Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 10
Cesare Beccaria Pag. 1 Cesare Beccaria Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 10.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Cesare Beccaria Pag. 6
1 su 10
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

prove di un delitto non occorre la scienza o la capacità di trovare rei, le prove debbono essere

cercate con destrezza, presentate con chiarezza e giudicate con semplice buon senso. beati quei

popoli che hanno leggi giuste che permettono ai rei di essere giudicati da loro pari, perché

un superiore mal giudica il reo che considera inferiore e in caso di parità sociale la commissione

giudicatrice sia a metà per il reo e metà per l’altra parte; e il reo può far escludere dalla

commissione tutti coloro che gli son sospetti così in caso di dichiarata colpevolezza sembrerà che

si sia condannato da solo. pubblici siano i giudizi.

capitolo XV (accuse segrete) 3

un certo costume rende gli uomini falsi e coperti, facili alla calunnia perciò non ci si deve basare in

un giudizio su accuse segrete perché chi può difendersi dalla calunnia quando è armata dallo

scudo della segretezza? se uno stato ha bisogno di proteggersi con le accuse segrete ha leggi che

non lo difendono abbastanza. disse montesquieu che le repubbliche si basano sulle pubbliche

accuse perchè il bene pubblico è il massimo interesse della repubblica, invece la monarchia spesso

deve nascondersi dietro le accuse segrete per la natura stessa di questo tipo di governo.

comunque nelle repubbliche come nelle monarchie, sia data al calunniatore la pena che

toccherebbe all’accusato.

capitolo XVI (della tortura)

la tortura è una crudeltà: essa costringe a confessare la propria colpevolezza, a confessare il nome

dei propri complici o a confessare altri delitti, ma non sempre porta a confessare la verità o il vero

colpevole; spesso un innocente sottoposto a tortura confessa di essere colpevole per por fine alla

tortura, perciò è più facile che un reo forte e coraggioso si salvi con la tortura e che un innocente

debole sia ingiustamente dichiarato reo. se poi uno è reo, può una pena fisica rimuovere una colpa

morale? la confessione fatta sotto tortura poi deve essere confermata, ma se non si conferma ciò

che si è confessato ci saranno altre torture e la cosa si ripeterà a discrezione dei giudici e ciò non a

vantaggio della scoperta della verità. anche far fare il nome dei complici non è a vantaggio della

giustizia perché i più forti e criminale resisteranno, i più deboli inventeranno nomi per fuggire al

dolore e d’altra parte quando si arresta un reo i suoi complici scappano via e questo deve bastare

per la tranquillità della società. i romani usarono la tortura solo sugli schiavi che non consideravano

persone e stati illuminati d’europa l’hanno abolita (inghilterra, svezia) perché in una società dove

chi rispetta le leggi sono più di chi le trasgredisce è più facile colpire ingiustamente un innocente

che costituisce la maggioranza, piuttosto che un reo.

capitolo XVII (del fisco)

un tempo quasi tutte le pene erano pecuniarie e il giudice era per lo più un avvocato del fisco,

perciò mirava più a trovare il modo di arricchire il fisco che il modo di arrivare alla verità.

capitolo XVIII (dei giuramenti)

perché costringere gli uomini a venir meno con il giuramento alla legge divina oltre che alla legge

civile? di fronte al pericolo di essere condannato ogni uomo è pronto a giurare il falso per salvarsi.

capitolo XIX (prontezza della pena)

quanto più la pena sarà vicina, tanto più sarà giusta ed utile. giusta perché chi è innocente (e uno è

innocente finchè non sia dichiarato sicuramente colpevole) non deve essere privato della libertà

che è la pena maggiore; il carcere ad un semplice accusato sarà necessario solo se c’è pericolo di

fuga o di inquinamento di prove. utile perché la pena deve essere vista come conseguenza della

colpa, ma se passa troppo tempo la pena resterà solo un mirabile spettacolo intimidatorio e

perderà il vero significato di effetto del crimine commesso.

capitolo XX (violenze)

ci sono delitti che sono attentati alla persona e delitti che sono contro le sostanze: i primi debbono

4

necessariamente pagare con pene corporee, non si può pagare con multe un delitto alla persona

quando è un grande che ha attentato a un debole ed umile.

capitolo XXI (pene dei nobili)

le pene dovute ai nobili saranno le stesse di quelle stabilite per l’ultimo dei cittadini, anzi il

pubblico danno è tanto maggiore quanto più è compiuto da chi è favorito dalla sorte e dalla

società.

capitolo XXII (furti)

bisogna distinguere tra i furti uniti alla violenza e quelli che non hanno comportato uso di violenza:

quest’ultimi saranno puniti con pena pecuniaria, togliendo a chi voleva togliere ad altri; il prezzo

da pagare dovrebbe essere pagato con la privazione della libertà e l’obbligo di lavorare e

produrre gratuitamente per la società che è stata offesa. quando la colpa è stata mista, anche la

pena sarà mista corporale e servile.

capitolo XXIII (infamia)

le ingiurie personali e contrarie all’onore debbono essere punite con l’infamia; non debbono

essere date pene corporali a quei delitti ai quali convengono il ridicolo e l’infamia.

