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STABILIZZAZIONE DEL TESTO

Abbiamo visto la riforma gregoriana che è un evento fondamentale per la storia della Chiesa, del

diritto canonico e del rapporto con l’Impero. Adesso ci stiamo avvicinando a questo momento di

rinascita che vivrà la Chiesa con la riforma gregoriana, con personaggi importanti legati al diritto

(come Gregorio VII, il pontefice Niccolò II, Urbano II) che sono anche degli esperti di diritto, sono dei

giuristi. Questo è un altro aspetto importante che lega tutti questi al diritto.

Altro aspetto importante, sempre in questo parallelo tra diritto civile e diritto canonico, si ha nel

secondo saggio di Conte dove si parla dell’ottica del testo e l’ottica dell’utilizzatore che si ricollega a

quando detto sulla falsificazioni della letteratura giuridica (sia canonica che civilistica) di molte

raccolte alto medievali. In questo fenomeno noi abbiamo intravisto l’ottica dell’utilizzatore per quanto

riguarda il testo giuridico: nei fatti gli utilizzatori raccoglievano nel materiale giuridico il loro sapere,

quello che a loro serviva, e arrivavano poi all’estremo con le falsificazioni creando materiale falso.

Con la rinascita bolognese, noi abbiamo la stabilizzazione del testo e questo avviene sia nel civile ma

anche nel diritto canonico. Quello che fa Irnerio in ottica di stabilizzazione del testo con le fonti

giustinianee, in qualche modo lo farà il Decretum di Graziano perché nelle fonti ivi contenute si cerca

di rispettare l’ottica del testo: cioè fonti più veritiere possibili e più vicine all’originale, quindi rispettare

la fonte non ritagliando solo quello che serve all’utilizzatore.

La riforma gregoriana da questo punto di vista è un passo di avvicinamento importante a questa

stabilizzazione del testo che vedremo nel periodo bolognese e sia nel diritto civile che nel diritto

canonico.

In ambito canonistico, già con la riforma gregoriana non si avrà un testo stabile, vi sarà sempre

comunque l’utilizzatore che dai testi prenderà quello che a lui serve, però vi sarà un avvicinamento

per quanto riguarda quantomeno la paternità delle opere. Si cercherà, dalla riforma gregoriana in poi,

di rispettare la paternità e sarà un passaggio importante.

DIRITTO CAONICO CLASSICO E GENERI LETTERARI

Adesso siamo pronti per passare al periodo del diritto canonico classico: siamo nel XII secolo, tra il

1100 e la metà del 1300, periodo di forte produzione canonistica, cioè in cui sarà maggiormente

creativo e vivo il diritto canonico. La vivacità del diritto canonico sarà ancora maggiore rispetto al civile

che si concentrava nell’ammodernamento delle fonti giù esistenti (fonti della compilazione); mentre

nel diritto canonico vi è una tradizione continua di nuove raccolte e opere, cioè la produzione di

materiale giuridico, soprattutto di decretali pontificie.

Con la professoressa Pasciuta avete visto le fonti del diritto canonico: canoni conciliari e decretali

pontificie. Tra queste fonti non c’è un rapporto prestabilito. La Chiesa è retta dalla diarchia del potere

(anche legislativo) tra concilio e pontefice. La rilevanza dell’una o dell’altra fonte dipende molto dallo

spessore politico che hanno i vari pontefici.

Da Gregorio VII in poi i pontefici (Innocenzo III, Innocenzo IV, Gregorio IX, Bonifacio VIII) saranno

pontefici giuristi che utilizzano il diritto e quindi faranno molte decretali ad un ritmo serrato. Questi

vogliono innovare ed incidere fortemente sul diritto della Chiesa quindi in questo periodo avremo una

produzione notevolissima di decretali.

Il diritto canonico sarà addirittura più vivace rispetto al diritto civile, però siamo entrati in questo

periodo in cui abbiamo questa coincidenza che sarà una coincidenza temporale, spaziale (perché

Bologna sarà protagonista, il setting di importanti opere e personaggi del diritto canonico) e anche dal

punto di vista dei generi letterari.

1.Decretum

Un ruolo fondamentale nel diritto canonico classico lo ha sicuramente Graziano e il suo DECRETUM.

Di Graziano sappiamo molto poco, si pensa che nasca nella zona di Orvieto ed era un semplice

monaco camaldolese, non fece carriera, non divenne mai papa o vescovo. Sappiamo che operò

nell’area bolognese nel convento di Nabore e Felice dove si pensa fosse maestro di arti liberali. Le

notizie che abbiamo su di lui sono davvero molto poche; lo troviamo impegnato in un processo che

riguardava questioni di decime ecclesiastiche a Venezia: un messo pontificio aveva convocato dei

personaggi esperti di diritto (prevalentemente bolognesi) per risolvere una questione legata a tributi

ecclesiastici e tra questi personaggi c’era un professore bolognese, Gualtiero, e Graziano. Questo ci

fa capire che Graziano era anche inserito nell’ambito bolognese di questi studiosi del diritto.

L’opera fondamentale di Graziano sarà il Decretum il cui titolo esatto è Concordia discordantium

Canonum (la concordia dei canoni discordanti); saranno gli allievi a chiamarlo Decretum. Graziano

compone l’opera si pensa tra il 1140 e il 1150 e raccoglie più di 4000 fonti che divide tra ius divinum e

ius humanum.

- Lo ius divinum a sua volta diviso in ius divinum positivum (Sacre scritture e insegnamenti di Gesù) e

ius divinum naturale (che sta nella natura).

