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Ambito d’applicazione cci (art. 1) e novità: “il codice

 disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del

debitore intendendo per quest’ultimo sia il

consumatore, il professionista, o l’imprenditore, che

eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività

commerciale, artigiana o agricola, operando come

persona fisica, giuridica o altro ente collettivo, gruppo

d’imprese o società pubblica, con esclusione dello

Stato e degli enti locali”. La riforma, con l’introduzione

delle misure di allerta e di composizione della crisi

parte dal giusto presupposto che l’emersione

tempestiva della crisi consente sia la miglior

salvaguardia del patrimonio del debitore, che la miglior

tutela dei creditori venuti in contatto col debitore. Dal

fallimento alla liquidazione giudiziale cambia il nome

ma non la finalità della procedura, dato che lo scopo è

sempre quello di liquidare il patrimonio del debitore

per ripartirlo in favore dei creditori. Altre novità: la

procedura di allerta quindi gli strumenti di allerta

(P.5) e gli indicatori della crisi (P.6), la

composizione assistita della crisi (P.8) e

l’adozione di un unico modello processuale per

l’accertamento dello stato di crisi o d’insolvenza

(P.9)

Definizioni: CRISI (art. 2 lett. a): stato di difficoltà

 economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza

del debitore, e che per le imprese si manifesta come

inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far

fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate

(decreto correttivo e indicatore ex art. 13 cci P.6).

INSOLVENZA (art. 2 lett. b): stato del debitore che si

manifesta con inadempimenti, o altri fatti esteriori, i

quali dimostrino che il debitore non è più in grado di

soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

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Concetto d’insolvenza e crisi (SENTENZA SCELTA

vedi alla fine).

Altre definizioni: SOVRAINDEBITAMENTO (art. 2 lett.

 c): lo stato di crisi o d’insolvenza (presupposto

oggettivo) del consumatore, professionista,

imprenditore minore, imprenditore agricolo, delle start-

up innovative e di ogni altro debitore NON

assoggettabile alla liquid. Giud. o a liquidazione coatta

amministrativa o altre procedure liquidatorie

(presupposto soggettivo). IMPRESA MINORE (art. 2

lett. d): l’impresa che presenta congiuntamente i

requisiti dimensionali di 1. Attivo patrimoniale

ammontare complessivo annuo >300mila € nei tre

esercizi antecedenti il deposito dell’istanza di apertura

della liquid. Giud., 2. Ricavi per un ammontare

complessivo annuo non > a 200mila€ nei tre esercizi

antecedenti il deposito dell’istanza di apertura della

liquid. Giud., 3. Ammontare di debiti anche non scaduti

non >500mila € (sentenza piccolo imprenditore).

CONSUMATORE (art. 2 lett. e): persona fisica che

agisce per scopi estranei all’attività commerciale,

imprenditoriale, artigiana o professionale

eventualmente svolta, anche se socia di una società,

per i debiti estranei a quelli sociali. SOCIETA’

PUBBLICHE (art. 2 lett. f): le società a controllo

pubblico (società in cui una o più amministrazioni

pubbliche esercitano poteri di controllo), le società a

partecipazione pubblica (società a controllo pubblico,

nonché le altre società partecipate direttamente da

amministrazioni pubbliche o da società a controllo

pubblico) e le società in house (formalmente delle

società ma in realtà vi è l’ente pubblico che esercita

controllo analogo, cioè controllo gestionale e

funzionario stringente sulla società, come se stesse

controllando i propri organi, ed è diverso dal controllo

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nelle società a controllo pubblico che non è

determinante) ex art. 2 lett. m,n e o d.lgs. 175/2016

(t.u. in materia di società a partecipazione pubblica).

Sentenza.

Altre definizioni, GRANDI IMPRESE (art. 2 lett. g): le

 imprese che, alla data di chiusura del bilancio

superano i limiti numerici di almeno due di tre criteri

dimensionali (contenuti nella direttiva 2013/24 UE): 1.

Totale stato patrimoniale 20mln€, 2. Ricavi netti delle

vendite e delle prestazioni 40mlne€, 3. Numero medio

dei dipendenti occupati durante l’esercizio 250.

