Cap.5 – L’Azienda
Art.2555: “l’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per
l’esercizio dell’attività di impresa”; di conseguenza giuridicamente l’azienda è
l’apparato di lavoro e capitale di cui l’imprenditore si avvale nello svolgimento
e per lo svolgimento per la propria attività.
BENE AZIENDALE: per essere qualificato come tale è quindi necessario capire
e considerare la destinazione impressagli dall’imprenditore e non l’effettivo
titolo giuridico. Infatti un bene è aziendale se effettivamente è destinato allo
svolgimento dell’attività di impresa, anche se non è di proprietà
dell’imprenditore (leasing).
Sul piano Statico l’azienda è quindi il complesso di beni, ma sul piano Dinamico
essa è “nuovo valore”. Infatti il rapporto di strumentalità e complementarietà
tra i beni fa si che essi considerati nel complesso abbiano valore maggiore della
somma dei singoli beni.
AVVIAMENTO: è il valore maggiore considerato nel totale rispetto ai singoli ed
è l’attitudine dell’azienda a creare profitto. Si fa la distinzione fra Avviamento
Oggettivo, quello relativo ai fattori produttivi coordinati considerati nel
complesso, e Avviamento Soggettivo, quello relativo all’abilità operativa
dell’imprenditore nell’attività e verso i clienti.
L’azienda inoltre essendo oggetto di atti dispositivi è tutelata nel
mantenimento dell’unità economica nel complesso e nel valore dato
dall’avviamento. Tuttavia è necessario capire se un determinato atto di
disposizione sia da qualificare come trasferimento dell’azienda o dei singoli
beni aziendali, infatti le parti potrebbero ricorrere a determinate manipolazioni
(il frazionamento del trasferimento dell’azienda in più atti separati) per
sottrarsi agli effetti della disciplina giuridica. Per avere trasferimento d’azienda:
non è necessario che l’atto riguardi l’intero complesso, purchè il ramo
particolare dell’azienda oggetto di atti dispositivi sia dotato di organicità
operativa.
È necessario che l’insieme di beni trasferiti sia potenzialmente idoneo
all’esercizio di un’attività di impresa non necessariamente uguale a
quella dell’alienante, anche quando l’acquirente debba integrare il
complesso con nuovi beni produttivi
È tuttavia necessario che i beni rimasti non alterino l’unità economica
rimasta (es. se viene trasferito il brevetto su cui si fonda l’azienda)
FORMA: per quanto riguarda le forme negoziali necessarie per la validità del
trasferimento l’art.2556 è fondamentale e spiega come siano necessarie solo le
forme previste per quei determinati beni o per il tipo di contratto. Per le
imprese soggette a registrazione con effetti di pubblicità legale è necessaria la
prova per iscritto. I contratti di trasferimento devono essere iscritti nel registro
delle imprese entro 30gg ed è necessario l’atto pubblico o la scrittura privata.
L’alienazione dell’azienda produce effetti ex lege che riguardano il divieto di
concorrenza dell’alienante, i contratti e la loro successione, i debiti e i crediti.
DIVIETO DI CONCORRENZA (art.2257): chi vende un’azienda commerciale
deve astenersi per un max.5 anni dal trasferimento dall’iniziare una nuova
impresa che per “oggetto, ubicazione o altre circostanze” possa sviare la
clientela dall’azienda ceduta. Se l’azienda è agricola il divieto opera solo per
attività ad essa connesse e sempre che sia possibile un effettivo sviamento
della clientela.
La norma cerca di andare incontro alle esigenze dell’acquirente, che cerca di
trattenere la clientela e quindi di godere dell’avviamento soggettivo, e
dell’alienante di non vedersi limitare la propria libertà di iniziativa economica
oltre 5 anni (limite non prolungabile per legge).
Il divieto tuttavia ha carattere relativo ed opera solo quando l’attività
dell’alienante sia potenzialmente idonea a sottrarre la clientela all’azienda
ceduta. Inoltre il divieto è applicabile anche in casi di Vendita Coattiva
(liquidazione giudiziale).
Il divieto opera anche a favore dell’erede o del socio che subentra nell’azienda,
o quando si ha la vendita di un pacchetto azionario di partecipazioni di
controllo che data l’entità può essere considerato come vendita.
SUCCESSIONE DEI CONTRATTI AZIENDALI (art.2258): per favorire il
mantenimento dell’unità economica e se non è pattuito diversamente
l’acquirente subentra nei contratti in corso che non abbiano carattere
personale. Al terzo contraente è riconosciuto il diritto di recesso entro 3 mesi
purchè ci sia una giusta causa, ed è a suo carico provare che l’acquirente si
trova in una posizione tale da non essere affidabile per l’esecuzione del
contratto. Il recesso provoca l’estinzione del contratto (si noti che nella
disciplina della cessione dei contratti è necessario il consenso del ceduto, in
questo caso no)
CREDITI (art.2559): la notifica al debitore ceduto è sostituita dall’iscrizione del
trasferimento nel registro delle imprese, da quel momento la cessione ha effetti
nei confronti dei terzi tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona
fede all’alienante. Questa disciplina vale per le imprese soggette a
registrazione con effetti di pubblicità legale, negli altri casi si applica la
disciplina generale della cessione dei crediti.
