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Ambito d’applicazione cci (art. 1) e novità: “il codice
disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del
debitore intendendo per quest’ultimo sia il
consumatore, il professionista, o l’imprenditore, che
eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività
commerciale, artigiana o agricola, operando come
persona fisica, giuridica o altro ente collettivo, gruppo
d’imprese o società pubblica, con esclusione dello
Stato e degli enti locali”. La riforma, con l’introduzione
delle misure di allerta e di composizione della crisi
parte dal giusto presupposto che l’emersione
tempestiva della crisi consente sia la miglior
salvaguardia del patrimonio del debitore, che la miglior
tutela dei creditori venuti in contatto col debitore. Dal
fallimento alla liquidazione giudiziale cambia il nome
ma non la finalità della procedura, dato che lo scopo è
sempre quello di liquidare il patrimonio del debitore
per ripartirlo in favore dei creditori. Altre novità: la
procedura di allerta quindi gli strumenti di allerta
(P.5) e gli indicatori della crisi (P.6), la
composizione assistita della crisi (P.8) e
l’adozione di un unico modello processuale per
l’accertamento dello stato di crisi o d’insolvenza
(P.9)
Definizioni: CRISI (art. 2 lett. a): stato di difficoltà
economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza
del debitore, e che per le imprese si manifesta come
inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far
fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate
(decreto correttivo e indicatore ex art. 13 cci P.6).
INSOLVENZA (art. 2 lett. b): stato del debitore che si
manifesta con inadempimenti, o altri fatti esteriori, i
quali dimostrino che il debitore non è più in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
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Concetto d’insolvenza e crisi (SENTENZA SCELTA
vedi alla fine).
Altre definizioni: SOVRAINDEBITAMENTO (art. 2 lett.
c): lo stato di crisi o d’insolvenza (presupposto
oggettivo) del consumatore, professionista,
imprenditore minore, imprenditore agricolo, delle start-
up innovative e di ogni altro debitore NON
assoggettabile alla liquid. Giud. o a liquidazione coatta
amministrativa o altre procedure liquidatorie
(presupposto soggettivo). IMPRESA MINORE (art. 2
lett. d): l’impresa che presenta congiuntamente i
requisiti dimensionali di 1. Attivo patrimoniale
ammontare complessivo annuo >300mila € nei tre
esercizi antecedenti il deposito dell’istanza di apertura
della liquid. Giud., 2. Ricavi per un ammontare
complessivo annuo non > a 200mila€ nei tre esercizi
antecedenti il deposito dell’istanza di apertura della
liquid. Giud., 3. Ammontare di debiti anche non scaduti
non >500mila € (sentenza piccolo imprenditore).
CONSUMATORE (art. 2 lett. e): persona fisica che
agisce per scopi estranei all’attività commerciale,
imprenditoriale, artigiana o professionale
eventualmente svolta, anche se socia di una società,
per i debiti estranei a quelli sociali. SOCIETA’
PUBBLICHE (art. 2 lett. f): le società a controllo
pubblico (società in cui una o più amministrazioni
pubbliche esercitano poteri di controllo), le società a
partecipazione pubblica (società a controllo pubblico,
nonché le altre società partecipate direttamente da
amministrazioni pubbliche o da società a controllo
pubblico) e le società in house (formalmente delle
società ma in realtà vi è l’ente pubblico che esercita
controllo analogo, cioè controllo gestionale e
funzionario stringente sulla società, come se stesse
controllando i propri organi, ed è diverso dal controllo
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nelle società a controllo pubblico che non è
determinante) ex art. 2 lett. m,n e o d.lgs. 175/2016
(t.u. in materia di società a partecipazione pubblica).
Sentenza.
Altre definizioni, GRANDI IMPRESE (art. 2 lett. g): le
imprese che, alla data di chiusura del bilancio
superano i limiti numerici di almeno due di tre criteri
dimensionali (contenuti nella direttiva 2013/24 UE): 1.
Totale stato patrimoniale 20mln€, 2. Ricavi netti delle
vendite e delle prestazioni 40mlne€, 3. Numero medio
dei dipendenti occupati durante l’esercizio 250.
