Estratto del documento

Declino: fase intermedia tra una situazione positiva e crisi azienda. Si manifesta con un

progressivo deterioramento della vitalità aziendale che provoca l’erosione dell’equilibrio

aziendale e le condizioni della crisi

Crisi: sopraggiunge quando il declino ha raggiunto una certa intensità, a seguito di

assenza di interventi correttivi. Si caratterizza per rilevanti perdite economiche e di

valore del capitale e perdita di fiducia da parte degli stakeholders.

Insolvenza: si verifica quano l’azienda è incapace di far fronte agli impregni finanziari

utilizzando il flusso di liquidità di cui dispone

Dissesto: situazione patologica in cui le attività non permettono di garantire il rimborso

dei debiti.

A seconda dello stato di salute dell’azienda, il Codice della Crisi mette a disposizione

degli strumenti. Migliore è lo stato di salute, più blandi saranno gli strumenti che il

legislatore riserva.

L’imprenditore come si accorge di dover utilizzare questi strumenti?

Il Codice prevede degli obblighi e segnali che hanno lo scopo di favorire l’emersione

precoce della crisi, consentendo all’imprenditore di adottare tempestivamente le

misure più appropriate per superare le difficoltà e, se possibile, risanare l’impresa.

L’art. 3 del Codice della Crisi individua quali sono gli obblighi dell’imprenditore

individuale e collettivo.

Imprenditore individuale: deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente

lo stato di crisi e assumete senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;

Imprenditore collettivo: deve istituire adeguati assetti organizzativi amministrativi e

contabili ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di

misure idonee. (richiamo all’art 2086 c.c)

Quali sono i segnali che, prima dell’emersione della crisi o dell’insolvenza, agevolano la

previsione dell’emersione della crisi?

esistenza di debiti per retribuzione scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà

dell’importo complessivo mensile delle retribuzioni;

esistenza di passività verso i fornitori scadute da almeno 90 giorni di ammontare

superiore rispetto ai debiti non scaduti;

esistenza di esposizioni nei confronti delle banche scadute da più di 60 giorni.

esistenza di esposizioni nei confronti dell’agenzia delle entrate scadute.

La legge prevede anche che i segnali debbano essere dati dall’organo di controllo

perchè l’organo di controllo societario e il soggetto incaricato alla revisione legale

devono segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti

dello stato di crisi e dello stato di insolvenza per la presentazione dell’istanza di accesso

alla composizione negoziata. La segnalazione deve essere motivata e contenere un

termine non superiore ai 30 giorni entro il quale, l’organo amministrativo, deve riferire in

ordine alle iniziative intraprese. La tempestiva segnalazione deve essere fatta non più

tardi di 60 giorni dal momento in cui viene a conoscenza delle situazioni.

Un altro organo che può fare la segnalazione, sono le banche e gli intermediari finanziari

che, nel momento in cui comunicano ai clienti le variazioni degli affidamenti devono

dare notizia anche agli organi di controllo societari. (art. 25 decies)

Altri importanti soggetti che devono fare le segnalazioni sono i creditori pubblici

qualificati: INPS. L’INPS deve fare una segnalazione quando rileva un ritardo di oltre 90

giorni dei versamenti previdenziali e assistenziali di importo: 15.000€ per le imprese con

lavoratori subordinati e parasubordinati, 5.000€ per le imprese senza lavoratori

subordinati e parasubordinati.

Ci troviamo nella situazione in cui riceviamo gli alert, l’imprenditore è raggiunto da alert.

Cosa deve fare? Deve assumere decisioni e utilizzare gli strumenti messi a disposizione

dal Codice della Crisi di impresa.

Gli strumenti sono di 2 tipologie:

Una prima parte si applica alla fase crisi e pre-crisi: Accordi (tra imprenditore e

creditore), non c’è la presenza del tribunale, ne’ del curatore e ne’ del commissario

giudiziale. Ci potrebbero anche essere, ma entrano in maniera blanda soltanto in

una fase di verifica di legittimità. Quali sono? convenzioni in moratoria, procedura di

composizione della crisi da sovra indebitamento, piano di ristrutturazione

omologato, accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa.

Quando lo stato di salute dell’azienda è veramente compromesso, ci troviamo in una

fase di crisi irreversibile, gli strumenti sono: Concordato preventivo, liquidazione

giudiziale (ex fallimento).

Ambito di applicazione, a chi si applicano questi strumenti?

L’art. 1 del Codice della crisi è definisce in maniera molto chiara quelli che sono i principi

relativi all’ambito d’applicazione, perchè dice che il codice disciplina le situazioni di crisi

e di insolvenza del debitore, non solo un imprenditore che svolga un attività

commerciale, artigiana, agricola, ma il codice si applica anche ai soggetti che non

svolgono un’attività d’impresa e che sono consumatori oppure professionisti. Questo

ampliamento è stato fatto con il nuovo codice, in precedenza il consumatore e il

professionista venivano disciplinata dalla Legge 3 del 2012. Con questa legge si è

cercato di dare una uniformità a tutti coloro che sono i sistemi di risanamento, dando la

possibilità anche al consumatore o al professionista, che si trova in situazioni di

difficoltà, di risollevare le proprie condizioni economiche utilizzando degli strumenti

messi a disposizione dal Legislatore.

