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L'avviso di accertamento come titolo esecutivo.

A partire dal 2011, gli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi, IRAP

e IVA sono titoli esecutivi.

Ciò significa che l'avviso di accertamento consente l'esecuzione forzata senza che

occorra l'iscrizione a ruolo delle somme indicate nell'avviso di accertamento.

Dunque, quando l'avviso di accertamento diventa definitivo (l'avviso di

accertamento diventa definitivo quando scade il termine per proporre impugnazione),

l'agente della riscossione procede ad esecuzione forzata, previa notificazione di un

avviso.

Dal 2020 sono esecutivi che gli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti

locali. * * *

Nullità dell'avviso di accertamento.

La nullità tributaria non coincide con la nullità civilistica, ma può essere paragonata

l'annullabilità civilistica.

Infatti, l'atto tributario nullo è efficace e può soltanto essere annullato, laddove

l'interessato proponga ricorso.

L'avviso di accertamento è nullo se non è sottoscritto, se non è stato notificato, se è

emesso da un ufficio incompetente, se è privo di motivazione nelle imposte dirette e

negli altri casi previsti dalla legge.

Le diverse tipologie di accertamento.

L'accertamento per le persone fisiche.

Per i contribuenti persone fisiche non possessori di redditi di impresa né di redditi

di lavoro autonomo, l'accertamento può essere: analitico, sintetico o d'ufficio.

1) Accertamento analitico.

Si parla di accertamento analitico quando l'ufficio è in grado di determinare

analiticamente, cioè voce per voce, il maggiore reddito che il contribuente ha

conseguito rispetto a quello che ha dichiarato.

In questo caso, il reddito complessivo è ricostruito sommando i redditi appartenenti

alle singole categorie reddituali.

2) Accertamento sintetico.

Si parla di accertamento sintetico quando il reddito complessivo si desume dalle

spese che il contribuente ha sostenuto durante il periodo di imposta.

Ad esempio: il contribuente ha sostenuto delle spese che sono superiori al reddito che

ha dichiarato (esempio: una persona dichiara un reddito annuale di € 28.000,00, ma

acquista una Ferrari).

Si può procedere ad accertamento sintetico solo quando il reddito accertato superi

di almeno 1/5 il reddito dichiarato.

L'ufficio può procedere ad accertamento sintetico:

-analizzando le spese di ogni genere che il contribuente ha sostenuto durante il

periodo di imposta (c.d. accertamento sintetico puro)

-oppure, utilizzando il c.d. redditometro.

Il redditometro è uno strumento che consente di stabilire il reddito del contribuente

sulla base di elementi espressivi di capacità contributiva (es: il possesso di

automobili, di beni di lusso, ecc).

Si tratta di una presunzione relativa: il contribuente può dimostrare che in realtà

quel reddito presunto sulla base del redditometro non esista o sia inferiore.

3) Accertamento d'ufficio.

Si parla di accertamento d'ufficio nel caso di omissione della dichiarazione o di

dichiarazione nulla.

In questo caso il reddito è determinato d'ufficio dall'Amministrazione, sulla base di

informazioni che ha acquisito.

Accertamento nei confronti dei possessori

di redditi d'impresa e redditi di lavoro autonomo.

Per i possessori di redditi d'impresa e di redditi di lavoro autonomo,

l'accertamento può essere: analitico-contabile, analitico-induttivo, induttivo-

extracontabile o d'ufficio.

1) Accertamento analitico-contabile.

Si parla di accertamento analitico – contabile quando l'accertamento è effettuato

rettificando singole componenti del reddito.

Questo tipo di accertamento presuppone che le scritture contabili, nel loro

complesso, siano attendibili.

L'ufficio può procedere ad accertamento analitico – contabile:

se i dati della dichiarazione non corrispondono ai dati indicati nel bilancio;

• se non sono state correttamente applicate le regole previste per la

• determinazione del reddito d'impresa;

se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione

• risulta in modo certo e diretto.

2) Accertamento analitico-induttivo.

Si parla di accertamento analitico – induttivo quando l'accertamento si basa su

presunzioni gravi, precise e concordanti.

Si tratta di presunzioni relative, pertanto il contribuente potrebbe contestarle e

dimostrare il contrario.

3) Accertamento induttivo-extracontabile.

L'accertamento analitico presuppone l'attendibilità della contabilità nel suo

complesso.

Invece, quando la contabilità non è attendibile o in altre circostanze si può ricorrere

all'accertamento induttivo-extracontabile.

L'accertamento induttivo-extracontabile è ammesso in situazioni eccezionali, cioè:

-quando il reddito d'impresa non viene indicato nella dichiarazione

-quando il contribuente ha sottratto all'ispezione una o più scritture contabili o

quando le scritture contabili non possono essere oggetto di ispezione per cause di

forza maggiore;

-quando le omissioni, le false indicazioni sono così gravi e ripetute da ritenere

inattendibili le scritture contabili nel loro complesso;

-quando il contribuente non ha fatto pervenire i documenti richiesti o non ha risposto

al questionario.

