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La potestà di governo
La potestà di governo si distingue in legislativa, esecutiva e giudiziale (chi fa le leggi, chi governa e chi giudica). Nel diritto canonico non c'è divisione di poteri, la potestà è, nella sua totalità, nelle mani di una persona o un organismo, sia per la chiesa universale che per le chiese particolari. Nelle diocesi la potestà di governo spetta al vescovo.
Il fatto che nel suo insieme sia nelle mani di un'unica persona non significa, però, che le tre funzioni siano esercitate dalla stessa persona, perché se la titolarità è in capo a un'unica persona, le funzioni possono essere esercitate da altre persone, e spesso lo sono.
La potestà si distingue in potestà ordinaria e delegata.
Ordinaria: viene riconosciuta a chi è titolare di un ufficio (es. ufficio di vescovo)
Delegata: viene conferita a un delegato da un delegante, il delegante per delegare.
potestà deveesserne titolare quindi deve avere potestà ordinaria.
Nell’ambito della potestà, non tutte possono essere delegate.
Nell’ambito della potestà ordinaria, che è connessa a titolarità di un ufficio, vi sono 2 sottocategorie:
- Propria: propria del titolare di quell’ufficio
- Vicaria: propria del vicario, la persona che la legge prevede come ausilio a quell’ufficio (nonconfondere vicaria con delegata, la potestà vicaria è prevista da una legge ed è porzione dellapotestà ordinaria che la legge attribuisce al vicario, la potestà delegata invece è porzione di potestàche il delegante decide di conferire al delegato)
Perché codice prevede l’esistenza di vicari?
Perché non tutte le potestà possono essere delegate e anche quelle che possono essere delegatenon possono essere delegate da tutti (es. potestà legislativa: pontefice può
delegarle ma le autorità inferiori non possono farlo). Il canone 135 dice che la potestà legislativa deve essere esercitata nel modo in cui è previsto dal diritto […] (la potestà giudiziale può essere delegata solo per gli atti preparatori)
Altra forma di legge
Determinate leggi possono essere promulgate con denominazione di decreti generali (fare attenzione che decreto di per sé è un atto amministrativo singolare, mentre queste sono leggi) Decreti generali emanati dalla potestà legislativa che contengono prescrizioni comuni a tutti i destinatari, producono gli stessi effetti di una legge, sono vere e proprie leggi.
Da questi si distinguono la istruzioni, che sono atti di potestà esecutiva e vengono emanati da chi ha autorità legislativa nei limiti della propria competenza, servono a integrare le leggi e curare l’esecuzione delle leggi per stabilirne criteri specifici, sono atti dell’autorità
esecutiva. Sia i decreti generali che le istruzioni, non possono derogare né contenere iscrizioni contrarie anorme superiori.
INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
Interpretazione legge —> unico fenomeno: (accezione propria e integrazione legge)
- Canone 16: interpretazione autentica, consiste nell'interpretazione data dal legislatore (chi faleggi) o da chi abbia ricevuto da lui questa facoltà. Se essa è contenuta in una legge, ha la stessa efficacia della legge e dovrà essere promulgata come una legge, cioè se è particolare con il diritto particolare. Ha efficacia retroattiva; se restringe o estende le cose vigenti non ha effetto retroattivo, è come se fosse una norma nuova; se invece l'interpretazione viene solo a chiarire, allora ha effetto retroattivo, perché chiarisce semplicemente. Quindi può essere contenuta in una legge avendo carattere di generalità oppure può avvenire in una sentenza o un
atto amministrativo che riguarda un caso specifico ma vale solo per il caso concreto senza il carattere della generalità.
- Canone 17: procedimento logico giuridico diretto a cogliere estrarre e capire significato norma.
- a) la legge ecclesiastica deve essere intesa con significato usuale delle parole, interpretazione letterale.
- b): Può essere che a non sia sufficiente allora dobbiamo fare riferimento al contesto, interpretazione sistematica.
- c) se anche b non è di aiuto, allora si fa ricorso ai luoghi paralleli, se ce ne sono, interpretazione estensiva.
- d) se nemmeno c aiuta, si fa riferimento alle circostanze della legge, interpretazione e all'intendimento del legislatore, interpretazione razionale.
Quando si parla di ratio della norma bisogna chiedersi quale bene giuridico la norma tutela, che emerge da valutazione della norma stessa. Identificazione ratio è anche momento essenziale e insostituibile di ogni momento interpretativo perché fibbia.
O chiederci quale bene giuridico è tutelato. Mens ratio non deve essere confusa con la volontà del legislatore storico, possiamo fare riferimento a lavori preparatori, ma non ha grande importanza. Interpretazione si distingue in: interpretazione volontaristica (si propone di individuare la volontà del legislatore storico) e interpretazione razionale (mens legislatori non è più intesa come ricostruzione della volontà del legislatore storico, ma come ragione giustificatrice che sottostà al testo di legge). Rationabilitas, il concetto di ratio ci fa venire in mente autori come San Tommaso e Suarez —> si identifica con il razionamento naturale che ogni norma canonica deve avere secondo la visione propria della chiesa, è fondamento naturale che ogni norma deve avere. Se da un lato la razionalità della norma viene avvertita da tutti i sistemi giuridici, nel diritto canonico non vi può essere norma che contrasti con il
diritto divino. Non può esserci nessuna norma contraria allarationabilitas.
