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PROPRIETA’
Tutte le proprietà sono inviolabili
La proprietà è il principale diritto è il principale diritto reale. E’ il diritto di un
soggetto di godere e disporre delle cosa che gli appartengono.
L’art 832 stabilisce che il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle
cose in modo pieno ed esclusivo; Da tale definizione si evince che al
proprietario vanno riconosciuti:
a) Il diritto di godere, ossia di decidere se, come e quando utilizzare la cosa
b) Il potere di disporre della cosa, che si concreta nel potere del proprietario di
alienare la cosa, lasciarla per testamento, costituire sulla stessa diritti reali
limitati a favore di altri etc.
L’art 832 precisa che il potere di godimento è di disposizione che compete al
proprietario è pieno ed esclusivo
Vediamo questi due caratteri:
a) Della pienezza: la proprietà costituisce un diritto che consente al
proprietario ogni lecita utilizzazione del bene.
b) Della esclusività: potere di escludere chiunque altro dal godimento del
bene ed impossibilità di coesistenza sulla stessa cosa di più diritti di
proprietà.
Sempre l’art 832 riconosce al proprietario il diritto di godere e disporre in
modo pieno ed esclusivo ma solo entro i limiti e con l’osservanza degli
obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
La proprietà si ritiene tradizionalmente caratterizzata
a) Dall’elasticità: anche quando i poteri del proprietario sono stati limitati
dalla costituzione di altri diritti, il diritto di proprietà rimane
potenzialmente integro: infatti non appena viene meno il vincolo che
lo comprime il diritto di proprietà riprende automaticamente la sua
ampiezza primitiva
b) Dalla imprescrittibilità ossia che la proprietà non si può perdere per
non uso bensì soltanto per usucapione che altri abbia a perfezionare a
proprio favore
c) Dalla perpetuità è opinione diffusa che quella di una proprietà ad
tempus sarebbe una contraddizione in termini.
La proprietà fondiaria
In linea verticale, la proprietà fondiaria si estenderebbe all’infinito sia nel sottosuolo
che nello spazio aereo soprastante.
Peraltro l’art 840 del c.c. dispone che il proprietario del suolo non può opporsi ad
attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello
spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escluderle. Da ciò si deduce che la
proprietà del suolo si estende a quella sola parte del sottosuolo suscettibile di
utilizzazione secondo un criterio di normalità. Analogo principio vale anche per il
soprasuolo.
In senso orizzontale ciascuna proprietà fondiaria si estende nell’ambito dei propri
confini. Il proprietario ha la facoltà di cintare qualsiasi momento del proprio fondo e
dall’altro lato di impedirne l’accesso a chiunque (salvo che qualcuno non deve
svolgere dei lavori)
I rapporti di vicinato
Il codice detta una serie di norme regolanti dei rapporti di vicinato, ossia i problemi più
comuni e ricorrenti che nascono tra i fondi e che sono spesso causa di litigio. Tali
norme sono riunite in 4 sezioni del Titolo II della proprietà fondiaria relative alle
distanze nelle costruzioni, luci e vedute, atti emulativi, distanze e acque.
Gli atti emulativi
Al proprietario sono preclusi gli atti di emulazione per tali intendendosi quelli che non
hanno altro scopo che quello di nuocere o arrecare molestia ad altri. Per esempio non
può costruire un muro di confine così alto da impedire il panorama a una proprietà
sovrastante.
Le emissioni
Il proprietario non può opporsi almeno di regola ad attività che si svolgono lecitamente
sul fondo del vicino.
E’ peraltro frequente che tali ultime attività importino la produzione di fumi, calore,
esalazioni, rumori, scuotimenti e simili, destinati a propagarsi nelle proprietà
circostanti: c.d. “immissioni materiali”.
In questo caso occorre distinguere:
a) Se le immissioni rimangono al di sotto della soglia della “normale tollerabilità”,
chi le subisce deve sopportarle: non ha né il diritto di farle cessare, né diritto ad
alcuno risarcimento;
b) Se le immissioni superano, invece, la soglia della “normale tollerabilità”, ma
sono giustificate da “esigenze della produzione”, chi le subisce non ha diritto di
farle cessare, ma può ottenere un “indennizzo” in denaro;
c) Se le immissioni superano la soglia della “normale tollerabilità” senza peraltro
essere giustificate da “esigenze di produzione”, chi le subisce ha il diritto che ne
cessi la prosecuzione e che gli sia riconosciuto l’integrale risarcimento del
danno, sia patrimoniale che non patrimoniale.
La “tollerabilità” o meno di un’immissione va piuttosto valutata, caso per caso, dal
punto di vista del fondo che la subisce, tenendo conto della condizione dei luoghi:
cioè dalla loro concreta destinazione naturalistica ed urbanistica, delle attività
normalmente svolta nella zona, del sistema di vita e delle abitudini di chi vi opera,
ecc.
Le distanze legali
L’art 873 del c.c. dispone che le costruzioni su fondi finitimi se non sono unite o
aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri tra loro. Se
l’immobile risulta a distanza inferiore, il vicino può agire per la rimozione dell’opera
abusivamente realizzata, nonché il risarcimento del danno sofferto.
Luci e vedute
Le aperture nei muri per far godere alla casa la luce e l’aria si distinguono in luci e
vedute. Le luci sono aperture che non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino,
ma consentono solo il passaggio di luce e aria; le vedute invece permettono non solo
di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente ma anche di affacciarsi sul tale
fondo. Le luci possono essere aperte anche sul muro posto a confine con il fondo altrui,
mentre le vedute possono essere aperte solo ad una certa distanza dall’ultimo fondo.
Le luci possono essere aperte sul muro comune solo con il consenso del
comproprietario. Le vedute invece bisogna aprirle a distanza stabilita di 1metro e
mezzo di distanza per aprire vedute dirette o costruire balconi terrazzi etc sul fondo
del vicino, salvo che tra i due fondi ci sia unna via pubblica. Le vedute laterali o
oblique invece possono essere aperte a 75 cm. L’art 907 stabilisce che una volta
acquisto il diritto di avere vedute verso il fondo vicino, il proprietario di tale fondo non
può costruire a distanze minore di tre metri. Se vuole appoggiare la nuova costruzione
al muro in cui è stata aperta la veduta la costruzione deve arrestarsi almeno a tre
metri sotto la soglia della veduta.