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PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE: istituto

previsto per i debitori sovraindebitati esclusi quelli assoggettabili a liquid. Giud. ed escluso il consumatore, da proporre ai creditori, a contenuto libero, con lo scopo di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale ed è proponibile solo se vi è l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori e può anche essere prevista la suddivisione dei creditori in classi. Alla domanda il debitore allega documenti e dati contabili e finanziari. In mancanza la domanda è inammissibile, e lo è anche quando il debitore supera i criteri dimensionali dell'impresa minore. Altrimenti il giudice procede, sentiti i creditori che approvano il concordato minore nella maggioranza dei crediti ammessi al voto, all'omologazione del concordato minore. L'Organismo di Composizione della Crisi vigila sull'esecuzione del concordato minore ma non

c'è l'obbligo semestrale di comunicazione con il tribunale. CONCORDATO PREVENTIVO: con questa procedura il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori tramite la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio. La continuità può essere diretta in capo all'imprenditore se la procedura è avviata su sua istanza o indiretta se è continuata da parte di soggetto diverso dal debitore. Il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. Questo è il caso di concordato in continuità aziendale dove i creditori sono soddisfatti prevalentemente dal ricavato, compresa la cessione del magazzino e a ciascun creditore dev'essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che.può essere rappresentata anche dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali col debitore o suo avente causa. Mentre è possibile si preveda un concordato liquidatorio dove l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il 10%, rispetto all'alternativa della liquid. Giud., il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere inferiore al 20% dell'ammontare complessivo del credito chirografario. Presupposti per l'accesso sono lo stato di crisi o d'insolvenza e il debitore qualificato come imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti dell'impresa minore. La proposta si fonda su un piano detto di concordato che può prevedere ad es. la ristrutturazione dei debiti, la continuità aziendale indiretta, la suddivisione dei creditori in classi e quindi trattamento differenziato. Il piano di concordato deve contenere la descrizione delle modalità e dei tempi di.adempimento dellaproposta, inoltre le cause della crisi, gli apporti difinanza nuova e una previsione dei costi e ricavi attesidalla prosecuzione dell’attività. Un professionistaindipendente con una relazione attesta la veridicità deidati aziendali e la fattibilità del piano che il debitoredepositerà in allegato. Se il professionista indipendenteattesta anche che col concordato il soddisfacimentodei creditori sarà non inferiore a quello di un’eventualeliquid. Giud., il pagamento di tributi e contributi potràessere parziale o dilazionato. Viene nominato dalgiudice il commissario giudiziale che nell’eserciziodelle sue funzioni è un pubblico ufficiale, e potràcomunicare con i creditori, su loro richiesta, sulleproposte del piano, rispettando sempre gli opportuni1920obblighi di riservatezza e con il P.M. per fatti chepotrebbero rilevare ai fini di indagini preliminari in sedepenale. Da quando il debitore propone la

domanda diconcordato, fino all’omologazione del piano, conserval’amministrazione dei suoi beni e l’eserciziodell’impresa sotto la vigilanza del commissariogiudiziale e gli atti di straordinaria amministrazionesenza autorizzazione del giudice delegato sonoinefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.Per i contratti pendenti la regola è la loro prosecuzione,ma il debitore può chiederne l’autorizzazione asospenderli o a scioglierli se la prosecuzione non èfunzionale o contrasta con l’esecuzione del piano; lacontroparte può opporsi depositando memoria, ma sel’autorizzazione è concessa ha diritto ad un indennizzo.

COMPITI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE: annotanelle scritture dei libri presentati l’apertura delconcordato, poi li consegna al debitore che dovràtenerli a sua disposizione. Verifica l’elenco dei creditorie comunica loro l’intervallo temporale per il loro voto,allegando la

proposta e il decreto d'apertura. Inoltreredige l'inventario del patrimonio del debitore e unarelazione sulle cause del dissesto, precisando se sitratti di uno stato di crisi o di insolvenza, e la depositaalmeno 45gg prima della data iniziale fissata per ilvoto dei creditori. Viene infine eventualmente aperta laliquid. Giud. se comunica al tribunale che il debitore hacommesso atti di frode o violato suoi obblighi.

