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Limite: la soddisfazione non deve umiliare lo Stato responsabile.
• Futura: obbligo di offrire garanzie e assicurazioni di non reiterazione del comportamento illecito. Le assicurazioni sono mere dichiarazioni formali; le garanzie hanno una dimensione obiettiva e lo stato offensore potrebbe essere costretto a militarizzare una zona di confine ad esempio, o non dotarsi più di determinati armamenti che potrebbero essere utilizzati per reiterare l'aggressione, oppure costretto a introdurre delle misure ancora più radicali nel proprio ordinamento. Quest'obbligo non era così consolidato nell'ambito del DI generale della responsabilità, probabilmente è stato introdotto a titolo di sviluppo progressivo, tanto è vero che la norma in questione afferma "se appropriato", sottintende che siano applicati solo agli illeciti più gravi. Qualche mese prima rispetto all'adozione in seconda e definitiva lettura del
Progetto di articoli la CIG aveva pubblicato la sentenza del caso Lagrand fra Stati Uniti e Germania, nel cui ambito aveva affermato che gli Stati Uniti avevano l'obbligo a titolo di garanzie di non reiterazione di cambiare il proprio ordinamento interno, modificando la regola del Procedural default, del diritto processuale che impedisce alle persone imputate di un reato di proporre delle nuove argomentazioni in sede di appello federale, se non sono state avanzate sin dal primo grado del giudizio (cittadinanza tedesca). Gli Stati Uniti hanno denunciato il protocollo alla Convenzione sulle relazioni consolari 1963 che prevede che in caso di controversia la CIG possa essere competente a risolverla (clausola compromissoria), quindi oggi la CIG non è più un giudice di eventuali violazioni degli Stati Uniti. Esistono casi peculiari in cui: l'illecito determina la nascita di un rapporto tra stato offensore e diversi stati vittima, oppure casi di corresponsabilità.complicità internazionale in cui gli stati offensori sono due o più di due—> lo schema giuridico della responsabilità rimane lo stesso. Questo regime ordinario di responsabilità non trova applicazione nel regime aggravato della responsabilità internazionale codificato dalla Commissione nel Progetto di articoli con la nozione di "violazione grave (ovvero palese o sistematica) di una norma cogente". È centrato sullo ius cogens, riferimento agli artt. 53 e 64 della Convenzione di Vienna, conclusioni del 2022. La violazione incidentale non rileva come nullità del trattato, infatti la violazione deve essere vera e propria per dare vita al regime aggravato. In realtà la prima versione del Progetto di articoli adottata dalla Convenzione nel 1996, quando il relatore speciale sulla responsabilità era ancora Gaetano Arangio Ruiz, faceva riferimento alla nozione di crimini internazionali, introdotta da un altro relatore.speciale:Roberto Ago. La nozione attirò numerose critiche, quindi nel 1996 era stata mantenuta nell'art. 19 la distinzione tra delitti internazionali (normali illeciti) e crimini internazionali, ma era stata mantenuta come un proforma in quanto in un asterisco all'art. 19 si diceva che la questione sarebbe stata rivista nell'ambito della seconda lettura. Il ministero degli esteri italiano decise poi di inviare un nuovo rappresentante dell'Italia nella Commissione al posto di Arangio Ruiz, perdendo il posto di relatore speciale. La nozione di ius cogens era stata già utilizzata dalla commissione nel diritto dei trattati art. 53-64 ed era stata anche accettata dagli stati, che nella maggioranza avevano ratificato la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Non è sufficiente la violazione di una norma cogente, ma è necessaria una violazione grave: art. 40 del Progetto "una violazione palese e sistematica", intenzionale.frutto di una politica governativa. Arangio Ruiz propose che nel caso di crimini internazionali la soddisfazione non incontrasse il limite di non dover umiliare lo stato responsabile (non convincente). Secondo il Progetto di articoli nascerebbero ulteriori conseguenze specifiche/obblighi aggiuntivi di solidarietà non dello stato offensore, ma degli stati terzi: - obbligo di non riconoscere gli effetti giuridici della violazione grave: si affermò quando il Giappone tra le due guerre mondiali invase lo stato cinese e creò lo stato fantoccio. Es: obbligo di non riconoscimento delle annessioni dell'Ucraina alla Russia. - obbligo giuridico di non dare assistenza allo stato offensore - obbligo di porre in essere tutti i comportamenti leciti utili, attraverso mezzi pacifici, per porre fine alla violazione Questo dato è confermato dall'art. 48 par I lettera b del progetto: afferma la responsabilità erga omnes nel caso di violazione di gravi.interessi