PROCEDURA PENALE lezione del 26/09
PROCEDIMENTO ORDINARIO → dal quale si ricavano le normative
dei processi speciali (es: Giudice di pace)
Processo di corte d’assise
Processo di tribunale
Nel diritto penale la sanzione si può applicare solo con il processo (differenza rispetto al diritto
privato ed al diritto amministrativo), soltanto al termine del processo.
Nel procedimento penale se vi è una notizia di reato certa si deve andare necessariamente davanti al
giudice: “Nullum crimen, nulla poena sine iudicio” (principio che è stato costituzionalizzato).
La sanzione penale oltre ad infliggere una multa, un’ammenda tocca anche la libertà personale:
→ libertà controllata (se non rispettata si ritorna all’arresto o
conversione della pena pecuniaria
alla reclusione).
Il processo penale è uno strumento conoscitivo.
Il procedimento penale è quel procedimento che serve ad accertare se il soggetto è responsabile di
quel fatto (procedimento penale del fatto): FATTO-AUTORE-CONSEGUENZE.
La sanzione penale tiene conto della personalità dell’autore del reato, cioè la sanzione viene
rapportata in base alla personalità.
Il procedimento penale serve ad applicare la sanzione, si articola in:
- processo penale sul fatto
- processo penale sull’autore del fatto
- processo penale sulle conseguenze.
PROCESSO PENALE SUL FATTO
Quale è il miglior processo penale che può accertare la responsabilità dell’autore?
Prima, nell’Ottocento, la fase esecutiva del processo penale era tutta una questione amministrativa
ed infatti era competente il ministro dell’interno.
Dal 1975 in poi, in virtù dell’art .27 3° cost. e della concezione della funzione rieducativa della
pena cambia l’impostazione ed emerge il fatto che occorre un giudice anche nella fase esecutiva
della pena (giudice di sorveglianza).
PROCESSO PENALE SULL’AUTORE DEL FATTO
Questa fase non può partire fino a quando la sentenza non è definitiva, non è passata in giudicato:
sentenza irrevocabile diventata definitiva (verità legale).
1
Tavola 2.3.1 pag 48
PRODOTTO FINALE DEL PROCEDIMENTO PENALE: sentenza
Struttura della sentenza: assoluzione
FATTO STORICO FATTO TIPICO GIUDIZIO DI
RICOSTRUITO RICOSTRUITO CONFORMITA’ condanna
- Prima il giudice ricostruisce il fatto storico (in base alle prove);
- poi ricostruisce il fatto tipico incriminato, la fattispecie incriminatrice (sulla base delle
norme);
- infine paragona il fatto storico con il fatto tipico, giudizio di conformità tra fatto storico e
fatto tipico. 2 Lezione del 1/10/07
Processo penale sul fatto
Quale è il miglior processo penale del fatto?
Quello che vede i poteri relegati al giudice oppure quello che vede i poteri distribuiti tra giudice
e parti?
La storia del processo penale ci fa vedere che ci sono stati diversi tipi di processi penali:
- sistema inquisitorio
- sistema accusatorio
che sono dei modelli astratti.
Quali sono le caratteristiche del sistema inquisitorio e quali quelle del sistema accusatorio?
Quando si sono affermati questi sistemi?
In Francia nel 700 con l’illuminismo, mentre in Italia nel 600 con lo stato assoluto.
Si parte del sistema inquisitorio perché storicamente i processi penali sono di tipo inquisitorio.
Quali sono le caratteristiche del sistema inquisitorio come modello visto allo stato puro?
(schema 1.1.1 pag 1)
SISTEMA INQUISITORIO
1. ’
IL GIUDICE INIZIA IL PROCESSO D UFFICIO
2. IL GIUDICE RICERCA LE PROVE
3. SEGRETO
4. SCRITTURA ’
5. NESSUN LIMITE ALL AMMISSIONE DELLE PROVE
6. :
REGOLA CUSTODIA PREVENTIVA IN CARCERE
7. IMPUGNAZIONI
Quali sono i principi che stanno alla base di questo sistema? Quale è il principio base?
Il sistema inquisitorio si basa sul e sul principio di cumulo delle funzioni
principio di autorità
del giudice; perciò le caratteristiche diventano delle conseguenze.
Il processo inquisitorio inizia d’ufficio senza richiesta di parte, senza denuncia (denuncia
anonima), senza accusa.
Si parla di perché lui stesso va alla ricerca delle prove (iniziativa probatoria
giudice inquisitore
d’ufficio), egli arresta l’imputato denunciato con denuncia anonima (raccoglie le prove in
segreto); quindi non esiste difensore dell’imputato come non esiste accusa, la prova è nel
verbale (“quod non est in actis non existit in mundo”).
