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Cap.5 – L’Azienda

Art.2555: “l’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per

l’esercizio dell’attività di impresa”; di conseguenza giuridicamente l’azienda è

l’apparato di lavoro e capitale di cui l’imprenditore si avvale nello svolgimento

e per lo svolgimento per la propria attività.

BENE AZIENDALE: per essere qualificato come tale è quindi necessario capire

e considerare la destinazione impressagli dall’imprenditore e non l’effettivo

titolo giuridico. Infatti un bene è aziendale se effettivamente è destinato allo

svolgimento dell’attività di impresa, anche se non è di proprietà

dell’imprenditore (leasing).

Sul piano Statico l’azienda è quindi il complesso di beni, ma sul piano Dinamico

essa è “nuovo valore”. Infatti il rapporto di strumentalità e complementarietà

tra i beni fa si che essi considerati nel complesso abbiano valore maggiore della

somma dei singoli beni.

AVVIAMENTO: è il valore maggiore considerato nel totale rispetto ai singoli ed

è l’attitudine dell’azienda a creare profitto. Si fa la distinzione fra Avviamento

Oggettivo, quello relativo ai fattori produttivi coordinati considerati nel

complesso, e Avviamento Soggettivo, quello relativo all’abilità operativa

dell’imprenditore nell’attività e verso i clienti.

L’azienda inoltre essendo oggetto di atti dispositivi è tutelata nel

mantenimento dell’unità economica nel complesso e nel valore dato

dall’avviamento. Tuttavia è necessario capire se un determinato atto di

disposizione sia da qualificare come trasferimento dell’azienda o dei singoli

beni aziendali, infatti le parti potrebbero ricorrere a determinate manipolazioni

(il frazionamento del trasferimento dell’azienda in più atti separati) per

sottrarsi agli effetti della disciplina giuridica. Per avere trasferimento d’azienda:

non è necessario che l’atto riguardi l’intero complesso, purchè il ramo

 particolare dell’azienda oggetto di atti dispositivi sia dotato di organicità

operativa.

È necessario che l’insieme di beni trasferiti sia potenzialmente idoneo

 all’esercizio di un’attività di impresa non necessariamente uguale a

quella dell’alienante, anche quando l’acquirente debba integrare il

complesso con nuovi beni produttivi

È tuttavia necessario che i beni rimasti non alterino l’unità economica

 rimasta (es. se viene trasferito il brevetto su cui si fonda l’azienda)

FORMA: per quanto riguarda le forme negoziali necessarie per la validità del

trasferimento l’art.2556 è fondamentale e spiega come siano necessarie solo le

forme previste per quei determinati beni o per il tipo di contratto. Per le

imprese soggette a registrazione con effetti di pubblicità legale è necessaria la

prova per iscritto. I contratti di trasferimento devono essere iscritti nel registro

delle imprese entro 30gg ed è necessario l’atto pubblico o la scrittura privata.

L’alienazione dell’azienda produce effetti ex lege che riguardano il divieto di

concorrenza dell’alienante, i contratti e la loro successione, i debiti e i crediti.

DIVIETO DI CONCORRENZA (art.2257): chi vende un’azienda commerciale

deve astenersi per un max.5 anni dal trasferimento dall’iniziare una nuova

impresa che per “oggetto, ubicazione o altre circostanze” possa sviare la

clientela dall’azienda ceduta. Se l’azienda è agricola il divieto opera solo per

attività ad essa connesse e sempre che sia possibile un effettivo sviamento

della clientela.

La norma cerca di andare incontro alle esigenze dell’acquirente, che cerca di

trattenere la clientela e quindi di godere dell’avviamento soggettivo, e

dell’alienante di non vedersi limitare la propria libertà di iniziativa economica

oltre 5 anni (limite non prolungabile per legge).

Il divieto tuttavia ha carattere relativo ed opera solo quando l’attività

dell’alienante sia potenzialmente idonea a sottrarre la clientela all’azienda

ceduta. Inoltre il divieto è applicabile anche in casi di Vendita Coattiva

(liquidazione giudiziale).

Il divieto opera anche a favore dell’erede o del socio che subentra nell’azienda,

o quando si ha la vendita di un pacchetto azionario di partecipazioni di

controllo che data l’entità può essere considerato come vendita.

SUCCESSIONE DEI CONTRATTI AZIENDALI (art.2258): per favorire il

mantenimento dell’unità economica e se non è pattuito diversamente

l’acquirente subentra nei contratti in corso che non abbiano carattere

personale. Al terzo contraente è riconosciuto il diritto di recesso entro 3 mesi

purchè ci sia una giusta causa, ed è a suo carico provare che l’acquirente si

trova in una posizione tale da non essere affidabile per l’esecuzione del

contratto. Il recesso provoca l’estinzione del contratto (si noti che nella

disciplina della cessione dei contratti è necessario il consenso del ceduto, in

questo caso no)

CREDITI (art.2559): la notifica al debitore ceduto è sostituita dall’iscrizione del

trasferimento nel registro delle imprese, da quel momento la cessione ha effetti

nei confronti dei terzi tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona

fede all’alienante. Questa disciplina vale per le imprese soggette a

registrazione con effetti di pubblicità legale, negli altri casi si applica la

disciplina generale della cessione dei crediti.

