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Riassunto: L'UE e il diritto di famiglia

L'Unione Europea (UE) non ha il potere di intervenire sul diritto di famiglia materiale, come ad esempio stabilire le condizioni per il matrimonio. Tuttavia, l'UE può intervenire nel diritto di famiglia in materia di diritto internazionale privato (DIP), che riguarda la determinazione del giudice competente, la legge applicabile e la circolazione delle sentenze.

Quando si tratta di questioni di famiglia che coinvolgono il DIP, viene utilizzata una procedura legislativa speciale. In questo caso, il Parlamento europeo ha solo un ruolo consultivo e fornisce un parere. La decisione finale viene presa dal Consiglio dell'UE all'unanimità.

Tuttavia, il Consiglio, su proposta della Commissione europea, può decidere all'unanimità di adottare la procedura legislativa ordinaria, nota anche come "norma passerella". Questo significa che una questione che era originariamente soggetta a una procedura legislativa speciale può essere approvata sulla base della maggioranza qualificata, invece che all'unanimità.

che il Parlamento nazionale dia il suo consenso. Il regolamento 1215/2012, noto come regolamento Bruxelles I bis, si occupa esclusivamente degli aspetti processuali relativi alla giurisdizione e al riconoscimento delle sentenze in materia civile e commerciale. Tuttavia, esistono discipline specifiche per le eccezioni come le questioni familiari e le successioni. Questo regolamento è attualmente in vigore ed è l'evoluzione della vecchia Convenzione del 1968, rappresentando un sistema consolidato. Le Convenzioni di Lugano del 1988 e del 2007 sono state adottate per estendere la convenzione ai paesi EFTA. L'articolo 81 del TFUE costituisce il fondamento del regolamento e non richiede l'unanimità né per l'approvazione né per le modifiche, ma è sufficiente il consenso del Parlamento nazionale.

La procedura ordinaria, perché è materia civile commerciale in generale. Finalità del regolamento: ce lo dice lo stesso regolamento 7. Vuole garantire certezza e prevedibilità sul foro competente porta alla certezza sulla legge applicabile/regolatrice. Vuole assicurare tramite la fissazione di criteri di competenza autonomi che il giudice abbia un collegamento soggettivo od oggettivo qualificato con il rapporto: vuole selezionare un giudice che abbia un collegamento stretto con la fattispecie, vuole evitare criteri esorbitanti. Altro obiettivo, primario è assicurare la libera circolazione delle decisioni giudiziarie/delle sentenze. Principio pienamente realizzato tra i paesi membri dell'UE. Nelle modifiche del regolamento Bruxelles 1, l'ultimo passaggio del 2012, ha introdotto una novità che non rintracciamo nella convenzione di Lugano ed altre convenzioni succedutesi, la grande novità del regolamento 1215.

stato quello non solo di garantire la libera circolazione delle sentenze, ma di garantire anche l'esecutività immediata delle sentenze (ha abolito la necessità di una verifica interna prima di procedere all'esecuzione forzata di una sentenza straniera, abolendo l'exequatur!). Questo ultimo passaggio non è ancora stato adottato nella convenzione di adattamento dei paesi esterni all'UE. L'exequatur è mantenuto per i paesi EFTA. Ambito di applicazione: il regolamento Bruxelles 1 è doppio: nella prima parte individua i titoli di giurisdizione, nella seconda il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze. Prima si determina il giudice competente, poi si regola la circolazione delle sentenze. AMBITO TERRITORIALE: tutti gli Stati membri dell'UE ne fanno parte, con alcune precisazioni. Ci sono specificità per alcuni paesi riguardanti l'applicazione di queste norme. Innanzitutto, riguardavano l'Irlanda e il Regno Unito, ma ora solo l'Irlanda è coinvolta dopo la ratifica.del protocollo ha scelto di partecipare alla cooperazione giudiziaria civile, quindi ha fatto l'opting in. Il trattato di Lisbona ha quindi previsto la possibilità per alcuni stati membri dell'UE di decidere se aderire o meno alle normative europee nel settore della cooperazione giudiziaria civile. Regno Unito, Irlanda e Danimarca hanno tutti adottato protocolli specifici per regolare la loro partecipazione a questa cooperazione. Il Regno Unito e l'Irlanda hanno sempre scelto di aderire alle normative europee in materia, esercitando il potere di opting in. Questo significa che hanno accettato di essere vincolati dalle regole europee e di partecipare alla cooperazione giudiziaria civile. La Danimarca, invece, ha scelto di non essere obbligata dalle regole europee in questo settore, ma ha deciso comunque di partecipare alla cooperazione giudiziaria civile attraverso un protocollo ad hoc. È importante notare che il Regno Unito, in seguito alla sua uscita dall'UE, potrebbe richiedere di mantenere il suo ruolo nello spazio giudiziario europeo, anche se non è ancora chiaro come ciò potrebbe avvenire.del protocollo 22 TFUE non ha lo stesso potere di opting in e opting out che ha l'Irlanda. Ha una posizione diversa, può infatti dire "accetto tutto" o "sto fuori da tutto", non può dire "questo mi piace, questo no, seleziono". Ha una unica scelta da compiere una volta per tutte. La Danimarca non ha manifestato l'intenzione di aderire a tutto il titolo 5, ma vuole partecipare allo spazio giudiziario europeo (nonostante non voglia alcune norme in merito all'immigrazione). La Danimarca ha firmato la convenzione di Bruxelles, quando del sistema si appropria l'UE e lo rende non soggetto alla disponibilità degli stati che possono decidere di ratificare o meno, la Danimarca decide di rimanere fuori (non può fare opting in, perché non vuole norme su visti ed asili). Cosa succede? La Danimarca è vincolata alla Convenzione di Bruxelles 1968, è stato vincolato alla convenzione. Il regolamento.

