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Guardie delle provincie e dei comuni
Il 1° dell'art. 57 c.p.p. elenca 5 corpi di polizia con competenza generale per tutti i reati;
Il 2° dell'art. 57 c.p.p. indica gli agenti di polizia giudiziaria, cioè descrive la qualifica di "agente" che può svolgere meno atti rispetto all'ufficiale di polizia giudiziaria;
Il 3° dell'art. 57 c.p.p. prevede una competenza limitata a determinati reati, cioè previsti in quella legge o regolamento ("..nei limiti del servizio... attribuiscono le funzioni... di polizia giudiziaria..." dell'art. 55 c.p.p., cioè devono fare indagini: sono funzioni di polizia giudiziaria oltre i 5 casi suddetti).
La polizia giudiziaria trasmette la denuncia al pubblico ministero e questi ordina alla segreteria di iscriverla nell'apposito registro delle notizie di reato.
Terminato lo svolgimento delle indagini, è possibile che gli elementi raccolti
consentano di addebitare il reato alla responsabilità di una determinata persona, in quel caso il p.m. ordina alla segreteria di iscrivere nel registro, accanto all'indicazione della denuncia, il nome del soggetto al quale il reato è attribuito. Costui è il soggetto che il codice denomina "persona sottoposta alle indagini preliminari" e che nella prassi è chiamato indagato. Soltanto in relazione al momento conclusivo delle indagini il codice usa il termine e lo fa imputato con un preciso significato. È la persona alla quale è attribuito il reato nell'imputazione (che deve essere sorretta da una consistente base probatoria e che potrà essere formulata al termine delle indagini) formulata con la richiesta di rinvio a giudizio o con l'atto omologo nell'ambito del singolo procedimento speciale. L'assunzione della qualità di imputato: (Assunzione precisa il momento dell'acquisto edell'art. 60 1° c.p.p. imputato)perdita della qualità di imputato, l'assunzione di tale qualifica nel procedimento ordinario avviene con la richiesta di rinvio a giudizio. Ai sensi dell'art. 60 c.p.p., la qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna, o sia diventato esecutivo il decreto penale di condanna. Il 3° dell'art. 60 c.p.p. prevede che la qualità di imputato si riassuma in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere (art. 434 c.p.p.) o qualora la corte d'appello disponga la revisione del processo (art. 628 c.p.p.). La qualità di indagato: il codice distingue tra indagato ed imputato a fini prevalentemente garantistici. Si può infatti constatare che, quando si tratta di enunciare i diritti di difesa,Il codice opera un'ampia equiparazione: ai sensi (Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato) dell'art. 61 1° c.p.p. "i diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari"; tale equiparazione non è totale perché risente del fatto che la fase delle indagini preliminari è diregola segreta mentre le fasi dell'udienza preliminare e del giudizio si svolgono in contraddittorio. L'equiparazione opera anche negli aspetti pregiudizievoli, in base al 2° dell'art. 61 all'indagato "si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito". Pertanto le misure cautelari, previste per l'imputato, possono essere applicate all'indagato purché siano presenti i requisiti necessari per emanare il relativo provvedimento.
IL DIFENSORE (schema 2.1.27 pag 32)
FUNZIONE DEL DIFENSORE NEL PROCESSO
PENALE Non può introdurre → non difende il reato intenzionalmente prove che egli sa essere false (14.1 codice deontologico Forense) Rappresenta gli Può svolgere interessi di una investigazioni per → parte in un accertare elementi IL DIFENSORE processo dialettico di prova a favore del proprio assistito (art. 327 bis) Non ha l'obbligo → Non ha l'obbligo di presentare al di accertare la giudice tutte le verità contro informazioni raccolte il cliente La difesa penale è quella forma di tutela che permette all'imputato di ottenere il riconoscimento della piena innocenza o comunque di essere condannato ad una sanzione non più grave di quella applicabile secondo la legge. La difesa è un diritto, consiste nel potere di esigere da altri soggetti un comportamento conforme alla legge; sono titolari del diritto di difesa le parti ed alcuni tra i soggetti del procedimento penale. Per quanto riguarda le modalità di esercizio, tale dirittopuò essere esercitato sia personalmente (autodifesa) sia per mezzo del difensore (difesa tecnica). È una persona che ha particolare competenza tecnico-giuridica ed ha determinate qualifiche di tipo: - penalistico → esercente di un servizio di pubblica necessità; - privatistico → rapporto di prestazione di opera intellettuale che lega il difensore al cliente (art. 2230 c.c.); - processuale → rappresentante tecnico della parte. La rappresentanza tecnica è il potere, conferito al difensore, di compiere atti processuali per conto (cioè nell'interesse) del cliente ed attribuisce al difensore il potere di compiere per conto del cliente tutti quelli atti che il codice riferisce a quella parte, a condizione che i medesimi non siano personali, cioè che non siano dalla legge espressamente riservati alla parte (art. 99 1° c.p. part. 100 3° c.p.p.). Al difensore affinché possa disporre di un diritto in nome del cliente.cliente deve essere attribuita unarappresentanza volontaria, cioè il potere di compiere un atto i cui effetti ricadono sul cliente.
