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I DELITTI COMMESSI IN VIOLAZIONE DEI DOVERI E DEI POTERI RELATIVI ALLE LORO FUNZIONI

In questo caso forse il principio di riferimento è il principio di personalità, infatti in questo caso non sto guardando la vittima ma l'autore. Quindi vedete come agli altri a cui abbiamo fatto riferimento in realtà cooperano nel nostro sistema. 3 e 6 Abbiamo una serie di interferenze con lo schema dell'art che fissava il quadro generale sul principio di territorialità. Ultima ipotesi, un'ipotesi omnibus, prevista dall'art in cui si afferma ancora la competenza assoluta e incondizionata per fatti realizzati all'estero e in relazione a tutti i casi previsti dalla legge o accordi internazionali. In questo caso il principio di riferimento è il principio di universalità. Anche rispetto ad ipotesi recenti ad es. l'ipotesi del turismo sessuale, inserito recentemente nell'ambito del nostro sistema, lo Stato ha affermato.

esplicitamente che la norma incriminatrice dell'Italia, ovunque il fatto sia stato commesso, afferma la propria competenza.
Ci sono delle ipotesi in cui lo Stato può scegliere e l'art in qualche modo legittima questa scelta di affermare la propria competenza in relazione a fatti che siano stati compiuti altrove.
D: sempre da cittadini italiani?
R: non necessariamente. Se il mio riferimento fosse al principio di personalità, io direi deve essere comunque un cittadino italiano, se il mio riferimento è il principio di universalità, e lo vedremo nell'art in cui troviamo di fronte ad ipotesi procedibili in Italia commessi all'estero dallo straniero.
Cioè abbiamo una serie di ipotesi in cui il legislatore italiano stabilisce che la propria
D: può il legislatore italiano con questa sua scelta comprimere le scelte degli altri ordinamenti?
Cioè posso sire alla Francia: sono io competente?
R: non posso farlo, o meglio, io posso

Affermare la mia competenza e ogni altro ordinamento potrà contestualmente affermare la propria. In questo caso ci troveremo di fronte ad un legislazione concorrente e allora è necessario coordinare la giurisdizione concorrente per es. relativamente al riconoscimento in Italia di sentenze penali straniere. Non c'è dubbio che la scelta del legislatore negli art 7-8-9-10 è una scelta estremamente ampia di collaborazione tra stati. Sicuramente eccessiva in un'ottica non ha più così senso la presenza di norme che attecchiscano la competenza territoriale così ampia. Non di meno è la scelta del nostro legislatore, visto che il codice vigente è ancora il codice del '30 e dobbiamo prenderne atto. Un'altra scelta politicamente significativa del legislatore del '30 è la scelta dell'art 8. - ART. 8 c.p. DELITTO POLITICO. Il legislatore all'art. 8 fornisce una definizione di delitto politico particolarmente

