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Cose e valori. Il corpo umano
Una disciplina speciale è riservata alle cose sacre, al sepolcro e ai
ricordi familiari, poiché hanno per l’uomo un valore che va al di là
dell’utilità pratica ed economica.
Uno statuto ancora più particolare va riservato al corpo umano. Il corpo
farebbe parte degli oggetti di diritto, ma non sempre è disponibile:
l’art. 5 vieta gli atti di disposizione da cui derivi una lesione
permanente o che siano contrari all’ordine pubblico e al buon
costume. Il sangue e altri organi trapiantabili da vivi (rene, parti di
fegato) non sono commerciabili, si parla bensì di donazione.
Oltre le cose
In passato si usava chiamare beni anche l’opera dell’ingegno che è soggetta
ai diritti d’autore o di brevetto; oggi si parla invece di utilità economiche
che pure possono formare oggetto di diritti.
L’art. 813 dispone che le regole relative ai beni mobili si applichino a tutti i
diritti che non hanno per oggetto beni immobili, ad esempio il diritto di
credito. Questa nozione più ampia si ritrova nell’art. 2740 che dice che il
debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, intendendo
appunto tutti i cespiti attivi del suo patrimonio, compresi i crediti.
Beni quindi equivale a sostanze, che è il termine usato in altre norme, come
l’art. 587 sul testamento.
In definitiva si può parlare di beni in due sensi:
• come qualsiasi utilità che può formare oggetto di diritti (art. 810)
• come ogni diritto che abbia ad oggetto una utilità economica (art. 813)
Si distingue poi tra COSE COMMERCIABILI e COSE NON COMMERCIABILI (beni
demaniali).
beni immobili e universali che appartengono allo Stato nelle sue varie
articolazioni.
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quindi basta un atto di vendita dell'universalità per trasferire la proprietà di
tutte le cose - ma anche come più beni, ogni singola cosa può essere oggetto
di un separato atto giuridico.
Tra le universalità viene annoverata anche l'azienda, che l'art. 2555 c.c.
definisce come «il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per
l'esercizio dell'impresa».
Vi è sicuramente un caso, in cui la legge non si limita a considerare
unitariamente un complesso di cose, o di beni, ma tratta come unità un
insieme di rapporti giuridici attivi e passivi: quando una persona muore, il
suo patrimonio - la totalità dei rapporti attivi e passivi che facevano capo al
defunto - è considerato unitariamente come oggetto della successione
ereditaria. L'eredità è definita perciò come universalità di diritto. di
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Relazioni 231
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L'art. 817 c.c. considera il rapporto di pertinenza di cosa a cosa. È un
rapporto nel quale si individua una cosa principale ed un'altra, chiamata
appunto pertinenza, che è destinata in modo durevole al servizio o
all'ornamento della prima.
Il rapporto di pertinenza può essere stabilito tra beni mobili (ad esempio, la
cornice è pertinenza del quadro; la tenda-veranda è pertinenza della
roulotte); tra un bene mobile e uno immobile (ad esempio, le cassette delle
lettere di un condominio); tra immobile e immobile (come i garage separati
che sono pertinenze dei vari villini).
La conseguenza più importante del rapporto di pertinenza è che gli atti e i
rapporti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le
pertinenze se non è diversamente disposto (art. 818, 819) (villa-
garage, quadro-cornice).
Diverso dal rapporto di pertinenza è quello che si stabilisce fra varie cose
che formano una cosa composta. La differenza sta in ciò, che eliminando la
pertinenza la cosa principale non perde la sua integrità (identità), mentre
l'integrità della cosa composta esige la compresenza di tutti gli elementi
essenziali: per fare due esempi, la velatura è una pertinenza dello scafo,
mentre le ruote sono un componente dell'automobile.
distinzioni
Altre 13.232
La cosa generica è sempre fungibile, la cosa specifica non è
sempre infungibile (vendo una la coste blu, XL, nuova, è specifica
ma fungibile). stamo
• Cose generiche sono quelle di cui non interessa alle parti l'identità, ma
solo l'appartenenza a un genere, definito da certi connotati (tipo di cosa,
funzione, qualità ecc.), e che sono perciò determinate solo per quantità,
numero, misura: per esempio, tot ettolitri di Cabernet, 1 tonnellata di
gasolio, ma anche 500 magliette Lacoste azzurre, 10 pneumatici Michelin
da neve ecc.
• Cose specifiche invece sono quelle che vengono in considerazione per la
loro particolare identità: quel determinato quadro, quel certo mobile
antico, ecc.
