispetto alle scelte religiose, la separazione fra la sfera politica e quella religiosa e, di conseguenza, il riconoscimento della libertà di culto come fondamentale diritto dei cittadini. Per i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica la Costituzione italiana ha adottato un regime concordatario, stabilendo che essi sono indipendenti e sovrani. I rapporti fra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi e questi possono essere mutati solo con l’accordo di entrambe le parti.

Tuttavia, tale regime non esclude il pluralismo religioso e la laicità dello Stato italiano, sanciti dalla Costituzione nell’art. 3 e nell’art. 8. L’articolo 8 sancisce anche che tutte le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi con propri statuti, purché non contrastino con l’ordinamento italiano. Pertanto, l’ordinamento italiano accoglie il principio di laicità, pur non escludendo una valutazione giuridica positiva del fenomeno religioso.

Principio di laicità, libertà di coscienza e pluralismo religioso

In Italia il principio di laicità è stato elaborato soprattutto dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte Costituzionale adotta una prospettiva di “laicità positiva”, nel senso di una valutazione favorevole del fenomeno religioso, in quanto interesse dei cittadini meritevole di essere tutelato dallo Stato. In secondo luogo, la Corte sembrava ammettere qualche differenza fra le religioni, su base numerica o sociologica. La giurisprudenza costituzionale ha pure sancito la tutela della libertà di coscienza, per esempio nel caso dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, allorché la Corte ha ritenuto ammissibile tale insegnamento, purché sia tutelata la libertà di coscienza degli studenti che non vogliono avvalersene.

La tutela delle minoranze e la società multiculturale

La società multiculturale corrisponde al principio secondo cui deve essere assicurata pari dignità alle espressioni culturali dei gruppi e delle comunità che convivono in una società democratica, e all’idea secondo cui ciascuno ha diritto di crescere dentro una cultura propria, non necessariamente in quella maggioritaria nel contesto sociale in cui si trova a vivere. Una distinzione importante è quella tra tutela delle minoranze storiche e nuove minoranze. La tutela delle prime è presente nelle Costituzioni degli Stati di democrazia pluralista (art. 6 della Costituzione Italiana protegge le minoranze linguistiche). Più complesso è il problema delle nuove minoranze, in cui identità culturali differenziate spesso chiedono di mantenere la propria differenza e la relativa tutela. L’identità può essere definita sulla base di criteri religiosi o etnici, ma anche criteri di preferenza sessuale o appartenenza di genere.

Stato unitario, stato federale, stato regionale

La separazione dei poteri e i limiti alla regola di maggioranza possono realizzarsi non solo a livello orizzontale, ma anche a livello verticale (attraverso la distribuzione di poteri e funzioni tra lo Stato centrale e gli Enti territoriali). Si fa una distinzione tra Stato unitario e Stato composto: nel primo il potere è attribuito al solo Stato centrale o a soggetti periferici da esso dipendenti; nel secondo il potere è distribuito fra Stato centrale ed Enti territoriali da esso distinti. Sempre più spesso anche in Europa ha avuto successo lo Stato composto, nelle due varianti di Stato federale e Stato regionale.

Caratteri tipici dello stato federale

  • L’esistenza di un ordinamento statale federale con una propria Costituzione e di alcuni enti politici territoriali dotati di proprie Costituzioni.
  • La previsione da parte delle Costituzioni federali di una ripartizione di competenze fra Stato centrale e Stati membri.
  • L’esistenza di un Parlamento bicamerale, in cui esiste una Camera rappresentativa degli Stati membri.
  • La partecipazione degli Stati membri al procedimento di revisione costituzionale; la presenza di una Corte costituzionale per dirimere i conflitti tra Stato Federale e Stati membri.

Caratteri dello stato regionale

  • La presenza di una Costituzione statale che riconosce e garantisce l’esistenza di Enti territoriali dotati di autonomia politica.
  • L’attribuzione costituzionale alle Regioni di competenze legislative e amministrative.
  • La mancanza di una seconda Camera rappresentativa delle Regioni.

In realtà la differenza tra Stato federale e Stato regionale è difficile da tracciare, tanto da essere contestata da parte della dottrina. Altra distinzione importante è quella tra federalismo duale e federalismo cooperativo: il primo vede una forte divisione tra lo Stato federale e gli Stati membri, il secondo vede interventi congiunti e coordinati nelle stesse materie da parte dello Stato centrale e degli Stati membri.