- Lo ius humanum fonti normative, fonti di dottrina, fonti anche laiche. Attingerà a piene mani dalle

raccolte canoniche a lui più vicine come ad esempio le raccolte di Ivo di Chartres, di Anselmo da

Lucca, di Burcardo di Worms.

Lo scopo di Graziano è di porre concordia tra canoni (qui il termine canone è inteso in senso ampio

non è inteso nel suo significato tecnico-restrittivo di risultanza dei concili ma indica tutte le fonti

canoniche). Egli vuole mettere concordia tra tutte le fonti canoniche. È naturale che vi sia discordia tra

queste fonti perché è ovvio che fonti che promanano da momenti e luoghi diversi, disciplinano le

fattispecie in maniera completamente diversa.

Questo della risoluzione delle antinomie, era un tema ricorrente nella dottrina medievale. Lo facevano

i glossatori che dovevano risolvere le antinomie all'interno della compilazione giustinianea nella quale

abbiamo, ad esempio, il codice che disciplinava le fattispecie in maniera diversa rispetto ai digesta,

questo perché erano stati fatti in momenti diversi e rispecchiano un diritto diverso: da una parte il

diritto giustinianeo che rappresenta un diritto codicistico e i digesta che rappresentavano gli iura

(quindi due aspetti culturali diversi). Anche Graziano fa questo nelle fonti canoniche: cerca di mettere

concordia tra fonti discordanti.

Nell’ambito teologico, Graziano prende spunto da Abelardo che era un filosofo/teologo che indaga le

sacre scritture e nella sua opera “Sic et non” (opera di una polemica stupenda) va a scovare le

antinomie delle sacre scritture e a differenza di Graziano egli ha come scopo quello di enfatizzarle.

Mentre Graziano - in un ambito diverso, quello del diritto canonico - vuole porre concordia tra le

antinomie; Abelardo, invece, mette in risalto le antinomie delle sacre scritture. Si tratta di due ambiti

tendenzialmente diverse perché Abelardo è un teologo (sacre scritture) mentre Graziano si occupa di

diritto canonico (quindi è un po’ a metà). Però si può notare come l’antinomia e la sua risoluzione è

una questione interessante nel medioevo.

Un grande pontefice come Urbano II, di poco precedente rispetto a Graziano, parla anche lui della

derogabilità delle norme in relazione ai tempi in cui vengono fatte. Urbano II diceva che mettendo in

relazione due norme in contrasto tra loro, la norma successiva prevaleva su quella precedente. Si

tratta della ratio temporis che anche oggi conosciamo e che Graziano utilizzerà. È un metodo per

risolvere eventuali antinomie tra le fonti.

Graziano cerca di risolvere le antinomie normali in questo enorme materiale (4000 testi) che

provengono da raccolte contemporanee di Graziano o di poco precedente (Ivo di Chartres, Burcardo

di Worms, Anselmo da Lucca), ma anche frammenti provenienti da quella distinzione tra diritto divino

positivo, naturale ed umano. Come abbiamo detto nel diritto divino positivo ci sono le Sacre scritture;

nel diritto umano ci sono frammenti di opere non necessariamente di diritto canonico (frammenti della

compilazione giustinianea, frammenti del Codice teodosiano), ma anche canoni conciliari, decretali

pontificie. Quindi fonti promananti veramente da moemnti e luoghi diversi. Il compito di Graziano sarà

quello di porre concordia tra questi fonti.

All’interno del Decretum, che è diviso in tre parti, notiamo che alla fine di ogni frammento quasi, ci

sono i ditta cioè degli interventi dell’autore (inizialmente di Graziano, poi anche dei suoi allievi) in cui

si spiegano i le rationes cioè i modi di mettere concordia tra le fonti. Abbiamo 4 rationes fondamentali

nel caso in cui abbiamo fonti in contrasto tra di loro e quindi risposte diverse dalle fonti rispetto alla

stessa fattispecie:

1. Ratio temporisà ne abbiamo accennato in relazione ad Urbano II ma è anche adesso a noi

familiare. In caso di contrasto tra le norme, la norma successiva prevarrà sulla precedente.

2. Ratio locià in virtù della quale la norma specifica prevarrà sulla norma generale. Anche questo è un

criterio che noi conosciamo.

3. Ratio dispensationisà nel caso in cui due norme siano in contrasto, una viene individuata come

eccezione rispetto ad una disciplina generale. Qui Graziano si rifà molto all’istituto della dispensa

ecclesiastica, istituto tuttora presente nel diritto ecclesiastico, cioè per determinati soggetti vi è una

disciplina eccezionale rispetto a quella generale. Quando il contrasto non può essere risolto

attraverso la ratio temporis e la ratio loci, va risolta attraverso questa ratio.

4. Ratio significationisà è quella meno legata al testo. Si tratta di una ratio residuale in virtù della

quale, se le norme sono in contrasto e questo contrasto appare insanabile, se si guarda bene al

significato delle norme, il contrasto sarà visto soltanto come apparente; cioè in realtà il contrasto non

sussiste. Si tratta di un modo di superare le antinomie un po’ “alla buona”, guardando al significato e

quando non riesci a risolverlo dici che il contrasto è solo apparente. Questo vi deve ricordare un po’ la

metodologia dei glossatori che quando trovavano delle antinomie si arrampicavano sugli specchi e

alla fine dicevano spesso che il contrasto era solo apparente perché guardando al significato della

norma il contrasto non c’era.

Anche qui gli argomenti in agenda sono sem

Dettagli
A.A. 2022-2023
108 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matteo.corsello di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Pasciuta Beatrice.