ampia; è un carattere definitorio. Stiamo imparando come il codice indulga in definizioni, norma dell'accentuato sembra quasi un manuale, non si limita a prevedere norme di tipo prescrittivo ma spiega di volta in autoritario, comprimere l'ermeneutica volta i concetti a cui fa riferimento: opzione tipica dello stato e fornire ex lege i concetti giuridicamente rilevanti. Il legislatore ci dice che è delitto politico "ogni delitto che offende un interesse politico dello stato ovvero un diritto politico del cittadino e ancora è considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.". Si vede come il concetto di delitto politico fornito abbia plurime dimensioni. Possiamo innanzitutto operare una prima distinzione tra un delitto oggettivamente politico e un delitto soggettivamente politico. Nelle prime due ipotesi previste il delitto è politico in relazione al suo oggetto, invece politico perchéoffende un interesse politico dello stato (inteso nella sua interezza, nella sua dimensione territoriale come popolazione come sovranità) ovvero un diritto politico del cittadino (es.: impedire ad un soggetto di esercitare il suo diritto di elettorato attivo o passivo). Nell'altra ipotesi, invece, ci troviamo di fronte ad un diritto soggettivamente politico, un diritto che non è politico in relazione al suo oggetto ma in relazione allo scopo perseguito dal soggetto nella realizzazione dell'illecito: ogni delitto comune commesso in tutto o in parte per motivi politici; per cui una rapina (diritto comune) diventa delitto politico in relazione alla peculiarità dello scopo perseguito dai soggetti che lo pongono in atto: si nota quindi come il concetto in sé è particolarmente ampio. Perché ci troviamo di fronte ad un concetto così ampio di delitto politico? La risposta ci sembrerebbe automatica: perché è una norma prodotta da.uno stato autoritario, ed è normale che esso fornisca un concetto ampio di delitto politico. Questa risposta è corretta ma è sicuramente razionale perché questa dell'art. 8 non è una norma incompleta, non è appagante sul piano incriminatrice è una norma delimitoria. Ad esempio: io realizzo una rapina per farmi un bel viaggio, invece il mio amico realizza una rapina per finanziare un gruppo terroristico: il primo è un delitto comune, il secondo è un delitto politico; ma sempre rapina è, alla fine entrambi risponderanno di rapina. Allora in che senso è una concezione ampia di delitto politico? La risposta a questo interrogativo non la ritroviamo nell'art. 8, evidentemente il concetto di delitto politico risponde alle istanze di uno stato autoritario se il legislatore prevede a fianco a questa norma di tipo definitorio una serie di conseguenze ulteriori da ritrovare in altri luoghi del sistema che prevedono ilfatto è politico: cioè non mi dici che tratti peggio l'autore della rapina con conseguenze più gravi se comune rispetto all'autore della rapina politica, ma mi stai dando una norma di tipo definitorio in relazione alla quale paradossalmente potrebbero anche essere previste norme di favore in relazione alla commissione di un fatto politico. La norma definitoria è neutra: mi dice questo delitto è politico stop! Non mi dice badate bene se è politico c'è un'aggravamento di pena. E in effetti all'interno del sistema del '30 trovavamo una serie di opzioni che rendevano più rigida la risposta statuale nei confronti della criminalità politica, e questo risponde a pieno alle scelte dello stato autoritario. Intanto nell'ambito dello stesso articolo 8, quindi è un punto che ritroviamo ancora vigente nell'ambito del nostro sistema, al primo comma ritroviamo una deroga al principio di.territorialità, delitto politico commesso all'estero c'è procedibilità nel senso che il legislatore ci dice che per il di ipotesi così come quelle previste dall'art. 7 c.p.: ipotesi dianche in Italia. Per altro non si trattaprocedibilità assoluta e incondizionata, qui nell'ipotesi dell'art. 8 la procedibilità nel nostro paese, per il delitto politico commesso all'estero è sottoposta a condizione, di cui una è di natura essenzialmente politica, cioè ci vuole la richiesta del ministro di giustizia nonché la querela della persona offesa qualora si tratti di un reato procedibile a querela di parte (concetto processuale: ci sono dei reati procedibili d'ufficio in relazione ai quali ogni volta che vi sia la notizia criminis c'è l'obbligo costituzionale di procedere, e vi sono altre fattispecie, normalmente reati meno gravi, ma non necessariamente, che necessitano.dell'atto di impulso dalla parte: a querela di parte), sono due condizioni non alternative ma cumulative tra loro. Insomma c'è una condizione di procedibilità affinché si possa operare nell'ambito del nostro paese per il fatto realizzato all'estero come non accadeva nell'art. 7 in cui la procedibilità è assoluta e incondizionata. Già qui si nota una prima opzione di tipo non favorevole da parte dell'ordinamento rispetto all'autore del fatto politico, per cui se un soggetto realizza una rapina all'estero per diventare ricco non ci sarebbe procedibilità in Italia, fermo restando da quanto stabilito dai successivi articoli 9 e 10; se invece realizzo la stessa rapina all'estero ma per finanziare un gruppo terroristico, in questo caso ci sarà di cui sopra (si riferisce all'articolo). E poi procedibilità in Italia se pur subordinata alleCondizioni accanto a queste il nostro legislatore prevedeva una serie di ulteriori opzioni di tipo negativo a carico dell'autore di un fatto di criminalità politica: ad esempio era prevista una giurisdizione speciale dal carattere particolarmente rigoroso, duro (Tribunale itinerante per la difesa dello stato) che non aveva una sua sede si spostava là dove il fatto era stato realizzato, poi esistevano una serie di misure di polizia previste ad hoc per i criminali politici che una volta scontata la pena venivano sconfinati, mandati al loro luogo di residenza, che non esiste più nel nostro sistema. La scelta del legislatore era da un lato l'art. 8 che ha una sua funzione essenzialmente neutra, molto ampio il concetto di delitto politico ma in sé tale articolo non è una norma che prevede conseguenze peculiarmente negative in relazione all'autore di un fatto di criminalità politica, ma il legislatore ha utilizzato questo concetto per

Riconnettere tutta una serie di conseguenze di tipo negativo. La situazione che viene poi a crearsi è una situazione strana, quasi paradossale. Succede questo che essendo i nostri costituenti quelli che fino a poco tempo fa erano criminali politici, tutte quelle ipotesi alle quali precedentemente si faceva riferimento: dal Tribunale itinerante ecc. vengono espunte dal sistema, ed è proprio in considerazione di ciò che la situazione diventa strana: perché ci troviamo di fronte ad un concetto di delitto politico estremamente ampio fornito dal legislatore instrumentalmente all'obiettivo realizzato in altre norme che sono venute meno, e resta questo concetto così ampio di reato politico svincolato dalle conseguenze negative che il legislatore originariamente vi aveva ricondotto. E la nostra carta costituzionale in relazione alla criminalità politica, lungi dal prevedere delle conseguenze di tipo negativo, al contrario, prevede e inserisce nel sistema

ve all'autore di un fatto di criminalità politica. Come in particolare gli articoli 10 e 26 della nostra Costituzione in relazione all'autore di un fatto di criminalità politica.
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A.A. 2008-2009
140 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher edlin57 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Balbi Giuliano.