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SISTEMA FEDERALE
Il federalismo svizzero è un federalismo per aggregazione di entità presidenti e sovrane. E sempre
stato enfatizzato il ruolo dei cantoni.
Si articola intorno a tre livelli: anche il livello locale ha grandissime competenze in ambito
amministrativo. Sicuramente la preminenza è affidata ai cantoni rispetto al livello centrale ma c’è
anche il terzo livello locale.
DEMOCRAZIA DIRETTA
Il caso svizzero è quasi estremo nell’importanza della democrazia diretta o semi-diretta che si
manifesta attraverso vari meccanismi: istituto del referendum e iniziativa popolare diretta.
La costituzione svizzera prevede la possibilità di revisione totale e di revisione parziale.
Per quanto riguarda la revisione totale, questa può essere proposta dal popolo, da una delle due
camere o decisa dal consiglio federale. Se l’iniziativa è popolare, spetta al popolo decidere se
revisionare o meno la costituzione. L’unico limite espresso della revisione è quello del diritto
internazionale cogente cioè quello che viene identificato generalmente per esempio del divieto di
tortura.
Invece, la revisione parziale può essere richiesta dal popolo o dall’assemblea federale. Qui il limite
riguarda sempre quello del diritto internazionale cogente ma anche il limite della materia cioè non si
può introdurre una revisione eterogenea rispetto all’articolo che si vuole modificare. In particolare,
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Francesca Magnanini Diritto pubblico comparato
l’articolo 194 della costituzione elvetica prevede che la revisione parziale può avvenire per
iniziativa popolare: “La revisione parziale della Costituzione pu essere chiesta dal Popolo o decisa
dall’Assemblea federale.
2 Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell’unit della materia e non pu violare le
disposizioni cogenti del diritto internazionale.
3 L’iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio dell’unit della
forma.”. Solo nei casi di non rispetto ai limiti della revisione, l’assemblea federale la può dichiarare
nulla. Tuttavia, il diritto cogente non è identificabile con i trattati ma con il nucleo stretto di trattati
internazionali che riguardano i diritti inviolabili (tipo convenzione europea dei diritti dell’uomo).
Se l’assemblea federale condivide un’iniziativa popolare presentata sotto forma generica elabora
una revisione parziale sottoponendola al voto del popolo e dei cantoni. Se invece l’iniziativa viene
sottoposta come progetto elaborato viene sottoposto direttamente al voto del popolo e dei cantoni. In
questo caso, le camere possono indicare il loro parere al riguardo.
Questo strumento è estremamente incisivo in quanto da la possibilità a 100 000 elettori di proporre
la revisione costituzionale. tuttavia, si tratta anche di uno strumento molto pericoloso anche perché
l’unico limite espresso è quello del diritto internazionale cogente.
Ad esempio nel 2009 era stato proposto di vietare la possibilità di erigere minareti sul territorio
elvetico. Questa iniziativa è stata approvata dal popolo e quindi all’articolo 72 la costituzione ad
oggi prevede questo divieto. Il tema che si è posto è con la compatibilità circa gli obblighi che la
svizzera ha con la tutela dei diritti dell’uomo e in questo caso con la libertà di coscienza e la libertà
di religione. Tuttavia, non è stato possibile far valere questa violazione degli obblighi internazionali
in quanto il limite non è nei confronti del diritto internazionale pattizio.
FRANCIA
L’ordinamento francese è importante perché ha instaurato una forma di governo peculiare,
repubblica semi-presidenziale, e perché è uno dei prototipi dello stato centrale.
Nel 1789, a seguito della rivoluzione francese, viene emanata la Dichiarazione dei diritti dell’uomo
e dei cittadini. Questa dichiarazione è estremamente importante in quanto contiene all’articolo 16
gli elementi fondanti del costituzionalismo liberale: “Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è
assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.”.
Nella fase contemporanea, si sono alternate 5 repubbliche. La storia repubblicana francese è stata
scandita da un’alternanza tra repubblica e monarchia:
-I Repubblica dal 1792 al 1804
-II Repubblica dal 1848 al 1852
-III Repubblica dal 1870 al 1940
-IV Repubblica dal 1946 al 1958 (c’era un sistema parlamentare che non garantiva stabilità
all’ordinamento in particolare nella crisi l’Algeria durante il processo di decolonizzazione).
La crisi algerina diventa il tallone d’Achille del parlamentarismo perché il parlamento diventa
incapace di prendere decisioni tempestive. Il generale De Gaulle diventa una figura fondamentale
per la storia contemporanea francese diventando il promotore della nuova costituzione che viene
approvata con un referendum popolare (con altissime maggioranze)
-V Repubblica dal 1958 con l’istituzione della repubblica semi-presidenziale.
Il semi-presidenzialismo avverrà solo nel 1962 con l’elezione diretta del presidente della repubblica.
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Francesca Magnanini à ò ò à
Diritto pubblico comparato
GOVERNO SEMI-PRESIDENZIALE
Gli elementi principali sono l’elezione diretta del presidente della Repubblica (sia capo dello stato
che capo del governo), l’indipendenza del presidente dal parlamento (non c’è rapporto di fiducia
con il parlamento) e il fatto che il governo sia guidato da un primo ministro che deve godere del
rapporto di fiducia con il parlamento.