DEBITI (art.2560): vige il principio per cui non è ammesso il mutamento del

debitore senza il consenso del creditore, inoltre i debiti saranno a carico anche

dell’acquirente se risultano dai libri contabili obbligatori. Per quanto riguarda i

Debiti di Lavoro l’acquirente risponde in solido con l’alienante anche se non

risultano dalle scritture contabile e anche se acquirente non ne ha avuto

conoscenza al momento del trasferimento.

USUFRUTTO DELL’AZIENDA (2561): comporta il riconoscimento di un

potere/dovere nei confronti dell’usufruttuario ed una tutela alla sua libertà

operativa, come una tutela nei confronti del concedente che non vuole vedersi

ledere l’efficienza del complesso aziendale, che gli ritornerà alla fine

dell’usufrutto

Obblighi: l’usufruttuario deve esercitare l’azienda sotto la ditta che la

contraddistingue, non deve modificarne la destinazione e deve conservare

l’efficienza operativa e degli impianti/beni (la violazione determina la fine

dell’usufrutto per abuso di potere dell’usufruttuario).

L’usufruttuario può acquistare ed immettere nuovi beni nel complesso

aziendale che diventeranno di proprietà del concedente, che rimborserà

l’usufruttuario del valore corrente dei beni (infatti è necessario un inventario

all’inizio ed alla fine dell’usufrutto).

La disciplina dell’usufrutto si applica anche per L’AFFITTO dell’azienda, inoltre

vige la disciplina del divieto di concorrenza, della successione dei contratti e

dei crediti (solo per l’usufrutto); non si applica invece la disciplina per i debiti di

cui risponderà solo il concedente/locatore (per i debiti di lavoro invece risponde

anche il titolare del diritto di godimento).

Cap. 6 – I segni distintivi

Ogni imprenditore può utilizzare uno o più segni distintivi che consentono

l’individuazione sul mercato e rispetto alla concorrenza. Intorno alla disciplina

vengono valutati diversi interessi: l’interesse degli imprenditori a precludere ad

altri l’utilizzo dei propri segni, l’interesse a poter liberamente cedere i propri

segni, l’interesse degli stakeholder a non essere ingannati sull’identità

dell’imprenditore/azienda/prodotti e l’interesse che la competizione si svolga in

modo ordinato e leale.

A prescindere dal segno distintivo la disciplina individua dei principi comuni

come: a) ampia libertà nella formazione dei propri segni (mantenendo i

requisiti di verità, novità e differenziazione), b) diritto all’uso esclusivo dei

propri segni (che è un diritto relativo poiché l’imprenditore non può impedire ai

concorrenti di utilizzare gli stessi segni per altre attività che per varie ragioni

non creano confusione alla clientela), c) possibilità di trasferire i propri segni (è

sempre un diritto relativo perché opera nei limiti di non trarre in inganno il

pubblico).

DITTA: è il nome commerciale dell’imprenditore e lo individua come soggetto

di diritto. È necessario e in sua mancanza corrisponde al nome civile

dell’imprenditore (ma non deve essere per forza il nome). Si devono rispettare i

principi di novità e verità.

Il principio della verità ha contenuto diverso a seconda che si tratti di ditta

originaria o derivata. La ditta originaria è formata dall’imprenditore che la

utilizza e deve contenere almeno il cognome o una sigla. La ditta derivata è

formata da un dato imprenditore e poi trasferita insieme all’azienda, può inoltre

essere integrata con col proprio cognome o sigla.

Il principio della novità è più tassativo e spiega come la ditta non deve essere

uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore, chi ha adottato per

primo una ditta ha quindi diritto all’uso esclusivo di essa e chi ha iscritto la

ditta in un momento posteriore ha l’obbligo di integrarla o modificarla

L’obbligo di differenziazione sussiste solo se gli imprenditori sono in rapporto

concorrenziale, altrimenti è possibile utilizzare la stessa ditta e per questo il

diritto all’uso esclusivo è un diritto relativo.

La ditta è trasferibile solo insieme all’azienda.

MARCHIO: è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa ed è

disciplinato in ambito nazionale dal codice civile, in ambito europeo e

internazionale (convenzioni di Parigi 1883, Madrid 1891).

La sua Funzione è ben nota e pur non essendo necessa

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AntoScocca05 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Apicella Domenico.
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