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Cose e valori. Il corpo umano

Una disciplina speciale è riservata alle cose sacre, al sepolcro e ai

ricordi familiari, poiché hanno per l’uomo un valore che va al di là

dell’utilità pratica ed economica.

Uno statuto ancora più particolare va riservato al corpo umano. Il corpo

farebbe parte degli oggetti di diritto, ma non sempre è disponibile:

l’art. 5 vieta gli atti di disposizione da cui derivi una lesione

permanente o che siano contrari all’ordine pubblico e al buon

costume. Il sangue e altri organi trapiantabili da vivi (rene, parti di

fegato) non sono commerciabili, si parla bensì di donazione.

Oltre le cose

In passato si usava chiamare beni anche l’opera dell’ingegno che è soggetta

ai diritti d’autore o di brevetto; oggi si parla invece di utilità economiche

che pure possono formare oggetto di diritti.

L’art. 813 dispone che le regole relative ai beni mobili si applichino a tutti i

diritti che non hanno per oggetto beni immobili, ad esempio il diritto di

credito. Questa nozione più ampia si ritrova nell’art. 2740 che dice che il

debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, intendendo

appunto tutti i cespiti attivi del suo patrimonio, compresi i crediti.

Beni quindi equivale a sostanze, che è il termine usato in altre norme, come

l’art. 587 sul testamento.

In definitiva si può parlare di beni in due sensi:

• come qualsiasi utilità che può formare oggetto di diritti (art. 810)

• come ogni diritto che abbia ad oggetto una utilità economica (art. 813)

Si distingue poi tra COSE COMMERCIABILI e COSE NON COMMERCIABILI (beni

demaniali).

beni immobili e universali che appartengono allo Stato nelle sue varie

articolazioni.

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quindi basta un atto di vendita dell'universalità per trasferire la proprietà di

tutte le cose - ma anche come più beni, ogni singola cosa può essere oggetto

di un separato atto giuridico.

Tra le universalità viene annoverata anche l'azienda, che l'art. 2555 c.c.

definisce come «il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per

l'esercizio dell'impresa».

Vi è sicuramente un caso, in cui la legge non si limita a considerare

unitariamente un complesso di cose, o di beni, ma tratta come unità un

insieme di rapporti giuridici attivi e passivi: quando una persona muore, il

suo patrimonio - la totalità dei rapporti attivi e passivi che facevano capo al

defunto - è considerato unitariamente come oggetto della successione

ereditaria. L'eredità è definita perciò come universalità di diritto. di

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Relazioni 231

case pay

L'art. 817 c.c. considera il rapporto di pertinenza di cosa a cosa. È un

rapporto nel quale si individua una cosa principale ed un'altra, chiamata

appunto pertinenza, che è destinata in modo durevole al servizio o

all'ornamento della prima.

Il rapporto di pertinenza può essere stabilito tra beni mobili (ad esempio, la

cornice è pertinenza del quadro; la tenda-veranda è pertinenza della

roulotte); tra un bene mobile e uno immobile (ad esempio, le cassette delle

lettere di un condominio); tra immobile e immobile (come i garage separati

che sono pertinenze dei vari villini).

La conseguenza più importante del rapporto di pertinenza è che gli atti e i

rapporti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le

pertinenze se non è diversamente disposto (art. 818, 819) (villa-

garage, quadro-cornice).

Diverso dal rapporto di pertinenza è quello che si stabilisce fra varie cose

che formano una cosa composta. La differenza sta in ciò, che eliminando la

pertinenza la cosa principale non perde la sua integrità (identità), mentre

l'integrità della cosa composta esige la compresenza di tutti gli elementi

essenziali: per fare due esempi, la velatura è una pertinenza dello scafo,

mentre le ruote sono un componente dell'automobile.

distinzioni

Altre 13.232

La cosa generica è sempre fungibile, la cosa specifica non è

sempre infungibile (vendo una la coste blu, XL, nuova, è specifica

ma fungibile). stamo

• Cose generiche sono quelle di cui non interessa alle parti l'identità, ma

solo l'appartenenza a un genere, definito da certi connotati (tipo di cosa,

funzione, qualità ecc.), e che sono perciò determinate solo per quantità,

numero, misura: per esempio, tot ettolitri di Cabernet, 1 tonnellata di

gasolio, ma anche 500 magliette Lacoste azzurre, 10 pneumatici Michelin

da neve ecc.

