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PALETTI SUL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

L'agenzia può procedere a pignoramento immobiliare solo se il credito fiscale è superiore a 120.000 euro e solo se il suo valore supera i 120.000 euro e terzo, non può essere pignorata l'unica casa del contribuente se lui ci abita e se quell'immobile non è considerato di lusso (introdotti dalla crisi del 2008).

Agenzia entrate e riscossione deve agire entro dei termini pena decadenza:

  1. In caso di liquidazione automatica, va notificata la cartella entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, se si parla di controlli formali allora entro il quarto anno, in caso di accertamento va notificata la cartella entro il 31/12 del secondo anno successivo dall'anno in cui è divenuto definitivo.
  2. Se non paga una rata il contribuente, essa viene riscossa con la cartella entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui la rata doveva essere stata pagata.

CAPITOLO 11

I CREDITI D'IMPOSTA: quando il contribuente è in credito con il fisco e accade per 2 ragioni: 1. Il contribuente ha versato un'imposta superiore a quella dovuta (pagamento indebito) ad esempio se il contribuente dopo la notifica di accertamento ha versato la somma liquidata nell'avviso e la CTP annulla l'accertamento allora le somme devono essere restituite. 2. Quando il tributo non è compatibile o viene dichiarato incostituzionale. Esiste un'altra ipotesi in cui il contribuente si può trovare a credito quando esso va a pagare un'imposta superiore a quella dovuta ma in forza di pagamenti lecitamente eseguiti. (nonostante il pagamento sia corretto, la somma totale di quanto va a tipico nel caso delle ritenute d'acconto o gli versare è superiore a quella dovuta) -> acconti d'imposta (quando il contribuente, versando acconti, esso li versa e poi la somma degli acconti supera l'importo effettivamente dovuto.) Questo accadespesso anche nell'IVA DA VERSARE (iva a debito- iva a credito) e quando il primo è inferiore al secondo, il contribuente si trova con un credito iva. Dipende dal meccanismo applicativo del tributo. Il contribuente può fare: 1. Utilizza il credito in compensazione orizzontale (quando il credito viene utilizzato in compensazione dei debiti relativi ad un'altra imposta) o in compensazione verticale (utilizzo il credito in compensazione dei debiti successivi relativi alla stessa imposta). Quelle verticali non incontrano limiti, mentre quelle orizzontali incontrano diversi limiti (limite assoluto che non può essere superato di 2 milioni di euro ed è ammessa solo dopo che viene presentata la dichiarazione dalla quale scaturisce il credito, e inoltre se si vuole utilizzare un credito superiore a 5mila euro occorre presentare un visto di conformità insieme alla dichiarazione; infine non è possibile utilizzare crediti relativi a tributi erariali, il

Cui gettito va allo stato, se il contribuente è a sua volta debitore nei confronti del fisco per somme superiori a 1500 euro che risultino dall'iscrizione al ruolo). Per facilitare il contribuente sono state emanate alcune norme che prevedono, per professionisti e imprese che vendevano servizi o cedevano beni verso la PA, la possibilità di compensare i debiti tributari con questi crediti commerciali nei confronti della PA.

2. Cessione del credito fiscale: il contribuente può cedere a terzi il credito. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura autenticata privata da notaio e va notificato all'agenzia delle entrate.

3. Chiedere il rimborso: il contribuente può chiedere la restituzione della somma pagata in più entro però un termine di decadenza pari a, per le imposte dirette e IRAP, entro 48 mesi dalla data del pagamento, 5 anni per i tributi locali e 3 anni per successione e donazione. Una volta presentata

La richiesta, l'agenzia può accettare o negare la richiesta disconoscendone il credito. Il provvedimento diretto del rimborso è impugnabile davanti alla commissione tributaria e ha 60 giorni di tempo per contestare il diniego di rimborso. Se non lo impugna entro 60 giorni diventa definitivo il rifiuto. Oppure l'agenzia non rimborsa ma non dice nulla, decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza si forma il silenzio diniego, cioè il silenzio rifiuto dell'agenzia. Il provvedimento silenzioso può essere sempre impugnato dal contribuente. Può essere impugnato entro 10 anni dalla formazione del silenzio rifiuto. Anche la richiesta di rimborso incontra un limite presente nell'articolo 48 bis del DPR 602/1973, oltre alla decadenza, il rimborso non viene erogato laddove il contribuente sia a sua volta debitore nei confronti della PA per somme derivanti da cartelle di pagamento superiori a 10.000 euro complessivamente. Se il

Il contribuente indica crediti non spettanti (inventandosi l'esistenza di crediti), l'ordinamento distingue tra 2 tipologie di credito:

  1. INESISTENTE: un credito a cui mancano i presupposti costitutivi
  2. ESISTENTE: un credito per il quale il contribuente ha utilizzato in compensazione una quota eccedente a quella utilizzabile o lo ha utilizzato violando le norme relative al procedimento di utilizzo di questo credito

A questo punto l'agenzia recupera il credito con due procedure:

  1. Se il contribuente ha utilizzato un credito inesistente, può recuperarlo con un apposito provvedimento notificato al contribuente entro il 31/12 dell'ottavo anno successivo a quello in cui ha ottenuto il rimborso. Inoltre, viene aggiunta una sanzione che va dal 100 al 200% del credito utilizzato dal contribuente.
  2. Se invece il contribuente non ha rispettato la procedura,...