GRUPPO D’IMPRESE (art. 2 lett. h): l’insieme delle

società, imprese ed enti, escluso lo Stato, che sono

sottoposti alla direzione e coordinamento di una

società, ente o persona fisica, sulla base di un vincolo

partecipativo o di un contratto, es. impresa

madre/capogruppo/controllante (sottoposizione come

nel gruppo cooperativo paritetico e bilancio

consolidato). GRUPPI D’IMPRESE DI RILEVANTE

DIMENSIONE (art. 2 lett. i): i gruppi d’imprese

composti da un’impresa madre e imprese figlie da

includere nel bilancio consolidato, che superano i limiti

numerici previsti per le grandi imprese, quindi non

sono piccoli gruppi. COMI (art. 2 lett. m): centro degli

interessi principali del debitore, cioè il luogo in cui il

debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e

riconoscibile dai terzi. (vedi giurisdizione e competenza

P.5 e 8). ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI E

INSOLVENZA DELLE IMPRESE (art. 2 lett. n): albo,

istituito presso il Ministero della giustizia, dei soggetti

che su incarico del giudice svolgono, anche in forma

associata o societaria, funzioni di gestione,

supervisione o controllo nell’ambito delle procedure di

regolazione della crisi o dell’insolvenza.

PROFESSIONISTA INDIPENDENTE (art. 2 lett. o):

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professionista incaricato dal debitore nell’ambito di

una delle procedure di regolazione della crisi d’impresa

che soddisfi congiuntamente tre requisiti: 1. Essere

iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle

imprese, nonché nel registro dei revisori legali, 2. Non

essere soggetto a cause d’ineleggibilità e decadenza

(cioè non aver ricevuto condanne, non avere rapporto

di parentela col debitore, e non aver prestato lavoro

presso una diretta concorrenza del debitore), 3. Non

essere legato ad altre parti coinvolte nell’operazione di

regolazione della crisi. MISURE PROTETTIVE (art. 2

lett. p): le misure temporanee disposte dal giudice

competente per evitare che determinate azioni dei

creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle

trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la

regolazione della crisi o dell’insolvenza; durata

massima 12 mesi anche non continuativi, inclusi

eventuali rinnovi e proroghe (ex art. 8 e 20 se su

richiesta del debitore a seguito dell’audizione ex art.

18, o anche nel corso del procedimento d’apertura

della liquid. Giud. o della procedura di concordato o di

omologazione degli accordi). MISURE CAUTELARI

(art. 2 lett. q): i provvedimenti cautelari emessi dal

giudice competente a tutela del patrimonio (se è

sufficiente a soddisfare il carico debitorio) o

dell’impresa del debitore (in caso di salvataggio), che

appaiono secondo le circostanze più idonei ad

assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure

di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Oltre che

alla risoluzione della crisi in via preventiva queste

misure possono essere disposte anche nel corso della

procedura d’apertura della liquid. Giud. o di concordato

o di omologazione di accordi in modo che i creditori

non possono, per titolo o causa anteriore, iniziare o

proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio

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del debitore. CLASSE DEI CREDITORI (art. 2 lett. r):

insieme dei creditori che hanno posizione giuridica e

interessi economici omogenei. Ad esempio è

obbligatoria per i creditori titolari di crediti

previdenziali o fiscali e per quelli che propongono il

concordato. OCC (art. 2 lett. t): organismi di

composizione della crisi da sovraindebitamento che

svolgono compiti di composizione assistita della crisi

da sovraindebitamento (P.14) e funzione importante

anche nei meccanismi di allerta. OCRI (art. 2 lett. u):

organismi di composizione della crisi d’impresa,

costituiti presso ciascuna camera di commercio, ed

hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e

gestire la fase dell’allerta e, per le imprese diverse

dalle imprese minori, la fase della composizione

assistita della crisi su istanza del debitore, nel cui

ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa.

Disciplina all’art. 16 (P. 7).

DOVERI DEL DEBITORE (art. 3): l’imprenditore

 individuale deve adottare misure idonee e tempestive

a rilevare lo stato di crisi e assumere senza indugio le

iniziative necessarie per farvi fronte. L’imprenditore

collettivo deve adottare un assetto organizzativo ex

2086.2 per adottare misure idonee e tempestive a

rilevare lo stato di crisi. (decreto correttivo ha

precisato che sono gli amministratori per le società

semplici e per le srl e amministratori o consiglio di

gestione per le spa, a dover istituire l’assetto

organizzativo adeguato).