Nel rapporto tra un debitore e un creditore di cosa generica c’è un
momento, chiamato individuazione, in cui viene determinata l’identità della
cosa generica, che diventa quindi specifica.
Il denaro, come da tradizione dei tempi in cui aveva valore intrinseco,
viene considerato una cosa generica.
Diversa è la distinzione tra cose fungibili e infungibili, cioè sostituibili l'una
all'altra, o invece non sostituibili. Bene fungibile per eccellenza è il denaro,
ma sono normalmente fungibili tutte le cose prodotte in serie; infungibile è
la cosa che esiste in un solo esemplare o ha caratteristiche che la rendono
infungibile.
C'è infine la distinzione tra cose consumabili (cioè la cui normale
utilizzazione ne implica l'estinzione, come il carburante, cibi, vini, detersivi)
e inconsumabili (cioè la cui normale utilizzazione non implica alterazione
alcuna - come i gioielli - o implica solo il deterioramento, come
un'automobile, un elettrodomestico ecc.). ha
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Una particolare considerazione, tra i beni (intesa la parola nel senso più
ampio) hanno i beni fruttiferi e i loro «frutti»; a essi il codice dedica gli
artt. 820 e 821.
I frutti naturali sono quelli che «provengono direttamente dalla cosa, vi
concorra o no l'opera dell'uomo»; lo stesso articolo ci dà gli esempi: i
prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere,
delle cave, delle torbiere.
I frutti naturali hanno questo di particolare: che per un certo tempo sono
parte della cosa (si dice che sono frutti pendenti, ove «pendenti» non
significa... appesi, ma non ancora attuali, non aventi, cioè, una identità in
esistenza come cose distinte); poi - con il raccolto, il parto, l'estrazione,
ecc. - se ne «separano» e sono considerati come cose con una loro distinta
identità.
I frutti civili non sono altro che il corrispettivo (in denaro, o in altro
genere di cose, o in opere) che si ricava da una cosa in cambio del
godimento che si cede ad altri: come gli interessi sulle somme date a mutuo,
o il canone che il proprietario ricava dalla locazione di un appartamento,
eccetera. At
234
pag art 822
Carattere comune a tutti i «beni pubblici» sono:
a) di essere in proprietà dello Stato o di altri enti pubblici e
b) di essere destinati all'utilità pubblica o a un pubblico servizio.
Tra i beni pubblici che appartengono allo Stato o ad enti territoriali si
distinguono poi:
• I beni demaniali che appartengono allo Stato (art. 822) o alle province e
ai comuni (art. 824). Sono demaniali i beni elencati nell'art. 822: demanio
naturale (come il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i
torrenti, i laghi) e demanio artificiale (strade, strade ferrate, autostrade,
aeroporti, immobili d'interesse artistico e archeologico, archivi, biblioteche,
pinacoteche ecc.);
• I beni del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei
comuni (le foreste, le miniere e le cave, le torbiere, le cose mobili di
interesse storico archeologico o artistico, le caserme, gli armamenti, gli
aerei militari e le navi da guerra, la dotazione della Presidenza della
Repubblica). Inoltre tutti gli edifici appartenenti agli enti indicati, e
destinati a sede di uffici pubblici, e i loro arredi.
• Beni del patrimonio disponibile: sono oggetto di un diritto di
proprietà regolato dalle norme comuni del codice civile.
L'elenco consente di vedere che si tratta in ogni caso di beni che servono a
soddisfare un interesse pubblico, o perché destinati all'uso della collettività,
o perché si ritiene che non debbano essere sfruttati da privati ma per il
vantaggio generale, o perché servono all'attività dello Stato e degli altri
enti.
IL DIRITTO DI PROPRIETA’
i
Il contenuto della proprietà: problemi e fonti normative
Il titolo II del libro III del cod. civ. denominato della proprietà,
si apre con l’art 832: il proprietario ha il diritto di godere e disporre
delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza
degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
Questa definizione, che ha storicamente rappresentato un cardine
dell’ordinamento giuridico, oggi non ha rango costituzionale. E’ facile
capire come sia differente essere proprietario di una bicicletta o di un
palazzo, non tanto per il valore economico, quanto per le diverse
leggi che regolano la proprietà dei beni in base al tipo di bene.
