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Estratto del documento

Per funzioni normative si intende l’attività legislativa eccezionale (decreti- legge e

decreti legislativi), regolamentare ed amministrativo posta in essere dal Governo. La

forma tipica degli atti posti in essere del Governo è quella del decreto.

Si distinguono i decreti presidenziali, emanati dal Presidente della Repubblica

(D.P.R.) e i decreti ministeriali (D.P.C.M., D.M., decreti interministeriali).

La funzione di indirizzo politico svolta dal Governo consiste nella scelta

programmatica dei modi e degli strumenti attraverso cui si dovrà svolgere

concretamente l’attività di Governo. La determinazione dei fini risiede in politiche

assunte dal Governo, nelle linee generali, nelle dichiarazioni programmatiche

esposte dal Presidente del Consiglio, alle camere per ottenere la fiducia. La funzione

di indirizzo politico propria del Governo è destinata a riverberarsi sulla funzione

legislativa, oltre che su quella amministrativa. Gli atti attraverso i quali il Governo

esercita la funzione di indirizzo politico sono gli atti politici volti all’attuazione delle

scelte che il Governo intende perseguire (discrezionalità politica sull’azione del

Governo).

Tali atti, diversamente dagli atti amministrativi, non sono vincolati ad alcun fine e non

sono sindacabili in sede amministrativa né giurisdizionale.

Il Governo esercita la propria funzione di indirizzo politico in campo economico,

attraverso l’attività di governo dell’economia (Stato protagonista come Stato

imprenditore- adesso Stato regolatore). A seguito dell’adesione del nostro Paese

all’unione monetaria, il Governo ha perduto le prerogative originarie in materia di

manovra monetaria e creditizia, non più responsabile dell’attività di conio.

Al Governo compete anche la cura e la rappresentanza degli interessi dello Stato in

ambito internazionale: tale ruolo si traduce nella partecipazione alle riunioni delle

organizzazioni internazionali, nel coordinamento della rete di ambasciate e consolati,

nella stipula dei trattati internazionali.

Sulla stipula dei trattati internazionali, il Parlamento è chiamato ad esercitare il

proprio controllo attraverso l’approvazione della legge di approvazione alla ratifica ai

sensi dell’art. 80 Cost. “le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati

internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti

giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di

legge”.

Il Governo partecipa alla politica dell’UE, attraverso la partecipazione al Consiglio

dell’Unione. Il Governo ha anche responsabilità relativamente alla politica militare e

alla decisione di impiegare le forze armate italiane in missioni all’estero (volte al

mantenimento della pace).

Il Governo svolge anche funzioni relativamente alla politica informativa e di sicurezza

per la difesa dello Stato e la salvaguardia delle istituzioni democratiche. A questo

proposito, il Presidente del Consiglio può porre il segreto di Stato su atti, documenti,

notizie e attività la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della

Repubblica, alla difesa delle istituzioni, all’indipendenza dello Stato, alla difesa (cfr. l.

n. 124/2007).

Nell’ambito dell’attività normativa svolta dal Governo, si segnala l’attività legislativa,

nelle due ipotesi previste dalla Costituzione (artt. 76-77). Tali circostanze sono

collegate ad un’esigenza di specializzazione tecnica in relazione a particolari materie

oppure a situazioni che richiedono particolare tempestività. A sensi dell’art. 76 Cost.

“l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con

determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti

definiti” (decreti legislativi).

Ai sensi dell’art. 77 Cost., “quando, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il

Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con la forza di

legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche

se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni

(comma 2). I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge

entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con

legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (comma 3)” (decreti

legge). Accanto a tali ipotesi, si segnalano gli atti legislativi per fronteggiare lo stato

di guerra, ai sensi dell’art. 78 Cost. “le Camere deliberano lo stato di guerra e

conferiscono al Governo i poteri necessari”.

Gli atti di alta amministrazione sono una speciale categoria di atti amministrativi, la

cui peculiarità è quella di operare un raccordo tra la funzione di governo e funzione

amministrativa. In quanto atti amministrativi, gli atti di alta amministrazione sono

sindacabili in sede giurisdizionale, TAR e Consiglio di Stato. Esempi di tali atti sono:

approvazione di regolamenti, deliberazioni di nomina e revoca dei più alti funzionari

dello Stato.

LEZIONE 50.

Il sindacato di legittimità delle leggi è la prima delle attribuzioni della Corte

Costituzionale elencate nell’art. 134 Cost. Ai sensi dell’art. 134 Cost., la Corte

giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,

aventi forza di legge, dello Stato e Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello

Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente

della Repubblica a norma della Costituzione.

