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ACCOLLO
possibilità di “entrare” nella stipulazione attraverso un atto di adesione. In base all’accollo esterno, l’accollatario acquista quindi un
diritto di credito verso l’accollante, il quale diviene pertanto debitore del medesimo accollatario.
ϖAnche l’accollo esterno può essere cumulativo o liberatorio: se è cumulativo, accollante e accollato sono entrambi debitori
dell’accollatario, fermo restando il beneficio dell’ordine (art. 1268 comma 2 c.c.). L’accollo esterno si configura come liberatorio in
due ipotesi:
quando il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore accollato, individuando quindi nel terzo accollante il suo unico
1)
debitore;
quando la liberazione dell’accollato costituisce condizione espressa della stipulazione. Aderendo al contratto di accollo,
2)
l’accollatario accetta automaticamente di liberare il debitore originario.
l’accollatario può opporre esclusivamente le eccezioni fondate sul contratto di accollo
ϖ REGIME DELLE ECCEZIONI:
(invalidità; risoluzione ecc). 7
Il factoring
Il factoring è una figura contrattuale, in in forza della quale un imprenditore specializzato si impegna a fornire all’impresa cliente
una vasta gamma di servizi relativi alla gestione dei crediti da tale ultima impresa vantati nei confronti della propria clientela e
derivanti dalla sua attività imprenditoriale.
Peraltro il factor, rende all’impresa cliente anche la prestazione di effettuare un anticipazione finanziaria rispetto alla scadenza dei
crediti ceduti, pari al valore nominale più il rischio.
Dunque l’impresa cede al factor, cioè in massa, i crediti della stessa vantati e/o che la stessa vanterà in futuro nei confronti di uno o
più o tutti i propri clienti. Ciò consente al Factor, che diviene titolare la gestione diretta dei crediti e eventualmente l’anticipazione
finanziaria richiesta dall’impresa cliente, destinata ad essere dal Factor recuperata proprio attraverso l’incasso dei crediti ceduti, con
trasferimento dei relativi importi all’impresa cliente nei soli limiti eccedenti l’anticipazione già effettuata.
Se poi l’impresa cliente richiede di essere sollevata dal rischio di insolvenza di uno o più debitori ceduti, sarà sufficiente che la
cessione a favore del Factor venga effettuata “pro soluto”: in tal caso infatti, quand’anche il credito ceduto dovesse risultare
irrecuperabile, il factor non potrà pretendere dall’impresa cliente la restituzione degli anticipi alla stessa già versati. Diversamente, la
cessione avverrà “pro solvendo”, con la conseguenza che l’impresa cliente dovrà restituire al factor le anticipazioni relative ai crediti
che non siano potuti incassare. Adempimento del terzo
Art.1180. Tale articolo dice “l’obbligazione può essere adempiuta da un terzo anche contro la volontà del creditore se questi non ha
interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Tuttavia, il debitore può rifiutare l’adempimento offertogli dal
terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione”, capiamo di cosa si sta parlando, si ha l’adempimento del terzo non
quando il debitore si avvale della collaborazione di un terzo per adempiere un’obbligazione, perché in quel caso sta adempiendo
sempre lui (come abbiamo appena visto, l’ausiliare è uno strumento del debitore), di adempimento del terzo, si parla quando il terzo,
liberamente, senza avere alcun vincolo di subordinazione con il debitore, offre al debitore la prestazione attesa dal debitore,
l’esempio classico è quello del padre che vuole pagare i debiti del figlio, Tizio prende un finanziamento di 50.000 € da Caio
sperando di fare un grande affare, può Caio rispondere a Sempronio di non volere soldi da Sempronio ma di volerli da Tizio?
Assolutamente no, ma c’è una ragione per cui Caio non può liberamente e arbitrariamente rifiutare l’adempimento del terzo, la
ragione è intuitiva, il creditore che interesse ha? Ricevere la prestazione, quindi se la prestazione è una prestazione pecuniaria, che a
pagare sia Tizio o sia Sempronio, per Caio non cambia niente; quindi, di fronte a un terzo che offre al creditore una prestazione
esattamente coincidente con quella che gli attendeva dal debitore il creditore non può liberamente rifiutare l’adempimento, se rifiuta
la prestazione che il terzo gli offre va incontro alla conseguenza particolarmente pesante che è costituita dalla mora del creditore.
L’adempimento del terzo si può verificare in due circostanze:
La prima è se la prestazione è infungibile, cosa significa? Che se il debitore deve svolgere un determinato tipo di adempimento, io
posso rifiutarmi perché ritengo che l’adempimento debba essere svolto necessariamente da quell’individuo, ad esempio prenoto un
operazione con Dottor. Cossu, se si dovesse presentare un allievo che deve imparare io posso rifiutarmi.
Discorso diverso se la prestazione è fungibile, il creditore essendo di regola indifferente che l’adempimento venga costituito da una
persona particolare, non può legittimamente rifiutare la prestazione perchè magari gli è stato proposto una donazione, ed essendo
una prestazione Spontane e unilaterale il creditore non avrebbe nessun problema a rifiutare, perché gli porterebbe solamente dei
vantaggi. Modi satisfattori e modi non satisfattori
MODI DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO
Gli art. 1230 ss. disciplinano una serie di fatti estintivi dell’obbligazione diversi dall’adempimento.