GRUPPO D’IMPRESE (art. 2 lett. h): l’insieme delle
società, imprese ed enti, escluso lo Stato, che sono
sottoposti alla direzione e coordinamento di una
società, ente o persona fisica, sulla base di un vincolo
partecipativo o di un contratto, es. impresa
madre/capogruppo/controllante (sottoposizione come
nel gruppo cooperativo paritetico e bilancio
consolidato). GRUPPI D’IMPRESE DI RILEVANTE
DIMENSIONE (art. 2 lett. i): i gruppi d’imprese
composti da un’impresa madre e imprese figlie da
includere nel bilancio consolidato, che superano i limiti
numerici previsti per le grandi imprese, quindi non
sono piccoli gruppi. COMI (art. 2 lett. m): centro degli
interessi principali del debitore, cioè il luogo in cui il
debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e
riconoscibile dai terzi. (vedi giurisdizione e competenza
P.5 e 8). ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI E
INSOLVENZA DELLE IMPRESE (art. 2 lett. n): albo,
istituito presso il Ministero della giustizia, dei soggetti
che su incarico del giudice svolgono, anche in forma
associata o societaria, funzioni di gestione,
supervisione o controllo nell’ambito delle procedure di
regolazione della crisi o dell’insolvenza.
PROFESSIONISTA INDIPENDENTE (art. 2 lett. o):
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professionista incaricato dal debitore nell’ambito di
una delle procedure di regolazione della crisi d’impresa
che soddisfi congiuntamente tre requisiti: 1. Essere
iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
imprese, nonché nel registro dei revisori legali, 2. Non
essere soggetto a cause d’ineleggibilità e decadenza
(cioè non aver ricevuto condanne, non avere rapporto
di parentela col debitore, e non aver prestato lavoro
presso una diretta concorrenza del debitore), 3. Non
essere legato ad altre parti coinvolte nell’operazione di
regolazione della crisi. MISURE PROTETTIVE (art. 2
lett. p): le misure temporanee disposte dal giudice
competente per evitare che determinate azioni dei
creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle
trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la
regolazione della crisi o dell’insolvenza; durata
massima 12 mesi anche non continuativi, inclusi
eventuali rinnovi e proroghe (ex art. 8 e 20 se su
richiesta del debitore a seguito dell’audizione ex art.
18, o anche nel corso del procedimento d’apertura
della liquid. Giud. o della procedura di concordato o di
omologazione degli accordi). MISURE CAUTELARI
(art. 2 lett. q): i provvedimenti cautelari emessi dal
giudice competente a tutela del patrimonio (se è
sufficiente a soddisfare il carico debitorio) o
dell’impresa del debitore (in caso di salvataggio), che
appaiono secondo le circostanze più idonei ad
assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure
di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Oltre che
alla risoluzione della crisi in via preventiva queste
misure possono essere disposte anche nel corso della
procedura d’apertura della liquid. Giud. o di concordato
o di omologazione di accordi in modo che i creditori
non possono, per titolo o causa anteriore, iniziare o
proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio
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del debitore. CLASSE DEI CREDITORI (art. 2 lett. r):
insieme dei creditori che hanno posizione giuridica e
interessi economici omogenei. Ad esempio è
obbligatoria per i creditori titolari di crediti
previdenziali o fiscali e per quelli che propongono il
concordato. OCC (art. 2 lett. t): organismi di
composizione della crisi da sovraindebitamento che
svolgono compiti di composizione assistita della crisi
da sovraindebitamento (P.14) e funzione importante
anche nei meccanismi di allerta. OCRI (art. 2 lett. u):
organismi di composizione della crisi d’impresa,
costituiti presso ciascuna camera di commercio, ed
hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e
gestire la fase dell’allerta e, per le imprese diverse
dalle imprese minori, la fase della composizione
assistita della crisi su istanza del debitore, nel cui
ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa.
Disciplina all’art. 16 (P. 7).
DOVERI DEL DEBITORE (art. 3): l’imprenditore
individuale deve adottare misure idonee e tempestive
a rilevare lo stato di crisi e assumere senza indugio le
iniziative necessarie per farvi fronte. L’imprenditore
collettivo deve adottare un assetto organizzativo ex
2086.2 per adottare misure idonee e tempestive a
rilevare lo stato di crisi. (decreto correttivo ha
precisato che sono gli amministratori per le società
semplici e per le srl e amministratori o consiglio di
gestione per le spa, a dover istituire l’assetto
organizzativo adeguato).
