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Estratto del documento

Allora non si può dire, stai lì... finché non parli, sarebbe veramente indiscutibilmente

una nuova forma di tortura. Non può ammirare alla parola, non può ammirare alla

collaborazione, quindi non c'è scritto da nessuna parte. Ok? Non c'è scritto. Il punto è

che se la proroga era praticamente quasi automatica e veniva revocata solo se c'era

un quid novi, una novità, qualcosa che sopraveniva, questo qualcosa tantissime volte

era solo la collaborazione con la giustizia. di fatto il 41b è uno strumento che punta

anch'esso alla collaborazione con la giustizia. È noto, è notorio. Questo assetto però

era troppo smaccatamente contrario alla Costituzione per cui è stato modificato, è

stato cambiato dal legislatore. Il legislatore ha rimesso mano alla disciplina della

proroga e cercando di riportarla in linea con la Costituzione per cui adesso l'attuale

versione del 41 bis prevede un obbligo di motivare anche i provvedimenti di proroga e

quindi lo Stato, il Ministro che deve spiegare perché persiste, quindi non è l'interessato

che deve dimostrare che qualcosa è accaduto per spezzare il regime delle prorogue,

ma è il ministro della giustizia che dopo i primi 4 anni dovrà riprendere in mano il

fascicolo di quel detenuto e spiegare perché la sua capacità di mantenere contatto.

dura ancora, permane, persiste. Quindi il provvedimento di prorogo dovrà dare una

nuova motivazione sulla capacità del detenuto di mantenere collegamenti con

l'esterno. Allora qui il requisito però attenzione sfuma ancora di più rispetto alla

disciplina della prima applicazione. La prima applicazione, ve la riprendo, ponga in

luce evidenzi elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti, servono

elementi, non sono prove, ma ben di meno, ma servono elementi. Ora, una volta che

abbiamo fatto il testo, abbiamo fatto il testo di un'altra parte che la persona è ristretta

immaginate da quattro anni in questo regime così restrittivo, noi non possiamo avere

degli elementi che ci facciano pensare che mantiene ancora dei contatti altrimenti

vuol dire che l'articolo 41 bis non è servito a nulla, è chiaro che sarebbe come dire a

non basta nemmeno il 41 bis perché ci sono elementi che mi fanno pensare che

nonostante tu sia 22 ore in cella e tu possa vedere solo tre persone selezionate alcuna

attività reeducativa, possa vedere i tuoi solo stretti familiari una volta al mese con il

vetro eccetera, io penso che tu abbia ancora dei collegamenti. Questo non potrebbe

funzionare, sarebbe come se la legge dicesse non funziona l'articolo 41 bis. Quando si

applica la base da cui parte nella prima applicazione il ministro è una detenzione

ordinaria. ordinaria, quella con le attività, con i contatti con l'esterno, con le visite

come quella che faremo domani, con lo sport, con la cultura, con la scuola, da questa

base si parte per stabilire che vi sono elementi per far pensare che in questo regime il

detenuto potrebbe avere collegamenti, ma se la base di partenza è già al regime 41

bis perché ce l'abbiamo alle spalle, non una detenzione ordinaria ma una detenzione

speciale così restrittiva. come facciamo motivare sugli elementi che fanno ritenere che

ci siano contatti con l'esterno, vedete, che sussistano collegamenti, è il presupposto

del 41b se vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti. Per la

proroga non potremmo dire ci sono elementi tali che fanno pensare che sussistano

collegamenti, perché la persona è per definizione staccata dalla sua organizzazione in

un regime rigidissimo che noi mettiamo in piedi proprio per spezzare quel

collegamento. Allora il legislatore come esce da questo problema utilizza un termine

ancora molto più sfumato, la capacità. Non ci sono elementi, non ci sono legami, li

abbiamo spezzati col 41 bis, ma il detenuto ha la capacità. In sé lui come persona...

sarebbe capace, se lo rimettessero in una detenzione ordinaria, di riallacciare quei

collegamenti. Quindi non si fa più riferimento ad elementi tali da far ritenere la

sussistenza in atto di collegamenti con le organizzazioni criminali, perché

significherebbe appunto dire che il 41 bis ha mancato il suo obiettivo, ha fallito, ma si

fa riferimento a una capacità del detenuto di mantenerli. non ci sono più i

collegamenti ma rimane capace di riallacciarli. La capacità, capacità di mantenere

collegamenti. Allora essendo un requisito così evanescente, cosa vuol dire la capacità

di mantenere collegamenti? Allora il legislatore si sforza di dare degli indici da cui

desumere questa capacità. Sono indici che sono stratti dalla giurisprudenza. Quando il

legislatore ha scritto questa norma c'era già alle spalle una ricca elaborazione

giurisprudenziale e il legislatore ha tinto dalla prassi applicativa per ricavare dei

requisiti, delle condizioni da cui si può desumere questo mantenimento della capacità

di mantenere legami e questi sono innanzitutto

il profilo criminale ovviamente della persona in carcere era un profilo di spicco, era un

capo mafia, era un capo della cupola, era un capo cosca, era un capo mandamento

che tipo di reati ha commesso, ha commesso una serie di omicidi, era un contabile

invece dell'associazione, era un fiancheggiatore, era uno che ha fatto uno scambio

elettorale, politico mafioso, ha fatto una strage. Il profilo criminale è la posizione che

rivestiva in seno alla organizzazione, qui già si può desumere qualcosa sulla sua

capacità di continuare a mantenere legami. La legge suggerisce anche di verificare

l’attività dell'organizzazione criminale a cui la persona apparteneva. Quel gruppo

criminale è ancora attivo, commette ancora dei reati o siamo riusciti a sgominarlo?

