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Bilancio Gr. Mc-Ri Alessandro Preti

NOTE DIDATTICHE

1° PARZIALE

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Bilancio Gr. Mc-Ri Alessandro Preti

Lezione 1 – 17/09/24

ND02 – Il bilancio di esercizio: obiettivi, destinatari e contenuti

Il bilancio è un documento con cui l’impresa comunica a certi soggetti il suo andamento. Questo viene

fatto perché ci sono degli stakeholder interessati (per diverse ragioni – ad es. creditori, debitori, fornitori,

azionisti –, devono prendere delle decisioni economiche e hanno bisogno di vedere il bilancio per

prenderle).

Ad esempio, un’azionista decide di comprare/vendere/tenere le azioni a seconda dell’andamento

dell’impresa; una banca decide se concedere o no finanziamenti/a quale tasso di interesse; un dipendente

decide se rimanere nell’azienda o meno…

L’impresa è obbligata (dalla legge) a produrre e pubblicare il bilancio, proprio per proteggere gli interessi

degli stakeholder. Deve seguire la normativa in merito di creare il bilancio, e anche per come crearlo: non

può decidere di fare il bilancio come vuole.

La normativa che viene applicata dipende dalla tipologia di impresa che stiamo analizzando:

- Se trattiamo le imprese quotate sui mercati, quando parliamo di bilancio si applica la normativa

internazionale (europea), facciamo riferimento a dei principi contabili che si chiamano IAS/IFRS

(dove IAS sta per International Accounting Standard, mentre IFRS sta per International Financial

Reporting Standard).

- Se abbiamo come riferimento le non quotate (la stragrande maggioranza, le quotate in Italia sono

circa 200 senza considerare le banche), il riferimento sono:

Leggi nazionali

o Articoli del c.c.

o Principi contabili OIC (Organismo Italiano della Contabilità)

o

In questo corso affrontiamo la normativa e il processo di produzione del bilancio avendo a riferimento le

non quotate italiane, con un cenno alle quotate.

Il bilancio è un documento che racchiude diversi report, che sono:

- SP (Stato Patrimoniale)

- CE (Conto Economico)

- RF (Rendiconto Finanziario)

- NI (Nota Integrativa)

Viene corredato da un documento che viene chiamato Relazione sulla Gestione.

Lo Stato Patrimoniale

Ha una lista di diritti e obblighi, ha la funzione di dare informazioni circa i diritti (le attività), gli obblighi (le

passività) e il patrimonio netto dell’impresa.

– =

Anche quando determiniamo il valore dell’impresa ci scontriamo con una problematica (non possiamo

arrivare, ad esempio, alla reputazione dell’impresa). La normativa ci dice se possiamo inserire determinate

voci e, se sì, quale valore assegnare. Il patrimonio netto è una prima indicazione del valore dell’impresa,

tenendo pur presente gli elementi soggettivi di valutazione. Tutte le volte che la misurazione di un’attività

diventa soggettiva il legislatore può escludere alcune voci dallo SP (come la reputazione, i network, la lista

clienti). Nella normativa internazionale, ad esempio, i marchi non vengono inclusi nello SP (come Apple,

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Coca Cola, Amazon…) perché diventa eccessivamente soggettivo dare un valore al marchio agli occhi del

legislatore.

L’indicatore di sintesi della situazione patrimoniale è il “Patrimonio Netto”, ovvero la quantità stock che

identifica la differenza tra il valore dei diritti e il valore degli obblighi che fanno capo all’azienda in un

determinato istante.

Lezione 2 – 18/09/24

Il Conto Economico

Lo stato patrimoniale è spesso identificato come una “fotografia” delle imprese in un dato momento. Il

conto economico invece è il “film”, dice cosa succede durante l’anno a livello di ricavi e di costi. La

funzione del CE è darci informazioni riguardo la capacità delle imprese di produrre reddito.

– = /

Alla fine dell’anno, ipotizzando che l’impresa abbia generato un utile, può distribuirlo ai soci (come

dividendi) o reinvestirlo in azienda (diventa parte del Patrimonio Netto).

Le variazioni di patrimonio netto possono derivare da:

1. Variazione del patrimonio netto estranea alla gestione, ovvero operazioni con contropartita i soci

(distribuzione di dividendi, diminuisce, o aumento di capitale sociale, aumenta).