DOVERI DELLE PARTI (art. 4): sia del debitore che dei

 creditori di comportarsi secondo buona fede e

correttezza. Dato l’interesse comune della continuità

aziendale. In particolare, come il debitore ha il dovere

di illustrare la propria situazione in modo completo,

veritiero e trasparente ai creditori, così quest’ultimi

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sottostanno ad un obbligo di collaborazione, non

dev’esserci speculazione, e rispetto del diritto di

riservatezza sulla situazione del debitore. Inoltre il

debitore gestisce il patrimonio nell’interesse prioritario

dei creditori. Anche le autorità preposte sottostanno

all’obbligo di riservatezza (ex art. 5)

PREDEDUCIBILITA’ DEI CREDITI (art. 6): sono una

 categoria di crediti esclusi dal concorso, soddisfatti con

precedenza assoluta rispetto agli altri, pagati prima del

riparto, e si tratta di crediti della procedura, es. spese

per un estimatore, e per compensi all’OCRI e altri

crediti professionali.

ATTRIBUZIONE DELLA GIURISDIZIONE (art. 11): la

 giurisdizione italiana sussiste sulla domanda di

apertura di una procedura per la regolazione della crisi

o dell’insolvenza quando il debitore ha in Italia il COMI

(mentre nella l. fall rilevava la sede legale) o una

dipendenza (cioè una struttura organizzativa di ordine

economico e funzionale, caratterizzata da un

complesso di beni decentrati avente una propria

individualità, funzionalmente collegato con l’azienda

centrale in quanto destinata al perseguimento di

interessi e scopi imprenditoriali); avverso il

provvedimento di apertura è ammessa impugnazione

per difetto di giurisdizione applicando il procedimento

dell’art. 51 ed è sempre ammesso il ricorso in

cassazione.

STRUMENTI DI ALLERTA (art. 12): sono gli obblighi di

 segnalazione, prima agli organi amministrativi ed

eventualmente all’OCRI, posti a carico degli organi di

controllo societario e revisori contabili (art. 14) (che se

tempestiva vi è l’esonero dalla responsabilità solidale)

e di creditori pubblici qualificati (art. 15, agenzia

dell’entrate, INPS), direttamente all’OCRI, (a pena

d’inefficacia del titolo di prelazione sui loro crediti)

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finalizzati insieme agli obblighi dell’imprenditore ex

2086.2 e art. 3 cci, alla tempestiva rilevazione degli

indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione

delle misure più idonee alla composizione della crisi. Il

debitore può accedere, sia prima dell’attivazione che

all’esito dell’allerta, al procedimento di composizione

assistita della crisi svolto in modo riservato e

confidenziale davanti all’OCRI, durata massima 6 mesi.

L’allerta non incide sui contratti pendenti. Ambito

d’applicazione degli strumenti d’allerta: debitori che

svolgono attività imprenditoriale ad esclusione di

grandi imprese, gruppi d’imprese di rilevante

dimensione, società con azioni quotate, anche le

banche, le società di risparmio e d’investimento sono

escluse. Altro effetto è che la pendenza di una delle

procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza fa

cessare gli obblighi di segnalazione da parte dei

soggetti ex art. 14 e 15 e se sopravvenuta, comporta

la chiusura del procedimento di allerta e di

composizione assistita della crisi.

Sent. IPAB, si applica in via residuale la disciplina del

 sovraindebitamento? Per parte della giurisprudenza e

dottrina no perché manca espressa previsione; per

altra parte della giurisprudenza e dottrina sì perché se

il legislatore avesse voluto escluderle lo avrebbe

espressamente previsto. In realtà secondo

un’interpretazione teleologicamente orientata, vero

che manca l’esclusione degli enti pubblici dalla

disciplina del sovraindebitamento ex art. 65 ma dato

l’ambito d’applicazione del cci ex art. 1 vengono

espressamente esclusi gli enti pubblici e quindi anche

dalla disciplina del sovraindebitamento.

