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Allora non si può dire, stai lì... finché non parli, sarebbe veramente indiscutibilmente
una nuova forma di tortura. Non può ammirare alla parola, non può ammirare alla
collaborazione, quindi non c'è scritto da nessuna parte. Ok? Non c'è scritto. Il punto è
che se la proroga era praticamente quasi automatica e veniva revocata solo se c'era
un quid novi, una novità, qualcosa che sopraveniva, questo qualcosa tantissime volte
era solo la collaborazione con la giustizia. di fatto il 41b è uno strumento che punta
anch'esso alla collaborazione con la giustizia. È noto, è notorio. Questo assetto però
era troppo smaccatamente contrario alla Costituzione per cui è stato modificato, è
stato cambiato dal legislatore. Il legislatore ha rimesso mano alla disciplina della
proroga e cercando di riportarla in linea con la Costituzione per cui adesso l'attuale
versione del 41 bis prevede un obbligo di motivare anche i provvedimenti di proroga e
quindi lo Stato, il Ministro che deve spiegare perché persiste, quindi non è l'interessato
che deve dimostrare che qualcosa è accaduto per spezzare il regime delle prorogue,
ma è il ministro della giustizia che dopo i primi 4 anni dovrà riprendere in mano il
fascicolo di quel detenuto e spiegare perché la sua capacità di mantenere contatto.
dura ancora, permane, persiste. Quindi il provvedimento di prorogo dovrà dare una
nuova motivazione sulla capacità del detenuto di mantenere collegamenti con
l'esterno. Allora qui il requisito però attenzione sfuma ancora di più rispetto alla
disciplina della prima applicazione. La prima applicazione, ve la riprendo, ponga in
luce evidenzi elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti, servono
elementi, non sono prove, ma ben di meno, ma servono elementi. Ora, una volta che
abbiamo fatto il testo, abbiamo fatto il testo di un'altra parte che la persona è ristretta
immaginate da quattro anni in questo regime così restrittivo, noi non possiamo avere
degli elementi che ci facciano pensare che mantiene ancora dei contatti altrimenti
vuol dire che l'articolo 41 bis non è servito a nulla, è chiaro che sarebbe come dire a
non basta nemmeno il 41 bis perché ci sono elementi che mi fanno pensare che
nonostante tu sia 22 ore in cella e tu possa vedere solo tre persone selezionate alcuna
attività reeducativa, possa vedere i tuoi solo stretti familiari una volta al mese con il
vetro eccetera, io penso che tu abbia ancora dei collegamenti. Questo non potrebbe
funzionare, sarebbe come se la legge dicesse non funziona l'articolo 41 bis. Quando si
applica la base da cui parte nella prima applicazione il ministro è una detenzione
ordinaria. ordinaria, quella con le attività, con i contatti con l'esterno, con le visite
come quella che faremo domani, con lo sport, con la cultura, con la scuola, da questa
base si parte per stabilire che vi sono elementi per far pensare che in questo regime il
detenuto potrebbe avere collegamenti, ma se la base di partenza è già al regime 41
bis perché ce l'abbiamo alle spalle, non una detenzione ordinaria ma una detenzione
speciale così restrittiva. come facciamo motivare sugli elementi che fanno ritenere che
ci siano contatti con l'esterno, vedete, che sussistano collegamenti, è il presupposto
del 41b se vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti. Per la
proroga non potremmo dire ci sono elementi tali che fanno pensare che sussistano
collegamenti, perché la persona è per definizione staccata dalla sua organizzazione in
un regime rigidissimo che noi mettiamo in piedi proprio per spezzare quel
collegamento. Allora il legislatore come esce da questo problema utilizza un termine
ancora molto più sfumato, la capacità. Non ci sono elementi, non ci sono legami, li
abbiamo spezzati col 41 bis, ma il detenuto ha la capacità. In sé lui come persona...
sarebbe capace, se lo rimettessero in una detenzione ordinaria, di riallacciare quei
collegamenti. Quindi non si fa più riferimento ad elementi tali da far ritenere la
sussistenza in atto di collegamenti con le organizzazioni criminali, perché
significherebbe appunto dire che il 41 bis ha mancato il suo obiettivo, ha fallito, ma si
fa riferimento a una capacità del detenuto di mantenerli. non ci sono più i
collegamenti ma rimane capace di riallacciarli. La capacità, capacità di mantenere
collegamenti. Allora essendo un requisito così evanescente, cosa vuol dire la capacità
di mantenere collegamenti? Allora il legislatore si sforza di dare degli indici da cui
desumere questa capacità. Sono indici che sono stratti dalla giurisprudenza. Quando il
legislatore ha scritto questa norma c'era già alle spalle una ricca elaborazione
giurisprudenziale e il legislatore ha tinto dalla prassi applicativa per ricavare dei
requisiti, delle condizioni da cui si può desumere questo mantenimento della capacità
di mantenere legami e questi sono innanzitutto
il profilo criminale ovviamente della persona in carcere era un profilo di spicco, era un
capo mafia, era un capo della cupola, era un capo cosca, era un capo mandamento
che tipo di reati ha commesso, ha commesso una serie di omicidi, era un contabile
invece dell'associazione, era un fiancheggiatore, era uno che ha fatto uno scambio
elettorale, politico mafioso, ha fatto una strage. Il profilo criminale è la posizione che
rivestiva in seno alla organizzazione, qui già si può desumere qualcosa sulla sua
capacità di continuare a mantenere legami. La legge suggerisce anche di verificare
l’attività dell'organizzazione criminale a cui la persona apparteneva. Quel gruppo
criminale è ancora attivo, commette ancora dei reati o siamo riusciti a sgominarlo?
