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SISTEMA FEDERALE

Il federalismo svizzero è un federalismo per aggregazione di entità presidenti e sovrane. E sempre

stato enfatizzato il ruolo dei cantoni.

Si articola intorno a tre livelli: anche il livello locale ha grandissime competenze in ambito

amministrativo. Sicuramente la preminenza è affidata ai cantoni rispetto al livello centrale ma c’è

anche il terzo livello locale.

DEMOCRAZIA DIRETTA

Il caso svizzero è quasi estremo nell’importanza della democrazia diretta o semi-diretta che si

manifesta attraverso vari meccanismi: istituto del referendum e iniziativa popolare diretta.

La costituzione svizzera prevede la possibilità di revisione totale e di revisione parziale.

Per quanto riguarda la revisione totale, questa può essere proposta dal popolo, da una delle due

camere o decisa dal consiglio federale. Se l’iniziativa è popolare, spetta al popolo decidere se

revisionare o meno la costituzione. L’unico limite espresso della revisione è quello del diritto

internazionale cogente cioè quello che viene identificato generalmente per esempio del divieto di

tortura.

Invece, la revisione parziale può essere richiesta dal popolo o dall’assemblea federale. Qui il limite

riguarda sempre quello del diritto internazionale cogente ma anche il limite della materia cioè non si

può introdurre una revisione eterogenea rispetto all’articolo che si vuole modificare. In particolare,

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Francesca Magnanini Diritto pubblico comparato

l’articolo 194 della costituzione elvetica prevede che la revisione parziale può avvenire per

iniziativa popolare: “La revisione parziale della Costituzione pu essere chiesta dal Popolo o decisa

dall’Assemblea federale.

2 Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell’unit della materia e non pu violare le

disposizioni cogenti del diritto internazionale.

3 L’iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio dell’unit della

forma.”. Solo nei casi di non rispetto ai limiti della revisione, l’assemblea federale la può dichiarare

nulla. Tuttavia, il diritto cogente non è identificabile con i trattati ma con il nucleo stretto di trattati

internazionali che riguardano i diritti inviolabili (tipo convenzione europea dei diritti dell’uomo).

Se l’assemblea federale condivide un’iniziativa popolare presentata sotto forma generica elabora

una revisione parziale sottoponendola al voto del popolo e dei cantoni. Se invece l’iniziativa viene

sottoposta come progetto elaborato viene sottoposto direttamente al voto del popolo e dei cantoni. In

questo caso, le camere possono indicare il loro parere al riguardo.

Questo strumento è estremamente incisivo in quanto da la possibilità a 100 000 elettori di proporre

la revisione costituzionale. tuttavia, si tratta anche di uno strumento molto pericoloso anche perché

l’unico limite espresso è quello del diritto internazionale cogente.

Ad esempio nel 2009 era stato proposto di vietare la possibilità di erigere minareti sul territorio

elvetico. Questa iniziativa è stata approvata dal popolo e quindi all’articolo 72 la costituzione ad

oggi prevede questo divieto. Il tema che si è posto è con la compatibilità circa gli obblighi che la

svizzera ha con la tutela dei diritti dell’uomo e in questo caso con la libertà di coscienza e la libertà

di religione. Tuttavia, non è stato possibile far valere questa violazione degli obblighi internazionali

in quanto il limite non è nei confronti del diritto internazionale pattizio.

FRANCIA

L’ordinamento francese è importante perché ha instaurato una forma di governo peculiare,

repubblica semi-presidenziale, e perché è uno dei prototipi dello stato centrale.

Nel 1789, a seguito della rivoluzione francese, viene emanata la Dichiarazione dei diritti dell’uomo

e dei cittadini. Questa dichiarazione è estremamente importante in quanto contiene all’articolo 16

gli elementi fondanti del costituzionalismo liberale: “Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è

assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.”.

Nella fase contemporanea, si sono alternate 5 repubbliche. La storia repubblicana francese è stata

scandita da un’alternanza tra repubblica e monarchia:

-I Repubblica dal 1792 al 1804

-II Repubblica dal 1848 al 1852

-III Repubblica dal 1870 al 1940

-IV Repubblica dal 1946 al 1958 (c’era un sistema parlamentare che non garantiva stabilità

all’ordinamento in particolare nella crisi l’Algeria durante il processo di decolonizzazione).

La crisi algerina diventa il tallone d’Achille del parlamentarismo perché il parlamento diventa

incapace di prendere decisioni tempestive. Il generale De Gaulle diventa una figura fondamentale

per la storia contemporanea francese diventando il promotore della nuova costituzione che viene

approvata con un referendum popolare (con altissime maggioranze)

-V Repubblica dal 1958 con l’istituzione della repubblica semi-presidenziale.

Il semi-presidenzialismo avverrà solo nel 1962 con l’elezione diretta del presidente della repubblica.

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Francesca Magnanini à ò ò à

Diritto pubblico comparato

GOVERNO SEMI-PRESIDENZIALE

Gli elementi principali sono l’elezione diretta del presidente della Repubblica (sia capo dello stato

che capo del governo), l’indipendenza del presidente dal parlamento (non c’è rapporto di fiducia

con il parlamento) e il fatto che il governo sia guidato da un primo ministro che deve godere del

rapporto di fiducia con il parlamento.

