vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Per funzioni normative si intende l’attività legislativa eccezionale (decreti- legge e
decreti legislativi), regolamentare ed amministrativo posta in essere dal Governo. La
forma tipica degli atti posti in essere del Governo è quella del decreto.
Si distinguono i decreti presidenziali, emanati dal Presidente della Repubblica
(D.P.R.) e i decreti ministeriali (D.P.C.M., D.M., decreti interministeriali).
La funzione di indirizzo politico svolta dal Governo consiste nella scelta
programmatica dei modi e degli strumenti attraverso cui si dovrà svolgere
concretamente l’attività di Governo. La determinazione dei fini risiede in politiche
assunte dal Governo, nelle linee generali, nelle dichiarazioni programmatiche
esposte dal Presidente del Consiglio, alle camere per ottenere la fiducia. La funzione
di indirizzo politico propria del Governo è destinata a riverberarsi sulla funzione
legislativa, oltre che su quella amministrativa. Gli atti attraverso i quali il Governo
esercita la funzione di indirizzo politico sono gli atti politici volti all’attuazione delle
scelte che il Governo intende perseguire (discrezionalità politica sull’azione del
Governo).
Tali atti, diversamente dagli atti amministrativi, non sono vincolati ad alcun fine e non
sono sindacabili in sede amministrativa né giurisdizionale.
Il Governo esercita la propria funzione di indirizzo politico in campo economico,
attraverso l’attività di governo dell’economia (Stato protagonista come Stato
imprenditore- adesso Stato regolatore). A seguito dell’adesione del nostro Paese
all’unione monetaria, il Governo ha perduto le prerogative originarie in materia di
manovra monetaria e creditizia, non più responsabile dell’attività di conio.
Al Governo compete anche la cura e la rappresentanza degli interessi dello Stato in
ambito internazionale: tale ruolo si traduce nella partecipazione alle riunioni delle
organizzazioni internazionali, nel coordinamento della rete di ambasciate e consolati,
nella stipula dei trattati internazionali.
Sulla stipula dei trattati internazionali, il Parlamento è chiamato ad esercitare il
proprio controllo attraverso l’approvazione della legge di approvazione alla ratifica ai
sensi dell’art. 80 Cost. “le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di
legge”.
Il Governo partecipa alla politica dell’UE, attraverso la partecipazione al Consiglio
dell’Unione. Il Governo ha anche responsabilità relativamente alla politica militare e
alla decisione di impiegare le forze armate italiane in missioni all’estero (volte al
mantenimento della pace).
Il Governo svolge anche funzioni relativamente alla politica informativa e di sicurezza
per la difesa dello Stato e la salvaguardia delle istituzioni democratiche. A questo
proposito, il Presidente del Consiglio può porre il segreto di Stato su atti, documenti,
notizie e attività la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della
Repubblica, alla difesa delle istituzioni, all’indipendenza dello Stato, alla difesa (cfr. l.
n. 124/2007).
Nell’ambito dell’attività normativa svolta dal Governo, si segnala l’attività legislativa,
nelle due ipotesi previste dalla Costituzione (artt. 76-77). Tali circostanze sono
collegate ad un’esigenza di specializzazione tecnica in relazione a particolari materie
oppure a situazioni che richiedono particolare tempestività. A sensi dell’art. 76 Cost.
“l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti” (decreti legislativi).
Ai sensi dell’art. 77 Cost., “quando, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con la forza di
legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche
se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni
(comma 2). I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge
entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con
legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (comma 3)” (decreti
legge). Accanto a tali ipotesi, si segnalano gli atti legislativi per fronteggiare lo stato
di guerra, ai sensi dell’art. 78 Cost. “le Camere deliberano lo stato di guerra e
conferiscono al Governo i poteri necessari”.
Gli atti di alta amministrazione sono una speciale categoria di atti amministrativi, la
cui peculiarità è quella di operare un raccordo tra la funzione di governo e funzione
amministrativa. In quanto atti amministrativi, gli atti di alta amministrazione sono
sindacabili in sede giurisdizionale, TAR e Consiglio di Stato. Esempi di tali atti sono:
approvazione di regolamenti, deliberazioni di nomina e revoca dei più alti funzionari
dello Stato.
LEZIONE 50.