2. Risultato economico di esercizio, riflesso nel conto economico, definiti in ambito internazionale

“Net Income”: ovvero, il patrimonio netto può variare ad esempio se genero un utile e lo reinvesto,

oppure se genero una perdita il patrimonio netto scende.

3. Altri elementi del risultato economico complessivo, rappresentato dai componenti di reddito non

riflessi nel Conto Economico, definiti in ambito internazionale “Other Comprehensive Income”:

alcune transazioni, invece che passare dal CE, vengono registrate direttamente in PN in una

sezione che chiamiamo “reddito complessivo”.

Un esempio è la valutazione di partecipazioni, nel momento in cui il valore dei titoli cresce per

regole contabili questo si iscrive direttamente nel PN invece che nei ricavi.

Secondo la normativa nazionale, per le piccole imprese in Italia esiste il principio di modularità del

bilancio. Produrre bilanci costa per le imprese, c’è un costo economico perché impiega tempo e risorse,

ma anche il costo di dare al mercato delle informazioni che l’impresa eviterebbe di rilasciare ai competitor.

Per le piccole imprese i costi superano i benefici, e quindi il principio di modularità consiste nel fatto che

per le società più piccole il legislatore sconta l’obbligo di pubblicare il bilancio. Queste società possono

pubblicare un bilancio più breve.

I contenuti del bilancio sono gli elementi che devono essere esposti nelle diverse parti del bilancio. Il

bilancio può includere i seguenti elementi: 3

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- lo Stato Patrimoniale

- il Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto

- la Tavola del risultato economico complessivo

- il Conto Economico;

- il Rendiconto Finanziario

- le Note illustrative (Nota Integrativa secondo il Codice Civile Italiano), ovvero le note che riportino

spiegazioni e informazioni di dettaglio relative ai valori contenuti nei documenti di sintesi.

I bilanci in forma abbreviata hanno l’obbligo di pubblicare solo Stato Patrimoniale, Conto Economico e

Nota Integrativa (non sono necessari il Rendiconto Finanziario e la Relazione sulla gestione), e le

microimprese sono obbligate a creare e pubblicare lo SP e il CE, entrambi inoltre in forma ridotta. Il

bilancio delle quotate ha, anche a livello di obblighi, dei documenti in più rispetto al bilancio normativa

nazionale: nello specifico, ha in più una quarta tavola che dà il dettaglio dei cambiamenti del PN da un

anno all’altro, chiamata prospetto delle operazioni di patrimonio netto. C’è l’obbligo di un’ulteriore tavola,

che si concentra nel dettagliare le operazioni di Other Comprehensive Income.

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ND03 – La clausola generale

La redazione del bilancio deriva dalla composizione di elementi oggettivi e di elementi soggettivi.

- Tipicamente, sono elementi oggettivi quelli che derivano da operazioni compiute con l’esterno,

come per esempio il ricavo che deriva dalla vendita di un aeromobile, o di un caffè.

- Sono, invece, tipicamente, elementi soggettivi quelli che derivano da valutazioni compiute da chi

redige il bilancio al fine di misurare

(i) in occasione di eventi o operazioni di esito aleatorio, il valore derivante dalla

o considerazione del rischio all’origine dell’aleatorietà;

(ii) in occasione di eventi o operazioni estesi su più periodi amministrativi e, di

o conseguenza, comuni a più esercizi, le frazioni dei valori comuni a più esercizi che possono

essere significativamente attribuite a ciascun esercizio.

Vi sono casi nei quali i dati soggettivi hanno un peso relativamente maggiore e problemi di

calcolo relativamente significativi.

Se il bilancio è frutto di un cocktail tra elementi oggettivi e soggettivi, è necessario disciplinare il processo

di redazione del bilancio e di fissare un insieme di regole capaci di arginare la soggettività degli

amministratori che sono chiamati a redigere il bilancio.

La caratteristica principale di queste regole è quella di essere convenzionali. I risultati raggiunti per effetto

di queste convenzioni non sono necessariamente ottimali sotto il profilo della fedeltà nella

rappresentazione dei fenomeni che descrivono, ma cercano di risolvere il trade-off tra “rappresentazione

veritiera” e “limitazione della soggettività delle valutazioni”.