Nella forma di governo semi-presidenziale ci sono due elementi tipici del sistema presidenziale e un

elemento caratteristico del sistema parlamentare. Si è molto discusso sulla natura del semi-

presidenzialismo: è una forma di governo con sue caratteristiche proprie. E stata anche utilizzata in

altri ordinamenti poi.

Un’altra caratteristica è quella di un esecutivo bicefalo: il presidente è capo del governo ma c’è

anche un primo ministro sostenuto dalla fiducia parlamentare. Questa struttura diarchia non pone

grandi tensioni se non quando si ha il fenomeno della “cohabitation” quando il presidente cioè è

espressione diversa da quella parlamentare e quindi del governo. In questo caso, emergono le

tensioni dell’esecutivo bicefalo: generalmente si ha una compressione dei poteri del presidente a

favore del primo ministro che gode della fiducia. Per evitare questa situazione, nel 2000 si è pensato

di sincronizzare le elezioni parlamentari con quelle presidenziali: i due mandati sono stati parificati

in modo tale da rendere la coabitazione improbabile.

In generale, il presidente ha funzioni estremamente rilevanti:

-nomina il primo ministro e su proposta di quest’ultimo nomina e revoca i ministri,

-sottopone a referendum ogni progetto di legge concernente l’organizzazione dei poteri,

-scioglie l’assemblea nazionale,

-deferisce al consiglio costituzionale una legge prima della sua promulgazione affinché ne sia

verificata la legittimità

-esercita poteri eccezionali e adotta le misure necessarie per fronteggiare una minaccia

all’indipendenza della nazione, all’integrità del territorio e all’esecuzione di trattati internazionali.

IL PARLAMENTO

Il parlamento è bicamerale ma si tratta di un bicameralismo asimmetrico: il senato non ha le stesse

funzioni dell’assemblea nazionale che è l’unica eletta a suffragio universale diretto e che è legata

dal rapporto di fiducia (ci sono 577 deputati). Il Senato è eletto a suffragio indiretto da collegi

elettorali formati da deputati, consiglieri regionali e comunali di ciascun dipartimento (sono 348

senatori).

E un senato piuttosto debole che cerca di dare rappresentanza alla dimensione terrioriale nonostante

abbia cospicui poteri. La camera preminente è l’assemblea nazionale.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Fino al 2008, il controllo di costituzionalità era solo in via preventiva, un controllo astratto.

Era facoltativo per le leggi ordinarie mentre obbligatorio per quelle organiche e per i regolamenti

parlamentari.

Dal 2008, è stato introdotto un controllo successivo in via incidentale chiamato “questione

prioritaria di costituzionalità”.

All’articolo 61 della costituzione, si prevede che le leggi organiche e i regolamenti delle assemblee

parlamentari devono essere sottoposte al controllo di legittimità costituzionalità. Agli stessi effetto

le leggi possono essere deferite al consiglio dal presidente della repubblica, dal primo ministro, dai

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Francesca Magnanini Diritto pubblico comparato

presidenti delle camere, da sessanta deputati o senatori. In questi due casi, il consiglio deve

deliberare entro il termine di un mese affinché non si ostacolino i lavori di approvazione delle leggi.

Nel 2008, è stato introdotto il controllo ex post in via incidentale con l’articolo 61 comma 1 della

costituzione. Può essere azionato solo dal Consiglio di stato o dalla Corte di cassazione.

DECENTRAMENTO TERRITORIALE

La Francia è il prototipo dello stato unitario ed è caratterizzata da un forte accentramento. In realtà

dal 1982, anche la Francia ha subito un processo di decentramento basato su tre articolazioni: le

regioni, i dipartimenti (le nostre province) e i comuni. Questa articolazione risulta di natura

amministrativa. Inoltre, nonostante trovino rappresentanza nella seconda camera, questa ha

pochissimo potere e influenza (no rapporto di fiducia).

Il problema dell’esportazione del modello semi-presidenziale è una tendenza alla iper

concentrazione dei poteri nelle mani del presidente che già sulla carta è dotato di ampi poteri

rispetto al primo ministro e il governo. IL GIAPPONE

Nelle società estremo-orientali il diritto viene considerato come qualcosa buono solo per i barbari

cioè solo le società non civilizzate ricorrono al diritto per regolamentare rapporti sociali e rapporti

con i Poteri pubblici. Questo perché queste società sono basate sul gruppo e non sull’individuo. La

conseguenza è che è comune l’idea che la società debba funzionare in modo armonioso attraverso il

consenso. Il gruppo deve sempre essere d’accordo: non c’è posto per il dissenso. Questo porta a un

forte conformismo (a tutti i livelli, anche nell’esteriorità della quotidianità). L’idea è che chi si

distingue è percepito come un elemento di disturbo. Come tale in teoria andrebbe ricollocato

all’interno del gruppo. Secondo queste società quindi l&rsq

Dettagli
A.A. 2021-2022
80 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca.magnanini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Pubblico Comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Baraggia Antonia.