• Cose specifiche invece sono quelle che vengono in considerazione per la

loro particolare identità: quel determinato quadro, quel certo mobile

antico, ecc.

Nel rapporto tra un debitore e un creditore di cosa generica c’è un

momento, chiamato individuazione, in cui viene determinata l’identità della

cosa generica, che diventa quindi specifica.

Il denaro, come da tradizione dei tempi in cui aveva valore intrinseco,

viene considerato una cosa generica.

Diversa è la distinzione tra cose fungibili e infungibili, cioè sostituibili l'una

all'altra, o invece non sostituibili. Bene fungibile per eccellenza è il denaro,

ma sono normalmente fungibili tutte le cose prodotte in serie; infungibile è

la cosa che esiste in un solo esemplare o ha caratteristiche che la rendono

infungibile.

C'è infine la distinzione tra cose consumabili (cioè la cui normale

utilizzazione ne implica l'estinzione, come il carburante, cibi, vini, detersivi)

e inconsumabili (cioè la cui normale utilizzazione non implica alterazione

alcuna - come i gioielli - o implica solo il deterioramento, come

un'automobile, un elettrodomestico ecc.). ha

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Una particolare considerazione, tra i beni (intesa la parola nel senso più

ampio) hanno i beni fruttiferi e i loro «frutti»; a essi il codice dedica gli

artt. 820 e 821.

I frutti naturali sono quelli che «provengono direttamente dalla cosa, vi

concorra o no l'opera dell'uomo»; lo stesso articolo ci dà gli esempi: i

prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere,

delle cave, delle torbiere.

I frutti naturali hanno questo di particolare: che per un certo tempo sono

parte della cosa (si dice che sono frutti pendenti, ove «pendenti» non

significa... appesi, ma non ancora attuali, non aventi, cioè, una identità in

esistenza come cose distinte); poi - con il raccolto, il parto, l'estrazione,

ecc. - se ne «separano» e sono considerati come cose con una loro distinta

identità.

I frutti civili non sono altro che il corrispettivo (in denaro, o in altro

genere di cose, o in opere) che si ricava da una cosa in cambio del

godimento che si cede ad altri: come gli interessi sulle somme date a mutuo,

o il canone che il proprietario ricava dalla locazione di un appartamento,

eccetera. At

234

pag art 822

Carattere comune a tutti i «beni pubblici» sono:

a) di essere in proprietà dello Stato o di altri enti pubblici e

b) di essere destinati all'utilità pubblica o a un pubblico servizio.

Tra i beni pubblici che appartengono allo Stato o ad enti territoriali si

distinguono poi:

• I beni demaniali che appartengono allo Stato (art. 822) o alle province e

ai comuni (art. 824). Sono demaniali i beni elencati nell'art. 822: demanio

naturale (come il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i

torrenti, i laghi) e demanio artificiale (strade, strade ferrate, autostrade,

aeroporti, immobili d'interesse artistico e archeologico, archivi, biblioteche,

pinacoteche ecc.);

• I beni del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei

comuni (le foreste, le miniere e le cave, le torbiere, le cose mobili di

interesse storico archeologico o artistico, le caserme, gli armamenti, gli

aerei militari e le navi da guerra, la dotazione della Presidenza della

Repubblica). Inoltre tutti gli edifici appartenenti agli enti indicati, e

destinati a sede di uffici pubblici, e i loro arredi.

• Beni del patrimonio disponibile: sono oggetto di un diritto di

proprietà regolato dalle norme comuni del codice civile.

L'elenco consente di vedere che si tratta in ogni caso di beni che servono a

soddisfare un interesse pubblico, o perché destinati all'uso della collettività,

o perché si ritiene che non debbano essere sfruttati da privati ma per il

vantaggio generale, o perché servono all'attività dello Stato e degli altri

enti.

IL DIRITTO DI PROPRIETA’

i

Il contenuto della proprietà: problemi e fonti normative

Il titolo II del libro III del cod. civ. denominato della proprietà,

si apre con l’art 832: il proprietario ha il diritto di godere e disporre

delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza

degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

Questa definizione, che ha storicamente rappresentato un cardine

dell’ordinamento giuridico, oggi non ha rango costituzionale. E’ facile

capire come sia differente essere proprietario di una bicicletta o di un

palazzo, non tanto per il valore economico, quanto per le diverse

leggi che regolano la proprietà dei beni in base al tipo di bene.