Le forme di governo nello stato liberale

Le tre forme di governo conosciute dallo stato liberale sono:

  • La monarchia costituzionale
  • Il governo parlamentare
  • Il governo presidenziale

La monarchia costituzionale

Affermatosi nel passaggio da Stato assoluto a Stato liberale, la monarchia costituzionale si caratterizza per la netta separazione dei poteri tra il re ed il Parlamento, titolari rispettivamente del potere esecutivo e di quello legislativo. Il re manteneva ancora delle prerogative che gli consentivano di partecipare alla funzione legislativa e a quella giurisdizionale. Poteva inoltre sciogliere il Parlamento. I due centri del potere (re e parlamento) si basavano su due diversi principi: il re sul principio monarchico-ereditario, il parlamento su principio elettivo. Con il mutare degli equilibri sociali la monarchia costituzionale si è trasformata in governo parlamentare, caratterizzato dalla nascita di un terzo organo, il Governo, sempre più autonomo. Ciò che caratterizza la forma di governo parlamentare è il rapporto di fiducia fra Governo e Parlamento, il quale può costringerlo alle dimissioni votando la sfiducia.

Parlamento dualista e monista

Inizialmente la forma di governo parlamentare era di tipo dualista, da una parte c’era il re e dall’altra il parlamento. Le caratteristiche principali erano:

  • Potere esecutivo ripartito fra Capo dello Stato e Governo.
  • Governo con necessità di doppia fiducia.
  • Potere di scioglimento anticipato del Parlamento da parte del Capo dello Stato.

Nella fase successiva il parlamentarismo è diventato di tipo monista, in cui il Governo ha un rapporto di fiducia esclusivamente con il Parlamento, mentre al Capo dello Stato è lasciato solo un ruolo di garanzia. Il principale strumento attraverso cui si è realizzata questa trasformazione è la controfirma: il Governo determina il contenuto dell’atto, e al Capo dello Stato è rimasta solo la controfirma formale.

Le forme di governo nella democrazia pluralista ed il sistema dei partiti

La forma di governo designa la struttura formale dei meccanismi di esercizio del potere politico, ma è il concreto assetto del sistema politico che condiziona il funzionamento di tali meccanismi. Con il termine di sistema dei partiti si intende il numero di partiti e il tipo di rapporto che si instaura fra di loro. Quando la distanza ideologica fra i partiti è molto elevata, si dice che il sistema politico è polarizzato; in questo caso diminuiscono le possibilità di aggregazione fra i partiti.

Quando invece le distanze ideologiche sono ridotte i partiti hanno un elevato potenziale di coalizione, e il sistema finisce per imperniarsi su due poli. In questo caso le elezioni diventano competizione fra due forze alternative, una delle quali conquisterà la maggioranza e porrà il proprio leader a guida del Governo. Le principali forme di governo nelle democrazie pluraliste sono tre: il sistema parlamentare, il sistema presidenziale e il sistema semipresidenziale. Il primo è quello largamente più diffuso. Il sistema presidenziale è quello degli Usa, mentre quello semipresidenziale è stato francese.

Il sistema parlamentare

La forma di governo parlamentare è caratterizzata dall’esistenza di un rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento. Il rischio di perdere la fiducia del parlamento ha portato ad una eccessiva instabilità e debolezza dei Governi, e ha costituito una delle cause della nascita dei regimi totalitari fra le due guerre mondiali. Per contrastare questi pericoli si è sviluppata la tendenza alla razionalizzazione del parlamentarismo, volta a tradurre in disposizioni costituzionali scritte le regole per un corretto ed efficace funzionamento del sistema parlamentare. La Costituzione italiana prevede una forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione: un esempio significativo di razionalizzazione è offerto dalla Costituzione tedesca del 1949, in cui il rapporto di fiducia intercorre fra una sola Camera e il solo capo del Governo; a quest’ultimo viene attribuito particolare risalto.

Parlamentarismo maggioritario e parlamentarismo compromissorio

Il parlamentarismo maggioritario si caratterizza per...

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Scienze politiche e sociali SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

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