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In conclusione, il creditore che libera il debitore originario sopporta il rischio
dell'insolvenza del nuovo debitore, ma se il nuovo debitore era insolvente al momento
dell'assunzione dell'obbligazione, il debitore originario non è liberato. Se l'obbligazione
assunta dal nuovo debitore è nulla o viene annullata, e il debitore originario era stato
liberato, la vecchia obbligazione può essere ripristinata, ma il creditore non può
usufruire delle garanzie prestate da terzi.
La mora del creditore
Nelle pagine precedenti ci siamo occupati di quella che può considerarsi la "fisiologia"
del rapporto obbligatorio. Adesso è tempo di occuparsi della "patologia" del rapporto
obbligatorio, ossia di quell'insieme di fatti che impediscono all'obbligazione di attuarsi
in modo pacifico e spontaneo e che, richiedendo interventi legali per rimediare alla
mancata collaborazione tra le parti.
Nell'economia dell'inadempimento del rapporto obbligatorio, il debitore gioca un ruolo
centrale, poiché è il suo adempimento che rende effettivo il diritto di credito. Pertanto,
è l'inadempimento del debitore che mette a rischio il rapporto obbligatorio e richiede
l'intervento del sistema giuridico.
Tuttavia, anche se in misura minore, il creditore può ostacolare l'attuazione del
rapporto obbligatorio con comportamenti scorretti. Ad esempio, può rifiutarsi in modo
arbitrario e ingiustificato di accettare la prestazione, impedendo al debitore di
adempiere e liberarsi dall'obbligazione.
Il rimedio legale per contrastare questo comportamento ostruzionistico prende il nome
di mora del creditore.
La mora del creditore si articola in due fasi cruciali: l'offerta (che costituisce il
creditore in mora) e il deposito (che libera definitivamente il debitore). È importante
sottolineare che sia la mora del creditore sia la liberazione del debitore avvengono
solo se l'offerta e il deposito sono accettati dal creditore o confermati da una sentenza
passata in giudicato.
L'offerta deve essere formulata in modo tale da garantire un adempimento completo,
rendendo ingiustificato qualsiasi rifiuto del creditore. Può essere reale quando
l'obbligazione riguarda denaro, titoli di credito o beni mobili da consegnare presso il
domicilio del creditore, o per intimazione quando riguarda beni mobili da consegnare
altrove.
Una volta effettuata l'offerta, il creditore è costituito in mora, con le seguenti
conseguenze:
a) deve sopportare il rischio di eventuali impossibilità sopravvenute dell'adempimento
non imputabili al debitore, rimanendo tenuto comunque a ricevere la prestazione;
b) non ha più diritto agli interessi corrispettivi né agli interessi moratori, né ai frutti
non ancora percepiti;
c) è obbligato a risarcire i danni derivanti dalla sua mora e a coprire le spese per la
custodia e la conservazione della cosa.
Se il creditore rifiuta l'offerta fatta secondo le prescrizioni legali, il debitore può
procedere con il deposito e liberarsi dall'obbligazione, a condizione che il deposito
stesso sia stato accettato dal creditore o confermato da una sentenza passata in
giudicato.
La mora e l’inadempimento del debitore
Come già accennato, la vera crisi nel rapporto obbligatorio si manifesta attraverso
l'inadempimento, ovvero quando il debitore non esegue la prestazione in modo
corretto o non la esegue affatto.
L'inadempimento, se imputabile al debitore, ha due conseguenze principali. Da un
lato, comporta la responsabilità contrattuale del debitore, che è tenuto a risarcire il
danno al creditore. Dall'altro lato, poiché l'inadempimento non estingue l'obbligazione,
il creditore può ricorrere all'esecuzione forzata per ottenere ciò che avrebbe ricevuto
se l'obbligazione fosse stata adempiuta correttamente, oltre al risarcimento del danno.
Prima di affrontare l'inadempimento imputabile, è importante considerare il ritardo
nell'esecuzione della prestazione. Per contrastare gli effetti del ritardo e motivare il
debitore ad adempiere tempestivamente, il creditore può costituirlo in mora mediante
una richiesta o intimazione per iscritto.
Tuttavia, in alcune circostanze specifiche, come quando il debito deriva da un fatto
illecito o quando il termine per l'adempimento è scaduto e la prestazione deve
avvenire presso il domicilio del creditore, la mora si verifica automaticamente.
La mora del debitore comporta diverse conseguenze. Innanzitutto, il debitore deve
sopportare il rischio di eventuali impossibilità sopravvenute della prestazione. Inoltre,
è tenuto a corrispondere gli interessi moratori e a risarcire ulteriori danni derivanti dal
ritardo nell'inadempimento.
Questa disciplina, applicabile ai rapporti commerciali, mira a proteggere il creditore in
situazioni in cui il debitore potrebbe beneficiare indebitamente del ritardo nei
pagamenti. In mancanza di un accordo tra le parti, il tasso di interesse è fissato dalla
Banca Centrale Europea con un incremento. Anche se le parti pattuiscono
diversamente, il creditore ha comunque diritto al risarcimento del danno.