Anche l’identità del proprietario influisce sui poteri che questo ha

sull’oggetto di cui è proprietario:

l’incapace legale (interdetto o minorenne) non ha facoltà di libero

godimento o potere di libera disposizione del bene. 245

pag

PROPRIETÀ collettiva

gg

Caratteri particolari hanno poi tutte le situazioni in cui la proprietà non è

in capo a un solo individuo, ma a un gruppo: dalla semplice comproprietà

(la comunione degli artt. 1100 ss.) alle associazioni non riconosciute (36

ss.), alle società di persone (2247 ss.); oppure in capo a persone giuridiche

(ancora associazioni, fondazioni, società di capitali). Il solo fatto che più

persone condividano la proprietà di un bene fa sì, infatti, che ciascuna di

esse non abbia né il godimento pieno, né la libera disponibilità del bene.

VINCOLO DI DESTINAZIONE

Allo stesso modo, la libertà di uso, godimento, alienazione manca là dove il

bene, anche di proprietà di un individuo, fa parte di un patrimonio destinato

a uno scopo: come nel fondo patrimoniale costituito per i bisogni della

famiglia, nel patrimonio dell'imprenditore soggetto a fallimento, eccetera.

La proprietà privata nel codice civile

L’art. 832 si concentra nei concetti di godere, disporre, piena ed esclusiva.

Godere significa trarre utilità della cosa sia con l’uso diretto, sia

i

ricavandone i frutti.

Disporre si intende in senso materiale e in senso giuridico (vendere,

donare, costituire diritti altrui ecc..). Il primo aspetto si presenta come

una facoltà (tutto ciò che al proprietario è lecito fare) il secondo come

potere (quali atti il proprietario può efficacemente compiere).

Entrambe le prerogative spettano al proprietario in modo pieno, cioè

completo. Anche se in realtà ci sono norme che ne stabiliscono dei limiti.

Esclusivo nel senso che il proprietario ha il diritto di escludere gli altri.

(in latino si diceva ius excludendi alios, il diritto di escludere gli altri: vale

a dire la pretesa, volta verso tutti, a un comportamento che non ostacoli il

libero e pieno godimento del bene).

Limiti sulla

legali posti proprietà

L’art. 833 vieta gli atti emulativi, ovvero atti con il solo scopo di

nuocere agli altri. In realtà basta una minima utilità dell’atto per chi

lo compie a renderlo lecito. La proprietà è un diritto perpetuo a cui non si

applica la prescrizione.

L'articolo (833) dice che non rientra nelle facoltà del proprietario di usare

la cosa in un modo che abbia il solo scopo di nuocere ad altri.

Per esempio: volendo rendere la vita difficile al mio confinante, perché

venda, alzo una siepe nel cortile, a distanza legale, ma in modo che porti

buio e umidità al mio vicino.

La proprietà fondiaria

Abbiamo quindi le norme che tendono a risolvere i rapporti di

vicinato e le norme che riguardano l’urbanistica e la proprietà agricola.

Le prime sono rivolte alla tutela dei diritti dei proprietari e più in

particolare ai residenti, le seconde alla tutela di interessi pubblici.

La proprietà del suolo è disciplinata dall’art. 840 e considera di

proprietà tutti gli oggetti di diritto che presentano una utilità per il

titolare: la proprietà si estende al sottosuolo e allo spazio

sovrastante, ma il diritto di escludere attività altrui cessa quando la

profondità o l’altezza sono tali che manca l’interesse ad escludere.

Non posso oppormi al transito di aerei a quota di volo, ma posso

oppormi al transito di aerei a bassa quota in fase di atterraggio, poiché

provocano rumore e vibrazioni intollerabili.

Il diritto di godere e di escludere viene a mancare anche nei casi di

miniere, cave, reperti archeologici ecc.. Uno dei poteri caratteristici del

proprietario è quello di vietare l’accesso al fondo. L’art 841

prevede che si possa chiudere il fondo in qualsiasi momento.

L’accesso deve essere consentito al vicino per costruire o riparare

nella sua proprietà o a colui che deve recuperare un oggetto che vi si trovi

accidentalmente.

Rapporti di vicinato

I limiti di vicinato sono:

• automatici (nascono direttamente dall’esistenza di un vicino)

• reciproci (quel che vale per uno vale anche per l’altro)

• gratuiti (non c’è compenso dato se non esiste squilibrio di vantaggi)

p

Il divieto di immissioni (844) è un limite generale della proprietà

i

fondiaria. La norma vuole risolvere il problema dei fastidi che si

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vomero03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Tubaro Cristina.
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