Siamo riusciti a arrestare e condannare tutti i suoi componenti? Il gruppo di

appartenenza commette ancora reati o è scomparso, si è dissolto, sono scappati tutti,

sono stati condannati. Quindi qual era il profilo di quella persona, qual era il suo ruolo

nell'organizzazione? E se l'organizzazione continua ancora a commettere reati? Sono

due elementi che chiaramente ci danno degli indici della possibilità di mantenere dei

collegamenti. Era un capo mafia, l'organizzazione ancora... robusta, continua ad avere

spacci, prostituzioni, tabacchi, affari, appalti e continuano ad arrestarle, ma ci sono dei

nuovi capi che continuano a prendere le redini, eccetera eccetera. Chiaro che si può

temere che una volta rimesso nella detenzione ordinaria, il detenuto riallacci i legami

con l'organizzazione. si tiene conto anche delle eventuali nuove incriminazioni che

possono essere sopravenute a carico di quel detenuto, magari delle indagini per altri

reati, caso mai molto gravi, che si sono scoperti in seguito. Ovviamente la persona era

in carcere, quindi non li ha commessi in carcere o non necessariamente. arrivano delle

nuove incriminazioni o addirittura delle nuove condanne che magari ci danno un

nuovo quadro proprio sul profilo criminale di quella persona

Il tenore di vita dei familiari del sottoposto a questo regime è un altro indice che si

consiglia di andare a controllare, per desumere la capacità del condannato di

mantenere collegamenti col gruppo criminale. Perché si va a vedere il tenore di vita?

Perché c'è una prassi, soprattutto nelle organizzazioni di stampo mafioso, molto meno

in quelle terroristiche. di mantenere i familiari della persona che è in carcere. Quindi se

il gruppo criminale mantiene, immaginate c'era un capofamiglia che portava a casa

ingenti quantità di denari a causa della sua attività criminale, una volta incarcerato

magari i familiari non lavoravano e sarebbero quindi piombati in situazioni o di...

povertà o di disagio o comunque di difficoltà economiche invece mantengono un

tenore di vita particolarmente lussuoso o comunque benestante allora ci può essere il

sospetto che l'organizzazione si sia fatta carico della loro Delle loro esigenze

finanziarie delle loro esigenze economiche . Quindi si tiene conto del tenore di vita

questo è un dato di esperienza che appunto riguarda le associazioni di stampo

mafioso.

per ultimo si guarda il trattamento penitenziario, per ultimo dico io gli esiti del

trattamento penitenziario. Allora, prendiamo questi elementi però, analizziamoli,

immaginiamo che una persona è reclusa al 41 bis. Il ministro ogni due anni deve

motivare sulla sua persistente capacità di mantenere collegamenti. tenendo in

considerazione questi parametri. Però guardateli bene, quali tra questi parametri

dipende dal condannato effettivamente? E quali invece prescindono dalla sua volontà

o dal suo controllo? Se ci guardate, alla fine l'unico sono gli esiti del trattamento

penitenziario, perché ormai il profilo criminale è quello ce l'ha, è in carcere, non è che

possiamo più modificarlo, quello rimarrà tale per sempre. sempre. Quello era il profilo

criminale, il ruolo nell'organizzazione pure. Certo se ci sono nuove sopravvenienze

bisogna vedere se quei reati le ha commessi da quando ero in carcere, orano reati

vecchi come succede quasi sempre, allora anche quelli ormai non sono modificabili,

non è che sono più sotto il controllo del diretto interessato. La perdurante operatività

del sodalizio, certo, può darsi che quell'organizzazione mafiosa continui ad essere

fiorente, e questo rappresenta un pericolo naturalmente, però è anche possibile che la

persona in carcere, se ne sia a quel punto di staccata, che l'organizzazione vada

avanti anche senza di lei o senza di lui. Il tenore di vita dei familiari, bisogna vedere se

è una scelta del detenuto che vengono mantenuti o se è l'organizzazione che ha

deciso di mantenerli. L'unico parametro che dipende dalla persona che è sottoposta a

questo regime sono gli esiti del trattamento penitenziario. Tuttavia il trattamento

penitenziario non c'è. Non c'è nessun trattamento penitenziario per il 41 bis. E infatti è

uno dei profili per cui potrebbe essere legittimato, scusate mi sospettato, di

illegittimità costituzionale. C'è solo una cosa che mi risulta, mi sono ben informata

dalla magistratura di sorveglianza che segue detenuti in 41 bis, c'è solo una cosa che

possono fare ed è studiare da soli nella cella. Non ci sono attività in comune, non c'è la

possibilità di partecipare a nulla, c'è la possibilità con mille difficoltà e controlli di poter

studiare e quello è l'unico. baluardo di trattamento, per&ograv

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lucas317 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Panzeri Marta.