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Estratto del documento

In conclusione, il creditore che libera il debitore originario sopporta il rischio

dell'insolvenza del nuovo debitore, ma se il nuovo debitore era insolvente al momento

dell'assunzione dell'obbligazione, il debitore originario non è liberato. Se l'obbligazione

assunta dal nuovo debitore è nulla o viene annullata, e il debitore originario era stato

liberato, la vecchia obbligazione può essere ripristinata, ma il creditore non può

usufruire delle garanzie prestate da terzi.

La mora del creditore

Nelle pagine precedenti ci siamo occupati di quella che può considerarsi la "fisiologia"

del rapporto obbligatorio. Adesso è tempo di occuparsi della "patologia" del rapporto

obbligatorio, ossia di quell'insieme di fatti che impediscono all'obbligazione di attuarsi

in modo pacifico e spontaneo e che, richiedendo interventi legali per rimediare alla

mancata collaborazione tra le parti.

Nell'economia dell'inadempimento del rapporto obbligatorio, il debitore gioca un ruolo

centrale, poiché è il suo adempimento che rende effettivo il diritto di credito. Pertanto,

è l'inadempimento del debitore che mette a rischio il rapporto obbligatorio e richiede

l'intervento del sistema giuridico.

Tuttavia, anche se in misura minore, il creditore può ostacolare l'attuazione del

rapporto obbligatorio con comportamenti scorretti. Ad esempio, può rifiutarsi in modo

arbitrario e ingiustificato di accettare la prestazione, impedendo al debitore di

adempiere e liberarsi dall'obbligazione.

Il rimedio legale per contrastare questo comportamento ostruzionistico prende il nome

di mora del creditore.

La mora del creditore si articola in due fasi cruciali: l'offerta (che costituisce il

creditore in mora) e il deposito (che libera definitivamente il debitore). È importante

sottolineare che sia la mora del creditore sia la liberazione del debitore avvengono

solo se l'offerta e il deposito sono accettati dal creditore o confermati da una sentenza

passata in giudicato.

L'offerta deve essere formulata in modo tale da garantire un adempimento completo,

rendendo ingiustificato qualsiasi rifiuto del creditore. Può essere reale quando

l'obbligazione riguarda denaro, titoli di credito o beni mobili da consegnare presso il

domicilio del creditore, o per intimazione quando riguarda beni mobili da consegnare

altrove.

Una volta effettuata l'offerta, il creditore è costituito in mora, con le seguenti

conseguenze:

a) deve sopportare il rischio di eventuali impossibilità sopravvenute dell'adempimento

non imputabili al debitore, rimanendo tenuto comunque a ricevere la prestazione;

b) non ha più diritto agli interessi corrispettivi né agli interessi moratori, né ai frutti

non ancora percepiti;

c) è obbligato a risarcire i danni derivanti dalla sua mora e a coprire le spese per la

custodia e la conservazione della cosa.

Se il creditore rifiuta l'offerta fatta secondo le prescrizioni legali, il debitore può

procedere con il deposito e liberarsi dall'obbligazione, a condizione che il deposito

stesso sia stato accettato dal creditore o confermato da una sentenza passata in

giudicato.

La mora e l’inadempimento del debitore

Come già accennato, la vera crisi nel rapporto obbligatorio si manifesta attraverso

l'inadempimento, ovvero quando il debitore non esegue la prestazione in modo

corretto o non la esegue affatto.

L'inadempimento, se imputabile al debitore, ha due conseguenze principali. Da un

lato, comporta la responsabilità contrattuale del debitore, che è tenuto a risarcire il

danno al creditore. Dall'altro lato, poiché l'inadempimento non estingue l'obbligazione,

il creditore può ricorrere all'esecuzione forzata per ottenere ciò che avrebbe ricevuto

se l'obbligazione fosse stata adempiuta correttamente, oltre al risarcimento del danno.

Prima di affrontare l'inadempimento imputabile, è importante considerare il ritardo

nell'esecuzione della prestazione. Per contrastare gli effetti del ritardo e motivare il

debitore ad adempiere tempestivamente, il creditore può costituirlo in mora mediante

una richiesta o intimazione per iscritto.

Tuttavia, in alcune circostanze specifiche, come quando il debito deriva da un fatto

illecito o quando il termine per l'adempimento è scaduto e la prestazione deve

avvenire presso il domicilio del creditore, la mora si verifica automaticamente.

La mora del debitore comporta diverse conseguenze. Innanzitutto, il debitore deve

sopportare il rischio di eventuali impossibilità sopravvenute della prestazione. Inoltre,

è tenuto a corrispondere gli interessi moratori e a risarcire ulteriori danni derivanti dal

ritardo nell'inadempimento.

Questa disciplina, applicabile ai rapporti commerciali, mira a proteggere il creditore in

situazioni in cui il debitore potrebbe beneficiare indebitamente del ritardo nei

pagamenti. In mancanza di un accordo tra le parti, il tasso di interesse è fissato dalla

Banca Centrale Europea con un incremento. Anche se le parti pattuiscono

diversamente, il creditore ha comunque diritto al risarcimento del danno.

