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Tipi di forma giuridica delle imprese

In base al tipo di forma giuridica, che può essere individuale o societaria, vengono attuati differenti provvedimenti. In particolare, le imprese si distinguono in base agli obblighi che la proprietà ha verso i possibili creditori (l’impresa durante la sua vita instaura rapporti con altre imprese, appunto gli obblighi) come ad esempio fornitori di materiale o banche.

In caso di fallimento

Che accade se una volta liquidate tutte le risorse non si hanno sufficienti quantità monetarie per onorare i debiti? Davanti a questa domanda, in base al tipo di forma giuridica, avremo un differente comportamento.

L'impresa individuale

  • Vede l’imprenditore essere un’unica persona, che mette a disposizione i mezzi di produzione per l’attività economica e possiede tutto il potere dell’azienda.
  • L’impresa non ha personalità giuridica: diritti e doveri dell’impresa fanno capo all’imprenditore e non all’impresa.
  • Non è presente alcuna separazione tra i beni che l’imprenditore utilizza nell’esercizio dell’impresa e i suoi restanti beni, i beni personali.
  • Non è presente autonomia patrimoniale: quindi se l’impresa sottoscrive degli obblighi che non onora, i creditori possono rifarsi sia sui beni dell’impresa che sui beni dell’imprenditore in maniera illimitata, anche nel lungo periodo; vale anche il contrario, quindi se l’imprenditore sottoscrive degli obblighi che non onora, i creditori possono rifarsi sia sui beni dell’imprenditore che sui beni dell’impresa in maniera illimitata, anche nel lungo periodo.

L'impresa collettiva o societaria

È possibile raggruppare l’impresa collettiva, o anche in forma societaria (ovvero quel tipo di impresa nella quale è presente un contratto tra due o più persone, le quali conferiscono le risorse necessarie all’impresa per l’attività economica) in tre tipologie:

  • Società cooperative: Tali società hanno scopo mutualistico, l’attività viene svolta per soddisfare un bisogno dei soci per rendere migliore la vita dei soci, ad esempio facendo ottenere loro sconti e l’accesso esclusivo ad alcuni servizi.
  • Società di persone: Queste società sono a scopo di lucro e quindi mirano a fare profitti.
    • Non hanno personalità giuridica, come già visto nell’impresa individuale: l’impresa non è un soggetto giuridico, infatti i diritti e doveri della stessa vengono acquisiti da ciascun socio (in realtà possono essere acquisiti da un solo socio o da tutti).
    • Responsabilità illimitata: Almeno un socio risponde illimitatamente e personalmente per le obbligazioni assunte dalla società. Quindi nel momento in cui sono presenti obblighi della società che non sono stati onorati, per i creditori è possibile aggredire sia il patrimonio della società che quello di almeno un socio.
    • La differenza rispetto all’impresa individuale, è che in questo caso l’autonomia patrimoniale esiste ma è imperfetta, questo significa che vale solo nel caso in cui ad avere obblighi è l’azienda. Infatti, se è il socio ad avere delle obbligazioni, i creditori possono aggredire soltanto il patrimonio del socio e non quello dell’impresa (potrebbe vendere la quota dell’impresa, ma non intaccarla).
  • Società di capitali: Queste società sono a scopo di lucro e mirano a fare profitti.
    • Hanno personalità giuridica: La società è identificabile giuridicamente, è un soggetto giuridico che può sottoscrivere obblighi con il mondo esterno, come mutui; quindi, diritti e doveri della società fanno capo alla società e non ai soci.
    • Il potere di amministrazione è dissociato dai soci, quindi l’amministrazione della società può essere affidata anche a chi non ne è proprietario. Il trasferimento del potere di amministrazione può essere trasferito liberamente.

Tipologie di società di capitali

  • Società a responsabilità limitata (s.r.l.)
  • Società per azioni (s.p.a.)
  • Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

Società a responsabilità limitata e società per azioni

Le società a responsabilità limitata (s.r.l.) e le società per azioni (s.p.a.) sono società di capitali che hanno:

  • Autonomia patrimoniale perfetta: È presente una separazione tra il patrimonio personale del socio e quello che egli ha investito nell’impresa; quindi, i creditori, nel momento in cui è l’impresa ad avere degli obblighi, non possono aggredire il patrimonio personale del socio, e al contrario nel momento in cui è il socio ad avere degli obblighi, non possono aggredire il patrimonio dell’impresa.
  • Responsabilità limitata: Dal momento che si crea una vera e propria separazione netta tra il patrimonio personale dei soci e quello che essi hanno investito nell’azienda, i soci rischiano nell’impresa soltanto il denaro e i beni che hanno conferito per l’attività economica.

