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CONSIGLIO EUROPEO

Vede il suo inserimento tra le istituzioni dell’unione europea con il trattato di Lisbona.

È importante dal punto di vista formale. Trova la sua comparsa subito all’inizio, e non

si chiamava così, ma “vertici”; erano riunioni di carattere politico. L’atto unico europeo

aveva formalizzato tale organo e sappiamo che il nome “consiglio europeo” verrà fuori

con il trattato di Mastrid. L’articolo 15 ci dà informazioni a riguardo: la funzione del

consiglio è di impulso; lo strumento del consiglio europeo è utile; si riunisce 3 volte

all’anno.

Quindi il consiglio europeo è un organo quindi che si occupa della sfera politica

dell’unione europea. Proprio Mastri ci dà delle indicazioni sul come è formato il

consiglio europeo, chi vi partecipa e quali sono le riunioni che si svolgono durante

l’anno.

Il consiglio europeo oggi trova la sua disciplina all’interno dell’articolo 15. In

particolare ci dà indicazioni riguardo l’obiettivo del consiglio europeo. La sua

funzione è di impulso. L’unione europea deve perseguire questi obiettivi. Il consiglio è

un momento di confronto/incontro e valutazione dove vengono esposte le priorità

dell’unione europea. Le riunioni del consiglio sono utili per definire i nuovi obiettivi

dell’unione europea. Si riunisce 4 volte all’anno (2 volte per semestre). In realtà

può avere delle riunioni straordinarie (normalmente previste quando accadono delle

situazioni particolari).

Le riunioni sono caratterizzate dal fatto che durino 2 giorni e al termine di tale

riunione il consiglio deve produrre un documento scritto. Esso prende il nome di

“conclusioni del consiglio europeo”.

La riunione non può considerarsi conclusa se non viene prodotto questo documento.

Non è un documento legislativo, non è vincolante, però è un atto fondamentale. Indica

il frutto dell’attività del consiglio.

Il consiglio è composto da: capi di stato degli stati membri, dal suo presidente,

dal presidente della commissione (perché tutela gli interessi dell’unione europea).

Sono soggetti con interessi diversi (il rappresentante degli stati tutela gli interessi

dello stato di appartenenza, ma contemporaneamente partecipa anche il presidente

della commissione, che tutela gli interessi dell’organizzazione internazionale). Per cui

può essere definito un organo ibrido. Due entità con interessi diversi si possono

mettere d’accordo, e insieme decidere il percorso.

Tutte le riunioni vengono sempre aperte da una relazione del presidente del

parlamento europeo (in quanto gli interessi dei cittadini hanno sempre una certa

rilevanza).

I membri del parlamento europeo possono chiedere di essere affiancati dai ministri. Il

consiglio adotta le proprie decisioni per consenso. Se le parti si trovano d’accordo,

allora essa verrà adottata.

Il presidente ha determinati compiti: (previsti dall’articolo 15): deve organizzare i

lavori dell’istituzione; rappresentare l’istituzione; assicurare una continuità delle

attività svolte dal consiglio europeo. Ne garantisce la continuità. Non può avere alcun

mandato nazionale (quindi deve essere un soggetto indipendente dagli stati di

appartenenza, non deve svolgere alcun tipo di incarico a livello nazionale, ma deve

lavorare assolutamente per le istituzioni).

PARLAMENTO EUROPEO

È un’istituzione che rappresenta gli interessi dei cittadini all’interno dell’organizzazione

internazionale. Come vengono scelti questi rappresentanti? All’inizio i rappresentanti

venivano scelti fra i parlamentari nazionali. Ad un certo punto però emerge un

problema, perché all’inizio poteva funzionare (perché le riunioni erano molto limitate),

man mano che l’UE si sviluppava, si evidenzia la problematica dell’assenteismo. Allora

si è deciso che non venivano più selezionati fra i parlamentari nazionali, ma si sarebbe

proceduto ad un suffragio universale diretto. Ovvero i soggetti si candidano e noi

cittadini li eleggiamo. 1976 viene introdotta la modifica al trattato. E la prima elezione

formale si è tenuta nel 1979.

I componenti non possono superare i 750 membri + 1 (il presidente). Questi seggi

sono distribuiti in base demografica fra i Stati (più cittadini ha uno Stato, più seggi ci

sono). Il minimo è di 6, il massimo di 96. Per esempio la Germania ha 96 seggi, l’Italia

73, l’Estonia 6.

Lezione 18/10/2017

L’elezione avviene fra i parlamentari degli Stati membri (all’inizio), successivamente si

passa al suffragio universale. All’interno di tutti gli stati membri, da giovedì a

domenica. È un periodo che vede tutti gli Stati coinvolti, mentre lo spoglio avviene

contemporaneamente la domenica (solitamente la sera; c’è stato un periodo in cui si è

potuto votare anche il sabato pomeriggio; questa è una novità particolare). Non c’è

attuale un sistema elettorale comune, ma ogni stato utilizza il proprio metodo.

Il mandato dura 5 anni e può essere rinnovabile, nel senso che si può ricandidare.

