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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA II -PRIMA PARTE
A.A. 2022-2023
PROFESSORESSA ILARIA QUEIROLO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Appunti di BRIGITTA SUTO
DIRITTO DELL’UE II – 19 settembre 2022
Dividiamo il corso in due moduli. Ci occupiamo quest’anno di tutti i regolamenti
dell’UE nello spazio di libertà , sicurezza e giustizia. Il regolamento 1215 è il
primo regolamento che tratteremo.
Chi frequenta i 2/3 delle lezioni può sostenere i test scritti: sono 30 domande a
risposta multipla e le date sono:
Primo test: 20 ottobre
Secondo test : 30 novembre ( finiamo il corso il 30 novembre quindi)
L’esame va fatto entro l’appello di febbraio per poter usufruire dei voti dei due
test scritti. I libri di testo non sono indispensabili.
Ogni anno fino al 2019 si è svolto un viaggio/corso di 1 settimana all’Aja. È un
minicorso che dà un numero di crediti extracurricolari ( dopo la settimana c’è un
test), aumenta quindi la media. In primis visiteremo la Corte penale
internazionale e parteciperemo ad un’udienza. Poi si visiterà il Tribunale per il
Kosovo. Infine, Corte internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. Questa visita
avverrà verso marzo/ aprile. Visiteremo anche l’ufficio europeo brevetti.
Al massimo potranno partecipare 20-25 persone. Di solito si ha un rimborso
spese di 250 euro ( si alloggia in ostello).
LEZIONE:
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia occuperemo di fronte a qualsiasi
ci
tipo di controversia in materia civile – commerciale di capire :
qual è il giudice competente
quale è la legge applicabile
il sistema di circolazione delle sentenze. L’Unione Europea, da
quando ha acquisito la competenza ha iniziato a legiferare in questa
materia in maniera molto intensa, continua a fare regolamenti e continua
a cambiarli. C’è un sistema per cui la Commissione chiede agli stati se
sono soddisfatti della normativa europea. Quando gli stati dicono che c’è
un problema la Commissione chiama gli esperti e propone una modifica.
Questo iter si svolge ogni 5 anni per ogni regolamento. In alcuni casi il
regolamento funzione e non viene modificato, ma spesso invece è
necessaria una modifica. Studiamo quindi una materia in continua
evoluzione. In materia contrattuale , come in materia di illeciti di famiglia
quasi sempre c’è un elemento di transnazionalità della lite. Quasi sempre
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quindi è necessario consultare ed impiegare i regolamenti per capire qual
è il giudice competente, la legge regolatrice e come circolano le sentenze.
L’Unione Europea in tutta la materia civile imperversa con la propria
normativa, quindi del diritto interno è rimasto poco e niente per quanto
riguarda la cooperazione giudiziaria civile la legge regolatrice, non sul
resto: solo laddove si verifichi la legge italiana con sistema giudiziario
italiano scattano le norme interne, ma prima occorre porsi la domanda
“chi giudicherà la lite” e che legge applicherà e a queste domande le
risposte le dà l’UE con la propria normativa. Questi due aspetti ( legge
regolatrice e giudice competente ) non sono sempre coincidenti. In base
alla normativa europea su una determinata controversia può essere
competente il giudice tedesco che deve applicare la legge francese. Vi è
quindi una scissione: i criteri che individuano il giudice competente non
sono gli stessi che individuano la legge applicabile.
Seguiremo il percorso logico che ha fatto l’UE in passato: l’UE prima ha fatto i
regolamenti processualistici che si occupano di individuare il giudice
competente, poi si è occupata dei regolamenti in merito alla circolazione delle
sentenze. Infine, a latere, l’UE ha fatto dei regolamenti sulla legge regolatrice. Vi
erano quindi due filoni :
Regolamenti filone Bruxelles regolamenti di tipo processuale
Regolamenti filone Roma legge regolatrice
I professionisti dovevano dunque consultare più di un regolamento.