La rappresentanza tecnica è conferita dal cliente al difensore mediante una procura ad litem.
L'imputato e l'indagato conferiscono tale rappresentanza mediante la nomina che è contenuta in una dichiarazione (art. che può essere fatta oralmente davanti all'autorità procedente 96 2° c.p.p.) (che ne redige verbale) o può essere effettuata per atto scritto, senza necessità di autentica della firma (es: schema 2.1.29 pag 33: nomina del difensore dell'imputato).
La dichiarazione effettuata per atto scritto deve essere consegnata all'autorità procedente dal difensore o deve essere trasmessa dall'interessato con raccomandata all'autorità procedente (ufficio di segreteria del p.m.).
La persona offesa conferisce la rappresentanza tecnica con le medesime forme
Semplificate che sono previste per l'imputato (art. 101 1° c.p.p.). Le altre parti (parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria) attribuiscono al difensore la rappresentanza tecnica mediante una procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 100 1° c.p.p.).
La rappresentanza volontaria per atti personali: quando si deve compiere nel procedimento un atto personale, e non può essere presente la parte assistita, non è sufficiente la rappresentanza tecnica del difensore; è necessario che la parte conferisca una rappresentanza al difensore o ad altra persona di sua fiducia, cosa che può volontariamente fare soltanto con la procura speciale a compiere un determinato atto (art. 122 c.p.p.).
È necessaria:
- La procura speciale per l'istanza di rimessione del processo (art. 46 2° c.p.p.)
- La procura speciale per l'accettazione della remissione di querela (art. 340 c.p.p.)
- La procura speciale per gli atti di...
disposizione di un diritto, ecc.
La rappresentanza volontaria permette di compiere un atto processuale "in nome e per conto" dellaparte.
La procura speciale deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scritturaprivata autenticata e deve contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti aiquali si riferisce (art. 122 c.p.p.).
Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticatadal difensore medesimo.
Ci sono atti personalissimi per i quali non vi può essere rappresentanza volontaria (es: renderel'interrogatorio o l'esame incrociato).
RAPPORTI DIFENSORE IMPUTATO L'ASSISTENZA
Tra l'imputato ed il proprio difensore esiste una rappresentanza tecnica che assume la formadell'assistenza, nel senso che l'imputato può sempre compiere personalmente gli atti che non sianoper legge riservati al
Si può quindi definire l'assistenza come quella particolare forma di rappresentanza tecnica che non esclude l'autodifesa del soggetto assistito. Infatti, di regola, l'imputato ha diritto di partecipare personalmente agli atti del procedimento affiancato dal proprio difensore che si limita ad assisterlo; in definitiva, l'assistenza del difensore è una forma di rappresentanza che non impedisce al soggetto tutelato di essere presente agli atti più importanti del procedimento (dibattimento, incidente probatorio, ecc.).
Il diritto di autodifesa dell'imputato prevale sul diritto alla difesa tecnica, in considerazione del fatto che nel procedimento penale è in questione un diritto di libertà.
In base all'art. 99 2° c.p.p., l'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto
Un provvedimento del giudice". La ripartizione delle attività che possono essere compiute dal difensore e dalla parte assistita è precisata "1. Al difensore Estensione al difensore dei diritti dell'imputato: nell'art. 99 1° c.p.p. competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'imputato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo". Il rapporto tra il cliente ed il difensore ha natura fiduciaria, da ciò derivano le seguenti conseguenze: - (prima dell'accettazione del mandato) il difensore può rifiutare la nomina: basta che lo comunichi immediatamente a colui che ha effettuato la nomina ed all'autorità procedente ed ha effetto dal momento in cui è comunicata a quest'ultima (art. 107 1° e 2° c.p.p.); - (dopo l'accettazione del mandato) il difensore può rinunciare allo stesso: la rinuncia dev