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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA II -PRIMA PARTE

A.A. 2022-2023

PROFESSORESSA ILARIA QUEIROLO

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA

Appunti di BRIGITTA SUTO

DIRITTO DELL’UE II – 19 settembre 2022

Dividiamo il corso in due moduli. Ci occupiamo quest’anno di tutti i regolamenti

dell’UE nello spazio di libertà , sicurezza e giustizia. Il regolamento 1215 è il

primo regolamento che tratteremo.

Chi frequenta i 2/3 delle lezioni può sostenere i test scritti: sono 30 domande a

risposta multipla e le date sono:

Primo test: 20 ottobre

 Secondo test : 30 novembre ( finiamo il corso il 30 novembre quindi)

L’esame va fatto entro l’appello di febbraio per poter usufruire dei voti dei due

test scritti. I libri di testo non sono indispensabili.

Ogni anno fino al 2019 si è svolto un viaggio/corso di 1 settimana all’Aja. È un

minicorso che dà un numero di crediti extracurricolari ( dopo la settimana c’è un

test), aumenta quindi la media. In primis visiteremo la Corte penale

internazionale e parteciperemo ad un’udienza. Poi si visiterà il Tribunale per il

Kosovo. Infine, Corte internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. Questa visita

avverrà verso marzo/ aprile. Visiteremo anche l’ufficio europeo brevetti.

Al massimo potranno partecipare 20-25 persone. Di solito si ha un rimborso

spese di 250 euro ( si alloggia in ostello).

LEZIONE:

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia occuperemo di fronte a qualsiasi

ci

tipo di controversia in materia civile – commerciale di capire :

qual è il giudice competente

 quale è la legge applicabile

 il sistema di circolazione delle sentenze. L’Unione Europea, da

 quando ha acquisito la competenza ha iniziato a legiferare in questa

materia in maniera molto intensa, continua a fare regolamenti e continua

a cambiarli. C’è un sistema per cui la Commissione chiede agli stati se

sono soddisfatti della normativa europea. Quando gli stati dicono che c’è

un problema la Commissione chiama gli esperti e propone una modifica.

Questo iter si svolge ogni 5 anni per ogni regolamento. In alcuni casi il

regolamento funzione e non viene modificato, ma spesso invece è

necessaria una modifica. Studiamo quindi una materia in continua

evoluzione. In materia contrattuale , come in materia di illeciti di famiglia

quasi sempre c’è un elemento di transnazionalità della lite. Quasi sempre

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quindi è necessario consultare ed impiegare i regolamenti per capire qual

è il giudice competente, la legge regolatrice e come circolano le sentenze.

L’Unione Europea in tutta la materia civile imperversa con la propria

normativa, quindi del diritto interno è rimasto poco e niente per quanto

riguarda la cooperazione giudiziaria civile la legge regolatrice, non sul

resto: solo laddove si verifichi la legge italiana con sistema giudiziario

italiano scattano le norme interne, ma prima occorre porsi la domanda

“chi giudicherà la lite” e che legge applicherà e a queste domande le

risposte le dà l’UE con la propria normativa. Questi due aspetti ( legge

regolatrice e giudice competente ) non sono sempre coincidenti. In base

alla normativa europea su una determinata controversia può essere

competente il giudice tedesco che deve applicare la legge francese. Vi è

quindi una scissione: i criteri che individuano il giudice competente non

sono gli stessi che individuano la legge applicabile.

Seguiremo il percorso logico che ha fatto l’UE in passato: l’UE prima ha fatto i

regolamenti processualistici che si occupano di individuare il giudice

competente, poi si è occupata dei regolamenti in merito alla circolazione delle

sentenze. Infine, a latere, l’UE ha fatto dei regolamenti sulla legge regolatrice. Vi

erano quindi due filoni :

Regolamenti filone Bruxelles regolamenti di tipo processuale

 

Regolamenti filone Roma legge regolatrice

 

I professionisti dovevano dunque consultare più di un regolamento.