Il sindacato di legittimità delle leggi è la prima delle attribuzioni della Corte
Costituzionale elencate nell’art. 134 Cost. Ai sensi dell’art. 134 Cost., la Corte
giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, dello Stato e Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente
della Repubblica a norma della Costituzione.
A tali competenze va aggiunto il giudizio sull’ammissibilità delle richieste di
referendum abrogativo (cfr. I cost. n. 1/1953).
Ai sensi dell’art. 127 Cost. “il Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di
legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge”.
Inoltre si segnala ai sensi di legge n. 131/2003 (la Loggia), la possibilità per il
Governo di sollevare la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale
anche su proposta della Conferenza Stato- città e autonomie locali, nonché per le
Regioni di impugnare una legge statale anche su proposta del Consiglio delle
autonomie locali.
Il procedimento di legittimità costituzionale presenta queste caratteristiche:
a) si tratta di un giudizio successivo all’approvazione della legge o dell’atto
avente forza di legge;
b) l’oggetto del giudizio deve avere contenuto specifico, dovendo contenere
l’indicazione precisa delle disposizioni impugnate a pena di inammissibilità del
ricorso;
c) ha carattere di procedimento astratto;
d) la questione può essere sollevata facoltativamente dalle parti.
Il ricorso statale viene promosso dal Presidente del Consiglio e notificato al
Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni; il ricorso regionale viene promosso
dal Presidente della Giunta regionale e notificato al Presidente del Consiglio entro 60
giorni.
Se l’esecuzione di tale atto può comportare rischio di un pregiudizio grave ed
irreparabile per i diritti dei cittadini, la Corte Costituzionale può sospendere tali atti
del contenzioso tra Stato e Regione.
Ai sensi dell’art. 143 Cost. “la Corte Costituzionale giudica sui conflitti di attribuzione
tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni”. Si tratta di una previsione
a tutela del principio della divisione dei poteri e del pluralismo democratico.
Lo strumento previsto al 134 può avere oggetto anche fonti di rango inferiore come
quelle leggi ordinarie che dettano norme che regolano i rapporti tra poteri dello Stato,
la cui violazione potrebbe far venir meno i corretti rapporti tra gli stessi.
a) Per quanto attiene ai conflitti tra Stato e Regioni, si evidenzia che essi
possano avere ad oggetto un atto amministrativo o giurisdizionale.
Tali conflitti si verificano allorché un atto invada la sfera di competenza assegnata
dalla Costituzione al ricorrente (interferenza) o se un soggetto rivendichi
un’attribuzione che riteng usurpata da altro soggetto (vindicatio potestatis, art. 39
legge n. 87/1953).
Se il conflitto ha un atto giurisdizionale come oggetto, è necessario che venga
contestata la riconducibilità dell’atto alla funzione giurisdizionale (che rientri nei
confini dell’art. 102 Cost).
b) Per i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, l’art. 37 legge n.87/1953
prevede che “il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte
costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la
volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di
attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali”.
Individuazione di nozione di poteri dello Stato ai fini dei conflitti di attribuzione dalla
formazione della legge 87/1953. Sono esclusi da tale ambito i conflitti tra organi dello
stesso potere e i conflitti di giurisdizione.
Ai sensi della normativa richiamata, la nozione di potere dello Stato non è stata di
immediata identificazione, essa è più complessa rispetto alla tradizionale
tripartizione di Montesquieu.
A questi fini, per poteri dello Stato si intendono “quegli organi i cui atti o
comportamenti sono idonei a configurarsi come espressione ultima ed
immodificabile dei rispettivi poteri”. Alla luce di tale definizione, possono identificarsi
quali poteri dello Stato i seguenti organi: il Presidente della Repubblica, la Corte
Costituzionale, le Camere, il Consiglio dei Ministri, il Consiglio Superiore della
Magistratura, la Corte dei Conti, i singoli giudici, il Comitato promotore del
referendum.
Il giudizio innanzi alla Corte nel caso in esame può essere originato sia dalla
rivendicazione di competenze che si ritengono usurpate da altri, sia dalla denuncia
del cattivo uso delle attribuzioni altrui che intralcia il pieno esercizio delle proprie
competenze.
Contro atti legislativi di norma non è ammesso il ricorso a tale strumento, essendo
previsto il rimedio dell’impugnazione in via incidentale. Tuttavia in ipotesi particolari,
possono ammettersi conflitti come nel caso di decreti-legge o di legge o decreti
leg