Articoli codice civile e costituzione
Costituzione: Principi fondamentali
Articolo 2 Costituzione (Riconoscimento diritti inviolabili dell'uomo)
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Spiegazione: La famiglia è intesa da un lato sul matrimonio e dall’altro come formazione sociale.
Articolo 3 Costituzione (Principio di uguaglianza formale e sostanziale)
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Spiegazione: Nel primo comma si celebra l’uguaglianza formale e liberale secondo cui tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge senza distinzioni di sesso, ideologie e di nessun altro tipo. Il secondo comma è di grande importanza perché afferma il principio dell’uguaglianza sostanziale secondo il quale la Repubblica si impegna a rimuovere ogni ostacolo di ogni genere che di fatto limitano l’uguaglianza dei cittadini. Laddove un soggetto sia più debole, la Repubblica può intervenire a tutela del soggetto debole, non trattando entrambe le parti allo stesso modo ma favorendo il soggetto debole al fine di garantire un’uguaglianza sostanziale. La Repubblica per garantire l’uguaglianza sostanziale deve emanare delle norme che, al fine di tutelare la parte debole, viola il primo comma dell’articolo 3 della Costituzione che sancisce l’uguaglianza formale.
Costituzione: Titolo II: rapporti etico-sociali
Articolo 29 Costituzione (Matrimonio-diritti della famiglia)
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Spiegazione: Prevede l’uguaglianza morale dei coniugi e considera il matrimonio come atto e come rapporto. Come atto ha per effetto la Costituzione dello Stato coniugale del coniuge e per causa la comunione di vita spirituale e materiale dei coniugi. Il matrimonio inteso come atto rileva anche dal punto di vista religioso perché i coniugi possono decidere se contrarre matrimonio concordatario o civile (Chiesa o Comune).
Articolo 32 Costituzione (Tutela della salute)
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Spiegazione: L’articolo 32 parla della tutela della salute umana. Il fondamento del diritto alla salute è contenuto nell’articolo 32 della Carta Costituzionale (Principio generale). Tale articolo consente a tutti di potersi curare, è un diritto fondamentale garantito a tutti.
Costituzione: Titolo III: rapporti economici
Articolo 42 Costituzione (La proprietà)
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Spiegazione: L’articolo 42 della Carta Costituzionale sancisce che la proprietà deve garantire la funzione sociale. Se la proprietà è chiamata a garantire la funzione sociale, lo Stato può espropriare quel terreno di proprietà dietro corrispettivo di indennizzo.
Costituzione: Titolo V: le regioni, le province e i comuni
Articolo 117 Costituzione (Potestà legislativa)
Spiegazione: L’articolo 117 della Costituzione prevede che la funzione legislativa della produzione delle norme deve essere esercitata in conformità dell’ordinamento comunitario e nel rispetto degli obblighi internazionali assunti (Trattati fondamentali, Trattato sull’Unione Europea entrato in vigore del 2009, Trattato di Lisbona). La potestà legislativa si deve svolgere anche in conformità a quei trattati e a quelle convenzioni a cui l’Italia ha aderito.
Articolo 118 Costituzione (Principio di solidarietà)
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere e del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Spiegazione: Secondo il principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 118 della Costituzione l’attribuzione delle funzioni amministrative avviene in base al principio di sussidiarietà verticale, cioè attribuendole, prima di tutto ai Comuni, perché sono gli enti più vicini ai cittadini, e via via, ai livelli di governo più lontani se questo si rende necessario per un loro esercizio unitario. Prima della riforma esse venivano conferite sulla base del principio del parallelismo: chi deteneva la funzione legislativa in una data materia deteneva anche quella amministrativa. Il primo comma menzione due importanti principi che servono da guida per l’allocazione delle funzioni amministrative, quali: il principio di differenziazione che impone di considerare anche le peculiarità di ciascun livello di governo e il principio di adeguatezza secondo i quali deve essere sempre garantito un adeguato esercizio delle funzioni assegnate. L’ultimo comma tratta il principio di sussidiarietà orizzontale: consente dunque ai privati di svolgere attività legate alla funzione amministrativa. Tale funzione rimane nella titolarità degli enti pubblici ma questi sono chiamati a favorire l’iniziativa privata lasciando ad essa ampi margini di manovra.
Codice civile
Codice civile: Libro primo-delle persone e della famiglia- titolo I delle persone fisiche
Articolo 5 Codice Civile (Atti di disposizione del proprio corpo)
Gli atti a disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
Spiegazione: L’articolo 5 del Codice Civile disciplina gli atti di disposizione del proprio corpo: Si tratta di una norma volta a tutelare la stirpe nel 1942, è tutt’ora vigente e pone un limite dato dal fatto che tutti gli interventi che devono essere attuati sul proprio corpo non devono comportare una diminuzione permanente dell’integrità fisica.