A un certo punto l’Ue ha capito, anche grazie alle doglianze espresse dai giudici

nazionali , che questo non era il modello migliore. L’UE negli ultimi anni sta

facendo i cosiddetti regolamenti completi: prende una materia ( ad esempio

“successioni”) e ci dice chi è il giudice competente, che legge applica e come

circolano le sentenze. Riunisce i filoni Bruxelles e Roma in un unico strumento.

Grazie a questa evoluzione troviamo in un unico testo normativo la risposta a

tutte e 3 le domande del DIP.

Come mai l’UE , che non aveva competenza nei trattati originali, ha spinto molto

sull’acquisizione di competenze a legiferare in materia di spazio giudiziario

europeo ( ha molto insistito affinché gli stati gli dessero le competenze)? Da un

lato ha capito che qualunque normativa di diritto materiale non funziona se

sull’applicazione di questa normativa non c’è un controllo rigido e una sorta di

interpretazione uniforme. L’Ue si è accorta che non funziona un sistema in cui

ogni stato procede a modo proprio. Se una società italiana fa un contratto con

una società tedesca , di compravendita, di prestazione di servizi, e sul contratto

sorge una controversia è impensabile che la società italiana si rivolga al giudice

italiano e la società tedesca si rivolga al giudice tedesco e in contemporanea due

giudici si occupino di risolvere la stessa lite in paesi diversi e magari producano

due sentenze diverse. L’Ue ha capito che se avesse voluto integrare lo spazio

europeo avrebbe dovuto per forza integrare anche i sistemi giudiziari , altrimenti

non funziona. Questo vale per i contratti , ma anche per le successioni: se io

vengo dichiarata erede della successione di mio nonno dal tribunale di Genova e

mio cugino viene dichiarato erede dal tribunale di Francoforte qualcosa non

funziona. Se i beni sono collocati in Germania non serve a niente la sentenza

italiana e viceversa. Qual è il meccanismo di diritto interno che impedisce che

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due società con sedi diverse possano avviare due azioni contemporaneamente

davanti a tribunali diversi? Non si possono pronunciare contemporaneamente

due giudici appartenenti allo stesso stato sulla stessa controversia le cause si

riuniscono se hanno elementi in comune o vertono su materie congiunte. Qual è

il meccanismo che previene a monte che due giudici italiani

contemporaneamente si pronuncino sulla stessa lite? La LITISPENDENZA: due

giudici dello stesso ordinamento NON possono pronunciarsi sulla stessa

controversia, per evitare che nell’ordinamento ci siano due sentenze

contrastanti. L’UE ha capito che questo meccanismo lo doveva trasporre a livello

europeo. Com’è impensabile che il tribunale di Genova e di Napoli si occupino

della stessa causa è impensabile anche che il tribunale di Monaco e di Parigi si

occupino della stessa controversia. Siamo infatti in uno spazio giudiziario

integrato, siamo uno stato che fa parte dell’UE. Si è reso necessario descrivere il

perimetro giudiziario europeo al pari di un perimetro giudiziario nazionale. Il

meccanismo della LITISPENDENZA si deve agganciare con il meccanismo

della LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE SENTENZE. L’UE parte dal processuale,

traspone a livello europeo in materia civile la litispendenza e la libera

circolazione, ma per fare questo è necessario dire ai giudici chi è competente tra

loro. Nel Codice di procedura civile troviamo le norme di competenza per

materia, per territorio, per valore , ma non troviamo le norme di competenza che

ci dicano quando decide il giudice italiano e quando quello straniero. In realtà

queste norme c’erano, ma non ci sono più in quanto sono state abrogate. L’UE

dice che per riuscire a garantire la litispendenza e la circolazione delle sentenze

deve in primis dire qual è il giudice competente, quindi sono prioritarie le norme

sulla competenza. Norme sulla competenza che rispettano il giudice italiano,

polacco , lettone etc. perché solo se hanno le stesse norme sulla competenza

saranno d’accordo a far valere il meccanismo sulla litispendenza e a far poi

circolare le sentenze. Questo è il primo problema di cui si occupa l’UE : evitare il