L'agenzia lo recupera entro il 31/12 del quinto anno in cui è stato usato in compensazione/rimborsato e la sanzione è pari al 30% del credito utilizzato.

CAPITOLO 12 DISCIPLINA DELLE IMPOSTE: IRPEF

IRPEF – imposta sul reddito delle persone fisiche dpr. 917/1986 – art. 1 del testo unico o anche tuir stabilisce che il presupposto dell'IRPEF è il possesso di redditi sia in denaro che in natura rientranti nelle categorie indicate nel art. 6.

Il Possesso è inteso come conseguimento, ottenimento e la sua acquisizione nel patrimonio, prodotta ex-nuova la ricchezza, nuove entrate nel periodo d'imposta.

Art 6 prevede queste 6 categorie:

  1. Redditi fondiari - dallo sfruttamento dei beni immobili che si trovano nel territorio dello stato italiano
  2. Redditi di capitale - che derivano dallo sfruttamento di una somma di denaro dall'esecuzione di un investimento di denaro
  3. Reddito da lavoro dipendente
  4. Reddito di lavoro autonomo
  5. Redditi

d'impresa di carattere commerciale imprenditoriale- Redditi diversi che include con caratteristiche diverse dagli altri 5 tipi di redditi (tutte le ipotesi che voleva tassare ma che non avevano le caratteristiche per entrare nelle altre categorie)

Anche i redditi che derivano da attività illecita possono rientrare in una di quelle categorie.

Il periodo d'imposta va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

I soggetti passivi sono le persone fisiche che hanno un reddito tassabile.

L'articolo 3 afferma che le persone fisiche residenti sono assoggettate alle imposte IRPEF in relazione ai redditi ovunque prodotti nel mondo, a differenza delle persone fisiche non residenti che pagano IRPEF in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello stato italiano. (gli enti collettivi sono assoggettati all'IRES)

PROBLEMA: Doppia imposizione internazionale per i residenti italiani: la persona fisica in relazione ai redditi prodotti all'estero sono tassati sia in

Italia che nello statostraniero dove il residente italiano ha la fonte del reddito. tassato in Italia e nello stato della fonte. Per evitarla ci sono 2 strumenti:

  1. Convenzione contro le doppie imposizioni: accordi bilaterali fra due stati (circa 70 convenzioni fatte dall'Italia con altri paesi). Queste convenzioni prevedono quale dei 2 stati ha diritto di tassare e quale dei due ha diritto di ritirarsi.
  2. Quando invece produce reddito il cittadino italiano all'estero con uno stato che non ha convenzioni con l'Italia si parla, come stabilito dal 165 del TUF, prevede che il residente italiano, una volta calcolata l'IRPEF DOVUTA includendo anche i redditi prodotti all'estero, ha diritto ad un credito di imposta, avendo il diritto di detrarre dall'imposta italiana, con certi limiti quantitativi, l'imposta pagata all'estero. L'imposta estera diventa un credito d'imposta.

Per i non residenti, se sono soggetti IRPEF solo per i redditi prodotti italiani.

c'è il problema del collegamento territoriale poiché il reddito è tassabile in Italia solo se conseguito in Italia. L'articolo 23 del TUF dice che, per i redditi fondiari, il reddito si intende conseguito in Italia quando in Italia si trova l'immobile da cui deriva il reddito. Per i redditi di capitale, il reddito si considera prodotto in Italia se qui risiede il debitore degli interessi o della somma che costituisce reddito di capitale per il non residente. I redditi da lavoro sono tassati in Italia quando derivano da attività svolta materialmente in Italia. Per i redditi d'impresa serve che l'attività sia svolta in Italia e deve essere svolta attraverso una STABILE ORGANIZZAZIONE, ossia una sede fissa di affari che ha l'imprenditore straniero in Italia (ufficio, negozio, succursale). I redditi diversi sono tassabili se in Italia si trova il bene da cui proviene il reddito o è svolta l'attività.

quale si genera il reddito. Residente in Italia ai fini del Irpef – per stabilire se la persona è residente la legge stabilisce 3 criteri alternativi (ossia ne basta solo uno per essere considerato residente) Art 2. del Testo unico stabilisce che si è residente se:
  1. per la maggior parte del periodo d’imposta è iscritto all’anagrafe di un comune italiano (presso ogni comune c’è l’anagrafe che contiene i nomi dei residenti). Finchè non si cancella dall’anagrafe, si considera comunque residente.
  2. Se possiede per la maggior parte del periodo d’imposta, nonostante non sia iscritto all’anagrafe, la residenza civilistica in Italia che coincide col luogo dove vi è la dimora abituale della persona fisica ossia la presenza fisica duratura e stabile che coincide con la volontà di rimanere in Italia. 2 requisiti: il primo è la presenza fisica (oggettivo sostanziale), il secondo è
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A.A. 2021-2022
59 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucadalle75 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Gaffuri Alberto Maria.