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L'avviso di accertamento come titolo esecutivo.
A partire dal 2011, gli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi, IRAP
e IVA sono titoli esecutivi.
Ciò significa che l'avviso di accertamento consente l'esecuzione forzata senza che
occorra l'iscrizione a ruolo delle somme indicate nell'avviso di accertamento.
Dunque, quando l'avviso di accertamento diventa definitivo (l'avviso di
accertamento diventa definitivo quando scade il termine per proporre impugnazione),
l'agente della riscossione procede ad esecuzione forzata, previa notificazione di un
avviso.
Dal 2020 sono esecutivi che gli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti
locali. * * *
Nullità dell'avviso di accertamento.
La nullità tributaria non coincide con la nullità civilistica, ma può essere paragonata
l'annullabilità civilistica.
Infatti, l'atto tributario nullo è efficace e può soltanto essere annullato, laddove
l'interessato proponga ricorso.
L'avviso di accertamento è nullo se non è sottoscritto, se non è stato notificato, se è
emesso da un ufficio incompetente, se è privo di motivazione nelle imposte dirette e
negli altri casi previsti dalla legge.
Le diverse tipologie di accertamento.
L'accertamento per le persone fisiche.
Per i contribuenti persone fisiche non possessori di redditi di impresa né di redditi
di lavoro autonomo, l'accertamento può essere: analitico, sintetico o d'ufficio.
1) Accertamento analitico.
Si parla di accertamento analitico quando l'ufficio è in grado di determinare
analiticamente, cioè voce per voce, il maggiore reddito che il contribuente ha
conseguito rispetto a quello che ha dichiarato.
In questo caso, il reddito complessivo è ricostruito sommando i redditi appartenenti
alle singole categorie reddituali.
2) Accertamento sintetico.
Si parla di accertamento sintetico quando il reddito complessivo si desume dalle
spese che il contribuente ha sostenuto durante il periodo di imposta.
Ad esempio: il contribuente ha sostenuto delle spese che sono superiori al reddito che
ha dichiarato (esempio: una persona dichiara un reddito annuale di € 28.000,00, ma
acquista una Ferrari).
Si può procedere ad accertamento sintetico solo quando il reddito accertato superi
di almeno 1/5 il reddito dichiarato.
L'ufficio può procedere ad accertamento sintetico:
-analizzando le spese di ogni genere che il contribuente ha sostenuto durante il
periodo di imposta (c.d. accertamento sintetico puro)
-oppure, utilizzando il c.d. redditometro.
Il redditometro è uno strumento che consente di stabilire il reddito del contribuente
sulla base di elementi espressivi di capacità contributiva (es: il possesso di
automobili, di beni di lusso, ecc).
Si tratta di una presunzione relativa: il contribuente può dimostrare che in realtà
quel reddito presunto sulla base del redditometro non esista o sia inferiore.
3) Accertamento d'ufficio.
Si parla di accertamento d'ufficio nel caso di omissione della dichiarazione o di
dichiarazione nulla.
In questo caso il reddito è determinato d'ufficio dall'Amministrazione, sulla base di
informazioni che ha acquisito.
Accertamento nei confronti dei possessori
di redditi d'impresa e redditi di lavoro autonomo.
Per i possessori di redditi d'impresa e di redditi di lavoro autonomo,
l'accertamento può essere: analitico-contabile, analitico-induttivo, induttivo-
extracontabile o d'ufficio.
1) Accertamento analitico-contabile.
Si parla di accertamento analitico – contabile quando l'accertamento è effettuato
rettificando singole componenti del reddito.
Questo tipo di accertamento presuppone che le scritture contabili, nel loro
complesso, siano attendibili.
L'ufficio può procedere ad accertamento analitico – contabile:
se i dati della dichiarazione non corrispondono ai dati indicati nel bilancio;
• se non sono state correttamente applicate le regole previste per la
• determinazione del reddito d'impresa;
se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione
• risulta in modo certo e diretto.
2) Accertamento analitico-induttivo.
Si parla di accertamento analitico – induttivo quando l'accertamento si basa su
presunzioni gravi, precise e concordanti.
Si tratta di presunzioni relative, pertanto il contribuente potrebbe contestarle e
dimostrare il contrario.
3) Accertamento induttivo-extracontabile.
L'accertamento analitico presuppone l'attendibilità della contabilità nel suo
complesso.
Invece, quando la contabilità non è attendibile o in altre circostanze si può ricorrere
all'accertamento induttivo-extracontabile.
L'accertamento induttivo-extracontabile è ammesso in situazioni eccezionali, cioè:
-quando il reddito d'impresa non viene indicato nella dichiarazione
-quando il contribuente ha sottratto all'ispezione una o più scritture contabili o
quando le scritture contabili non possono essere oggetto di ispezione per cause di
forza maggiore;
-quando le omissioni, le false indicazioni sono così gravi e ripetute da ritenere
inattendibili le scritture contabili nel loro complesso;
-quando il contribuente non ha fatto pervenire i documenti richiesti o non ha risposto
al questionario.