A un certo punto l’Ue ha capito, anche grazie alle doglianze espresse dai giudici
nazionali , che questo non era il modello migliore. L’UE negli ultimi anni sta
facendo i cosiddetti regolamenti completi: prende una materia ( ad esempio
“successioni”) e ci dice chi è il giudice competente, che legge applica e come
circolano le sentenze. Riunisce i filoni Bruxelles e Roma in un unico strumento.
Grazie a questa evoluzione troviamo in un unico testo normativo la risposta a
tutte e 3 le domande del DIP.
Come mai l’UE , che non aveva competenza nei trattati originali, ha spinto molto
sull’acquisizione di competenze a legiferare in materia di spazio giudiziario
europeo ( ha molto insistito affinché gli stati gli dessero le competenze)? Da un
lato ha capito che qualunque normativa di diritto materiale non funziona se
sull’applicazione di questa normativa non c’è un controllo rigido e una sorta di
interpretazione uniforme. L’Ue si è accorta che non funziona un sistema in cui
ogni stato procede a modo proprio. Se una società italiana fa un contratto con
una società tedesca , di compravendita, di prestazione di servizi, e sul contratto
sorge una controversia è impensabile che la società italiana si rivolga al giudice
italiano e la società tedesca si rivolga al giudice tedesco e in contemporanea due
giudici si occupino di risolvere la stessa lite in paesi diversi e magari producano
due sentenze diverse. L’Ue ha capito che se avesse voluto integrare lo spazio
europeo avrebbe dovuto per forza integrare anche i sistemi giudiziari , altrimenti
non funziona. Questo vale per i contratti , ma anche per le successioni: se io
vengo dichiarata erede della successione di mio nonno dal tribunale di Genova e
mio cugino viene dichiarato erede dal tribunale di Francoforte qualcosa non
funziona. Se i beni sono collocati in Germania non serve a niente la sentenza
italiana e viceversa. Qual è il meccanismo di diritto interno che impedisce che
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due società con sedi diverse possano avviare due azioni contemporaneamente
davanti a tribunali diversi? Non si possono pronunciare contemporaneamente
due giudici appartenenti allo stesso stato sulla stessa controversia le cause si
riuniscono se hanno elementi in comune o vertono su materie congiunte. Qual è
il meccanismo che previene a monte che due giudici italiani
contemporaneamente si pronuncino sulla stessa lite? La LITISPENDENZA: due
giudici dello stesso ordinamento NON possono pronunciarsi sulla stessa
controversia, per evitare che nell’ordinamento ci siano due sentenze
contrastanti. L’UE ha capito che questo meccanismo lo doveva trasporre a livello
europeo. Com’è impensabile che il tribunale di Genova e di Napoli si occupino
della stessa causa è impensabile anche che il tribunale di Monaco e di Parigi si
occupino della stessa controversia. Siamo infatti in uno spazio giudiziario
integrato, siamo uno stato che fa parte dell’UE. Si è reso necessario descrivere il
perimetro giudiziario europeo al pari di un perimetro giudiziario nazionale. Il
meccanismo della LITISPENDENZA si deve agganciare con il meccanismo
della LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE SENTENZE. L’UE parte dal processuale,
traspone a livello europeo in materia civile la litispendenza e la libera
circolazione, ma per fare questo è necessario dire ai giudici chi è competente tra
loro. Nel Codice di procedura civile troviamo le norme di competenza per
materia, per territorio, per valore , ma non troviamo le norme di competenza che
ci dicano quando decide il giudice italiano e quando quello straniero. In realtà
queste norme c’erano, ma non ci sono più in quanto sono state abrogate. L’UE
dice che per riuscire a garantire la litispendenza e la circolazione delle sentenze
deve in primis dire qual è il giudice competente, quindi sono prioritarie le norme
sulla competenza. Norme sulla competenza che rispettano il giudice italiano,
polacco , lettone etc. perché solo se hanno le stesse norme sulla competenza
saranno d’accordo a far valere il meccanismo sulla litispendenza e a far poi
circolare le sentenze. Questo è il primo problema di cui si occupa l’UE : evitare il
proliferare di procedimenti paralleli e garantire certezza sul giudice, prevedibilità
del luogo in cui si discute la controversia e sulla legge applicabile. Si hanno dei
parametri certi sulla lite. Prima non era così: pre-intervento dell’UE e pre-riforma
del legislatore italiano , le norme di codice di procedura civile italiane dicevano
che la litispendenza straniera non rileva in Italia. L’Ue poi è intervenuta, ma
quando è stata fondata non aveva alcuna competenza in materia: nessuna
norma diceva che poteva legiferare in materia di cooperazione giudiziaria. La
Cee aveva competenza per quanto concerne la libera circolazione di merci,
capitali, persone, servizi. Queste libertà però non sono pienamente tutelate se
non vi è la libera circolazione delle sentenze, cioè se su queste materie c’è una
decisione e la decisione non circola.