- Canone 18: aggiunge considerazioni; dal momento che parole possono avere significati diversi, un teso legislativo, una norma o una disposizione, può dare interpretazione larga (abbraccia più cose) o ristretta (abbraccia meno cose). Il canone ci dice che si ispira ad un'antica regola per la quale bisogna restringere le leggi odiose (quelle che impongono pena, quelle che limitano libero esercizio dei diritti, quelle che contengono eccezione nei confronti di altra legge), quindi l'interprete deve fare un'interpretazione restrittiva.
- Organismo curia romana: pontifico consiglio interpretazione testi legislativi (19.03.22->non si chiama più così ma DICASTERO PER TESTI LEGISLATIVI).
In ogni ordinamento vi è l'esigenza di risolvere i contrasti sull'interpretazione e le diatribe tra i diritti delle persone e le necessità.
Dell'ordinamento (diritti dei singoli opposti a necessità di ordinamento). Ciò può richiedere una verifica da parte di qualcuno di più autorevole del singolo giudice o tribunale, essendo il governo della chiesa universale, all'interno della curia romana (insieme di dicasteri che svolgono servizio al pontefice nel governo della chiesa universale), ce n'è uno che si occupa dell'interpretazione. Questo dicastero nasce nel 1984: aveva il compito di interpretare i canoni e le leggi universali della chiesa latina, con questa commissione era cessata di esistere la commissione per la revisione del codice. Nel 1988, la commissione diventa consiglio e viene ampliata la sua competenza: le leggi delle chiese orientali e di tutte le leggi comuni alle chiese orientali cattoliche.
Il dicastero ha diverse funzioni:
- Generale funzione interpretativa delle leggi della chiesa
- Consulente agli altri dicasteri della curia romana
- Giudizio conformità leggi e decreti
particolari- Esaminare decreti generali delle conferenze episcopali e dei concili generali che non possono essere emanati senza il previo esame
• Canone 19: quando ci si rivolge a giudice per un problema, quella autorità mi deve dare una risposta giuridica, tutti gli ordinamenti devono farlo, il giudice non può rifiutarsi di decidere ma deve sempre dare una soluzione conforme al diritto, così come qualunque interprete. Sono indicati i Principi di diritto supplettorio.
4 mezzi di integrazione legge peculiari al sistema del legislatore italiano:
- Analogia iuris
- Analogia
- Giurisprudenza e prassi curia romana
- Comune e costante dottrina
È una novità rispetto al codice del 1917 che non conteneva una norma simile. All'analogia si ricorre in presenza di una lacuna normativa, se non c'è una norma per un caso concreto e devo supplire al vuoto, ricorro a questo strumento. Analogia è legis quando fa riferimento a una norma
specifica; è iuris quando non trova una norma cui fare riferimento e deve fare riferimento ai principi generali del diritto. Con l'analogia si introduce una norma che supplisce ad una norma non preesistente e dunque una norma nuova. Prendo la norma e ne faccio una nuova perché il caso non vi rientrerebbe. È un modo di legge procedere logico in 3 momenti:
- reperisco tra le norme già vigenti i casi più accostabili o simili al caso che mi è capitato
- isolati i casi analoghi si risale a ratio (principio ispiratore della norma)
- ricaviamo da ratio di quella norma, la norma che ci serve, che disciplinano casi analoghi, potrà essere valido per tutti i casi successivi.
Se vi è difetto di regolamentazione (per il procedimento può giovarsi e fare riferimento ai principi fondamentali, i principi supremi dell'ordinamento e alla ratio che è sottostante a tutto il diritto canonico che promana dal comandamento
evangelico della carità. Equità canonica: anche se il canone 19 la collega ai principi generali del diritto, in realtà l'ispirazione equitativa deve essere uno strumento base, un presidio per tutti i mezzi del diritto suppletorio. Non è né una forma di interpretazione né una regola. EQUITÀ La volta scorsa abbiamo parlato dell'integrazione e il canone 19 ci ha introdotti al concetto di equità. Abbiamo anticipato che il ruolo dell'equità è centrale e va ben oltre la norma del canone 19, i suoi angusti limiti che prevede, e permea tutto l'ordinamento canonico. Nelle varie materie l'Equità ha più di un significato. - diritto romano -> usato per tracciare linee demarcazione tra epikeia - Scienze processuali e privatiste moderne -> si declina come giustizia del caso singolo, quasi che fosse lo strumento per bilanciare oscillazione tra esigenza di interpretare legge elità e della giustizia nella Chiesa cattolica. Il diritto canonico è un insieme di norme e regole che regolano la vita e l'organizzazione della Chiesa. Esso si basa sulle Sacre Scritture, sulla tradizione e sul magistero della Chiesa. Il diritto canonico riguarda diversi aspetti della vita ecclesiale, come ad esempio l'amministrazione dei sacramenti, la disciplina del clero, la gestione dei beni ecclesiastici e la risoluzione delle controversie. È importante sottolineare che il diritto canonico non è statico, ma si evolve nel tempo per rispondere alle esigenze della Chiesa e della società.