DOVERI DELLE PARTI (art. 4): sia del debitore che dei
creditori di comportarsi secondo buona fede e
correttezza. Dato l’interesse comune della continuità
aziendale. In particolare, come il debitore ha il dovere
di illustrare la propria situazione in modo completo,
veritiero e trasparente ai creditori, così quest’ultimi
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sottostanno ad un obbligo di collaborazione, non
dev’esserci speculazione, e rispetto del diritto di
riservatezza sulla situazione del debitore. Inoltre il
debitore gestisce il patrimonio nell’interesse prioritario
dei creditori. Anche le autorità preposte sottostanno
all’obbligo di riservatezza (ex art. 5)
PREDEDUCIBILITA’ DEI CREDITI (art. 6): sono una
categoria di crediti esclusi dal concorso, soddisfatti con
precedenza assoluta rispetto agli altri, pagati prima del
riparto, e si tratta di crediti della procedura, es. spese
per un estimatore, e per compensi all’OCRI e altri
crediti professionali.
ATTRIBUZIONE DELLA GIURISDIZIONE (art. 11): la
giurisdizione italiana sussiste sulla domanda di
apertura di una procedura per la regolazione della crisi
o dell’insolvenza quando il debitore ha in Italia il COMI
(mentre nella l. fall rilevava la sede legale) o una
dipendenza (cioè una struttura organizzativa di ordine
economico e funzionale, caratterizzata da un
complesso di beni decentrati avente una propria
individualità, funzionalmente collegato con l’azienda
centrale in quanto destinata al perseguimento di
interessi e scopi imprenditoriali); avverso il
provvedimento di apertura è ammessa impugnazione
per difetto di giurisdizione applicando il procedimento
dell’art. 51 ed è sempre ammesso il ricorso in
cassazione.
STRUMENTI DI ALLERTA (art. 12): sono gli obblighi di
segnalazione, prima agli organi amministrativi ed
eventualmente all’OCRI, posti a carico degli organi di
controllo societario e revisori contabili (art. 14) (che se
tempestiva vi è l’esonero dalla responsabilità solidale)
e di creditori pubblici qualificati (art. 15, agenzia
dell’entrate, INPS), direttamente all’OCRI, (a pena
d’inefficacia del titolo di prelazione sui loro crediti)
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finalizzati insieme agli obblighi dell’imprenditore ex
2086.2 e art. 3 cci, alla tempestiva rilevazione degli
indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione
delle misure più idonee alla composizione della crisi. Il
debitore può accedere, sia prima dell’attivazione che
all’esito dell’allerta, al procedimento di composizione
assistita della crisi svolto in modo riservato e
confidenziale davanti all’OCRI, durata massima 6 mesi.
L’allerta non incide sui contratti pendenti. Ambito
d’applicazione degli strumenti d’allerta: debitori che
svolgono attività imprenditoriale ad esclusione di
grandi imprese, gruppi d’imprese di rilevante
dimensione, società con azioni quotate, anche le
banche, le società di risparmio e d’investimento sono
escluse. Altro effetto è che la pendenza di una delle
procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza fa
cessare gli obblighi di segnalazione da parte dei
soggetti ex art. 14 e 15 e se sopravvenuta, comporta
la chiusura del procedimento di allerta e di
composizione assistita della crisi.
Sent. IPAB, si applica in via residuale la disciplina del
sovraindebitamento? Per parte della giurisprudenza e
dottrina no perché manca espressa previsione; per
altra parte della giurisprudenza e dottrina sì perché se
il legislatore avesse voluto escluderle lo avrebbe
espressamente previsto. In realtà secondo
un’interpretazione teleologicamente orientata, vero
che manca l’esclusione degli enti pubblici dalla
disciplina del sovraindebitamento ex art. 65 ma dato
l’ambito d’applicazione del cci ex art. 1 vengono
espressamente esclusi gli enti pubblici e quindi anche
dalla disciplina del sovraindebitamento.