A tali competenze va aggiunto il giudizio sull’ammissibilità delle richieste di

referendum abrogativo (cfr. I cost. n. 1/1953).

Ai sensi dell’art. 127 Cost. “il Governo, quando ritenga che una legge regionale

ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità

costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla sua

pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di

legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può

promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale

entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge”.

Inoltre si segnala ai sensi di legge n. 131/2003 (la Loggia), la possibilità per il

Governo di sollevare la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale

anche su proposta della Conferenza Stato- città e autonomie locali, nonché per le

Regioni di impugnare una legge statale anche su proposta del Consiglio delle

autonomie locali.

Il procedimento di legittimità costituzionale presenta queste caratteristiche:

a)​ si tratta di un giudizio successivo all’approvazione della legge o dell’atto

avente forza di legge;

b)​ l’oggetto del giudizio deve avere contenuto specifico, dovendo contenere

l’indicazione precisa delle disposizioni impugnate a pena di inammissibilità del

ricorso;

c)​ ha carattere di procedimento astratto;

d)​ la questione può essere sollevata facoltativamente dalle parti.

Il ricorso statale viene promosso dal Presidente del Consiglio e notificato al

Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni; il ricorso regionale viene promosso

dal Presidente della Giunta regionale e notificato al Presidente del Consiglio entro 60

giorni.

Se l’esecuzione di tale atto può comportare rischio di un pregiudizio grave ed

irreparabile per i diritti dei cittadini, la Corte Costituzionale può sospendere tali atti

del contenzioso tra Stato e Regione.

Ai sensi dell’art. 143 Cost. “la Corte Costituzionale giudica sui conflitti di attribuzione

tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni”. Si tratta di una previsione

a tutela del principio della divisione dei poteri e del pluralismo democratico.

Lo strumento previsto al 134 può avere oggetto anche fonti di rango inferiore come

quelle leggi ordinarie che dettano norme che regolano i rapporti tra poteri dello Stato,

la cui violazione potrebbe far venir meno i corretti rapporti tra gli stessi.

a)​ Per quanto attiene ai conflitti tra Stato e Regioni, si evidenzia che essi

possano avere ad oggetto un atto amministrativo o giurisdizionale.

Tali conflitti si verificano allorché un atto invada la sfera di competenza assegnata

dalla Costituzione al ricorrente (interferenza) o se un soggetto rivendichi

un’attribuzione che riteng usurpata da altro soggetto (vindicatio potestatis, art. 39

legge n. 87/1953).

Se il conflitto ha un atto giurisdizionale come oggetto, è necessario che venga

contestata la riconducibilità dell’atto alla funzione giurisdizionale (che rientri nei

confini dell’art. 102 Cost).

b)​ Per i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, l’art. 37 legge n.87/1953

prevede che “il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte

costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la

volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di

attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali”.

Individuazione di nozione di poteri dello Stato ai fini dei conflitti di attribuzione dalla

formazione della legge 87/1953. Sono esclusi da tale ambito i conflitti tra organi dello

stesso potere e i conflitti di giurisdizione.

Ai sensi della normativa richiamata, la nozione di potere dello Stato non è stata di

immediata identificazione, essa è più complessa rispetto alla tradizionale

tripartizione di Montesquieu.

A questi fini, per poteri dello Stato si intendono “quegli organi i cui atti o

comportamenti sono idonei a configurarsi come espressione ultima ed

immodificabile dei rispettivi poteri”. Alla luce di tale definizione, possono identificarsi

quali poteri dello Stato i seguenti organi: il Presidente della Repubblica, la Corte

Costituzionale, le Camere, il Consiglio dei Ministri, il Consiglio Superiore della

Magistratura, la Corte dei Conti, i singoli giudici, il Comitato promotore del

referendum.

Il giudizio innanzi alla Corte nel caso in esame può essere originato sia dalla

rivendicazione di competenze che si ritengono usurpate da altri, sia dalla denuncia

del cattivo uso delle attribuzioni altrui che intralcia il pieno esercizio delle proprie

competenze.

Contro atti legislativi di norma non è ammesso il ricorso a tale strumento, essendo

previsto il rimedio dell’impugnazione in via incidentale. Tuttavia in ipotesi particolari,

possono ammettersi conflitti come nel caso di decreti-legge o di legge o decreti

leg

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A.A. 2024-2025
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mguinci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universitas Mercatorum di Roma o del prof Fioravanti Maria Grazia.