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IVA.
Importazione di beni→ sono definite dall’art. 1 del DPR 633 del 1973. Importazioni da chiunque
effettuate. Operazione che comporta l’introduzione in Italia di un bene proveniente da uno stato
extraeuropeo. L’elemento oggettivo e l’elemento territoriale si fondono perché l’elemento
centrale dell’operazione è dato dall’introduzione nel territorio italiano. Il tutto ha un limite
quantitativo non tassabile per i turisti→ importazione esente da tributo. Il soggetto passivo è il
debitore dell’imposta è CHIUNQUE. Ci sono delle ipotesi in cui se chi importa un bene non è un
imprenditore o un lavoratore autonomo vi è un caso in cui si ha un’associazione tra contribuente
di diritto e di fatto sono incisi dall’IVA. viene meno questa dissociazione e il contribuente di
→
diritto è anche il soggetto che subisce l’onere. Il consumatore diventa debitore nei confronti dello
stato. La maggior parte delle importazioni, pero`, sono effettuate dagli imprenditori o dai
lavoratori autonomi, fanno leva su dei soggetti che lo fanno professionalmente. Basta la il portare
un bene in Italia e non la presenza di un contratto di trasferimento di proprietà o di godimento
sul determinato bene.
Le esportazioni (cessione all’esportazione)→ si caratterizzano diversamente dalle importazioni
perché`:
Dal profilo soggettivo→ ai fini IVA si ritiene che esista una cessazione di beni sottostante,
- deve esserci un contratto che riguardi il trasferimento della proprietà o di godimento verso
un corrispettivo. Senza di esso non si pone in essere un’esportazione.
Sul piano oggettivo→ danno luogo solo se sono effettuate da imprenditori o lavoratori
- autonomi. Appunti di diritto tributario
Corso: professioni contabili
Esame: 6CFU
Caso importazioni
*(48 – 32 = 16)
C deve dichiarare il prezzo/ valore dei beni che vuole importate e deve pagare la bolletta doganale
(paga alla dogana un’IVA). Il documento rilevante ai fini IVA quando c’è un’importazione è la
bolletta doganale. unico documento rilevante quando c’è un’importazione. in questo caso
→ →
l’IVA verrà pagata in dogana dal consumatore che diventerà debitore nei confronti dello Stato. →
a questo punto il bene viene immesso nel mercato italiano. Appunti di diritto tributario
Corso: professioni contabili
Esame: 6CFU
Caso esportazioni
Lezione del 23 ottobre 2018
Operazioni intracomunitarie cessioni e acquisti intracomunitarie di beni (all’interno dell’unione
→
europea).
Acquisti intracomunitari di beni:
Elemento oggettivo Deve trattarsi di una operazione che hanno sottostanti un contratto
→
- che comporta il trasferimento del diritto di proprietà o di godimento.
Elemento soggettivo→ Si richiede che sia un ‘imprenditore o lavoratore autonomo non solo
- chi riceve il bene, ma anche il cessionario.
Elemento territoriale→ si ritiene che il bene sia considerato un bene europeo (prodotto in
- un altro Stato europeo o importato in un altro stato europeo) e deve essere materialmente
importato (fisicamente introdotto nello stato di acquisto).
Per esserci un acquisto intracomunitario di beni vi è la necessità di tutti questi elementi, in caso
contrario il bene sarà non imponibile. Appunti di diritto tributario
Corso: professioni contabili
Esame: 6CFU
Cessioni intracomunitarie di beni→ rispondono agli stessi requisiti degli acquisti intracomunitari
di beni. Anche in questo caso gli elementi devono necessariamente essere tutti presenti. Se no
costituiscono un’operazione non imponibile.
Reverse change→ inversione calcolo tributario→ diventa debitore chi acquista. La funzione di
rendere soggetto passivo chi compra non far venire meno che in realtà questo soggetto non vende
il bene e non emette fattura e rimane quindi nella posizione sostanziale di chi compra,
mantenendo tutti i diritti dell’acquirente (la detrazione). Tutte le posizioni soggettive e si
concentra tutto a capo dell’acquirente. il venditore registra una fattura che deve essere registrata
anche nel registro degli acquisti, da cui scaturiscono i diritti di detrazione. meccanismo della
→
doppia registrazione della fattura di acquisto. Non ci sarà quindi il diritto di rivalsa.
Esempio→ acquisto intracomunitaria di beni
Durante l’integrazione della fattura emessa di B capita l’effetto della doppia tassazione.
Appunti di diritto tributario
Corso: professioni contabili
Esame: 6CFU
Esempio cessione intracomunitaria di beni
→
Eccezioni: se un consumatore non soggetto passivo IVA compra in uno stato Europeo e consuma in
Italia pagherà l’IVA nello stato di acquisto, sarà un’operazione nazionale interna dello stato
europeo.
Lezione del 29 ottobre
Cosa capita quando un’operazione nazionale è posta in essere da un soggetto stabilito all’estero?
