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Accertamento analitico-induttivo e contabilità in nero

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8184 del 22 marzo 2019 ha rappresentato che è “fermo indirizzo di questa Corte – recentemente espresso in materia di accertamento delle imposte dirette, ma riferibile anche alla rettifica delle dichiarazioni IVA – per il quale: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la “contabilità in nero”, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 c.c. e s.s., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, spettando poi al contribuente l’onere di fornire adeguata prova contraria” (Cass. 30/10/2018, n. 27622)”.

In particolare, nel caso oggetto di disamina, la suprema Corte ha rilevato che “la CTC, discostandosi da questa regola di diritto, ha negato contra legem che l’omessa fatturazione delle cessioni di merce (carni lavorate fresche e conservate), da parte della contribuente, potesse desumersi dalla “contabilità parallela” (integrativa di quella ufficiale) riprodotta nel brogliaccio reperito”, ritenendo erroneamente “che tale elemento indiziario dovesse essere supportato da ulteriori riscontri, della cui allegazione e dimostrazione era onerata l’Amministrazione finanziaria”.

Al riguardo, si osserva che l’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, prevede che “Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica: …d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

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