Tuttavia, esiste una clausola di salvaguardia che impedisce accordi gravemente iniqui
a danno del creditore. Questo tipo di accordo è considerato nullo e può essere rilevato
d'ufficio dal giudice. In tal caso, il giudice può stabilire termini di pagamento equi o
rivedere l'accordo in base ai principi di equità.
Inadempimento imputabile
Affrontiamo ora l'aspetto cruciale: cosa si intende per inadempimento imputabile?
"il debitore che non esegue
La norma di riferimento è l'articolo 1218, che stabilisce:
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova
che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile".
In poche parole, l'inadempimento è imputabile al debitore, a meno che egli non
dimostri che l'evento è stato causato da circostanze straordinarie e imprevedibili,
come il caso fortuito, la forza maggiore o il factum principis.
Tuttavia, tale interpretazione deve tenere conto di un’altra norma. L’articolo 1176,
infatti, stabilisce che il debitore deve adoperare la diligenza del buon padre di famiglia
nell'adempimento dell'obbligazione. Questo articolo sembra suggerire un criterio
soggettivo di imputazione della responsabilità, basato sulla negligenza del debitore.
Per risolvere questa apparente contraddizione, possiamo interpretare l'articolo 1176
come una misura della diligenza richiesta al debitore nell'adempimento
dell'obbligazione. In altre parole, la diligenza del debitore viene valutata in base alle
caratteristiche specifiche del rapporto obbligatorio.
Se la prestazione richiede uno sforzo che va oltre la diligenza richiesta, si configura un
inadempimento.
Inoltre, vi sono le obbligazioni di mezzi, dove la diligenza costituisce la prestazione
stessa, come nel caso di un medico o di un avvocato. Qui, il debitore si impegna a fare
ogni sforzo professionale per raggiungere il risultato desiderato, ma non garantisce il
risultato stesso.
In definitiva, l'inadempimento imputabile si verifica quando il debitore non adotta la
diligenza richiesta nel compiere la prestazione, a meno che non dimostri che l'evento
è stato causato da circostanze straordinarie al di fuori del suo controllo.
Vari tipi di obbligazioni:
Nelle obbligazioni che implicano il pagamento di una somma di denaro o la consegna
di beni di tipo generico, come una quantità di grano o di olio, il debitore è privato della
possibilità di dimostrare l'impossibilità della prestazione. Questo perché tali beni sono
generalmente disponibili e la difficoltà soggettiva del debitore nel procurarseli non è
rilevante.
Tuttavia, la situazione è diversa per le obbligazioni che riguardano beni specifici. Ad
esempio, se un antiquario si impegna a vendere un'edizione rara del "Principe" di
Machiavelli e la copia in suo possesso viene distrutta a causa di un terremoto, il
debitore potrebbe essere esonerato dall'adempimento se la ricerca e l'acquisto di
un'altra copia comportano uno sforzo eccessivo in termini di costi e compensi.
Lo stesso principio si applica alle obbligazioni di fare che richiedono al creditore di
ottenere un risultato specifico. Ad esempio, se un appaltatore si impegna a realizzare
un'opera e la materia prima necessaria è difficile da reperire e viene distrutta per
cause imprevedibili, chiedere all'appaltatore di sostituirla potrebbe essere ingiusto
data la particolare difficoltà della situazione.
Per le obbligazioni di mezzi, dove il risultato finale rimane al di fuori del controllo del
debitore, la prestazione è considerata completa quando il debitore ha agito con la
diligenza richiesta dalla sua professione, a meno che non si tratti di problemi
particolarmente complessi, nei quali il debitore è responsabile solo in caso di dolo o
colpa grave.
Infine, per le obbligazioni di non fare, qualsiasi azione che le violi costituisce di per sé
un inadempimento.
È importante notare che il legislatore può adottare criteri diversi di imputazione della
responsabilità contrattuale in casi specifici, come nel caso delle obbligazioni assunte a
titolo gratuito o quando la responsabilità si estende anche al caso fortuito. Inoltre, il
debitore è responsabile anche per le azioni dolose o colpose dei suoi ausiliari, a meno
che le parti non abbiano espresso diversamente la loro volontà.
La responsabilità contrattuale e il risarcimento del danno.
Come abbiamo discusso in precedenza, l'inadempimento contrattuale comporta la
responsabilità del debitore di risarcire il danno derivante dalla mancata esecuzione
della prestazione pattuita.
Tuttavia, l'espressione "responsabilità contrattuale" può risultare ambigua poiché
sembra suggerire che solo il mancato adempimento di un obbligo contrattuale implichi
l'obbligo per il debitore di risarcire il danno. In realtà, questo non è sempre il caso,
poiché le obbligazioni possono derivare non solo da contratti, ma anche da illeciti civili
o altre fonti giuridiche riconosciute.
Questa distinzione è cruciale per comprendere la differenza tra responsabilità
contrattuale e responsabilità extracontrattuale. Mentre la prima si riferisce
all'inadempimento di un obbligo contrattuale, la seconda è indipendente dall'esistenza
di un contratto e si basa su un atto illecito che crea un obbligo di risarcimento per il
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