La comunità non aveva competenza, quindi cosa fa? Sfrutta una norma che c’era
nel trattato istitutivo della Comunità economica europea che diceva che su
questi temi gli stati potevano fare dei trattati internazionali, delle
convenzioni: l’Ue non poteva quindi intervenire direttamente, ma gli stati
potevano vedersi tra loro e potevano stipulare dei trattati sulla circolazione delle
sentenze. Per garantire quindi la circolazione delle sentenze è necessaria una
norma sulla competenza e un meccanismo litispendenza. L’UE era una comunità
fragile, che si occupava solo di economia negli anni ’50, quindi è partita dal
fondo : ha chiesto agli stati di fare un trattato per garantire la circolazione delle
sentenze , così garantiscono il meccanismo del mercato libero. L’UE è partita dal
fondo. 4
La Commissione sfrutta questa norma per sollecitare gli stati a presentarsi al
tavolo delle trattative per concludere una convenzione che garantisce la
circolazione delle sentenze in materia civile CONVENZIONE DI BRUXELLES
DEL 1968 . Da qui parte il filone di Bruxelles in ambito processuale. Non è però
un atto dell’UE , ma un trattato internazionale che concludono gli stati tra di
loro. È l’origine del regolamento 1212/2015. L’UE ha capito che senza la libera
circolazione delle sentenze non funzionava il meccanismo europeo. È un trattato
concluso solo tra gli stati membri della CEE. Man mano che entrano stati nuovi
nella CEE vi è un problema: questi non hanno aderito al trattato , quindi si crea
un vulnus. In tutti i trattati di adesione la Comunità dice che lo stato che vuole
entrare nella comunità deve firmare il trattato. Vi era clausola di obbligo di
firmare la Convenzione di Bruxelles. La CEE ne ha approfittato anche per rendere
migliore il meccanismo Bruxelles, infatti tutte le volte che uno stato entrava nella
comunità veniva apportata una piccola modifica al trattato.
Oggi l’Ue ha una competenza ad occuparsi della cooperazione
giudiziaria civile e della legge regolatrice delle controversie che
presentano caratteri di transnazionalità. C’è una norma che dice che
l’UE può approvare atti normativi vincolanti , per cui le vecchie
convenzioni sono state sostituite da regolamenti. L’UE non deve
chiedere agli stati di sedersi a un tavolo e di sottoscrivere dei trattati,
adesso l’UE produce dei regolamenti.
ART 81 TFUE BASE GIURIDICA STRUTTURATO IN 3 PARAGRAFI
1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili
con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di
riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed
extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure
intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri. competenza di tipo concorrente. Principio base è il risultato:
tutto il resto della normativa serve per arrivare all’obbiettivo finale che
è la libera circolazione delle sentenze in materia civile.
