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CONSIGLIO EUROPEO
Vede il suo inserimento tra le istituzioni dell’unione europea con il trattato di Lisbona.
È importante dal punto di vista formale. Trova la sua comparsa subito all’inizio, e non
si chiamava così, ma “vertici”; erano riunioni di carattere politico. L’atto unico europeo
aveva formalizzato tale organo e sappiamo che il nome “consiglio europeo” verrà fuori
con il trattato di Mastrid. L’articolo 15 ci dà informazioni a riguardo: la funzione del
consiglio è di impulso; lo strumento del consiglio europeo è utile; si riunisce 3 volte
all’anno.
Quindi il consiglio europeo è un organo quindi che si occupa della sfera politica
dell’unione europea. Proprio Mastri ci dà delle indicazioni sul come è formato il
consiglio europeo, chi vi partecipa e quali sono le riunioni che si svolgono durante
l’anno.
Il consiglio europeo oggi trova la sua disciplina all’interno dell’articolo 15. In
particolare ci dà indicazioni riguardo l’obiettivo del consiglio europeo. La sua
funzione è di impulso. L’unione europea deve perseguire questi obiettivi. Il consiglio è
un momento di confronto/incontro e valutazione dove vengono esposte le priorità
dell’unione europea. Le riunioni del consiglio sono utili per definire i nuovi obiettivi
dell’unione europea. Si riunisce 4 volte all’anno (2 volte per semestre). In realtà
può avere delle riunioni straordinarie (normalmente previste quando accadono delle
situazioni particolari).
Le riunioni sono caratterizzate dal fatto che durino 2 giorni e al termine di tale
riunione il consiglio deve produrre un documento scritto. Esso prende il nome di
“conclusioni del consiglio europeo”.
La riunione non può considerarsi conclusa se non viene prodotto questo documento.
Non è un documento legislativo, non è vincolante, però è un atto fondamentale. Indica
il frutto dell’attività del consiglio.
Il consiglio è composto da: capi di stato degli stati membri, dal suo presidente,
dal presidente della commissione (perché tutela gli interessi dell’unione europea).
Sono soggetti con interessi diversi (il rappresentante degli stati tutela gli interessi
dello stato di appartenenza, ma contemporaneamente partecipa anche il presidente
della commissione, che tutela gli interessi dell’organizzazione internazionale). Per cui
può essere definito un organo ibrido. Due entità con interessi diversi si possono
mettere d’accordo, e insieme decidere il percorso.
Tutte le riunioni vengono sempre aperte da una relazione del presidente del
parlamento europeo (in quanto gli interessi dei cittadini hanno sempre una certa
rilevanza).
I membri del parlamento europeo possono chiedere di essere affiancati dai ministri. Il
consiglio adotta le proprie decisioni per consenso. Se le parti si trovano d’accordo,
allora essa verrà adottata.
Il presidente ha determinati compiti: (previsti dall’articolo 15): deve organizzare i
lavori dell’istituzione; rappresentare l’istituzione; assicurare una continuità delle
attività svolte dal consiglio europeo. Ne garantisce la continuità. Non può avere alcun
mandato nazionale (quindi deve essere un soggetto indipendente dagli stati di
appartenenza, non deve svolgere alcun tipo di incarico a livello nazionale, ma deve
lavorare assolutamente per le istituzioni).
PARLAMENTO EUROPEO
È un’istituzione che rappresenta gli interessi dei cittadini all’interno dell’organizzazione
internazionale. Come vengono scelti questi rappresentanti? All’inizio i rappresentanti
venivano scelti fra i parlamentari nazionali. Ad un certo punto però emerge un
problema, perché all’inizio poteva funzionare (perché le riunioni erano molto limitate),
man mano che l’UE si sviluppava, si evidenzia la problematica dell’assenteismo. Allora
si è deciso che non venivano più selezionati fra i parlamentari nazionali, ma si sarebbe
proceduto ad un suffragio universale diretto. Ovvero i soggetti si candidano e noi
cittadini li eleggiamo. 1976 viene introdotta la modifica al trattato. E la prima elezione
formale si è tenuta nel 1979.
I componenti non possono superare i 750 membri + 1 (il presidente). Questi seggi
sono distribuiti in base demografica fra i Stati (più cittadini ha uno Stato, più seggi ci
sono). Il minimo è di 6, il massimo di 96. Per esempio la Germania ha 96 seggi, l’Italia
73, l’Estonia 6.
Lezione 18/10/2017
L’elezione avviene fra i parlamentari degli Stati membri (all’inizio), successivamente si
passa al suffragio universale. All’interno di tutti gli stati membri, da giovedì a
domenica. È un periodo che vede tutti gli Stati coinvolti, mentre lo spoglio avviene
contemporaneamente la domenica (solitamente la sera; c’è stato un periodo in cui si è
potuto votare anche il sabato pomeriggio; questa è una novità particolare). Non c’è
attuale un sistema elettorale comune, ma ogni stato utilizza il proprio metodo.
Il mandato dura 5 anni e può essere rinnovabile, nel senso che si può ricandidare.