Il processo inquisitorio è un processo scritto, nel senso che chi decide lo fa sulla base di atti
scritti.
Non vi sono limiti imposti al giudice che assume tutte le prove, gli atti necessari ad accertare la
verità.
Il processo inquisitorio è un processo che usa la tortura (che nel 600 era legalizzata), nei
confronti dell’imputato e del testimone, anche se nei moderni manuali è esclusa la tortura.
Il sistema inquisitorio fa ampio uso della custodia preventiva in carcere, oggi questo non è
possibile essendo l’imputato un soggetto di diritto.
Inoltre il sistema inquisitorio fa ampio uso dell’impugnazione: si istituisce un nuovo giudice che
fa uso degli stessi poteri, con la conseguenza che più si sale di livello più ci si avvicina a coloro
che detengono il potere politico (tipico dei sistemi totalitari, assolutistici).
Queste sono tutte le caratteristiche del sistema inquisitorio, nel quale il giudice, che è nominato
dal potere politico, accerta la verità di stato (più potere al giudice più si accerta la verità).
In tutta l’Europa occidentale nel 600 questo era il modello seguito.
3
Gli illuministi ricavano dal sistema inquisitorio le differenze del sistema accusatorio.
(schema 1.1.1 pag 1)
SISTEMA ACCUSATORIO
1. INIZIATIVA SOLO DI PARTE
2. INIZIATIVA PROBATORIA SOLO DI PARTE
3. CONTRADDITTORIO
’
4. ORALITA ’
5. LIMITI ALL AMMISSIONE DELLE PROVE
. come extrema ratio (misure alternative alla custodia in
6. STRUMENTI ALTERNATIVI CARCERE
carcere)
7. LIMITI ALLE IMPUGNAZIONI
Nel sistema accusatorio davanti al giudice ci sono le parti, vi è un accusatore diverso dal
giudice, tre sono le parti: giudice-accusa-difesa.
Questo sistema presenta caratteristiche speculari ed opposte a quelle del sistema inquisitorio.
che si applica
Nella viene menzionato il sistema accusatorio
legge delega 81/1987 all’art. 2
non puro ma secondo alcuni temperamenti, principi ivi elencati (principi che la corte
costituzionale controlla che siano rispettati).
Il principio generale che riassume tutte le caratteristiche del sistema accusatorio è il
(principio di separazione delle funzioni processuali): che vede distinte le
principio dialettico
funzioni tra accusa, difesa e giudice (la verità si ricerca tramite la dialettica, libertà di
espressione e di pensiero).
Quindi separazione delle funzioni processuali e separazione dei soggetti: la verità si accerta
tanto meglio quanto le funzioni sono distinte, sono affidate a soggetti distinti e separati.
Qui sono le parti ad ascoltare il testimone, a cercare le prove.
Il processo penale inizia solo per iniziativa di parte altrimenti il giudice sarebbe imparziale, lo
stesso vale per le prove altrimenti vi sarebbero dei pregiudizi.
Tutto ciò tramite l’esame incrociato (insieme di regole poste nella formazione della prova):
formazione della prova in contraddittorio, perché sono le parti che fanno le domande ed il
giudice stabilisce se siano o meno ammissibili.
La regola del sistema accusatorio è che le dichiarazioni scritte raccolte prima del dibattimento
non sono valide, è ammessa in dibattimento solo l’oralità, ciò per capire l’attendibilità del
dichiarante, per vedere come resiste al controesame.
La regola aurea del sistema accusatorio è che di regola nessuna prova raccolta prima del
dibattimento è ammissibile, di conseguenza emerge il principio del limite di ammissione delle
prove (altri limiti: divieto di tortura e degli strumenti che possono coartare la persona).
Se prendiamo ad esempio c.p.p.(libertà morale della persona nell’assunzione della
l’art. 188
prova) vediamo che vi è il a pena di inutilizzabilità.
limite di autodeterminazione
Il sistema accusatorio si basa sul principio di dell’imputato, di
presunzione di innocenza
conseguenza fino alla sentenza definitiva non si può fare ampio uso della custodia preventiva
ma di misure cautelari diverse.
Le impugnazioni del sistema accusatorio sono impugnazioni diverse da quelle del sistema
inquisitorio: qui non vi è bisogno dell’impugnazione perché i controlli sono già in atto durante
lo svolgimento del processo.
Nel sistema accusatorio eventualmente si ripete il processo in 1° grado con un nuovo giudice
poiché vi è il principio del contraddittorio.
Il sistema accusatorio è connaturale ad un sistema naturalista, garantista dove vi è la separazione
dei poteri: nel sistema penale vi deve essere separazione tra accusa e difesa.