Si tratta di operazioni nazionali a tutti gli effetti. Il soggetto che pone in essere l’operazione non
è un soggetto stabilito in Italia. L’Art 17 del DPR 633 individua in modo dettagliato quello che già
emerge dall’art. 1 e seguenti dello stesso DPR in ordine ai soggetti passivi. Esso ha stabilito il
debitore di imposta. L’imposta è dovuta da soggetti che effettuano cessione di beni e prestazione
di servizi i quali devono versare la somma che ne deriva sottratte dalle varie detrazioni (a debito
iva a valle, a credito iva a monte). Nei successivi commi ci sono delle deroghe a ciò scritto nel
Appunti di diritto tributario
Corso: professioni contabili
Esame: 6CFU
primo comma, infatti spesso il debitore diventa chi compra il bene o il servizio→ inversione
contabile.
Stabile organizzazione il soggetto non stabilito nel territorio dello Stato (non residente in
→Se
Italia) ha però in Italia una stabile organizzazione (sede fissa) attraverso la quale pone in essere
queste operazioni chi è obbligato a adempiere agli obblighi iva e ad esercitare anche i crediti è la
stabile organizzazione del soggetto nel territorio italiano (deve possedere un numero di partita
iva italiano attraverso il quale vengono effettuate le operazioni attive e passive ai fini iva). Molte
volte il soggetto estero che assume la posizione di capogruppo decide di esercitare in altri stati la
propria attività costituendo una nuova società. in questo caso vi è una stabile organizzazione
→
presente nello Stato. La stabile organizzazione non è un soggetto autonomo dal punto di vista
giuridico, ma dal punto di vista dei fini IVA lo è e diventa l’interlocutore del fisco italiano.
Se non vi è una stabile organizzazione→ per quanto riguarda i beni immobili la territorialità è data
dal fatto che l’immobile debba trovarsi effettivamente sul territorio italiano. L’art. 17 fa una
fondamentale distinzione al comma 2
Se il cessionario del bene o committente del servizio è a sua volta un soggetto passivo
- dell’IVA, cioè un imprenditore o un lavoratore autonomo, ecco che si impone l’inversione
contabile (reverse change). Diventa debitore dell’imposta verso lo stato italiano chi ha
comprato il bene o il servizio che si attua con modalità in parte diverse al classico reverse
change. Nella normativa oggi tratta il modo del come si applica:
1) Chi cede il bene o presta il servizio è un soggetto passivo del tributo nel
suo stato→ in questo caso egli dovrà emettere una fattura non imponibile,
il compratore la integra con l’iva italiana e fa la doppia registrazione.
Stesso procedimento degli acquisti intracomunitari.
2) Chi cede il bene o presta il servizio non è un soggetto passivo del tributo
nel suo Stato→ vi sarà la necessità di un’autofatturazione, il soggetto che
acquista dovrà emettere una fattura a sé stesso e diventa debitore ai fini
IVA.
Nel caso in cui chi compra non sia un imprenditore o un lavoratore autonomo che non puo`
- evitare l’inversione contabile, non si effettuerà il reverse change. Se non puo` esserci la
deroga non ci sarà l’inversione contabile e l’obbligazione rimane a carico del soggetto che
normalmente ce l’ha. Il venditore o prestatore di servizi diventerà debitore IVA nello stato
italiano. Ad esempio: L’architetto americano che lavora in Italia diventa debitore nei
confronti del fisco italiano. Vi sono due modalità attraverso le quali il soggetto non
residente in Italia debba adempiere all’obbligazione iva in Italia:
1. Nomina di un rappresentante iva il quale deve essere un soggetto stabilito in Italia.
Il rappresentante risponde in solido con il rappresentato degli obblighi iva.
2. Gli obblighi possono essere adempiuti ed esercitati anche direttamente in prima
persona se il soggetto estero si è identificato in Italia ai sensi dell’art. 35 ter DPR633
del 72. I soggetti non residenti nel territorio dello stato che intendo esercitare
obblighi e diritti direttamente senza passare per il rappresentante iva, devono
dichiararlo all’ufficio iva chiedendo un apposito numero di partita iva. Non tutti i
soggetti esteri possono valersi di questa diretta identificazione, possono faro solo
quelli che esercitano attività di impresa in altro stato dell’unione europea o in un
Paese terzo con il quale esistano strumenti di reciproca assistenza in materia di
imposte indirette.
Obbligato in solido→ solidarietà nell’obbligazione. L’obbligazione è solidale dal lato passivo,
quando più soggetti sono tutti insieme obbligati nei confronti di un creditore che puo`
Appunti di diritto tributario
Corso: professioni contabili
Esame: 6CFU
indifferentemente chiedere il pagamento a uno di pagare l’intero importo. Lo scopo di questa
disciplina è un modo per favorire l’esatto adempimento dell’obbligazione e quindi il
soddisfacimento della posizione del creditore. Chi paga libera anche gli altri. Essa può essere di
due tipi:
Solidarietà principale, paritaria o paritetica→ quando tutti i coobbligati realizzano o
- concorrono a realizzare il presupposto del tributo e quindi tutti devono in qualche misura
rimanere incisi dal tributo. Esempio in caso di morte→ il fisco puo` chiedere a ciascun
erede il pagamento dell’intera imposta, chiunque paghi avrà diritto di regresso nei
confronti degli altri eredi, ognuno per la propria quota. non è questo il caso del
→
rappresentante iva.
Solidarietà secondaria, dipendente, subordinata o sussidiaria→ è un’obbligazione in cui
- rimane ferma l’obbligazione sul soggetto principale che &e