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(EDIS).
Meccanismo di Vigilanza Unico (I Pilastro)
→ Finalità: Ridurre la probabilità di fallimento di una banca.
Nel Giugno 2012 il Consiglio europeo stabilisce la necessità di realizzare una serie di riforme
strutturali nell’UE rivolte a una maggiore integrazione economica tra gli Stati membri. In primis,
costituzione di un’Unione bancaria europea basata sull’ accentramento della vigilanza bancaria
presso la BCE. La finalità principale era quella di ridurre la probabilità di fallimento di una
banca, quindi si inizia a parlare di regolamentazione da parte della banca centrale europea.
Il 12 Settembre 2013 il Parlamento europeo approvò la proposta relativa alla creazione di un
Meccanismo unico di supervisione bancaria, con accentramento presso la BCE delle funzioni di
vigilanza sulle principali banche europee:
➔ SSM coinvolge una platea di circa 130 banche, (di cui 13 italiane) che superano
determinate soglie dimensionali e di operatività cross-border, e le tre maggiori
banche di ciascuno Stato (significant banks);
➔ Le funzioni di vigilanza prudenziale sulle altre banche sono rimaste di
competenza delle autorità nazionali, nell’ambito di linee guida stabilite dalla BCE
(Banche più piccole).
Il Meccanismo di Vigilanza Unico è un sistema articolato, che prevede attori e responsabilità
differenziate in funzione della rilevanza sistemica delle banche, che vennero divise in;
➢ Significant Bank, vigilanza diretta BCE assistita dalle BCN;
➢ Less Significant Bank, vigilanza decentrata alle BCN.
Il primo obbiettivo del primo pilastro è ridurre al minimo il rischio di default di una banca. Le tre
banche più grandi di un paese finiscono sotto osservazione della BCE, tra 6000 banche
troviamo circa 200 tra le principali. Il loro peso, inteso come controllo sugli asset finanziari, è
estremamente rilevante. Dei 53 + 86 ne abbiamo solo 12 italiane direttamente controllate dalla
BCE, queste 12 coprono circa l’80% degli asset in Italia.
Le Banche italiane considerate significant banks:
➔ ➔
Unicredit; Mediobanca;
➔ ➔
Intesa Sanpaolo; Banca Popolare Emilia Romagna;
➔ ➔
MPS; Ubi Banca.
➔ Banco Popolare;
→ Comprehensive Assessment: Esame preliminare della solidità e della trasparenza dei bilanci
e dei portafogli più rischiosi e realizza prove di resistenza a scenari avversi.
Questo esame viene effettuato al fine di:
1. Aumentare la trasparenza sulle condizioni di bilancio delle banche;
2. Richiede un irrobustimento patrimoniale laddove necessario;
3. Accrescere la fiducia nella solidità del sistema finanziario.
Meccanismo Unico di Risoluzione (II Pilastro)
→ Finalità: Ridurre i costi sociali di un eventuale fallimento bancario.
La finalità è quella di ridurre i costi sociali di un eventuale falllimento bancario. Fino a 10 anni fa
le banche, quelle più significative, al momento della crisi venivano aiutate con un aiuto di Stato
ed avevano spese molto alte, fondi reperiti dalle tasse dei contribuenti. Quando c’è bisogno di
salvare una banca sono presenti delle scelte ad impatto pubblico negative.
Il Meccanismo Unico di Risoluzione risponde all’esigenza di gestire le crisi in modo ordinato,
garantendo che il dissesto delle banche venga affrontato con prontezza in modo da garantire la
continuità dell’attività. Il fine è non compromettere la stabilità finanziaria complessiva,
armonizzando i regimi nazionali di gestione delle crisi bancarie, al fine di evitare distorsioni
competitive.
Viene emanata la Direttiva europea sulla risoluzione delle crisi bancarie, Bank Recovery e
Resolution Directive (BRRD) emanata congiuntamente da Parlamento e Consiglio Europeo.
Recepita nell’ordinamento italiano nel 2015 introducono modifiche al Testo Unico Bancario,
assegnando alla Banca d’Italia la funzione di Autorità di risoluzione delle crisi nel settore
bancario nel nostro Paese.
Una crisi bancaria viene gestita in due modi:
➔ Con la Risoluzione (recupero) viene avviato un processo di ristrutturazione gestito da
un’Autorità indipendente (Autorità di risoluzione) che, attraverso l’utilizzo di tecniche e
poteri offerti dalla disposizioni normative, mira ad evitare interruzioni nella prestazione
dei servizi essenziali offerti dalla banca e a ripristinare condizioni di sostenibilità
economica della parte sana della banca. L’obbiettivo è evitare l’interruzione dell’attività,
quindi non interrompere il sistema di pagamenti e di scambi;
➔ Con la Liquidazione se il valore residuo della liquidazione degli attivi è minore delle
passività, i creditori non assicurati e non garantiti subiscono inevitabilmente una perdita,
nella misura del mancato recupero del capitale investito.
Il processo di risoluzione prevedono che le Autorità preposte godano di una serie di poteri al
fine di targhettare la banca in dissesto fuori dalla crisi:
1) Trasferire tutto o parte del business bancario in dissesto ad un’altra banca;
2) Trasferire in modo temporaneo le attività e passività ad una bridge bank, la quale avrà il
compito di proseguire le funzioni più importanti;
3) Praticare la separazioe delle attività, ovvero le attività deteriorate vengono trasferite ad
una bad bank, veicolo di gestione, che ne ripulirà lo stato patrimoniale;
4) Applicare il Bail-In.
