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La disciplina dell'usufrutto e dei segni distintivi

L'usufruttuario può acquistare ed immettere nuovi beni nel complesso aziendale che diventeranno di proprietà del concedente, che rimborserà l'usufruttuario del valore corrente dei beni (infatti è necessario un inventario all'inizio ed alla fine dell'usufrutto). La disciplina dell'usufrutto si applica anche per l'affitto dell'azienda, inoltre vigile la disciplina del divieto di concorrenza, della successione dei contratti e dei crediti (solo per l'usufrutto); non si applica invece la disciplina per i debiti di cui risponderà solo il concedente/locatore (per i debiti di lavoro invece risponde anche il titolare del diritto di godimento). Cap. 6 - I segni distintivi Ogni imprenditore può utilizzare uno o più segni distintivi che consentono l'individuazione sul mercato e rispetto alla concorrenza. Intorno alla disciplina vengono valutati diversi interessi: l'interesse degli imprenditori a

precludere ad altri l'utilizzo dei propri segni, l'interesse a poter liberamente cedere i propri segni, l'interesse degli stakeholder a non essere ingannati sull'identità dell'imprenditore/azienda/prodotti e l'interesse che la competizione si svolga in modo ordinato e leale.

A prescindere dal segno distintivo la disciplina individua dei principi come:

  1. ampia libertà nella formazione dei propri segni (mantenendo i requisiti di verità, novità e differenziazione)
  2. diritto all'uso esclusivo dei propri segni (che è un diritto relativo poiché l'imprenditore non può impedire ai concorrenti di utilizzare gli stessi segni per altre attività che per varie ragioni non creano confusione alla clientela)
  3. possibilità di trasferire i propri segni (è sempre un diritto relativo perché opera nei limiti di non trarre in inganno il pubblico).

DITTA: è il nome commerciale

Il principio della verità ha contenuto diverso a seconda che si tratti di ditta originaria o derivata. La ditta originaria è formata dall'imprenditore che la utilizza e deve contenere almeno il cognome o una sigla. La ditta derivata è formata da un dato imprenditore e poi trasferita insieme all'azienda, può inoltre essere integrata con col proprio cognome o sigla.

Il principio della novità è più tassativo e spiega come la ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore, chi ha adottato per primo una ditta ha quindi diritto all'uso esclusivo di essa e chi ha iscritto la ditta in un momento posteriore ha l'obbligo di integrarla o

L'obbligo di differenziazione sussiste solo se gli imprenditori sono in rapporto concorrenziale, altrimenti è possibile utilizzare la stessa ditta e per questo il diritto all'uso esclusivo è un diritto relativo. La ditta è trasferibile solo insieme all'azienda. MARCHIO: è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell'impresa ed è disciplinato in ambito nazionale dal codice civile, in ambito europeo e internazionale (convenzioni di Parigi 1883, Madrid 1891). La sua funzione è ben nota e pur non essendo necessario è il segno distintivo più importante, infatti permette di creare un legame fra produttori e consumatori. I marchi possono essere classificati: - Marchi di Fabbrica e di Commercio, utilizzato dal fabbricante sul prodotto sui beni in tutto il processo fino alla commercializzazione, utilizzato dai rivenditori o dai grossisti (il rivenditore non può sopprimere il marchio del produttore). - Marchi di Servizio, utilizzato per identificare i servizi offerti da un'impresa. - Marchi Collettivi, utilizzati da un gruppo di imprese per identificare prodotti o servizi che rispondono a determinati standard o caratteristiche comuni. - Marchi di Certificazione, utilizzati per certificare la qualità, la provenienza o altre caratteristiche dei prodotti o servizi. I marchi possono essere registrati per ottenere una protezione legale e godere di esclusività nell'uso. La registrazione può essere effettuata a livello nazionale, europeo o internazionale.

produttore), inoltre possono esistere anche più marchi sullo stesso prodotto.

Marchi di Servizio, utilizzato da imprese che producono servizi principalmente per scopi pubblicitari.

Marchio Generale, se l’imprenditore utilizza un solo marchio per tutti i prodotti o Marchio Speciale, se vuole differenziare i prodotti o il tipo di prodotto. È possibile l’uso di un marchio generale e più marchi speciali insieme.

Marchio Denominativo, se costituito solo da parole, o Marchio Figurativo, se costituito anche o esclusivamente da figure, lettere, cifre, disegni, colori o suoni.

Marchio di Forma, se costituito dalla forma del prodotto o dalla confezione dello stesso.

Marchio Collettivo, se viene registrato da enti pubblici o associazioni di categoria per contraddistinguere prodotti o servizi dei membri dell’associazione.