4
Nel diritto Romano si sono alternate le due fasi (sistema inquisitorio – sistema accusatorio):
MONARCHIA COERCITIO
(provocatio ad popolum)
Il sistema si evolve in accusatorio POSTULATIO
(richiesta di accusa)
-
REPUBBLICA QUAESTIONES PERPETUAE DIVINATIO
(scelta dell’accusatore
pubblico da parte della
giuria)
G I
U D I
Z I
O
IMPERO COGNITIO EXTRA ORDINEM
(resta solo il principio inquisitorio del funzionario)
EQUO PROCESSO (Romano) = GIUSTO PROCESSO (odierno)
5 Lezione del 2/10/07
(schema 1.1.2 pag 2)
STRUTTURA DEL PROCESSO PENALE
Sistema inquisitorio Sistema accusatorio Sistema misto
Il giudice ricerca le prove L’accusatore svolge Il P.M. formula le richieste;
in segreto e redige il verbale investigazioni in segreto il giudice istruttore assume le
prove in segreto
idem
Un giudice controlla la
necessità del rinvio a giudizio
Dibattimento orale ed idem
in contraddittorio Decisione basata anche su
Decisione basata, di regola, prove assunte prima del
sulle prove assunte in
Decisione sulla base di atti dibattimento dibattimento
scritti
La struttura del sistema inquisitorio è estremamente semplice:
- si redige il verbale
- si decide sulla base di atti scritti.
Nel sistema accusatorio le cose cambiano, qui le prove sono assunte oralmente in dibattimento con
l’esame incrociato; allora necessariamente il processo accusatorio vede una separazione di fasi, una
separazione ben netta,tanto che il processo accusatorio moderno (comunque per i reati più gravi)
prevede che l’accusatore pubblico deva richiedere il rinvio a giudizio.
Il sistema accusatorio (prevede un meccanismo con divisioni di fasi processuali) è caratterizzato da
un processo a tre fasi:
1. (fase preliminare)
INVESTIGAZIONI SEGRETE (fase di giudizio preliminare)
2. CONTROLLO GIURISDIZIONALE SUL RINVIO A GIUDIZIO
(l’udienza preliminare è la decisione sul rinvio a giudizio)
3. ’ (fase del
DIBATTIMENTO IN CONTRADDITTORIO ED IN PUBBLICO CON L ESAME INCROCIATO
dibattimento).
Questo tipo di è il processo presente in Inghilterra e negli Stati Uniti.
processo accusatorio
In tutti i paesi Europei, escluse l’Italia e l’Inghilterra, vige un modello di processo misto.
Per capire come si sia passati dai sistemi inquisitorio-accusatorio ad un sistema misto occorre
ripercorrere alcune vicende storiche.
SISTEMA INQUISITORIO SISTEMA ACCUSATORIO
Roma - Monarchia Democrazia Ateniese
Roma - Impero Roma – Repubblica
1204 Inquisizione (Innocenzo III) 1215 Inghilterra
(Magna charta libertatum)
1478 Inquisizione Spagnola 1679 Habeas corpus (Inghilterra)
1670 Francia – Ordonnance Criminelle 1689 Bill of rights
(prima codificazione in assoluto) 6
INGHILTERRA
CHARTA LIBERTATUM (1215)
MAGNA
“Nessun uomo libero sia arrestato o messo in prigione, se non a seguito di un giudizio dei
Art. 39:
suoi pari, reso nella forma legale, secondo il diritto del paese.”
Ne emerge che il presupposto iniziale fosse quello della separazione dei poteri e del processo
regolato dal diritto e non dall’inquisitore.
Successivamente, a cavallo con la rivoluzione di Cromwell, all’inizio del 600 Inglese si affermano
nuovi principi, nuovi diritti:
- (right of confrontation)
diritto al confronto
- (privilege against self incrimination).
il privilegio contro l’autoincriminazione
Dal quel momento (1640) questo diritto al confronto si afferma come diritto naturale, si afferma
nella forza dei fatti; questo diritto naturale è quello che poi diventerà il 5°emendamento della
Costituzione Americana del 1791.
Dalla fine del 700 in Inghilterra si affermano nel processo penale questi principi, si tratta di un
diritto costituzionale garantista. FRANCIA
In Francia scoppia la rivoluzione Francese.
Viene fatta prima, nel 1789, (che
la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino
contiene la presunzione di innocenza: art. 9), poi, nel 1790, viene cambiato il processo penale.
Prima esisteva il processo inquisitorio, con la rivoluzione fu cambiato prendendo come modello il
sistema Inglese e traducendolo in Francese (hanno applicato il sistema accusatorio presente in
Inghilterra) ; quindi si passò ad un sistema di tipo accusatorio.