Siamo riusciti a arrestare e condannare tutti i suoi componenti? Il gruppo di
appartenenza commette ancora reati o è scomparso, si è dissolto, sono scappati tutti,
sono stati condannati. Quindi qual era il profilo di quella persona, qual era il suo ruolo
nell'organizzazione? E se l'organizzazione continua ancora a commettere reati? Sono
due elementi che chiaramente ci danno degli indici della possibilità di mantenere dei
collegamenti. Era un capo mafia, l'organizzazione ancora... robusta, continua ad avere
spacci, prostituzioni, tabacchi, affari, appalti e continuano ad arrestarle, ma ci sono dei
nuovi capi che continuano a prendere le redini, eccetera eccetera. Chiaro che si può
temere che una volta rimesso nella detenzione ordinaria, il detenuto riallacci i legami
con l'organizzazione. si tiene conto anche delle eventuali nuove incriminazioni che
possono essere sopravenute a carico di quel detenuto, magari delle indagini per altri
reati, caso mai molto gravi, che si sono scoperti in seguito. Ovviamente la persona era
in carcere, quindi non li ha commessi in carcere o non necessariamente. arrivano delle
nuove incriminazioni o addirittura delle nuove condanne che magari ci danno un
nuovo quadro proprio sul profilo criminale di quella persona
Il tenore di vita dei familiari del sottoposto a questo regime è un altro indice che si
consiglia di andare a controllare, per desumere la capacità del condannato di
mantenere collegamenti col gruppo criminale. Perché si va a vedere il tenore di vita?
Perché c'è una prassi, soprattutto nelle organizzazioni di stampo mafioso, molto meno
in quelle terroristiche. di mantenere i familiari della persona che è in carcere. Quindi se
il gruppo criminale mantiene, immaginate c'era un capofamiglia che portava a casa
ingenti quantità di denari a causa della sua attività criminale, una volta incarcerato
magari i familiari non lavoravano e sarebbero quindi piombati in situazioni o di...
povertà o di disagio o comunque di difficoltà economiche invece mantengono un
tenore di vita particolarmente lussuoso o comunque benestante allora ci può essere il
sospetto che l'organizzazione si sia fatta carico della loro Delle loro esigenze
finanziarie delle loro esigenze economiche . Quindi si tiene conto del tenore di vita
questo è un dato di esperienza che appunto riguarda le associazioni di stampo
mafioso.
per ultimo si guarda il trattamento penitenziario, per ultimo dico io gli esiti del
trattamento penitenziario. Allora, prendiamo questi elementi però, analizziamoli,
immaginiamo che una persona è reclusa al 41 bis. Il ministro ogni due anni deve
motivare sulla sua persistente capacità di mantenere collegamenti. tenendo in
considerazione questi parametri. Però guardateli bene, quali tra questi parametri
dipende dal condannato effettivamente? E quali invece prescindono dalla sua volontà
o dal suo controllo? Se ci guardate, alla fine l'unico sono gli esiti del trattamento
penitenziario, perché ormai il profilo criminale è quello ce l'ha, è in carcere, non è che
possiamo più modificarlo, quello rimarrà tale per sempre. sempre. Quello era il profilo
criminale, il ruolo nell'organizzazione pure. Certo se ci sono nuove sopravvenienze
bisogna vedere se quei reati le ha commessi da quando ero in carcere, orano reati
vecchi come succede quasi sempre, allora anche quelli ormai non sono modificabili,
non è che sono più sotto il controllo del diretto interessato. La perdurante operatività
del sodalizio, certo, può darsi che quell'organizzazione mafiosa continui ad essere
fiorente, e questo rappresenta un pericolo naturalmente, però è anche possibile che la
persona in carcere, se ne sia a quel punto di staccata, che l'organizzazione vada
avanti anche senza di lei o senza di lui. Il tenore di vita dei familiari, bisogna vedere se
è una scelta del detenuto che vengono mantenuti o se è l'organizzazione che ha
deciso di mantenerli. L'unico parametro che dipende dalla persona che è sottoposta a
questo regime sono gli esiti del trattamento penitenziario. Tuttavia il trattamento
penitenziario non c'è. Non c'è nessun trattamento penitenziario per il 41 bis. E infatti è
uno dei profili per cui potrebbe essere legittimato, scusate mi sospettato, di
illegittimità costituzionale. C'è solo una cosa che mi risulta, mi sono ben informata
dalla magistratura di sorveglianza che segue detenuti in 41 bis, c'è solo una cosa che
possono fare ed è studiare da soli nella cella. Non ci sono attività in comune, non c'è la
possibilità di partecipare a nulla, c'è la possibilità con mille difficoltà e controlli di poter
studiare e quello è l'unico. baluardo di trattamento, per&ograv