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IVA.

Importazione di beni→ sono definite dall’art. 1 del DPR 633 del 1973. Importazioni da chiunque

effettuate. Operazione che comporta l’introduzione in Italia di un bene proveniente da uno stato

extraeuropeo. L’elemento oggettivo e l’elemento territoriale si fondono perché l’elemento

centrale dell’operazione è dato dall’introduzione nel territorio italiano. Il tutto ha un limite

quantitativo non tassabile per i turisti→ importazione esente da tributo. Il soggetto passivo è il

debitore dell’imposta è CHIUNQUE. Ci sono delle ipotesi in cui se chi importa un bene non è un

imprenditore o un lavoratore autonomo vi è un caso in cui si ha un’associazione tra contribuente

di diritto e di fatto sono incisi dall’IVA. viene meno questa dissociazione e il contribuente di

diritto è anche il soggetto che subisce l’onere. Il consumatore diventa debitore nei confronti dello

stato. La maggior parte delle importazioni, pero`, sono effettuate dagli imprenditori o dai

lavoratori autonomi, fanno leva su dei soggetti che lo fanno professionalmente. Basta la il portare

un bene in Italia e non la presenza di un contratto di trasferimento di proprietà o di godimento

sul determinato bene.

Le esportazioni (cessione all’esportazione)→ si caratterizzano diversamente dalle importazioni

perché`:

Dal profilo soggettivo→ ai fini IVA si ritiene che esista una cessazione di beni sottostante,

- deve esserci un contratto che riguardi il trasferimento della proprietà o di godimento verso

un corrispettivo. Senza di esso non si pone in essere un’esportazione.

Sul piano oggettivo→ danno luogo solo se sono effettuate da imprenditori o lavoratori

- autonomi. Appunti di diritto tributario

Corso: professioni contabili

Esame: 6CFU

Caso importazioni

*(48 – 32 = 16)

C deve dichiarare il prezzo/ valore dei beni che vuole importate e deve pagare la bolletta doganale

(paga alla dogana un’IVA). Il documento rilevante ai fini IVA quando c’è un’importazione è la

bolletta doganale. unico documento rilevante quando c’è un’importazione. in questo caso

→ →

l’IVA verrà pagata in dogana dal consumatore che diventerà debitore nei confronti dello Stato. →

a questo punto il bene viene immesso nel mercato italiano. Appunti di diritto tributario

Corso: professioni contabili

Esame: 6CFU

Caso esportazioni

Lezione del 23 ottobre 2018

Operazioni intracomunitarie cessioni e acquisti intracomunitarie di beni (all’interno dell’unione

europea).

Acquisti intracomunitari di beni:

Elemento oggettivo Deve trattarsi di una operazione che hanno sottostanti un contratto

- che comporta il trasferimento del diritto di proprietà o di godimento.

Elemento soggettivo→ Si richiede che sia un ‘imprenditore o lavoratore autonomo non solo

- chi riceve il bene, ma anche il cessionario.

Elemento territoriale→ si ritiene che il bene sia considerato un bene europeo (prodotto in

- un altro Stato europeo o importato in un altro stato europeo) e deve essere materialmente

importato (fisicamente introdotto nello stato di acquisto).

Per esserci un acquisto intracomunitario di beni vi è la necessità di tutti questi elementi, in caso

contrario il bene sarà non imponibile. Appunti di diritto tributario

Corso: professioni contabili

Esame: 6CFU

Cessioni intracomunitarie di beni→ rispondono agli stessi requisiti degli acquisti intracomunitari

di beni. Anche in questo caso gli elementi devono necessariamente essere tutti presenti. Se no

costituiscono un’operazione non imponibile.

Reverse change→ inversione calcolo tributario→ diventa debitore chi acquista. La funzione di

rendere soggetto passivo chi compra non far venire meno che in realtà questo soggetto non vende

il bene e non emette fattura e rimane quindi nella posizione sostanziale di chi compra,

mantenendo tutti i diritti dell’acquirente (la detrazione). Tutte le posizioni soggettive e si

concentra tutto a capo dell’acquirente. il venditore registra una fattura che deve essere registrata

anche nel registro degli acquisti, da cui scaturiscono i diritti di detrazione. meccanismo della

doppia registrazione della fattura di acquisto. Non ci sarà quindi il diritto di rivalsa.

Esempio→ acquisto intracomunitaria di beni

Durante l’integrazione della fattura emessa di B capita l’effetto della doppia tassazione.

Appunti di diritto tributario

Corso: professioni contabili

Esame: 6CFU

Esempio cessione intracomunitaria di beni

Eccezioni: se un consumatore non soggetto passivo IVA compra in uno stato Europeo e consuma in

Italia pagherà l’IVA nello stato di acquisto, sarà un’operazione nazionale interna dello stato

europeo.

Lezione del 29 ottobre

Cosa capita quando un’operazione nazionale è posta in essere da un soggetto stabilito all’estero?