capitolo XXIV (oziosi)

chi turba la tranquillità pubblica, chi non obbedisce alle leggi deve essere bandito; i governi saggi

non debbono tollerare l’ozio pubblico, cioè quel comportamento che non contribuisce al bene

della società né con il lavoro né con la ricchezza. chi vive dei beni degli antenati giustamente

ottenuti non è politicamente ozioso; la legge deve definire qual è l’ozio pubblico da punire. deve

essere posto al bando chi ha commesso un atroce delitto con molta probabilità e comunque deve

aver modo di dimostrare la propria innocenza e tanto più se è forestiero e se non è mai stato

incolpato.

capitolo XXV (al bando)

chi è bandito per sempre deve essere privato dei propri beni, interamente o parzialmente? in

relazione alla gravità del reato e come una persona morta lascia i propri beni agli eredi, essendo il

bandito morto per la società, i suoi beni dovrebbero restare agli eredi che non hanno le sue stesse

colpe: nessuna legge dovrebbe rendersi colpevole di punire un innocente; le confische fanno

soffrire i più deboli, portano alla miseria e conducono alla necessità di commettere delitti.

capitolo XXVI (dello spirito della famiglia)

lo stato non deve essere l’insieme di famiglie, ma l’insieme di cittadini, perciò lo spirito di famiglia

deve guidare fin tanto che i giovani non possono autonomamente sottomettersi al rispetto delle

leggi: se un cittadino resta legato allo spirito di famiglia più che al rispetto della legge farà il bene

della famiglia più che il bene della società, sarà sottomesso al padre oltre la giovinezza e una volta

morto il padre sarà sottomesso al principe e non alla legge. nello stato illuminato i cittadini

debbono essere obbedienti alla legge e legati alla famiglia da affetto e gratitudine. le leggi di

5

famiglia e le leggi della repubblica sono in contraddizione perché il cittadino deve esser aperto al

bene di tutti, attivo e libero nelle scelte mentre la famiglia lo rende egoista e sottomesso.

capitolo XXVII (dolcezza delle pene)

uno dei freni più grandi dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma la certezza del castigo anche se

moderato. i supplizi più crudeli fanno incallire gli animi, mentre perché una pena sia efficace basta

che il male che viene dalla sua punizione sia appena maggiore del bene che può venire dal delitto

stesso e la certezza che la pena sia infallibile e produca sicuramente la perdita del bene prodotto

dal delitto; fa più paura la schiavitù perpetua che la ruota perché il dolore di un attimo seppure

forte mette meno paura di un supplizio prolungato nel tempo. la crudeltà delle pene, quindi, non

serve a prevenire i delitti.

capitolo XXVIII (della pena di morte)

in base a quale diritto lo stato può uccidere un uomo? il diritto di uno stato nasce dal sacrificio di

parte della libertà dei cittadini che per il bene comune hanno fatto un patto con chi ha il compito

di governarli; ma nessuno con tale patto ha rinunciato al diritto di vivere e d’altra parte se nessun

uomo ha diritto di porre fine alla propria vita, come può attribuire questo stesso diritto allo stato?

non è quindi la pena di morte un diritto. lo stato potrebbe uccidere solo per necessità o per utilità,

ma la morte non è né utile né necessaria se non per difendere la libertà dello stato. non vi è alcuna

necessità invece di uccidere un cittadino, perché la sua morte non distoglie gli altri dal

commettere reati, perchè non è l’intensità della pena a far effetto sull’animo del cittadino quanto

piuttosto l’estensione di essa; non è il terribile spettacolo di un uomo che viene ucciso, ma il lungo

e stentato esempio di un uomo chiuso in una gabbia, privo di libertà che ricompensa con la sua

fatica la società che ha offeso a frenare più fortemente i delitti. perché una pena sia giusta deve

avere quel grado di intensità che basta a rimuovere gli animi dai delitti e la pena di schiavitù

perpetua basta per frenare ogni animo scellerato più della pena di morte; infatti molti vedono la

morte come la fine delle miserie e invece la schiavitù è vista come l’inizio di una miseria peggiore

di quella da cui si vuol fuggire. inoltre la schiavitù perpetua spaventa più chi la vede che chi la

soffre, perché chi la vede la giudica nella sua somma delle pene mentre chi la vive considera

momento per momento la sua sofferenza. quando uno scellerato considera la sua vita con quella

comoda e ricca di altri, pensa che con un gesto coraggioso potrebbe cambiare la propria vita e se

va male soffrirà un attimo ma se va bene starà meglio per lungo tempo; di fronte al timore di un

carcere perpetuo fa un utile paragone di tutto ciò con l’incertezza dell’esito dei suoi delitti con la

brevità del tempo di cui ne godrebbe i frutti. inoltre è assurdo pensare che si possano punire

omicidi con un altro omicidio. felici quindi quei paesi che hanno leggi che si sono sapute

allontanare dalla tradizione ed hanno abolito ciò era sbagliato.

capitolo XXIX (della cattura)

la legge catturerà i sospetti, ma darà loro anche il tempo di dimostrare la loro innocenza e chi

dovesse esser giudicato innocente non sarà ricoperto di infamia perché è stato in carcere come

indiziato. il luogo della pena deve essere que

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dirittroman di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Colapietro Carlo.