proliferare di procedimenti paralleli e garantire certezza sul giudice, prevedibilità

del luogo in cui si discute la controversia e sulla legge applicabile. Si hanno dei

parametri certi sulla lite. Prima non era così: pre-intervento dell’UE e pre-riforma

del legislatore italiano , le norme di codice di procedura civile italiane dicevano

che la litispendenza straniera non rileva in Italia. L’Ue poi è intervenuta, ma

quando è stata fondata non aveva alcuna competenza in materia: nessuna

norma diceva che poteva legiferare in materia di cooperazione giudiziaria. La

Cee aveva competenza per quanto concerne la libera circolazione di merci,

capitali, persone, servizi. Queste libertà però non sono pienamente tutelate se

non vi è la libera circolazione delle sentenze, cioè se su queste materie c’è una

decisione e la decisione non circola.

La comunità non aveva competenza, quindi cosa fa? Sfrutta una norma che c’era

nel trattato istitutivo della Comunità economica europea che diceva che su

questi temi gli stati potevano fare dei trattati internazionali, delle

convenzioni: l’Ue non poteva quindi intervenire direttamente, ma gli stati

potevano vedersi tra loro e potevano stipulare dei trattati sulla circolazione delle

sentenze. Per garantire quindi la circolazione delle sentenze è necessaria una

norma sulla competenza e un meccanismo litispendenza. L’UE era una comunità

fragile, che si occupava solo di economia negli anni ’50, quindi è partita dal

fondo : ha chiesto agli stati di fare un trattato per garantire la circolazione delle

sentenze , così garantiscono il meccanismo del mercato libero. L’UE è partita dal

fondo. 4

La Commissione sfrutta questa norma per sollecitare gli stati a presentarsi al

tavolo delle trattative per concludere una convenzione che garantisce la

circolazione delle sentenze in materia civile CONVENZIONE DI BRUXELLES

DEL 1968 . Da qui parte il filone di Bruxelles in ambito processuale. Non è però

un atto dell’UE , ma un trattato internazionale che concludono gli stati tra di

loro. È l’origine del regolamento 1212/2015. L’UE ha capito che senza la libera

circolazione delle sentenze non funzionava il meccanismo europeo. È un trattato

concluso solo tra gli stati membri della CEE. Man mano che entrano stati nuovi

nella CEE vi è un problema: questi non hanno aderito al trattato , quindi si crea

un vulnus. In tutti i trattati di adesione la Comunità dice che lo stato che vuole

entrare nella comunità deve firmare il trattato. Vi era clausola di obbligo di

firmare la Convenzione di Bruxelles. La CEE ne ha approfittato anche per rendere

migliore il meccanismo Bruxelles, infatti tutte le volte che uno stato entrava nella

comunità veniva apportata una piccola modifica al trattato.

Oggi l’Ue ha una competenza ad occuparsi della cooperazione

giudiziaria civile e della legge regolatrice delle controversie che

presentano caratteri di transnazionalità. C’è una norma che dice che

l’UE può approvare atti normativi vincolanti , per cui le vecchie

convenzioni sono state sostituite da regolamenti. L’UE non deve

chiedere agli stati di sedersi a un tavolo e di sottoscrivere dei trattati,

adesso l’UE produce dei regolamenti.

ART 81 TFUE BASE GIURIDICA STRUTTURATO IN 3 PARAGRAFI

1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili

con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di

riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed

extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure

intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati

membri. competenza di tipo concorrente. Principio base è il risultato:

tutto il resto della normativa serve per arrivare all’obbiettivo finale che

è la libera circolazione delle sentenze in materia civile.