Esistono incompatibilità:
Relativa a incarichi all’interno di altre istituzioni europee (perché si tutelano
interessi diversi)
Relativa a eventuali mandati all’interno di governi nazionali (perché i
membri del consiglio dell’unione europea vengono scelti tra i membri dei
governi nazionali)
Relativa al fatto di non poter avere incarichi all’interno dei parlamenti
nazionali (il problema è sempre legato all’assenteismo)
Una volta che abbiamo i nostri soggetti, questi devono scegliere il proprio presidente,
più 14 vice-presidenti, a cui si uniranno 5 questori. Questi costituiscono insieme
“l’ufficio di presidenza”. Il presidente del parlamento europeo dura 2 anni e mezzo ed
è rinnovabile. Il suo ruolo è molto importante, ed è colui che apre i consigli europei,
ovvero le riunioni dei consigli europei. Il presidente è affiancato da un segretario.
I parlamentari europei vengono divisi all’interno degli spicchi; questi spicchi
rappresentano i gruppi politici; all’interno di questi spicchi vengono inseriti i vari
parlamentari europei.
Come far lavorare i parlamentari? Vengono divisi in commissioni permanenti
(attualmente sono 20). Cercano di riprodurre le percentuali dei gruppi politici. Vengono
creati dei mini parlamenti. A ciascuna viene data una materia specifica di cui dovrà
occuparsi. In questo modo è più facile gestire il tutto e studiare per bene ogni singola
materia.
Il parlamento si riunisce il secondo martedì del mese di marzo di ogni anno. Ma le
commissioni permanenti si riuniscono molto spesso, per cui si dice che il parlamento è
sempre in sessione. In aula ci deve essere almeno 1/3 dei parlamentari. La votazione è
raggiunta se la metà ha espresso lo stesso giudizio. Non si raggiungerà mai
l’unanimità. Ci sono alcuni casi particolari in cui la richiesta è di 2/3 di presenze in
aula.
Il parlamento europeo ha 3 sedi che sono state stabilite dal consiglio europeo (perché i
membri del parlamento stesso non sono stati in grado di scegliere e mettersi
d’accordo).
STRASBURGO (si trova di fronte alla corte europea dei diritti dell’uomo) BRUXELLES
(si riuniscono le commissioni permanenti) LUSSEMBURGO (le riunioni del segretariato
generale). Sono tutte visitabili.
I membri del parlamento europeo godono dell’immunità:
1) Funzionale, ovvero che i parlamentari non possono essere perseguiti per le
espressioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni
2) Giurisdizionale, ovvero nel momento in cui il soggetto ha il mandato da
parlamentare europeo, non può essere processato. Questa regola non funziona
quando la persona viene colta nel bel mezzo del reato. Terminato il proprio
mandato, verrà sottoposto al processo
LE FUNZIONI
Ha progressivamente cercato di ampliare le proprie competenze a vere un ruolo attivo
all’interno dell’organizzazione internazionale.
Legislativa
Bilancio
Di controllo sulle attività degli Stati
Di controllo sulle attività delle istituzioni
Di controllo sulle attività dell’apparato amministrativo
Possiamo dividere tutte queste funzioni in due macro categorie: legislativa e di
controllo (su diversi aspetti della vita dell’unione europea; esercitata sulle attività
normative e sulle istituzioni e sull’apparato amministrativo).
Funzione legislativa
Nel corso dello sviluppo dei vari trattati, sono state aggiunte delle procedure
legislative a favore del parlamento europeo. Il ruolo di co-legislatore è stato
riconosciuto dal parlamento europeo attraverso la procedura legislativa ordinaria. Il
parlamento europeo ha una funzione legislativa che esercita come legislatore
all’interno della nostra unione europea. In particolare il trattato di Lisbona ha previsto
due tipologie di procedure:
Ordinaria (utilizzata nel 90% dei casi); è una procedura articolata che vede
la sua disciplina all’interno dell’art. 294 del Trattato sul funzionamento
dell’unione europea. Il consiglio e il parlamento europeo sono posti sullo
stesso piano. È una procedura che oggi viene prevista quasi tutti gli ambiti
di interesse dell’unione europea. Si vuole fare in modo che il parlamento
europeo intervenga in modo significato all’interno della vita
dell’organizzazione internazionale. Se si trovano immediatamente
d’accordo, la situazione si risolve in cica2/3 settimane. Altrimenti rischia di
diventare una procedura legislativa molto più lunga (circa 12 mesi). È una
procedura che rischia di rallentare lo sviluppo dell’unione europea.
La procedura parte con una proposta di legge formulata dalla commissione
europea (il principale soggetto che propone norme giuridiche) al
parlamento europeo. Quest’ultimo la valuta, la analizza e redige un
documento scritto all’interno del quale inoltra le sue osservazioni. Questo
documento verrà inoltrato al Consiglio. Se tutto combacia, allora l’atto
normativo viene adottato. Questa è la soluzione ideale (15 giorni). Non
sempre però funziona così. Può succedere che il consiglio non accetti la
posizione del parlamento europeo. Allora a questo punto il consiglio redige
un proprio documento, dove informa il parlamento di non condividere
alcune posizioni. Il consiglio formalizza le sue proposte.
A questo punto si apre una seconda lettura. Il parlamento europeo si
rigua