→ Bail-In: Il meccanismo del bail-in (salvataggio interno) prevede che le perdite siano coperte
«dall’interno», dai soggetti privati che hanno investito nel capitale o hanno crediti nei confronti
della banca stessa (esso sostituisce il concetto di bail-out, che prevede invece aiuti esterni da
parte dello Stato).
L’attivazione del bail-in prevede che si riduca il valore o si proceda a conversione dei titoli o
delle altre passività della banca in risoluzione. Secondo tale meccanismo, le perdite si
assegnano agli investitori secondo una precisa gerarchia.
Nell’ordine vengono colpite dalle perdite:
1. Azioni ordinarie e altri strumenti di capitale;
2. Titoli subordinati (obbligazioni junior);
3. Obbligazioni senior e altre passività ammissibili;
4. Grandi depositi (distinti tra persone fisiche e PMI / altri).
In caso di attivazione del bail-in, le azioni ordinarie sono il primo strumento chiamato a coprire
le perdite poichè:
• Tali titoli non prevedono un obbligo di rimborso;
• Non esiste un vincolo al pagamento di una remunerazione periodica;
• Sono caratterizzate dal massimo grado di subordinazione.
Oltre a quelle ordinarie, esistono tipologie di titoli azionari caratterizzati da una combinazione di
diritti patrimoniali e amministrativi diversi. In caso di perdite, il valore di specifiche azioni
privilegiate può essere intaccato solo dopo che sia stato azzerato il valore delle azioni ordinarie.
≠
Azioni di Risparmio Azioni Privilegiate
Tutte le tipologie di azioni precedono le obbligazioni nella copertura delle perdite, infatti gli
obbligazionisti sono sempre senior rispetto a tutte le categorie di azionisti.
La posizione specifica degli obbligazionisti è differente a seconda della categoria di obbligazioni
possedute, obbligazioni caratterizzate da diverse forme di seniority.
Secondo la gerarchia bail-in:
➢ Prima: Obbligazionisti possessori di titoli ibridi / subordinati / junior (=combinazione di
titoli di capitale e titoli di debito);
➢ Dopo: Obbligazionisti possessori di titoli ordinari (senior).
Nel caso in cui le coperture effettuate da azionisti e obbligazionisti non siano sufficienti,
possono rientrare nel meccanismo del bail-in i depositi eccedenti i 100.000 euro.
Sono invece sempre esclusi dalle perdite:
• Depositi fino a 100.000 euro;
• Depositi interbancari fino a 7 giorni;
• Covered bond (passività garantite);
• Debiti per stipendi e pensioni dei dipendenti della
banca;
• Debiti verso il Fisco, gli enti previdenziali e i fornitori.
?Come Funziona?
Agli azionisti e ai creditori della banca, mediante il bail-in, potrà essere richiesto un contributo
pari al massimo all’8% del passivo della banca in crisi. E se la perdita è più rilevante sarà
richiesto l’intervento del Fondo Unico di Risoluzione, alimentato dai contributi degli intermediari
finanziari europei. Il limite massimo di intervento del Fondo è pari al 5% delle passività della
banca.
Sistema Unico di Garanzia dei Depositi (III Pilastro)
→ Finalità: Garantire i depositanti delle banche consorziate, le quali forniscono le risorse
finanziarie necessarie alla costituzione e all’integrazione del fondo stesso. Attualmente è attivo il
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), consorzio costituito in Italia nel 1987 su base
volontaria e divenuto successivamente obbligatorio per le banche.
Varie forme di intervento del FITD nei confronti di banche consorziate sottoposte a procedure di
liquidazione coatta amministrativa e di risoluzione. In caso di liquidazione coatta di una banca, i
depositanti sono tutelati e rimborsati dal Fondo (limite di copertura = 100.000 euro per
depositante, per singola banca).
La tutela si applica a:
• •
Depositi in conto corrente; Libretti di risparmio;
• •
Depositi vincolati (conti di deposito); Assegni circolari.
• Certificati di deposito;
I Requisiti di Capitale e Passività Bancarie
Minimum Requirement of Eligible Liabilities (MREL)
→ Banche dotate di una sufficiente dotazione di capitale e passività in grado di assorbire le
perdite in caso di risoluzione.
Una condizione di applicabilità del bail-in, ovvero le banche dotate di una sufficiente dotazione
di capitale e passività in grado di assorbire le perdite in caso di risoluzione. Il BRRD introduce
un nuovo requisito obbligatorio per gli intermediari finanziari, il Minimum Requirement of Eligible
Liabilities (MREL) entrato in vigore il 1 Gennaio 2016 in cui Ogni anno le Autorità di vigilanza
devono comunicare a tutte le banche la % di MREL richiesta.
MREL = Passività ammesse al MREL
Totale passività e fondi propri
Al Numeratore troviamo i titoli di capitale, obbligazioni subordinate e senior, nonché depositi
non idonei per la copertura del Fondo interbancario di tutela dei depositanti.
Tali strumenti devono avere un durata residua superiore a 1 anno, non risultare da un derivato e
non essere coperti da alcun tipo di garanzia. Invece, al Denominatore troviamo il totale del
passivo patrimoniale.
Le passività conteggiabili ai fini della verifica del requisito MREL sono un sottoinsieme di quelle
potenzialmente coinvolte in caso di bail-in, incentivo alla presenza nella struttura finanziaria
della banca di strumenti ad elevata capac