La dottrina tradizionale suole distinguere tali vicende in modi di estinzione e a seconda del fatto che il
satisfattori non satisfattori,
creditore veda o meno realizzato il suo interesse. È stato tuttavia osservato che solo l’adempimento, in realtà, soddisfa l’interesse del
creditore.
¬ MODI SATISFATTORI :
1) Compensazione (art. 1241 ss.)
2) Confusione (artt. 1253 ss.)
3) Datio in solutum (artt. 1197 ss.): cenni e rinvio.
¬ MODI NON SATISFATTORI:
1) Novazione oggettiva (artt. 1230 ss.)
2) Impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1256 ss.)
3) Remissione del debito (artt. 1236 ss)
MODI SATISFATTORI COMPENSAZIONE (artt. 1241 ss.)
1) COMPENSAZIONE (artt. 1241 ss.)
¬ Allorquando due soggetti sono l’uno verso l’altro, i due debiti si estinguono per quantità corrispondenti
reciprocamente obbligati
(es. A è debitore di 100 euro verso B; B deve a sua volta pagare 70 euro ad A: i due debiti si estinguono per quantità corrispondenti,
quindi A sarà tenuto a pagare solamente le 30 euro che residuano dopo che la compensazione si è verificata).
Il nostro ordinamento disciplina tre forme di compensazione: la compensazione legale; la compensazione
.
giudiziale; la compensazione volontaria
¬ (art. 1243, comma 1): opera solamente se i due debiti sono entrambi
Compensazione legale omogenei; liquidi ed
.
esigibili 8
1) Omogeneità: i due debiti devono avere ad oggetto somme di denaro o quantità di cose fungibili (cioè sostituibili l’una con l’altra)
dello stesso genere.
2) Liquidità: i due debiti devono essere ammontare.
certa nella loro esistenza, non contestati e determinati nel loro (Es. il credito in forza
del quale ha diritto ad ottenere 100 Euro da Caio è un credito liquido; il credito ad un risarcimento non ancora quantificato non può
considerarsi liquido).
3) Esigibilità: i due credit devono essere azionabili in giudizio, per ottenere la condanna del debitore all’adempimento (esempi di
credito inesigibile: il credito nascente da obbligazioni naturali; il credito derivante da contratto sottoposto a condizione sospensiva; il
credito sottoposto a termine allorquando il termine non sia ancora scaduto).
La compensazione estingue i due coesistenza. Il giudice non
debiti fin dal momento in cui si è verificata la loro può rilevare d’ufficio la
compensazione: occorre che una tra le part interessate provveda ad eccepirla, anche in via stragiudiziale. La sentenza del giudice che
dispone l’estinzione dei due debiti per compensazione ha natura dichiarativa: si limita ad accertare che la compensazione si è verificata.
¬ giudiziale: può operare quando uno dei due debiti non è liquido, ma di facile e pronta liquidazione (es.: A deve
Compensazione
pagare a B una somma di denaro di importo pari a 10000 euro [credito liquido]: B deve versare ad A una somma di denaro pari al
valore di 1000 azioni della società X quotata in borsa, valore da determinare al momento della chiusura della Borsa di Milano del
giorno 29.4.2009 [credito non liquido, ma di facile e pronta liquidazione]).
volontaria: contra o a raverso cui le part si accordano per es nguere i reciproci debi malgrado non siano
Compensazione
cara erizza dai requisi della omogeneità, della liquidità e della esigibilità.
2) CONFUSIONE (art. 1253 ss.)
¬Ricorre allorquando la figura del creditore e quella del debitore vengono a coesistere in capo al medesimo soggetto (es. il debitore
succede al creditore in via ereditaria).
MODI DI ESTINZIONE NON SATISFATTORI NOVAZIONE OGGETTIVA (art. 1230 ss.)
1) NOVAZIONE OGGETTIVA
¬ Contratto attraverso cui le parti si accordano per sostituire l’obbligazione tra loro in essere (che si estingue) con una nuova
obbligazione diversa dalla precedente nell’oggetto o nel titolo.
¬ Element costitutivi della novazione sono il c.d. animus novandi e l’aliquid novi.
ϖ Animus novandi: la volontà di novare deve essere esternata in modo non equivoco. Deve essere chiaro che le parti non intendono
affiancare una nuova obbligazione alla precedente, ma estinguere tale ultima obbligazione e sostituirla con una nuova
ϖ Aliquid novi: la nuova obbligazione deve essere diversa dalla precedente nell’oggetto o nel titolo.
• all’oggetto: A doveva a B una somma di denaro. Le parti si accordano per estinguere tale
Esempio di novazione riferita
obbligazione e per sostituirla con un nuovo vincolo in forza del quale il debitore è tenuto ad eseguire verso il creditore una
prestazione di facere (differenza con la datio in solutum).
: A doveva versare a B determinate somme a titolo di canone di locazione; le parti si
Esempio di novazione riferita al titolo
• accordano e decidono che queste somme devono essere corrisposte a titolo di rate di prezzo in un rapporto di vendita.
Ovviamente, Se non esisteva l’obbligazione originaria, la novazione è senza effetto (art. 1234).
2)IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE
L’obbligazione si estingue quando la prestazione diviene impossibile per una causa non imputabile al debitore.
¬Cara