DEBITI (art.2560): vige il principio per cui non è ammesso il mutamento del
debitore senza il consenso del creditore, inoltre i debiti saranno a carico anche
dell’acquirente se risultano dai libri contabili obbligatori. Per quanto riguarda i
Debiti di Lavoro l’acquirente risponde in solido con l’alienante anche se non
risultano dalle scritture contabile e anche se acquirente non ne ha avuto
conoscenza al momento del trasferimento.
USUFRUTTO DELL’AZIENDA (2561): comporta il riconoscimento di un
potere/dovere nei confronti dell’usufruttuario ed una tutela alla sua libertà
operativa, come una tutela nei confronti del concedente che non vuole vedersi
ledere l’efficienza del complesso aziendale, che gli ritornerà alla fine
dell’usufrutto
Obblighi: l’usufruttuario deve esercitare l’azienda sotto la ditta che la
contraddistingue, non deve modificarne la destinazione e deve conservare
l’efficienza operativa e degli impianti/beni (la violazione determina la fine
dell’usufrutto per abuso di potere dell’usufruttuario).
L’usufruttuario può acquistare ed immettere nuovi beni nel complesso
aziendale che diventeranno di proprietà del concedente, che rimborserà
l’usufruttuario del valore corrente dei beni (infatti è necessario un inventario
all’inizio ed alla fine dell’usufrutto).
La disciplina dell’usufrutto si applica anche per L’AFFITTO dell’azienda, inoltre
vige la disciplina del divieto di concorrenza, della successione dei contratti e
dei crediti (solo per l’usufrutto); non si applica invece la disciplina per i debiti di
cui risponderà solo il concedente/locatore (per i debiti di lavoro invece risponde
anche il titolare del diritto di godimento).
Cap. 6 – I segni distintivi
Ogni imprenditore può utilizzare uno o più segni distintivi che consentono
l’individuazione sul mercato e rispetto alla concorrenza. Intorno alla disciplina
vengono valutati diversi interessi: l’interesse degli imprenditori a precludere ad
altri l’utilizzo dei propri segni, l’interesse a poter liberamente cedere i propri
segni, l’interesse degli stakeholder a non essere ingannati sull’identità
dell’imprenditore/azienda/prodotti e l’interesse che la competizione si svolga in
modo ordinato e leale.
A prescindere dal segno distintivo la disciplina individua dei principi comuni
come: a) ampia libertà nella formazione dei propri segni (mantenendo i
requisiti di verità, novità e differenziazione), b) diritto all’uso esclusivo dei
propri segni (che è un diritto relativo poiché l’imprenditore non può impedire ai
concorrenti di utilizzare gli stessi segni per altre attività che per varie ragioni
non creano confusione alla clientela), c) possibilità di trasferire i propri segni (è
sempre un diritto relativo perché opera nei limiti di non trarre in inganno il
pubblico).
DITTA: è il nome commerciale dell’imprenditore e lo individua come soggetto
di diritto. È necessario e in sua mancanza corrisponde al nome civile
dell’imprenditore (ma non deve essere per forza il nome). Si devono rispettare i
principi di novità e verità.
Il principio della verità ha contenuto diverso a seconda che si tratti di ditta
originaria o derivata. La ditta originaria è formata dall’imprenditore che la
utilizza e deve contenere almeno il cognome o una sigla. La ditta derivata è
formata da un dato imprenditore e poi trasferita insieme all’azienda, può inoltre
essere integrata con col proprio cognome o sigla.
Il principio della novità è più tassativo e spiega come la ditta non deve essere
uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore, chi ha adottato per
primo una ditta ha quindi diritto all’uso esclusivo di essa e chi ha iscritto la
ditta in un momento posteriore ha l’obbligo di integrarla o modificarla
L’obbligo di differenziazione sussiste solo se gli imprenditori sono in rapporto
concorrenziale, altrimenti è possibile utilizzare la stessa ditta e per questo il
diritto all’uso esclusivo è un diritto relativo.
La ditta è trasferibile solo insieme all’azienda.
MARCHIO: è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa ed è
disciplinato in ambito nazionale dal codice civile, in ambito europeo e
internazionale (convenzioni di Parigi 1883, Madrid 1891).
La sua Funzione è ben nota e pur non essendo necessa