Si tratta di operazioni nazionali a tutti gli effetti. Il soggetto che pone in essere l’operazione non

è un soggetto stabilito in Italia. L’Art 17 del DPR 633 individua in modo dettagliato quello che già

emerge dall’art. 1 e seguenti dello stesso DPR in ordine ai soggetti passivi. Esso ha stabilito il

debitore di imposta. L’imposta è dovuta da soggetti che effettuano cessione di beni e prestazione

di servizi i quali devono versare la somma che ne deriva sottratte dalle varie detrazioni (a debito

iva a valle, a credito iva a monte). Nei successivi commi ci sono delle deroghe a ciò scritto nel

Appunti di diritto tributario

Corso: professioni contabili

Esame: 6CFU

primo comma, infatti spesso il debitore diventa chi compra il bene o il servizio→ inversione

contabile.

Stabile organizzazione il soggetto non stabilito nel territorio dello Stato (non residente in

→Se

Italia) ha però in Italia una stabile organizzazione (sede fissa) attraverso la quale pone in essere

queste operazioni chi è obbligato a adempiere agli obblighi iva e ad esercitare anche i crediti è la

stabile organizzazione del soggetto nel territorio italiano (deve possedere un numero di partita

iva italiano attraverso il quale vengono effettuate le operazioni attive e passive ai fini iva). Molte

volte il soggetto estero che assume la posizione di capogruppo decide di esercitare in altri stati la

propria attività costituendo una nuova società. in questo caso vi è una stabile organizzazione

presente nello Stato. La stabile organizzazione non è un soggetto autonomo dal punto di vista

giuridico, ma dal punto di vista dei fini IVA lo è e diventa l’interlocutore del fisco italiano.

Se non vi è una stabile organizzazione→ per quanto riguarda i beni immobili la territorialità è data

dal fatto che l’immobile debba trovarsi effettivamente sul territorio italiano. L’art. 17 fa una

fondamentale distinzione al comma 2

Se il cessionario del bene o committente del servizio è a sua volta un soggetto passivo

- dell’IVA, cioè un imprenditore o un lavoratore autonomo, ecco che si impone l’inversione

contabile (reverse change). Diventa debitore dell’imposta verso lo stato italiano chi ha

comprato il bene o il servizio che si attua con modalità in parte diverse al classico reverse

change. Nella normativa oggi tratta il modo del come si applica:

1) Chi cede il bene o presta il servizio è un soggetto passivo del tributo nel

suo stato→ in questo caso egli dovrà emettere una fattura non imponibile,

il compratore la integra con l’iva italiana e fa la doppia registrazione.

Stesso procedimento degli acquisti intracomunitari.

2) Chi cede il bene o presta il servizio non è un soggetto passivo del tributo

nel suo Stato→ vi sarà la necessità di un’autofatturazione, il soggetto che

acquista dovrà emettere una fattura a sé stesso e diventa debitore ai fini

IVA.

Nel caso in cui chi compra non sia un imprenditore o un lavoratore autonomo che non puo`

- evitare l’inversione contabile, non si effettuerà il reverse change. Se non puo` esserci la

deroga non ci sarà l’inversione contabile e l’obbligazione rimane a carico del soggetto che

normalmente ce l’ha. Il venditore o prestatore di servizi diventerà debitore IVA nello stato

italiano. Ad esempio: L’architetto americano che lavora in Italia diventa debitore nei

confronti del fisco italiano. Vi sono due modalità attraverso le quali il soggetto non

residente in Italia debba adempiere all’obbligazione iva in Italia:

1. Nomina di un rappresentante iva il quale deve essere un soggetto stabilito in Italia.

Il rappresentante risponde in solido con il rappresentato degli obblighi iva.

2. Gli obblighi possono essere adempiuti ed esercitati anche direttamente in prima

persona se il soggetto estero si è identificato in Italia ai sensi dell’art. 35 ter DPR633

del 72. I soggetti non residenti nel territorio dello stato che intendo esercitare

obblighi e diritti direttamente senza passare per il rappresentante iva, devono

dichiararlo all’ufficio iva chiedendo un apposito numero di partita iva. Non tutti i

soggetti esteri possono valersi di questa diretta identificazione, possono faro solo

quelli che esercitano attività di impresa in altro stato dell’unione europea o in un

Paese terzo con il quale esistano strumenti di reciproca assistenza in materia di

imposte indirette.

Obbligato in solido→ solidarietà nell’obbligazione. L’obbligazione è solidale dal lato passivo,

quando più soggetti sono tutti insieme obbligati nei confronti di un creditore che puo`

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indifferentemente chiedere il pagamento a uno di pagare l’intero importo. Lo scopo di questa

disciplina è un modo per favorire l’esatto adempimento dell’obbligazione e quindi il

soddisfacimento della posizione del creditore. Chi paga libera anche gli altri. Essa può essere di

due tipi:

Solidarietà principale, paritaria o paritetica→ quando tutti i coobbligati realizzano o

- concorrono a realizzare il presupposto del tributo e quindi tutti devono in qualche misura

rimanere incisi dal tributo. Esempio in caso di morte→ il fisco puo` chiedere a ciascun

erede il pagamento dell’intera imposta, chiunque paghi avrà diritto di regresso nei

confronti degli altri eredi, ognuno per la propria quota. non è questo il caso del

rappresentante iva.

Solidarietà secondaria, dipendente, subordinata o sussidiaria→ è un’obbligazione in cui

- rimane ferma l’obbligazione sul soggetto principale che &e

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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MorenaD di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Vanz Giuseppe.