1791 (schema 1.1.3 pag 2)
IL PROCESSO PENALE NELLE LEGGI FRANCESI DEL
Il giudice di pace
ricerca le prove
Il jury d’accusa accoglie
o respinge l’accusa
Dibattimento pubblico davanti alla giuria
in contraddittorio tra accusatore pubblico
elettivo e difesa 7
Questo tipo di processo dura poco per diversi motivi:
- il giudice di pace ha competenze e conoscenze limitate (qui occorre un organo collegiale),
- l’accusa è troppo debole,
- problemi politici (dittatura del potere legislativo).
Il processo diventa cade il diritto alla difesa, il giudice diventa inquisitore.
inquisitorio:
Vi è un ritorno, nel 1790, alle garanzie precedenti alla rivoluzione Francese:
- si torna alla separazione dei poteri
- nel processo penale si torna alla separazione delle funzioni.
Dice una celebre frase di “ perché non si possa abusare del potere bisogna che, per
Montesquieu:
la disposizione delle cose, il potere arresti il potere.”
Si cerca un compromesso tra il sistema inquisitorio originario Francese ed il sistema accusatorio
Inglese (che non aveva funzionato), perciò si crea un terzo modello: .
SISTEMA MISTO
a situazione si cristallizza nel 1808 con l’emanazione del
L CODICE DI PROCEDURA PENALE DI
(scritto dal Consiglio di Stato).
NAPOLEONE SISTEMA MISTO
Il è il sistema tutt’ora vigente in tutti i paesi dell’Unione Europea (escluse Italia ed
sistema misto
Inghilterra).
Nell’utilizzo del termine “misto” si deve fare attenzione, poiché in realtà anche il nostro processo è
misto (inteso come aggettivo generico).
Quando si parla di sistema misto si fa riferimento al codice Napoleone del 1808.
( schema 1.1.4 pag 3)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La polizia giudiziaria (che dipende dal potere esecutivo)
ricerca le prove
↓ (magistrato rappresentante del potere
il pubblico ministero
esecutivo che deve seguire le direttive del ministro della giustizia)
formula le richieste
(richiesta di un provvedimento al giudice: istruzione)
ISTRUZIONE ↓
Il giudice istruttore (assume la prova in segreto)
(è in questa fase che si
costruisce la prova) compie l’istruzione (segreta e scritta)
(solo il giudice può limitare la libertà dell’imputato)
↓
Il P.M. formula l’atto di accusa
↓
La chambre d’accusation (magistrati della corte di appello)
accoglie o respinge l’accusa
↓
DIBATTIMENTO Dibattimento pubblico in contraddittorio
davanti alla giuria popolare
decide sulla reità.
8
è un sistema che assomiglia al sistema accusatorio.
Il sistema misto su cui si basa questo tipo di processo è l’assenza del giudice istruttore.
Il primo principio
In realtà si possono individuare due diverse fasi:
1° fase → istruzione prevalentemente inquisitoria,
2° fase → dibattimento prevalentemente accusatorio.
su cui si basa questo tipo di processo è la divisione di funzioni tra giudice ed
Il secondo principio
accusa (in realtà tra giudice, accusa e difesa).
Il giudice istruttore assume le prove prima del dibattimento, questo è il compromesso tra i due
sistemi, è la logica del sistema misto: un organo che si possa confrontare, paragonare al pubblico
ministero. 9 Lezione del 3/10/07
SISTEMA ACCUSATORIO DEL 1988
In Italia si è passati da un sistema misto prevalentemente inquisitorio ad un sistema accusatorio.
(schema 2.1.5 pag 14)
PROCEDIMENTO E PROCESSO PENALE NEL RITO ORDINARIO
Notizia di reato (art. 330 c.p.p.)
↓
Polizia giudiziaria (art. 347)
↓
Il pubblico ministero compie
indagini preliminari (art. 358) (art.
richiesta di archiviazione 408)
-------------------------------------------------------------------------------------
richiesta di rinvio a giudizio
con formulazione dell’imputazione
↓
PROCEDIMENTO Udienza preliminare (art. 421)
PENALE sentenza di non luogo
(art.
a procedere 425) PROCESSO
PENALE
decreto che dispone il giudizio
(art. 429)
Dibattimento (art. 484)
10
I principi che reggono il sistema accusatorio del 1988 sono tre:
1. separazione delle funzioni
2. ripartizione in fasi o stati
3. semplificazione del procedimento penale,
attraverso questi principi si concretizza un sistema di garanzie della prova per gli individui.
I principi che reggono la formazione della garanzia
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Diritto processuale penale
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