In tutti questi casi, l'ufficio, allo scopo di ricostruire il reddito, può evitare di prendere
in considerazione le scritture contabili e può utilizzare i dati e le notizie che ha
raccolto e può avvalersi anche di presunzioni che non siano gravi, precise e
concordanti.
4) Accertamento d'ufficio.
Si parla di accertamento d'ufficio nel caso di omissione della dichiarazione da parte
del contribuente o di dichiarazione nulla. In questo caso il reddito è determinato
d'ufficio dall'amministrazione. * * *
Gli studi di settore.
Fino al 2018 l'accertamento, soprattutto per le imprese di piccole dimensioni,
avveniva mediante gli studi di settore.
Gli studi di settore sono uno strumento statistico che permette di determinare i
ricavi presunti dell'impresa, sulla base di determinati parametri, quali: il settore
economico di appartenenza, lo collocazione geografica, l'oggetto dell'attività, ecc.
Attraverso questi parametri, si determinava il reddito che l'impresa avrebbe dovuto
conseguire durante il periodo di imposta.
Se il contribuente dichiarava meno rispetto ai dati emersi dagli studi di settore, veniva
sottoposto ad attività di accertamento.
Gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale).
A partire dal 2018, gli studi di settore sono stati gradualmente sostituiti dagli ISA
(indici sintetici di affidabilità fiscale).
Questi indici consentono di stabilire, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità
del contribuente.
Per i contribuenti che hanno un maggiore grado di affidabilità (da 8 in poi) sono
previsti dei vantaggi fiscali. * * *
Accertamento integrativo.
L'avviso di accertamento è emesso, di regola, dopo che l'ufficio ha svolo un'analisi
complessiva della situazione del contribuente.
Pertanto, l'avviso di accertamento è unico e globale e la sua emissione esaurisce il
potere dell'amministrazione.
Tuttavia, quando emergono nuovi elementi non conosciuti né conoscibili al
momento in cui è stato emesso l'avviso di accertamento, è ammessa l'integrazione o
la modificazione dell'avviso di accertamento.
L'accertamento integrativo va distinto dall'accertamento parziale.
Accertamento parziale.
Abbiamo osservato che l'avviso di accertamento è emesso, di regola, dopo che
l'ufficio ha svolo un'analisi complessiva della situazione del contribuente.
Tuttavia, ci sono dei casi in cui vengono emessi avvisi di accertamento parziali
(cioè, avvisi di accertamento che non presumono un'analisi complessiva della
situazione del contribuente).
L'accertamento parziale consente all'Amministrazione finanziaria di poter svolgere
in futuro ulteriori attività istruttorie e di emanare ulteriori avvisi di accertamento nei
confronti del contribuente relativamente allo stesso periodo di imposta, anche in
base ad informazioni acquisite al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento
parziale.
Dunque, a differenza dell'accertamento integrativo, non è richiesta la sussistenza di
elementi nuovi non conosciuti né conoscibili al momento dell'emissione dell'avviso di
accertamento.
Un'ipotesi di accertamento parziale si ha nel caso di segnalazioni provenienti dalla
Direzione centrale di accertamento (o da altri soggetti qualificati) che manifestano la
presenza di irregolarità in ordine a quanto dichiarato dal contribuente.
In virtù di tali segnalazioni, l'ufficio può rettificare la dichiarazione del contribuente.
* * *
Accertamento con adesione.
L'accertamento con adesione è una particolare forma di accertamento che può trovare
applicazione in materia di imposte sui redditi, Iva e per alcune imposte indirette.
L'accertamento con adesione è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario,
perchè consente all'Amministrazione finanziaria e al contribuente di raggiungere un
accordo e di evitare l'instaurazione di un giudizio.
L'accertamento con adesione può avvenire su iniziativa dell'ufficio o su iniziativa del
contribuente.
>Iniziativa dell'ufficio.
L'ufficio, prima di notificare un avviso di accertamento, deve invitare il contribuente
a comparire per cercare di raggiungere un accordo.
Se il contribuente compare ma non si raggiunge l'accordo, l'amministrazione
notificherà l'avviso di accertamento e il contribuente non potrà più richiedere
l'accertamento con adesione → il contribuente può solo pagare quanto dovuto o
presentare ricorso.
L'obbligo di notificare l'invito a comparire al contribuente viene meno solo nel caso
in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da
parte degli organi di controllo, nel caso di accertamenti parziali o in casi di
particolare urgenza.
>Iniziativa del contribuente.
D'altra parte, il contribuente che ha subito accessi, ispezioni o verifiche (e quindi,
prima che abbia ricevuto un avviso di accertamento), può chiedere
all'Amministrazione finanziaria di formulare una proposta.
Inoltre, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche
dopo che abbia ricevuto un avviso di accertame