VOTODEI CREDITORI: è espresso telematicamente non piùtramite l'adunanza dei creditori, votando appunto leproposte del debitore raccolte dal commissariogiudiziale, ed eventualmente potranno formulareosservazioni; il concordato è approvato dai creditoriche rappresentano la maggioranza dei crediti ammessial voto. Nell'ipotesi in cui un unico creditore sia titolare2021di crediti in misura superiore alla maggioranza deicrediti ammessi al voto, il concordato è approvato sec'è anche la maggioranza per teste dei voti.

espressidai creditori ammessi. In caso di suddivisioni in classi,è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi èraggiunta anche nel maggior numero di classi. In casodi più proposte se la maggioranza non è raggiunta ilgiudice delegato rimette al voto la sola proposta cheha raggiunto la maggioranza relativa dei creditiammessi. Se non viene approvato il tribunale su notiziadel giudice delegato provvede all’apertura della liquid.Giud. Prima dell’omologazione se ci sono creditoridissenzienti in misura inferiore al 20% dei creditori, iltribunale può comunque omologare se ritiene che ilcredito sarà meglio soddisfatto col concordato che noncon la liquid. Giud. La sentenza di omologazionechiude la procedura di concordato; se quest’ultimoconsiste nella cessione dei beni, il tribunale nominaanche uno o più liquidatori e un comitato di 3 o 5creditori ad assistere alle modalità. Il concordatoomologato è

obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese delladomanda d'accesso, conservando i diritti contro i coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso (cioè chi ha pagato chiede il rimborso delle quote corrispondenti alle parti di debito che gravano sugli altri). L'adempimento del concordato è supervisionato dal commissario giudiziale e in caso d'inadempimento da parte del debitore all'obbligo di compiere ogni atto necessario per dare esecuzione alla proposta di concordato, il commissario giudiziale lo comunica al tribunale che può decidere di assegnargli i poteri sostitutivi in luogo del debitore. Del concordato è possibile anche la risoluzione, richiesta, su ricorso proponibile entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento, dai creditori in caso di inadempimenti del debitore, che non dev'essere di scarsa importanza. Poi riguardo allasuccessiva alla liquidazione giudiziale deve valutare se l'imprenditore commerciale soddisfi i requisiti per essere considerato un'impresa minore. In caso contrario, il tribunale può aprire la procedura di liquidazione giudiziale solo se lo stato di insolvenza si verifica dopo la presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo. Un'altra ipotesi in cui può essere annullato il concordato è quando il commissario giudiziale o qualsiasi creditore, in contraddittorio con il debitore, scopre che il passivo è stato dolosamente esagerato o che una parte rilevante dell'attivo è stata sottratta o dissimulata. In questo caso, è possibile presentare un ricorso entro 6 mesi dalla scoperta del dolo e al massimo entro 2 anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento. La liquidazione giudiziale riguarda quindi gli imprenditori commerciali che non soddisfano i requisiti dell'impresa minore e che si trovano in stato di insolvenza. La procedura è gestita dal tribunale competente.èinvestito dell’intera procedura, e quindi poteri sugli organi della procedura, sentire il curatore, debitore e comitato dei creditori in camera di consiglio e decide sulle controversie sorte nel corso della procedura dove non competono al giudice delegato. Quest’ultimo esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura, quindi convoca curatore e comitato dei creditori ex lege o quando ritiene sia opportuno, inoltre provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori e procede all’accertamento del passivo. I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo dalle parti e da chiunque interessato, ma con termini diversi, a meno che siano decorsi 90gg dal deposito nel fascicolo della procedura. Il reclamo si propone con ricorso indicando tribunale, generalità del ricorrente, l’esposizione delle ragioni e relative conclusioni e i mezzi di prova cui intende avvalersi. Per rendere i tempi
  1. concitati glieffetti del provvedimento non sono sospesi.
  2. Ilricorrente si costituisce in giudizio almeno 5gg primadell’udienza per depositare memorie e sul reclamodecide il tribunale in composizione collegiale, entro30gg dall’udienza di comparizione.
  3. Nella sentenzad’apertura il tribunale nomina il curatore (e se utileuno o più esperti per l’esecuzione di compiti specifici inluogo del curatore), iscritto all’albo dei soggettiincaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni digestione e di controllo nelle procedure del codice dellacrisi e deve soddisfare i requisiti del professionistaindipendente, cioè 1
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Publisher
A.A. 2020-2021
40 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Oscarb97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Principe Angelina.