Non tutti gli strumenti del codice della crisi si applicano a tutte le imprese, perchè fa

una netta distinzione tra impresa minore e impresa non minore. Alcuni si applicano

soltanto all’impresa che supera determinati parametri.

Quando l’impresa si intende come minore? E’ previsto dall’art.2 co.ma 1 lettera d del

Codice.

L’impresa minore deve presentare CONGIUNTAMENTE, nei tre esercizi antecedenti alla

data di deposito di una domanda di accesso agli strumenti previsti dal Codice:

Attivi ≤ 300.000€

Ricavi ≤ 200.000€

Debiti ≤ 500.000€

Se manca un solo parametro l’impresa è soggetta alla liquidazione giudiziale.

L’impresa che vuole utilizzare degli strumenti meno aggressivi, deve cercare di

dimostrare di essere impresa minore e l’obbligo è a carico del soggetto che chiede

l’applicazione di uno di questi strumenti.

L’impresa commerciale non minore può ricorrere o essere assoggettata a tutti gli istituti

disciplinati dal Codice della crisi, mentre sussistono limitazioni per l’impresa agricola e

impresa minore.

L’impresa agricola e minore sono escluse dalla liquidazione giudiziale, ma saranno

assoggettate alla procedura di liquidazione controllata e al concordato minore

transitando o meno dalla composizione negoziata che potrebbe aprire anche gli

sbocchi del concordato semplificato.

L’impresa minore e l’impresa agricola non possono accedere ne’ al concordato

preventivo e ne’ al piano di ristrutturazione assoggettato ad omologazione, riservati

all’impresa commerciale non minore.

Gli accordi di ristrutturazione e convenzione di moratoria sono utilizzabili da parte

dell’imprenditore agricolo ma non da quello minore.

Composizione negoziata

Strumento più semplice: composizione negoziata della crisi d’impresa.

A chi si applica? si applica a tutte le imprese regolari, cioè tutte quelle regolarmente

iscritte nel registro delle imprese, a quelle sopra e sotto soglia e alle imprese agricole.

Si applica a tutte le imprese ad esclusione:

non imprenditori;

associazioni, fondazioni ed enti pubblici;

quei soggetti che hanno rinunciato all’istanza di sottoposizione a questa procedura

nei 4 mesi antecedenti.

E’ importante sottolineare che è una misura di risanamento alternativa alla procedura

concorsuale, però deve rispettare 2 condizioni importanti:

1. deve essere ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, non si può

accedere alla CNC quando ci troviamo in una condizione di insolvenza, perchè la

CNC ha come fine di cercare di trovare degli accordi con i creditori per tornare in

una situazione di equilibrio;

2. non deve essere pendente nei confronti dell’imprenditore già un procedimento di

apertura di una procedura concorsuale. Nel momento in cui l’imprenditore è già in

una situazione di concordato, ad esempio, non può più chiedere l’attivazione CNC.

La finalità di questa misura è quella di costituire uno strumento di sostegno per

scongiurare il rischio che le imprese raggiungano stati di insolvenza tali da portare ad

uno stato di crisi irreversibile, con la possibilità di una ristrutturazione preventiva e

volontaria per l’imprenditore che versa in una situazione di difficile gestione economica.

L’art. 12 del CCI indica che l’imprenditore commerciale ed agricolo che si trova in

condizioni di squilibrio patrimoniale e economico-finanziario che ne rendono probabile

la crisi o insolvenza, può chiedere la nomina di un esperto che aiuti l’imprenditore nel

dialogo con i creditori e nella negoziazione di accordi volti a pianificare la ripresa

economica/aziendale.

L’istanza può essere presentata:

nella fase pre-crisi, quando occorre ad accertare la probabilità di entrare in crisi e

prevenirne l’insorgenza;

durante la crisi;

qualora l’impresa presenti casi di insolvenza, purchè sia ragionevole risanarla.

La procedura è NEGOZIALE E STRAGIUDIZIALE.

L’obiettivo è RISANAMENTO AZIENDALE.

Quali sono i vantaggi della procedura?

Possono accedere alla procedura tutte le categorie di imprenditori;

Non è burocraticamente complessa;

L’imprenditore può accedere ad adeguati strumenti di tutela:può chiedere al

giudice misure protettive del patrimonio o cautelari in costanza della procedura;

In caso di mancato accordo con i creditori, è possibile fare ricordo all’istituto del

concordato semplificato.

Come si procede?

Fase 1: L’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto che avviene tramite la

compilazione di un modello, disponibile sulla piattaforma unica nazionale, accessibile

dal sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato o a

agricoltura.

La piattaforma mette a disposizione dell’imprenditore:

un test pratico: da delle indicazioni sul debito scaduto, le linee di credito bancarie

utilizzate.

una check-list.

L’esito del test sintetizza i possibili scenari di risanamento.

La piatta

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martina.grifa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'impresa e delle società e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Dentamaro Annamaria.
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