Articolo 6 Codice Civile (Diritto al nome)
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
Spiegazione: L’articolo 6 del Codice Civile disciplina il diritto al nome che è per legge attribuito ad ogni persona. Il nome comprende prenome e cognome e le norme che disciplinano il nome vengono applicate medesimamente anche alla tutela del diritto allo pseudonimo.
Articolo 7 Codice Civile (Tutela del diritto al nome)
La persona alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.
Spiegazione: L’articolo 7 Codice Civile prevede 2 forme di tutela: Tutela inibitoria: si può agire davanti al giudice e chiedere la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento del danno. In alcuni casi l’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali (diritto di rettifica). L’azione per veder tutelato il diritto al nome è estesa anche ai familiari, quanto sancito dall’articolo 8 del Codice Civile.
Articolo 8 Codice Civile (Tutela del nome per ragioni familiari)
Nel caso previsto dall’articolo precedente, l’azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d’essere protette.
Spiegazione: L’azione per veder tutelato il diritto al nome è estesa anche ai familiari, quanto sancito dall’articolo 8 del Codice Civile. Le azioni di cui l’articolo 7 del Codice Civile che tutelano il diritto al nome possono essere anche esercitate da familiari quando questo sia portatore di un interesse a veder tutelato ragioni di carattere familiari.
Articolo 9 Codice Civile (Tutela dello pseudonimo)
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l’importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell’articolo 7.
Spiegazione: L’articolo 9 del Codice Civile sancisce l’importanza della tutela dello pseudonimo ai sensi dell’articolo 7 del Codice Civile. Tutte le norme riguardanti il diritto al nome si estendono anche allo pseudonimo che finisce per essere il segno identificativo della persona.
Codice civile: Libro primo-delle persone e della famiglia-titolo II delle persone giuridiche
Articolo 16 Disposizioni preliminari Codice Civile (Trattamento dello straniero)
Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.
Spiegazione: Secondo l’articolo 16 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, si prevede la condizione di reciprocità. A norma di questo articolo, si riservano ai soggetti lo stesso trattamento che sarebbe riservato a un italiano che si trova nella terra di origine del soggetto.
Articolo 38 Codice Civile (Obbligazioni)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Spiegazione: Sancisce che delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, rispondono solidalmente e personalmente anche coloro che hanno agito. I creditori non possono aggredire il patrimonio personale dei singoli associati che non rischiano assolutamente nulla.
Articolo 41 Codice Civile (Responsabilità dei componenti, Rappresentanza in giudizio)
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.
Spiegazione: Sancisce che delle obbligazioni assunte in nome e per conto del comitato che non abbia ottenuto la personalità giuridica, rispondono tutti i componenti del comitato. Ciò evidenzia il fatto che i componenti del comitato sono sottoposti ad un alto grado di responsabilità.
Codice civile: Libro primo-delle persone e della famiglia-titolo V della parentela e dell’affinità
Articolo 78 Codice Civile (Affinità)
L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’articolo 87 (Parentela, Affinità, Adozione).
Codice civile: Libro primo-delle persone e della famiglia- titolo VI del matrimonio
Articolo 79 Codice Civile (Effetti)
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di inadempimento.
Articolo 81 Codice Civile (Risarcimento di danni)
La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’articolo 84 (Età), oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell’altro. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.
Spiegazione: Il soggetto che ha stipulato la promessa per atto scritto potrà richiedere nel caso in cui l’altro lo lasci, un risarcimento del danno dimostrando che tutte le spese sostenute derivino dalla proposta di matrimonio.
Articolo 159 Codice Civile (Del regime patrimoniale legale tra i coniugi)
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162 (Forma delle convenzioni matrimoniali), è costituito dalla comunione dei beni, regolata dalla sezione III del presente capo.
Spiegazione: L’articolo 159 sancisce che se i coniugi al momento del matrimonio non dicono nulla cadono in comunione dei beni, tuttavia i coniugi o in questa sede o successivamente al matrimonio possono cambiare il loro regime, e optare per una separazione dei beni, costituire un fondo patrimoniale o anche per l’impresa familiare. La ratio è quella del principio solidaristico.
Articolo 177 Codice Civile (Oggetto della comunione)
Costituiscono oggetto della comunione:
- Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.
- I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.
- I proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.
- Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Articolo 178 Codice Civile (Beni destinati all’esercizio dell’impresa)
I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
Articolo 179 Codice Civile (Beni personali)
Il seguente articolo esegue una lista dei beni che non costituiscono oggetto della comunione in quanto si tratta di beni personali del coniuge.
Articolo 230 bis Codice Civile (Impresa familiare)
L’articolo si compone di sei commi.
Spiegazione: Si tratta di un importante articolo inserito dal legislatore dopo la riforma della famiglia nel 1976.
Codice civile: Libro primo-delle persone e della famiglia- titolo XIII degli alimenti
Articolo 438 Codice Civile (Misura degli alimenti)
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Il donatario non è tenuto oltre il...
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Articoli Codice Civile salienti per esame diritto commerciale
-
Articoli della Costituzione
-
Articoli di riepilogo Trasformazione e fusione
-
Costituzione e articoli principali