Costituzione di una società di capitali

  1. I soci si incontrano e stipulano un contratto davanti a un notaio.
  2. Viene deliberato il capitale, ovvero il valore che si vuole mettere sul campo per attivare la società.
  3. Ciascun socio è obbligato a sottoscrivere una parte di capitale (quindi a dichiarare una parte di capitale che egli sarebbe disposto a investire per l’azienda) che prende il nome di capitale sociale o sottoscritto, il quale corrisponde a una parte del capitale deliberato. La somma totale dei capitali sottoscritti può essere inferiore o uguale al capitale deliberato, inferiore per dare la possibilità ad altri soci di entrare. (capitale deliberato ≥ capitale sottoscritto) Se non entrano altri soci, allora il capitale sottoscritto diventa quello deliberato. Il capitale sottoscritto deve essere pari al valore nominale delle quote di partecipazione sottoscritte dai soci.
  4. Di ciascuna parte sottoscritta è obbligatorio che ciascun socio ne versi una parte o tutto l’ammontare presso un istituto di credito al momento di creazione all’impresa, quindi al momento di costituzione della società. Questo fa sì che l’impresa sia credibile e quindi possa operare.

Le quote di partecipazioni nelle società per azioni (s.p.a.) hanno tutte lo stesso valore nominale e sono chiamate azioni, mentre nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.) si parla di quote di partecipazione come frazioni di capitale che possono essere differenti per ogni socio.

Caratteristiche delle società per azioni

Ora ci concentriamo solo sulle società per azioni (s.p.a.) con un contratto tra almeno due soci, per vedere come queste sono in grado di operare. Le caratteristiche principali di una s.p.a. sono:

  • Autonomia patrimoniale perfetta: È presente una separazione tra il patrimonio personale del socio e quello che egli ha investito nell’impresa; quindi, i creditori, nel momento in cui è l’impresa ad avere degli obblighi, non possono aggredire il patrimonio personale del socio, e al contrario nel momento in cui è il socio ad avere degli obblighi, non possono aggredire il patrimonio dell’impresa.
  • Capitale sottoscritto: Il capitale da sottoscrivere deve essere almeno pari a 50.000 € e il 25% del capitale sottoscritto deve essere versato presso un istituto di credito al momento della costituzione della società.
  • Contratto sociale: È un contratto di natura pubblica e deve essere registrato presso un notaio.

Modelli di norme che regolano le società

Esistono diversi modelli di norme che regolano le società, come ad esempio il modello di amministrazione ordinario, un sistema tradizionale, che vede 3 organi interni:

  • Assemblea dei soci: È l’organo nel quale si riuniscono tutti i proprietari, quindi l’organo che comanda, e ha come funzione più importante la funzione deliberativa, ovvero la nomina e la revoca degli amministratori e dei sindaci. Danno inoltre anche singole responsabilità, come delegare gli amministratori di un potere, e prendono decisioni di carattere straordinario, come decidere se acquistare azioni.
  • Amministratori: All’interno di questo organo possiamo trovare persone che sono state scelte dai soci, così come il loro potere, oppure i soci stessi che non hanno voluto delegare il loro potere. Quello che i soci possono scegliere è la presenza di un unico amministratore o un consiglio di amministrazione, quindi più soggetti che portano avanti il potere del governo. Tale organo è un organo amministrativo.
  • A loro volta, nel caso di consiglio di amministrazione, i diversi amministratori possono decidere di delegare il loro potere a un’unica persona all’interno del consiglio che prenderà il nome di amministratore delegato, oppure nominare un presidente che ha delega di rappresentanza, quindi che non ha potere ma rappresenta la faccia dell’impresa.
  • Collegio sindacale: All’interno di questo organo troviamo dei sindaci nominati dai soci, che possono essere membri effettivi o supplenti. Il loro obiettivo è di controllo, quindi verificare che ciò che viene fatto nell’impresa è coerente con le norme; è importante quindi che almeno una di queste figure sia presa tra il registro delle misure contabili. I sindaci però non hanno alcun potere, quindi, nel momento in cui viene trovata un’anomalia, essa verrà segnalata e verrà fatta una rettifica.

Nel momento in cui i soci sottoscrivono il capitale, essi stanno correndo un rischio, che viene sostenuto in cambio di qualcosa che in principio è la massimizzazione del profitto o un soddisfacente livello di ricchezza. Quindi chi gestisce l’impresa deve produrre una ricchezza elevata, tanto da averne a sufficienza per essere distribuita ai soci per premiarli del rischio corso.

Tale ricchezza prende il nome di dividendo, ed è quella ricchezza trasferita dall’impresa al socio; la sua assegnazione per ogni socio viene deliberata in seguito all’approvazione del bilancio. Quando i soci ricevono un dividendo dignitoso, quindi adeguato a quanto hanno sottoscritto, tendono a portare avanti l’impresa, altrimenti viene venduta e fatta ristrutturare da qualcun altro.

Controllo nelle società per azioni

Un altro elemento da considerare all’interno delle società per azioni (s.p.a.) è il controllo per mezzo di altre società che può essere:

  • Controllo interno di diritto: Nel momento in cui la società ha la maggioranza dei voti nell’assemblea.
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ludovicaa.ioffredi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia e organizzazione aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Avenali Alessandro.
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