Nella forma di governo semi-presidenziale ci sono due elementi tipici del sistema presidenziale e un
elemento caratteristico del sistema parlamentare. Si è molto discusso sulla natura del semi-
presidenzialismo: è una forma di governo con sue caratteristiche proprie. E stata anche utilizzata in
altri ordinamenti poi.
Un’altra caratteristica è quella di un esecutivo bicefalo: il presidente è capo del governo ma c’è
anche un primo ministro sostenuto dalla fiducia parlamentare. Questa struttura diarchia non pone
grandi tensioni se non quando si ha il fenomeno della “cohabitation” quando il presidente cioè è
espressione diversa da quella parlamentare e quindi del governo. In questo caso, emergono le
tensioni dell’esecutivo bicefalo: generalmente si ha una compressione dei poteri del presidente a
favore del primo ministro che gode della fiducia. Per evitare questa situazione, nel 2000 si è pensato
di sincronizzare le elezioni parlamentari con quelle presidenziali: i due mandati sono stati parificati
in modo tale da rendere la coabitazione improbabile.
In generale, il presidente ha funzioni estremamente rilevanti:
-nomina il primo ministro e su proposta di quest’ultimo nomina e revoca i ministri,
-sottopone a referendum ogni progetto di legge concernente l’organizzazione dei poteri,
-scioglie l’assemblea nazionale,
-deferisce al consiglio costituzionale una legge prima della sua promulgazione affinché ne sia
verificata la legittimità
-esercita poteri eccezionali e adotta le misure necessarie per fronteggiare una minaccia
all’indipendenza della nazione, all’integrità del territorio e all’esecuzione di trattati internazionali.
IL PARLAMENTO
Il parlamento è bicamerale ma si tratta di un bicameralismo asimmetrico: il senato non ha le stesse
funzioni dell’assemblea nazionale che è l’unica eletta a suffragio universale diretto e che è legata
dal rapporto di fiducia (ci sono 577 deputati). Il Senato è eletto a suffragio indiretto da collegi
elettorali formati da deputati, consiglieri regionali e comunali di ciascun dipartimento (sono 348
senatori).
E un senato piuttosto debole che cerca di dare rappresentanza alla dimensione terrioriale nonostante
abbia cospicui poteri. La camera preminente è l’assemblea nazionale.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Fino al 2008, il controllo di costituzionalità era solo in via preventiva, un controllo astratto.
Era facoltativo per le leggi ordinarie mentre obbligatorio per quelle organiche e per i regolamenti
parlamentari.
Dal 2008, è stato introdotto un controllo successivo in via incidentale chiamato “questione
prioritaria di costituzionalità”.
All’articolo 61 della costituzione, si prevede che le leggi organiche e i regolamenti delle assemblee
parlamentari devono essere sottoposte al controllo di legittimità costituzionalità. Agli stessi effetto
le leggi possono essere deferite al consiglio dal presidente della repubblica, dal primo ministro, dai
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Francesca Magnanini Diritto pubblico comparato
presidenti delle camere, da sessanta deputati o senatori. In questi due casi, il consiglio deve
deliberare entro il termine di un mese affinché non si ostacolino i lavori di approvazione delle leggi.
Nel 2008, è stato introdotto il controllo ex post in via incidentale con l’articolo 61 comma 1 della
costituzione. Può essere azionato solo dal Consiglio di stato o dalla Corte di cassazione.
DECENTRAMENTO TERRITORIALE
La Francia è il prototipo dello stato unitario ed è caratterizzata da un forte accentramento. In realtà
dal 1982, anche la Francia ha subito un processo di decentramento basato su tre articolazioni: le
regioni, i dipartimenti (le nostre province) e i comuni. Questa articolazione risulta di natura
amministrativa. Inoltre, nonostante trovino rappresentanza nella seconda camera, questa ha
pochissimo potere e influenza (no rapporto di fiducia).
Il problema dell’esportazione del modello semi-presidenziale è una tendenza alla iper
concentrazione dei poteri nelle mani del presidente che già sulla carta è dotato di ampi poteri
rispetto al primo ministro e il governo. IL GIAPPONE
Nelle società estremo-orientali il diritto viene considerato come qualcosa buono solo per i barbari
cioè solo le società non civilizzate ricorrono al diritto per regolamentare rapporti sociali e rapporti
con i Poteri pubblici. Questo perché queste società sono basate sul gruppo e non sull’individuo. La
conseguenza è che è comune l’idea che la società debba funzionare in modo armonioso attraverso il
consenso. Il gruppo deve sempre essere d’accordo: non c’è posto per il dissenso. Questo porta a un
forte conformismo (a tutti i livelli, anche nell’esteriorità della quotidianità). L’idea è che chi si
distingue è percepito come un elemento di disturbo. Come tale in teoria andrebbe ricollocato
all’interno del gruppo. Secondo queste società quindi l&rsq