Questi articoli comprendono le informazioni per la redazione del bilancio, quando necessario vengono

citati anche i principi contabili ma è il c.c. che governa e rimanda ai principi contabili. La base normativa

per la redazione del bilancio di esercizio nelle società di capitali secondo i principi nazionali è costituita

dagli artt. 2423 - 2435 ter del Codice civile.

Il precetto contenuto nella clausola generale è considerato prioritario rispetto all’osservanza delle

prescrizioni di dettaglio che pure il legislatore ha voluto esplicitare.

Sono subordinate alla clausola generale:

- norme di carattere generale, che definiscono i principi di redazione del bilancio in termini generali;

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- norme di carattere specifico, che definiscono regole di dettaglio sulla determinazione dei valori,

sulla loro esposizione negli schemi di sintesi e sulle informazioni da fornire nelle note illustrative (o

nella nota integrativa).

Entrambi i tipi di norme possono avere due fonti distinte:

- gli articoli del Codice civile;

- i principi contabili italiani, che integrano il quadro di riferimento generale definito dagli articoli del

Codice civile

La clausola generale (Studiare bene – spesso in esame)

Gerarchicamente è l’art. che governa tutto quello che viene dopo.

Art. 2423 I comma: “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato

patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”.

Questo articolo stabilisce quali sono i documenti obbligatori, e anche chi è tenuto alla redazione del

bilancio. N.B.: la Relazione sulla gestione non è parte del bilancio, ma lo correda (art. 2428 – è comunque

obbligatoria!)

Art. 2423 II comma: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.

Questo comma ci dice da un lato a che cosa deve riferirsi il bilancio (deve dare informazioni sulla

situazione patrimoniale (SP) e finanziaria (RF), e il risultato economico dell’esercizio (CE). Introduce i tre

documenti principali), e ci dice anche il come (con chiarezza, e deve rappresentare in modo veritiero e

corretto).

• Chiarezza

Significa che il bilancio deve essere comprensibile ad un soggetto che abbia una conoscenza media di

termini economici. Se diventa eccessivamente complicato perde la sua utilità, che ricordiamo è quella di

far prendere decisioni economiche ai soggetti interessati. Se diventa troppo lungo può perdere chiarezza,

così come se la nota integrativa diventa troppo articolata.

Il principio di chiarezza trova esplicitazione in un altro comma dell’art. 2423 (art. 2423-ter), in cui il

legislatore impone:

1. Il rispetto degli schemi di bilancio definiti; il rispetto dell’ordine di esposizione delle voci; il divieto

di raggruppamento di voci (ad es. se un soggetto è sia debitore che creditore non posso fare il netto

raggruppando le due posizioni); l’obbligo di inserimento di nuove voci (non obbligatorie ma che

servono per rendere più chiaro il bilancio);

2. L’adattamento delle voci quando la natura dell’attività esercitata lo esige;

3. La comparabilità delle voci (l’impresa è obbligata a mostrare due anni per essere comparabili);

4. Il divieto di compensazioni di partite.

• Rappresentazione veritiera

Si divide in un aspetto formale ed in uno sostanziale. Quando si parla di bilancio non si parla di verità

assoluta perché ci sono delle voci che vengono stimate (ad es. l’accantonamento a fondo rischi).

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- L’aspetto formale è inteso rispetto alla normativa, un bilancio è veritiero se rispetta le leggi, il c.c. e i

principi contabili per una corretta redazione.

- L’aspetto sostanziale significa che il bilancio deve dare al lettore finale informazioni che siano

attendibili e credibili, cioè tali da veicolare informazioni affidabili ai lettori del bilancio (ad es. se si

stimano danni di 5000€, bisogna dimostrare che nel momento in cui è sorto il rischio quella era una

cifra attendibile).

Esempio di rappresentazione veritiera:

Nel bilancio di Armani S.p.A. al 31/12/2020 le rimanenze hanno un valore netto (al netto del “fondo

svalutazione magazzino”) di circa 225 milioni di euro. Il fondo svalutazione, pari a 75 milioni di euro a fine

2019, a fine 2020 era stato aumentato fino a 93 milioni di euro, per effetto di un accantonamento di quasi

18 milioni di euro, sensibilmente superiore rispetto a quello calcolato in riferimento all’esercizio

precedente.

Nel determinare queste valutazioni, gli amministratori non sono in grado di definire un valore certo.