Tuttavia, esiste una clausola di salvaguardia che impedisce accordi gravemente iniqui

a danno del creditore. Questo tipo di accordo è considerato nullo e può essere rilevato

d'ufficio dal giudice. In tal caso, il giudice può stabilire termini di pagamento equi o

rivedere l'accordo in base ai principi di equità.

Inadempimento imputabile

Affrontiamo ora l'aspetto cruciale: cosa si intende per inadempimento imputabile?

"il debitore che non esegue

La norma di riferimento è l'articolo 1218, che stabilisce:

esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova

che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione

derivante da causa a lui non imputabile".

In poche parole, l'inadempimento è imputabile al debitore, a meno che egli non

dimostri che l'evento è stato causato da circostanze straordinarie e imprevedibili,

come il caso fortuito, la forza maggiore o il factum principis.

Tuttavia, tale interpretazione deve tenere conto di un’altra norma. L’articolo 1176,

infatti, stabilisce che il debitore deve adoperare la diligenza del buon padre di famiglia

nell'adempimento dell'obbligazione. Questo articolo sembra suggerire un criterio

soggettivo di imputazione della responsabilità, basato sulla negligenza del debitore.

Per risolvere questa apparente contraddizione, possiamo interpretare l'articolo 1176

come una misura della diligenza richiesta al debitore nell'adempimento

dell'obbligazione. In altre parole, la diligenza del debitore viene valutata in base alle

caratteristiche specifiche del rapporto obbligatorio.

Se la prestazione richiede uno sforzo che va oltre la diligenza richiesta, si configura un

inadempimento.

Inoltre, vi sono le obbligazioni di mezzi, dove la diligenza costituisce la prestazione

stessa, come nel caso di un medico o di un avvocato. Qui, il debitore si impegna a fare

ogni sforzo professionale per raggiungere il risultato desiderato, ma non garantisce il

risultato stesso.

In definitiva, l'inadempimento imputabile si verifica quando il debitore non adotta la

diligenza richiesta nel compiere la prestazione, a meno che non dimostri che l'evento

è stato causato da circostanze straordinarie al di fuori del suo controllo.

Vari tipi di obbligazioni:

Nelle obbligazioni che implicano il pagamento di una somma di denaro o la consegna

di beni di tipo generico, come una quantità di grano o di olio, il debitore è privato della

possibilità di dimostrare l'impossibilità della prestazione. Questo perché tali beni sono

generalmente disponibili e la difficoltà soggettiva del debitore nel procurarseli non è

rilevante.

Tuttavia, la situazione è diversa per le obbligazioni che riguardano beni specifici. Ad

esempio, se un antiquario si impegna a vendere un'edizione rara del "Principe" di

Machiavelli e la copia in suo possesso viene distrutta a causa di un terremoto, il

debitore potrebbe essere esonerato dall'adempimento se la ricerca e l'acquisto di

un'altra copia comportano uno sforzo eccessivo in termini di costi e compensi.

Lo stesso principio si applica alle obbligazioni di fare che richiedono al creditore di

ottenere un risultato specifico. Ad esempio, se un appaltatore si impegna a realizzare

un'opera e la materia prima necessaria è difficile da reperire e viene distrutta per

cause imprevedibili, chiedere all'appaltatore di sostituirla potrebbe essere ingiusto

data la particolare difficoltà della situazione.

Per le obbligazioni di mezzi, dove il risultato finale rimane al di fuori del controllo del

debitore, la prestazione è considerata completa quando il debitore ha agito con la

diligenza richiesta dalla sua professione, a meno che non si tratti di problemi

particolarmente complessi, nei quali il debitore è responsabile solo in caso di dolo o

colpa grave.

Infine, per le obbligazioni di non fare, qualsiasi azione che le violi costituisce di per sé

un inadempimento.

È importante notare che il legislatore può adottare criteri diversi di imputazione della

responsabilità contrattuale in casi specifici, come nel caso delle obbligazioni assunte a

titolo gratuito o quando la responsabilità si estende anche al caso fortuito. Inoltre, il

debitore è responsabile anche per le azioni dolose o colpose dei suoi ausiliari, a meno

che le parti non abbiano espresso diversamente la loro volontà.

La responsabilità contrattuale e il risarcimento del danno.

Come abbiamo discusso in precedenza, l'inadempimento contrattuale comporta la

responsabilità del debitore di risarcire il danno derivante dalla mancata esecuzione

della prestazione pattuita.

Tuttavia, l'espressione "responsabilità contrattuale" può risultare ambigua poiché

sembra suggerire che solo il mancato adempimento di un obbligo contrattuale implichi

l'obbligo per il debitore di risarcire il danno. In realtà, questo non è sempre il caso,

poiché le obbligazioni possono derivare non solo da contratti, ma anche da illeciti civili

o altre fonti giuridiche riconosciute.

Questa distinzione è cruciale per comprendere la differenza tra responsabilità

contrattuale e responsabilità extracontrattuale. Mentre la prima si riferisce

all'inadempimento di un obbligo contrattuale, la seconda è indipendente dall'esistenza

di un contratto e si basa su un atto illecito che crea un obbligo di risarcimento per il

d

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A.A. 2022-2023
23 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gianlucafarina14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Zaccheo Massimo.