2. 2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in

particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno,

misure volte a garantire:

a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni

giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;

b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti

giudiziari ed extragiudiziali

( l’ufficiale giudiziario italiano invia una notifica all’ufficiale giudiziario

francese, sono risolti tutti i problemi delle notifiche transnazionali)

c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai

conflitti di leggi e di giurisdizione; LEGGE REGOLATRICE

d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;

e) un accesso effettivo alla giustizia;

f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei

procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle

norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;

g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; 5

h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi

implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera

secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera

all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una

decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi

implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti

adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera

all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo

comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione

entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è

adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la

decisione.

Cooperazione giudiziaria civile procedura LEGISLATIVA ORDINARIA ( proposta

commissione e voto parlamento + consiglio sullo stesso testo, 3 rimpalli poi

micro-commissione). Proposta nelle mani della commissione , voto favorevole del

consiglio e del parlamento ( non c’è sbilanciamento del Consiglio dul

parlamento). L’art 81 dice che se parliamo di famiglia e intendiamo

cooperazione giudiziaria in tale materia ( responsabilità di genitori sui figli,

separazione, divorzio) NON basta la procedura legislativa ordinaria, ci

vuole una garanzia a favore degli stati, perché questi sanno che ci sono svariati

modelli che convivono in materia di famiglia ed i sistemi sono molto diversi . Qui

gli stati non favoriscono la procedura legislativa ordinaria: quindi si vota, su

proposta della commissione, il parlamento dà un mero parere , ma non conta , e

ci vuole unanimità dei voti in Consiglio ( ritorno nelle mani degli stati nazionali ,

nel consiglio c’è ministro competente per ogni stato ) . Gli stati dicono che tutti

devono essere d’accordo al 100% altrimenti non passa un provvedimento in

materia di famiglia. È fortemente vincolata la materia di famiglia, non solo per le

scelte giuridiche, ma ci sono vincoli di tradizioni sociali, religioni. Le società dei

paesi membri dell’ UE su questa materia non sono così uniformi e allora gli stati

dicono che va bene la procedura ordinaria, ma per la famiglia ci vuole unanimità

( procedura speciale). La Commissione prende atto della volontà degli stati. Nel

TFUE non c’è materia di famiglia. L’unanimità è quasi impossibile in materia di

famiglia. La commissione dice “ datemi questa possibilità”: potrei chiedere al

Consiglio di ritornare sulla procedura legislativa ordinaria, ma solo se il

consiglio delibera all’unanimità che si può utilizzare. Meccanismo di passaggio da

una procedura all’altra clausola passerella, consente trasbordo dalla regola

dell’unanimità per ritornare alla regola della procedura ordinaria, ma per

attivare questa clausola serve l’ unanimità dei voti in consiglio. Gli stati devono

dire che si fidano della procedura ordinaria. Vengono in campo , visto che è una

partita che si gioca la commissione con il consiglio , ma il consiglio rappresenta i

governi nazionali ( ci sono i ministri competenti) ritirano fuori anche la possibilità

di opporsi dei parlamenti nazionali in cui sono rappresentate anche le

opposizioni. Se i governi fossero d’accordo per attuare la clausola passerella per

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rimettere la regola della procedura ordinaria, prima bisogna dare 6 mesi di

tempo ai parlamenti nazionali e basta che uno dei parlamenti nazionali dica che

non è d’accordo per bloccare tutto il procedimento. Occorre che siano d’accordo

sul fatto che si trasmigri alla procedura legislativa ordinaria anche i parlamenti

nazionali. C’è la regola del silenzio assenso. Tornano in campo i parlamenti sugli

stati membri.

RIASSUNTO:

L’UE NON può intervenire sul diritto di famiglia MATERIALE non può

dire a che condizioni ci si può sposare etc.,

L’UE interviene nel diritto di famiglia in materia di DIP giudice competente,

legge applicabile, circolazione sentenze.

( 2) Quando vi è intervento di DIP su questioni di famiglia PROCEDURA

LEGISLATIVA SPECIALE. Il Parlamento è meramente consultato, dà un

parere e basta

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher brigittasuto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Queirolo Ilaria.
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