INDICATORI DELLA CRISI (art. 13): sono indicatori gli
squilibri (dislivello tra attivo e passivo) di carattere
reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle
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specifiche caratteristiche dell’impresa (per una pax
sociale non possono essere standardizzati), e sono
rilevabili attraverso appositi indici che evidenziano la
sostenibilità o meno dei debiti per almeno i 6 mesi
successivi e le prospettive di continuità aziendale per
l’esercizio in corso. Sono indicatori di crisi anche i
ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche
sulla base di quanto previsto dalla tempestività
dell’iniziativa (art. 24 cioè non è tempestiva se il
debitore propone una domanda d’accesso a una delle
procedure oltre 6 mesi o se istanza ex art. 19 (per la
composizione assistita della crisi) 3 mesi, a decorrere
da quando si verifica alternativamente o l’esistenza di
debiti scaduti da almeno 60gg in relazione al totale
mensile o debiti verso fornitori scaduti da almeno
120gg in relazione al totale dei debiti non scaduti). Tali
indici sono elaborati ogni 3 anni dal consiglio nazionale
dei dottori commercialisti ed esperti contabili. (vedi
strumenti di allerta P.5).
OCRI (art. 16): (vedi prima nelle definizioni a P.4)
opera tramite il suo referente che è il segretario
generale della camera di commercio o suo delegato,
che assicura la tempestività del procedimento
vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i
soggetti coinvolti. Ricevute le segnalazioni il referente
procede senza indugio a nominare un collegio di 3
esperti iscritti nell’albo dei soggetti incaricati
dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di
controllo nelle procedure di cui uno designato dalla
camera di commercio, uno dal presidente della sezione
specializzata in materia d’impresa e uno indicato dalle
associazioni di categoria. I soggetti nominati attestano
la loro indipendenza (vedi professionista indipendente
P.3). Quando il referente verifica che si tratta d’impresa
minore convoca il debitore dinanzi all’OCC ai fini
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dell’eventuale avvio del procedimento di composizione
assistita della crisi.
AUDIZIONE DEL DEBITORE (art. 18): entro 15gg
dalle segnalazioni o dall’istanza del debitore (art. 19)
l’OCRI convoca il debitore davanti al collegio che
acquisirà tutte i dati e le dovute informazioni. Se il
collegio ritiene che non ci sia crisi o si tratti
d’imprenditore cui non si applica la disciplina della
composizione della crisi da sovraindebitamento,
dispone l’archiviazione delle segnalazioni ricevute.
Mentre se ritiene la sussistenza di una crisi individua
col debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa
il termine entro cui il debitore riferisce sulla loro
attuazione.
COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI (art. 19):
su istanza del debitore, anche formulata dopo
l’audizione ex art. 18, il collegio fissa termine di
massimo 3 mesi prorogabile per altri 3 per la ricerca di
una soluzione concordata della crisi dell’impresa. Se il
debitore dichiara che intende presentare domanda di
omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o
di apertura del concordato preventivo, il collegio
procederà ad accertare la veridicità dei dati aziendali.
L’accordo coi creditori deve avere forma scritta e
depositato presso l’OCRI per poi essere iscritto nel
registro delle imprese producendo gli effetti degli
accordi che danno esecuzione al piano attestato di
risanamento (vedi P. 13 art. 56, strumento negoziale
stragiudiziale, quale effetto è consentire il risanamento
dell’esposizione debitoria dell’impresa e assicurare il
riequilibrio della situazione finanziaria). Se allo scadere
del termine ex art. 19 non è stato concluso un accordo
coi creditori e la crisi permane, il collegio invita il
debitore a presentare domanda d’accesso a una delle
procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza
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entro 30gg e gli atti fin a questo momento prodottisi
potranno essere utilizzati nelle successive procedure.
Altra ipotesi è che se il collegio ritiene sussistente uno
stato d’insolvenza lo segnala al referente che ne dà
notizia al P.M. se il debitore non adempie i suoi doveri
(es. comparire per l’audizione o non deposita l’istanza
ex art. 19), che esercita la propria iniziativa per
l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o
dell’insolvenza. All’OCRI spetterà un compenso.
GIURISDIZIONE
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