Esistono incompatibilità:

Relativa a incarichi all’interno di altre istituzioni europee (perché si tutelano

 interessi diversi)

Relativa a eventuali mandati all’interno di governi nazionali (perché i

 membri del consiglio dell’unione europea vengono scelti tra i membri dei

governi nazionali)

Relativa al fatto di non poter avere incarichi all’interno dei parlamenti

 nazionali (il problema è sempre legato all’assenteismo)

Una volta che abbiamo i nostri soggetti, questi devono scegliere il proprio presidente,

più 14 vice-presidenti, a cui si uniranno 5 questori. Questi costituiscono insieme

“l’ufficio di presidenza”. Il presidente del parlamento europeo dura 2 anni e mezzo ed

è rinnovabile. Il suo ruolo è molto importante, ed è colui che apre i consigli europei,

ovvero le riunioni dei consigli europei. Il presidente è affiancato da un segretario.

I parlamentari europei vengono divisi all’interno degli spicchi; questi spicchi

rappresentano i gruppi politici; all’interno di questi spicchi vengono inseriti i vari

parlamentari europei.

Come far lavorare i parlamentari? Vengono divisi in commissioni permanenti

(attualmente sono 20). Cercano di riprodurre le percentuali dei gruppi politici. Vengono

creati dei mini parlamenti. A ciascuna viene data una materia specifica di cui dovrà

occuparsi. In questo modo è più facile gestire il tutto e studiare per bene ogni singola

materia.

Il parlamento si riunisce il secondo martedì del mese di marzo di ogni anno. Ma le

commissioni permanenti si riuniscono molto spesso, per cui si dice che il parlamento è

sempre in sessione. In aula ci deve essere almeno 1/3 dei parlamentari. La votazione è

raggiunta se la metà ha espresso lo stesso giudizio. Non si raggiungerà mai

l’unanimità. Ci sono alcuni casi particolari in cui la richiesta è di 2/3 di presenze in

aula.

Il parlamento europeo ha 3 sedi che sono state stabilite dal consiglio europeo (perché i

membri del parlamento stesso non sono stati in grado di scegliere e mettersi

d’accordo).

STRASBURGO (si trova di fronte alla corte europea dei diritti dell’uomo) BRUXELLES

(si riuniscono le commissioni permanenti) LUSSEMBURGO (le riunioni del segretariato

generale). Sono tutte visitabili.

I membri del parlamento europeo godono dell’immunità:

1) Funzionale, ovvero che i parlamentari non possono essere perseguiti per le

espressioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni

2) Giurisdizionale, ovvero nel momento in cui il soggetto ha il mandato da

parlamentare europeo, non può essere processato. Questa regola non funziona

quando la persona viene colta nel bel mezzo del reato. Terminato il proprio

mandato, verrà sottoposto al processo

LE FUNZIONI

Ha progressivamente cercato di ampliare le proprie competenze a vere un ruolo attivo

all’interno dell’organizzazione internazionale.

Legislativa

 Bilancio

 Di controllo sulle attività degli Stati

 Di controllo sulle attività delle istituzioni

 Di controllo sulle attività dell’apparato amministrativo

Possiamo dividere tutte queste funzioni in due macro categorie: legislativa e di

controllo (su diversi aspetti della vita dell’unione europea; esercitata sulle attività

normative e sulle istituzioni e sull’apparato amministrativo).

Funzione legislativa

Nel corso dello sviluppo dei vari trattati, sono state aggiunte delle procedure

legislative a favore del parlamento europeo. Il ruolo di co-legislatore è stato

riconosciuto dal parlamento europeo attraverso la procedura legislativa ordinaria. Il

parlamento europeo ha una funzione legislativa che esercita come legislatore

all’interno della nostra unione europea. In particolare il trattato di Lisbona ha previsto

due tipologie di procedure:

Ordinaria (utilizzata nel 90% dei casi); è una procedura articolata che vede

 la sua disciplina all’interno dell’art. 294 del Trattato sul funzionamento

dell’unione europea. Il consiglio e il parlamento europeo sono posti sullo

stesso piano. È una procedura che oggi viene prevista quasi tutti gli ambiti

di interesse dell’unione europea. Si vuole fare in modo che il parlamento

europeo intervenga in modo significato all’interno della vita

dell’organizzazione internazionale. Se si trovano immediatamente

d’accordo, la situazione si risolve in cica2/3 settimane. Altrimenti rischia di

diventare una procedura legislativa molto più lunga (circa 12 mesi). È una

procedura che rischia di rallentare lo sviluppo dell’unione europea.

La procedura parte con una proposta di legge formulata dalla commissione

europea (il principale soggetto che propone norme giuridiche) al

parlamento europeo. Quest’ultimo la valuta, la analizza e redige un

documento scritto all’interno del quale inoltra le sue osservazioni. Questo

documento verrà inoltrato al Consiglio. Se tutto combacia, allora l’atto

normativo viene adottato. Questa è la soluzione ideale (15 giorni). Non

sempre però funziona così. Può succedere che il consiglio non accetti la

posizione del parlamento europeo. Allora a questo punto il consiglio redige

un proprio documento, dove informa il parlamento di non condividere

alcune posizioni. Il consiglio formalizza le sue proposte.

A questo punto si apre una seconda lettura. Il parlamento europeo si

rigua

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
72 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aydy.musyc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Mattone Monica Chiara.