In tutti questi casi, l'ufficio, allo scopo di ricostruire il reddito, può evitare di prendere

in considerazione le scritture contabili e può utilizzare i dati e le notizie che ha

raccolto e può avvalersi anche di presunzioni che non siano gravi, precise e

concordanti.

4) Accertamento d'ufficio.

Si parla di accertamento d'ufficio nel caso di omissione della dichiarazione da parte

del contribuente o di dichiarazione nulla. In questo caso il reddito è determinato

d'ufficio dall'amministrazione. * * *

Gli studi di settore.

Fino al 2018 l'accertamento, soprattutto per le imprese di piccole dimensioni,

avveniva mediante gli studi di settore.

Gli studi di settore sono uno strumento statistico che permette di determinare i

ricavi presunti dell'impresa, sulla base di determinati parametri, quali: il settore

economico di appartenenza, lo collocazione geografica, l'oggetto dell'attività, ecc.

Attraverso questi parametri, si determinava il reddito che l'impresa avrebbe dovuto

conseguire durante il periodo di imposta.

Se il contribuente dichiarava meno rispetto ai dati emersi dagli studi di settore, veniva

sottoposto ad attività di accertamento.

Gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale).

A partire dal 2018, gli studi di settore sono stati gradualmente sostituiti dagli ISA

(indici sintetici di affidabilità fiscale).

Questi indici consentono di stabilire, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità

del contribuente.

Per i contribuenti che hanno un maggiore grado di affidabilità (da 8 in poi) sono

previsti dei vantaggi fiscali. * * *

Accertamento integrativo.

L'avviso di accertamento è emesso, di regola, dopo che l'ufficio ha svolo un'analisi

complessiva della situazione del contribuente.

Pertanto, l'avviso di accertamento è unico e globale e la sua emissione esaurisce il

potere dell'amministrazione.

Tuttavia, quando emergono nuovi elementi non conosciuti né conoscibili al

momento in cui è stato emesso l'avviso di accertamento, è ammessa l'integrazione o

la modificazione dell'avviso di accertamento.

L'accertamento integrativo va distinto dall'accertamento parziale.

Accertamento parziale.

Abbiamo osservato che l'avviso di accertamento è emesso, di regola, dopo che

l'ufficio ha svolo un'analisi complessiva della situazione del contribuente.

Tuttavia, ci sono dei casi in cui vengono emessi avvisi di accertamento parziali

(cioè, avvisi di accertamento che non presumono un'analisi complessiva della

situazione del contribuente).

L'accertamento parziale consente all'Amministrazione finanziaria di poter svolgere

in futuro ulteriori attività istruttorie e di emanare ulteriori avvisi di accertamento nei

confronti del contribuente relativamente allo stesso periodo di imposta, anche in

base ad informazioni acquisite al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento

parziale.

Dunque, a differenza dell'accertamento integrativo, non è richiesta la sussistenza di

elementi nuovi non conosciuti né conoscibili al momento dell'emissione dell'avviso di

accertamento.

Un'ipotesi di accertamento parziale si ha nel caso di segnalazioni provenienti dalla

Direzione centrale di accertamento (o da altri soggetti qualificati) che manifestano la

presenza di irregolarità in ordine a quanto dichiarato dal contribuente.

In virtù di tali segnalazioni, l'ufficio può rettificare la dichiarazione del contribuente.

* * *

Accertamento con adesione.

L'accertamento con adesione è una particolare forma di accertamento che può trovare

applicazione in materia di imposte sui redditi, Iva e per alcune imposte indirette.

L'accertamento con adesione è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario,

perchè consente all'Amministrazione finanziaria e al contribuente di raggiungere un

accordo e di evitare l'instaurazione di un giudizio.

L'accertamento con adesione può avvenire su iniziativa dell'ufficio o su iniziativa del

contribuente.

>Iniziativa dell'ufficio.

L'ufficio, prima di notificare un avviso di accertamento, deve invitare il contribuente

a comparire per cercare di raggiungere un accordo.

Se il contribuente compare ma non si raggiunge l'accordo, l'amministrazione

notificherà l'avviso di accertamento e il contribuente non potrà più richiedere

l'accertamento con adesione → il contribuente può solo pagare quanto dovuto o

presentare ricorso.

L'obbligo di notificare l'invito a comparire al contribuente viene meno solo nel caso

in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da

parte degli organi di controllo, nel caso di accertamenti parziali o in casi di

particolare urgenza.

>Iniziativa del contribuente.

D'altra parte, il contribuente che ha subito accessi, ispezioni o verifiche (e quindi,

prima che abbia ricevuto un avviso di accertamento), può chiedere

all'Amministrazione finanziaria di formulare una proposta.

Inoltre, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche

dopo che abbia ricevuto un avviso di accertame

Dettagli
A.A. 2023-2024
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher erikacastagnetta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Coppa Daria.