2. 2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in
particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno,
misure volte a garantire:
a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni
giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;
b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti
giudiziari ed extragiudiziali
( l’ufficiale giudiziario italiano invia una notifica all’ufficiale giudiziario
francese, sono risolti tutti i problemi delle notifiche transnazionali)
c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai
conflitti di leggi e di giurisdizione; LEGGE REGOLATRICE
d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
e) un accesso effettivo alla giustizia;
f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei
procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle
norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; 5
h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.
3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi
implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera
secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una
decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi
implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti
adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo
comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione
entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è
adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la
decisione.
Cooperazione giudiziaria civile procedura LEGISLATIVA ORDINARIA ( proposta
commissione e voto parlamento + consiglio sullo stesso testo, 3 rimpalli poi
micro-commissione). Proposta nelle mani della commissione , voto favorevole del
consiglio e del parlamento ( non c’è sbilanciamento del Consiglio dul
parlamento). L’art 81 dice che se parliamo di famiglia e intendiamo
cooperazione giudiziaria in tale materia ( responsabilità di genitori sui figli,
separazione, divorzio) NON basta la procedura legislativa ordinaria, ci
vuole una garanzia a favore degli stati, perché questi sanno che ci sono svariati
modelli che convivono in materia di famiglia ed i sistemi sono molto diversi . Qui
gli stati non favoriscono la procedura legislativa ordinaria: quindi si vota, su
proposta della commissione, il parlamento dà un mero parere , ma non conta , e
ci vuole unanimità dei voti in Consiglio ( ritorno nelle mani degli stati nazionali ,
nel consiglio c’è ministro competente per ogni stato ) . Gli stati dicono che tutti
devono essere d’accordo al 100% altrimenti non passa un provvedimento in
materia di famiglia. È fortemente vincolata la materia di famiglia, non solo per le
scelte giuridiche, ma ci sono vincoli di tradizioni sociali, religioni. Le società dei
paesi membri dell’ UE su questa materia non sono così uniformi e allora gli stati
dicono che va bene la procedura ordinaria, ma per la famiglia ci vuole unanimità
( procedura speciale). La Commissione prende atto della volontà degli stati. Nel
TFUE non c’è materia di famiglia. L’unanimità è quasi impossibile in materia di
famiglia. La commissione dice “ datemi questa possibilità”: potrei chiedere al
Consiglio di ritornare sulla procedura legislativa ordinaria, ma solo se il
consiglio delibera all’unanimità che si può utilizzare. Meccanismo di passaggio da
una procedura all’altra clausola passerella, consente trasbordo dalla regola
dell’unanimità per ritornare alla regola della procedura ordinaria, ma per
attivare questa clausola serve l’ unanimità dei voti in consiglio. Gli stati devono
dire che si fidano della procedura ordinaria. Vengono in campo , visto che è una
partita che si gioca la commissione con il consiglio , ma il consiglio rappresenta i
governi nazionali ( ci sono i ministri competenti) ritirano fuori anche la possibilità
di opporsi dei parlamenti nazionali in cui sono rappresentate anche le
opposizioni. Se i governi fossero d’accordo per attuare la clausola passerella per
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rimettere la regola della procedura ordinaria, prima bisogna dare 6 mesi di
tempo ai parlamenti nazionali e basta che uno dei parlamenti nazionali dica che
non è d’accordo per bloccare tutto il procedimento. Occorre che siano d’accordo
sul fatto che si trasmigri alla procedura legislativa ordinaria anche i parlamenti
nazionali. C’è la regola del silenzio assenso. Tornano in campo i parlamenti sugli
stati membri.
RIASSUNTO:
L’UE NON può intervenire sul diritto di famiglia MATERIALE non può
dire a che condizioni ci si può sposare etc.,
L’UE interviene nel diritto di famiglia in materia di DIP giudice competente,
legge applicabile, circolazione sentenze.
( 2) Quando vi è intervento di DIP su questioni di famiglia PROCEDURA
LEGISLATIVA SPECIALE. Il Parlamento è meramente consultato, dà un
parere e basta
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