INDICATORI DELLA CRISI (art. 13): sono indicatori gli

 squilibri (dislivello tra attivo e passivo) di carattere

reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle

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specifiche caratteristiche dell’impresa (per una pax

sociale non possono essere standardizzati), e sono

rilevabili attraverso appositi indici che evidenziano la

sostenibilità o meno dei debiti per almeno i 6 mesi

successivi e le prospettive di continuità aziendale per

l’esercizio in corso. Sono indicatori di crisi anche i

ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche

sulla base di quanto previsto dalla tempestività

dell’iniziativa (art. 24 cioè non è tempestiva se il

debitore propone una domanda d’accesso a una delle

procedure oltre 6 mesi o se istanza ex art. 19 (per la

composizione assistita della crisi) 3 mesi, a decorrere

da quando si verifica alternativamente o l’esistenza di

debiti scaduti da almeno 60gg in relazione al totale

mensile o debiti verso fornitori scaduti da almeno

120gg in relazione al totale dei debiti non scaduti). Tali

indici sono elaborati ogni 3 anni dal consiglio nazionale

dei dottori commercialisti ed esperti contabili. (vedi

strumenti di allerta P.5).

OCRI (art. 16): (vedi prima nelle definizioni a P.4)

 opera tramite il suo referente che è il segretario

generale della camera di commercio o suo delegato,

che assicura la tempestività del procedimento

vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i

soggetti coinvolti. Ricevute le segnalazioni il referente

procede senza indugio a nominare un collegio di 3

esperti iscritti nell’albo dei soggetti incaricati

dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di

controllo nelle procedure di cui uno designato dalla

camera di commercio, uno dal presidente della sezione

specializzata in materia d’impresa e uno indicato dalle

associazioni di categoria. I soggetti nominati attestano

la loro indipendenza (vedi professionista indipendente

P.3). Quando il referente verifica che si tratta d’impresa

minore convoca il debitore dinanzi all’OCC ai fini

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dell’eventuale avvio del procedimento di composizione

assistita della crisi.

AUDIZIONE DEL DEBITORE (art. 18): entro 15gg

 dalle segnalazioni o dall’istanza del debitore (art. 19)

l’OCRI convoca il debitore davanti al collegio che

acquisirà tutte i dati e le dovute informazioni. Se il

collegio ritiene che non ci sia crisi o si tratti

d’imprenditore cui non si applica la disciplina della

composizione della crisi da sovraindebitamento,

dispone l’archiviazione delle segnalazioni ricevute.

Mentre se ritiene la sussistenza di una crisi individua

col debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa

il termine entro cui il debitore riferisce sulla loro

attuazione.

COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI (art. 19):

 su istanza del debitore, anche formulata dopo

l’audizione ex art. 18, il collegio fissa termine di

massimo 3 mesi prorogabile per altri 3 per la ricerca di

una soluzione concordata della crisi dell’impresa. Se il

debitore dichiara che intende presentare domanda di

omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o

di apertura del concordato preventivo, il collegio

procederà ad accertare la veridicità dei dati aziendali.

L’accordo coi creditori deve avere forma scritta e

depositato presso l’OCRI per poi essere iscritto nel

registro delle imprese producendo gli effetti degli

accordi che danno esecuzione al piano attestato di

risanamento (vedi P. 13 art. 56, strumento negoziale

stragiudiziale, quale effetto è consentire il risanamento

dell’esposizione debitoria dell’impresa e assicurare il

riequilibrio della situazione finanziaria). Se allo scadere

del termine ex art. 19 non è stato concluso un accordo

coi creditori e la crisi permane, il collegio invita il

debitore a presentare domanda d’accesso a una delle

procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza

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entro 30gg e gli atti fin a questo momento prodottisi

potranno essere utilizzati nelle successive procedure.

Altra ipotesi è che se il collegio ritiene sussistente uno

stato d’insolvenza lo segnala al referente che ne dà

notizia al P.M. se il debitore non adempie i suoi doveri

(es. comparire per l’audizione o non deposita l’istanza

ex art. 19), che esercita la propria iniziativa per

l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o

dell’insolvenza. All’OCRI spetterà un compenso.

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