Marchio di Certificazione, si distingue dai marchi di impresa in quanto serve a contraddistinguere l’origine geografica, la natura o la

qualità di determinati prodotti ed è concesso in uso a produttori e commercianti purché rispettino determinate norme fissate dal titolare del marchio e consentano relativi controlli. Per essere tutelato giuridicamente, il marchio deve presentare i requisiti di: liceità, verità, originalità e novità. Liceità: il marchio non deve contenere segni contrari al buon costume, all'ordine pubblico, alla legge, stemmi o altri segni "protetti". Inoltre, non si può utilizzare l'altrui ritratto senza il consenso di quest'ultimo. Verità: vieta di inserire nel marchio segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, natura o qualità dei prodotti o servizi. Originalità: il marchio deve essere originale e avere capacità distintiva. Non possono essere utilizzate a) denominazioni generiche di prodotto ("scarpe" per le calzature), b) le indicazioni descrittive dei caratteri.

essenziali e dellaprovenienza geografica del prodotto (“brillo” per prodotti lucidanti), c) i segnidivenuti di uso comune nel linguaggio.Possono quindi essere usate parole straniere descrittive non comuni nellinguaggio italiano o parole di uso comune modificate o combinate in manieracreativa.

Novità: non deve essere già in uso da altri imprenditori.! il difetto dei requisiti fin ora esposti comporta la nullità del marchio!

MARCHIO REGISTRATO: il titolare del marchio ha diritto al suo uso esclusivo,e dovrà registrarlo presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi così da poterloutilizzare sul tutto il territorio esclusivamente. La registrazione copre non solo iprodotti identici ma anche quelli affini nel caso possa esserci il rischio diconfusione per il pubblico, tuttavia lo stesso marchio può essere utilizzato daun altro imprenditore per prodotti diversi.

Diversa è la disciplina modificata nel ’92 per i Marchi Celebri,

Infatti l'uso di tali marchi da parte di altri imprenditori, anche per merci diverse, può facilmente determinare equivoci sulla reale fonte di produzione.

Il diritto di esclusiva decorre a partire dalla registrazione a prescindere dal suo utilizzo, la registrazione nazionale è presupposto per poi estendere la registrazione presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale di Ginevra o a livello europeo all'Ufficio dell'UE per la Proprietà Intellettuale di Alicante.

La registrazione nazionale dura 10 anni e può essere rinnovata in perpetuo se non ci sono cause di decadenza (difetto dei requisiti, volgarizzazione del marchio, non utilizzo per 5 anni).

Il titolare del marchio, se leso, può promuovere l'azione di contraffazione e ottenere il non utilizzo del marchio dalla controparte, la distruzione delle cose materiali, e un risarcimento danno con eventuale restituzione degli utili semaggiori del mancato.

guadagno.MARCHIO NON REGISTRATO: l'ordinamento tutela anche chi ha usato un marchio senza averlo registrato, permettendo la continuazione dell'uso se anteriore alla registrazione di altri in base all'uso di fatto e la notorietà raggiunta. Se un concorrente registra lo stesso marchio l'imprenditore potrà continuare ad usarlo nei limiti della diffusione locale.

TRASFERIMENTO: il marchio può essere trasferito sia a titolo definitivo che temporaneo tramite una licenza, inoltre con la riforma del '92 è stato abolito il collegamento fra marchio e azienda e si può trasferire il marchio senza necessariamente trasferire l'intera azienda. È permessa una Licenza Non Esclusiva che rende utilizzabile il marchio dal titolare originario e da uno o più concessionari, ed è quindi consentito che vengano immessi stessi prodotti sul mercato con lo stesso marchio ma diverse fonti di provenienza.

Dal trasferimento tuttavia

comunque non deve derivare un inganno o confusione nei confronti del pubblico. L'INSEGNA: contraddistingue i locali dell'impresa e l'intero complesso aziendale, non può essere uguale o simile ad altre utilizzate dai concorrenti (differenziazione), deve contenere indicazioni veritiere e dovrà avere sufficiente capacità distintiva. L'insegna generica è permessa solo nel caso in cui l'originalità derivi dalla composizione grafica e/o dai colori utilizzati. Cap.7 - Opere dell'Ingegno e Invenzioni Industriali Le opere dell'ingegno sono idee creative nel campo culturale e formano oggetto del diritto d'autore, le invenzioni industriali invece sono idee creative nel campo della tecnica e formano oggetto dei brevetti e del codice della proprietà industriale, oltre che di un'ampia tutela internazionale ed europea. DIRITTO D'AUTORE: formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno scientifiche,

Le opere artistiche sono protette a prescindere dal loro pregio o utilità pratica. È richiesta esclusivamente un minimo di Originalità Oggettiva che può consistere anche nel modo personale di esposizione o di rielaborazione di opere preesistenti.

Fatto costitutivo del diritto d'autore è la creazione dell'opera, che può essere anche non stata divulgata tra il pubblico. Inoltre, è prevista la registrazione dell'opera nel registro delle opere protette o nel registro della S.I.A.E. se l'opera ha carattere cinematografico.

Il diritto d'autore presenta una tutela morale e patrimoniale. Il diritto morale dell'autore include il diritto di rivendicare nei confronti di chiunque la paternità dell'opera, di decidere se pubblicarla o meno (diritto di inedito) e se pubblicarla con il proprio nome o in anonimo.

I diritti sono disposti a tutela della personalità.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AntoScocca05 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Apicella Domenico.