Tuttavia, anche in considerazione dell’effetto del Covid-19 sulle vendite del settore, sembra certamente

appropriata la scelta di aumentare sensibilmente il valore del fondo svalutazione. Se si tiene conto del fatto

che il costo delle rimanenze, anche presso i negozi di proprietà, non può essere superiore al costo di

acquisto o di produzione, svalutare di circa un terzo questo valore (portandolo da 318 milioni a 225 milioni

di euro) significa indubbiamente optare per una valutazione prudente e “veritiera”.

Diverso sarebbe stato il risultato se la svalutazione delle rimanenze fosse avvenuta in proporzione molto

minore, nonostante vi fossero stati tutti i presupposti per una svalutazione consistente.

Esempio 2 di rappresentazione veritiera:

Consideriamo ora il caso del fallimento di un’azienda di abbigliamento di dimensioni minori, che aveva

rimanenze per circa 5 milioni di euro, a fronte di un fondo obsolescenza prodotti finiti e merci di circa 250

mila euro. A distanza di poco più di un anno dalla pubblicazione del bilancio, la società è stata dichiarata

fallita e i capi di abbigliamento che costituivano il suo magazzino sono stati messi in vendita a un prezzo

medio unitario di poco superiore ai 2 euro.

È chiaro che le svalutazioni ex post siano più facili delle svalutazioni ex ante. Questo può portare in linea di

principio ad affermare che la svalutazione delle rimanenze di prodotti finiti non fosse integralmente

prevedibile alla data di redazione del progetto di bilancio. Tuttavia, è evidente che il diverso modo di

considerare il rischio commerciale porti alla fine a rilevare un contrasto netto tra la valutazione più

prudente e la valutazione meno prudente, tra la valutazione veritiera e la valutazione non veritiera.

Lezione 3 – 24/09/24

• Correttezza

Si sostanzia nel rispetto di tutte le regole che governano il processo di formazione del bilancio. Riguarda

tutte le fasi che portano alla redazione e pubblicazione del bilancio. Si sostanzia anche nel rispetto dei

principi riguardo le valutazioni per assegnare i valori alle varie voci (ad es. rimanenze, immobilizzazioni).

La correttezza interessa tutte le fasi del processo di costruzione del bilancio, a partire dal processo di

rilevazione e di documentazione dei fatti fino alla produzione delle informazioni di spiegazione, di dettaglio

e di integrazione che integrano gli schemi di bilancio, raccolte nella Nota Integrativa.

Il principio di correttezza si sostanzia in quattro aspetti:

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1. Correttezza aritmetica (deve essere sempre presente), con l’utilizzo dei software è data per scontata

ma non sempre è banale;

2. Correttezza economica, rimanda al principio della sostanza sulla forma (più avanti), a prescindere

dalla forma legale che può assumere una certa transazione, vogliamo che il bilancio rappresenti la

sostanza economica della transazione;

3. L’informazione deve essere onesta e neutrale, il redattore del bilancio non deve prendere le parti di

un utilizzatore rispetto ad un altro. I dati devono essere comunicati in modo non deviante né

ingannevole;

4. Rispetto della normativa, delle regole valutative stabilite dalla legge e dai principi contabili.

Per correttezza si intende quindi il rispetto delle norme, N.B.: è importante ricordarsi i quattro aspetti del

principio di correttezza.

Esempio di rappresentazione corretta:

Un’operazione che fece a lungo discutere agli inizi degli anni 2000 fu la classificazione della rinuncia al

credito da parte della capogruppo di un grande gruppo industriale italiano, che aveva finito per generare un

componente straordinario di reddito pari a novanta milioni di euro nella società controllata.

In questo caso, la rinuncia al credito da parte della capogruppo aveva determinato un’insussistenza di

passivo e – di riflesso – un aumento del patrimonio netto, dal momento che il patrimonio netto è la

differenza tra l’attivo e il passivo.

Questa operazione era stata classificata tra i proventi straordinari di reddito. Era stata quindi considerata

come una variazione di patrimonio netto derivante dalla gestione, ancorché di natura straordinaria.

Ciò che fece discutere fu il semplice fatto che la rinuncia al credito da parte della capogrup

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alexthegamer di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Bilancio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Pettinicchio Angela Kate.
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