giuridici appartenenti alla comunità internazionale nel suo insieme. C'è coincidenza tra norme imperative e obblighi erga omnes? La discussione è aperta, però si nota una tendenza verso l'assimilazione del diritto cogente agli obblighi erga omnes: si assiste al processo normativo che cerca di arrivare alla conclusione che la violazione di una norma cogente dà vita a responsabilità erga omnes e la violazione di un obbligo erga omnes ha natura imperativa, anche se sussistono delle differenze (il divieto di aggressione ha natura cogente, mentre il divieto dell'uso della forza non ha natura cogente perché non è assoluto: c'è differenza in questo caso). Normalmente quando si verifica una violazione grave di una norma cogente nasce il regime di responsabilità aggravata, che non consiste solo nel fatto che gli stati terzi devono rispettare gli obblighi aggiuntivi, ma anche che nel caso della
commissione della violazione tutti gli stati membri della comunità internazionale potranno invocare la responsabilità dello stato autore del grave illecito e costringerlo ad adempiere agli obblighi. Nel caso in cui uno stato dittatoriale ponga in essere crimini contro l'umanità nei confronti della sua stessa popolazione, tutti gli stati della comunità potranno:- condannare il comportamento
- chiedere allo stato di cessarlo
- chiedere di offrire un'adeguata riparazione alle vittime
- adottare delle sanzioni giuridiche, contromisure (che dovranno rispettare i limiti previsti: pacifiche, proporzionali, reversibili, escluse se esiste un giudice competente).
Risolvere la controversia e adottare misure urgenti cautelari. Se questo esiste invece può nelle more della decisione del membro, adottare immediatamente un'ordinanza sulle misure cautelari e accertare le violazioni, e quindi non c'è bisogno di consentire l'autotutela e il farsi giustizia da sé.
Esempio: caso Lagrand -> la Germania presentò il ricorso alla CIG in ritardo perché gli Stati Uniti avevano già dato esecuzione alla prima sentenza capitale, presentò il reclamo il giorno prima della data fissata per la seconda esecuzione. Ciononostante, il presidente della CIG consultò i giudici della Corte e la mattina dopo adottò delle misure cautelari in cui chiedeva agli Stati Uniti di sospendere l'esecuzione. Gli Stati Uniti non si sono conformati, anzi l'hanno contestata giuridicamente, parlando di una violazione del principio della parità di fronte al processo. Questo per dire che se
Il giudice può adottare le misure adeguate anche in un giorno. Esempio: l'Ucraina alla fine del febbraio 2022 ha presentato ricorso alla CIG sulla base della convenzione del 1948 sulla repressione e prevenzione del crimine del genocidio e questa nel giro di una settimana ha adottato misure cautelari nei confronti delle parti in conflitto.
Pur di arrivare all'approvazione in seconda e definitiva lettura del Progetto di articoli- 2001, Crawford ha dovuto accettare l'inserimento nel progetto di alcune disposizioni che mettono in crisi il regime della responsabilità aggravata, in particolare:
- una codificata nell'art. 52 par II: possibilità per gli stati di adottare contromisure urgenti, anche se non si capisce bene in quali casi possano essere considerate tali. Il fatto però di definire una contromisura "urgente" darebbe allo stato la possibilità di non rispettare i limiti procedurali citati. Nel caso non fossero urgenti
evolversi. Un'altra lacuna di questo Progetto è che non contiene nessuna disposizione sulla soluzione delle controversie; anche perché la proposta di Arangio Ruiz non fu approvata dalla commissione del DI.
Responsabilità individuale penale per crimini internazionali
Responsabilità aggravata dello stato + responsabilità in via eccezionale individuale penale dell'individuo/organo che ha commesso, ha ordinato di commettere o non ha evitato, pur potendolo fare, la commissione del crimine.
L'individuo dovrà risponderne direttamente ai sensi del DI. Infatti il DI invia dei comandi giuridici direttamente agli individui, che perforano la barriera della sovranità statale. Quindi il comando vige a prescindere dal fatto che l'ordinamento interno dello stato nel quale l'individuo è cittadino preveda o meno questa responsabilità, a prescindere che l'ordinamento interno si adegui o meno al diritto.
sto comportamento. Il DI si basa su trattati internazionali, convenzioni e consuetudini internazionali che definiscono i crimini internazionali e stabiliscono le giurisdizioni competenti per perseguire e giudicare gli autori di tali crimini. Inoltre, il DI prevede anche la creazione di tribunali internazionali ad hoc, come la Corte Penale Internazionale, per garantire l'applicazione e l'effettiva punizione dei responsabili di crimini internazionali.