Bruxelles 1215 per tutti gli stati, la Danimarca invece vincolata alla Convenzione di Bruxelles (le sentenze che provengono dalla Danimarca quindi circolano liberamente). Nel passaggio tra convenzione e regolamento si fanno delle modifiche, si migliorano le norme, la circolazione diventa più semplice, la Danimarca chiede quindi all'UE di trasporre quel modello nuovo di spazio giudiziario anche a lei che rimaneva vincolata a una convenzione datata. L'unica soluzione che trovano è quella di dire facciamo un trattato internazionale tra l'UE e la Danimarca. L'UE fa un trattato in cui estende alla Danimarca le sentenze UE e viceversa, quindi si segue la via pattizia. Regolamento Bruxelles 1 si applica a tutti gli stati UE per propria forza vincolante, ad eccezione della Danimarca (le norme sono le stesse ma si estendono su base pattizia, per trattato internazionale). Anche all'Irlanda si applica per forza vincolante. Oggi UK è fuori dallo spazio.

giudiziario europeo. Ad oggi è un anno e mezzo che è finito periodo di transizione BREXIT, si applicava accordo transitorio e quindi le sentenze che vengono dal Regno Unito possono ancora uscire /entrare, ma per quanto?

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO/ MATERIALE: Innanzitutto il regolamento nell'art 1 dice applicazione in materia civile e commerciale. Questa nozione è una di quelle che va intesa in via autonoma: il giudice italiano non può dire che non è diritto civile e quindi lo tolgo dal regolamento. Serve una nozione uniforme che valga per tutti i paesi dell'UE. Possiamo utilizzare delle nozioni interne, ma solo nei casi in cui il regolamento dice che questo termine gli stati lo devono intendere sulla base del loro diritto interno. Il regolamento qualche volta chiede l'interpretazione del diritto interno per una nozione (esempio: nozione di domicilio), ma non per definire l'ambito applicativo. Ricorso ad interpretazione interna.

solo se lo esplicita il regolamento.
COMMA 1 ( cosa non è civile -commerciale ) NON rientrano nella materia civile e commerciale e quindi non si applica il regolamento: la materia fiscale, doganale, amministrativa, acta iure imperii
Articolo 1
1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
Se il contenuto della sentenza è di diritto amministrativo, ad esempio, non circola.
Il problema perché si è posto? Ricordiamo Germania vs Italia per quanto concerne crimini di guerra Seconda guerra mondiale. Questo tipo di controversie, quando parliamo di risarcimento alle vittime di un crimine è materia civile. L'UE ha detto che il risarcimento che deriva

da responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri NON rientra nel regolamento 1215.

Atti che hanno riguardato situazioni limite in cui la definizione di materia civile-commerciale è stata complessa, ma poi sono state risolte dalla CDGUE che tramite rinvio pregiudiziale può essere adita dai giudici interni che abbiano dubbi sulla riconducibilità alla materia civile-commerciale.

COMMA 2 (è MATERIA CIVILE, MA NON RIENTRA) Alcune materie pur essendo di diritto civile-commerciale sono escluse dall'ambito di applicazione del regolamento, perché hanno bisogno di una disciplina specifica. L'UE se ne occupa con una normativa che non può essere ritenuta una normativa generale che vale per tutti. Sono aspetti delicati, diversi che non consentono di essere ricondotti alla disciplina generale.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: a) lo stato e la capacità

Il testo riguarda i seguenti argomenti:

  1. Regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti equiparabili al matrimonio secondo la legge applicabile
  2. Fallimenti, procedure di liquidazione di società o altre persone giuridiche in stato di insolvenza, concordati e procedure simili
  3. Sicurezza sociale
  4. Arbitrato
  5. Obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità
  6. Testamenti e successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa

Questi argomenti sono esclusi dalla normativa generale a causa di specifiche normative ad hoc. Per l'arbitrato, esiste una convenzione internazionale. Il Regolamento 1215 si occupa di controversie civili e commerciali che presentano elementi di transnazionalità.

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
108 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher brigittasuto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Queirolo Ilaria.