Anche l’identità del proprietario influisce sui poteri che questo ha
sull’oggetto di cui è proprietario:
l’incapace legale (interdetto o minorenne) non ha facoltà di libero
godimento o potere di libera disposizione del bene. 245
pag
PROPRIETÀ collettiva
gg
Caratteri particolari hanno poi tutte le situazioni in cui la proprietà non è
in capo a un solo individuo, ma a un gruppo: dalla semplice comproprietà
(la comunione degli artt. 1100 ss.) alle associazioni non riconosciute (36
ss.), alle società di persone (2247 ss.); oppure in capo a persone giuridiche
(ancora associazioni, fondazioni, società di capitali). Il solo fatto che più
persone condividano la proprietà di un bene fa sì, infatti, che ciascuna di
esse non abbia né il godimento pieno, né la libera disponibilità del bene.
VINCOLO DI DESTINAZIONE
Allo stesso modo, la libertà di uso, godimento, alienazione manca là dove il
bene, anche di proprietà di un individuo, fa parte di un patrimonio destinato
a uno scopo: come nel fondo patrimoniale costituito per i bisogni della
famiglia, nel patrimonio dell'imprenditore soggetto a fallimento, eccetera.
La proprietà privata nel codice civile
L’art. 832 si concentra nei concetti di godere, disporre, piena ed esclusiva.
Godere significa trarre utilità della cosa sia con l’uso diretto, sia
i
ricavandone i frutti.
Disporre si intende in senso materiale e in senso giuridico (vendere,
donare, costituire diritti altrui ecc..). Il primo aspetto si presenta come
una facoltà (tutto ciò che al proprietario è lecito fare) il secondo come
potere (quali atti il proprietario può efficacemente compiere).
Entrambe le prerogative spettano al proprietario in modo pieno, cioè
completo. Anche se in realtà ci sono norme che ne stabiliscono dei limiti.
Esclusivo nel senso che il proprietario ha il diritto di escludere gli altri.
(in latino si diceva ius excludendi alios, il diritto di escludere gli altri: vale
a dire la pretesa, volta verso tutti, a un comportamento che non ostacoli il
libero e pieno godimento del bene).
Limiti sulla
legali posti proprietà
L’art. 833 vieta gli atti emulativi, ovvero atti con il solo scopo di
nuocere agli altri. In realtà basta una minima utilità dell’atto per chi
lo compie a renderlo lecito. La proprietà è un diritto perpetuo a cui non si
applica la prescrizione.
L'articolo (833) dice che non rientra nelle facoltà del proprietario di usare
la cosa in un modo che abbia il solo scopo di nuocere ad altri.
Per esempio: volendo rendere la vita difficile al mio confinante, perché
venda, alzo una siepe nel cortile, a distanza legale, ma in modo che porti
buio e umidità al mio vicino.
La proprietà fondiaria
Abbiamo quindi le norme che tendono a risolvere i rapporti di
vicinato e le norme che riguardano l’urbanistica e la proprietà agricola.
Le prime sono rivolte alla tutela dei diritti dei proprietari e più in
particolare ai residenti, le seconde alla tutela di interessi pubblici.
La proprietà del suolo è disciplinata dall’art. 840 e considera di
proprietà tutti gli oggetti di diritto che presentano una utilità per il
titolare: la proprietà si estende al sottosuolo e allo spazio
sovrastante, ma il diritto di escludere attività altrui cessa quando la
profondità o l’altezza sono tali che manca l’interesse ad escludere.
Non posso oppormi al transito di aerei a quota di volo, ma posso
oppormi al transito di aerei a bassa quota in fase di atterraggio, poiché
provocano rumore e vibrazioni intollerabili.
Il diritto di godere e di escludere viene a mancare anche nei casi di
miniere, cave, reperti archeologici ecc.. Uno dei poteri caratteristici del
proprietario è quello di vietare l’accesso al fondo. L’art 841
prevede che si possa chiudere il fondo in qualsiasi momento.
L’accesso deve essere consentito al vicino per costruire o riparare
nella sua proprietà o a colui che deve recuperare un oggetto che vi si trovi
accidentalmente.
Rapporti di vicinato
I limiti di vicinato sono:
• automatici (nascono direttamente dall’esistenza di un vicino)
• reciproci (quel che vale per uno vale anche per l’altro)
• gratuiti (non c’è compenso dato se non esiste squilibrio di vantaggi)
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Il divieto di immissioni (844) è un limite generale della proprietà
i
fondiaria. La norma vuole risolvere il problema dei fastidi che si
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Beni e proprietà
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Legislazione dei beni culturali
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Legislazione dei Beni Culturali
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I beni e la proprietà