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SCELTA DELLE PROCEDURE E OGGETTO DEL CONTRATTO ART. 44 DLGS. 36/2023

Appalto integrato

1. Negli appalti di lavori la stazione appaltante può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e

l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

LEZIONE 5

La fase di progettazione si articola in due sottofasi:

 elaborazione tecnica economica

 progetto esecutivo: viene fatto il computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi se si ha necessità

di elaborare i prezzi nuovi.

È stata eliminata la progettazione definitiva.

Chi può analizzare l’opera pubblica? soggetti che hanno un titolo congruente con l’incarico che deve essere fatto, devono

essere iscritti all’albo, e avere sviluppato una competenza in quel settore.

I progettisti possono essere singoli o associati.

Al momento che si affidano i lavori ad un’impresa, bisogna affidare ad un competente della direzione dei lavori e nominare un

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che coordina la sicurezza dei lavori con visite frequenti e tutte le consulenze

necessarie. Un altro servizio è quello del collaudo che può essere:

 statico

 amministrativo 

quali sono i sistemi per affidare questi servizi? varia a seconda dell’incarico.

 Al di sotto della soglia (140.000 euro) abbiamo una trattativa privata (semplificata) e si può scegliere il soggetto a cui

dare l’incarico.

 Compreso tra i 140.000 euro e le soglie comunitarie si ricorre a procedura semplificata senza previa pubblicazione del

bando. 

Cos’è la procedura negoziata? è la vecchia trattativa privata, che coinvolgeva gli operatori economici.

La progettazione oltre ad andare avanti per due step, abbiamo visto che in fase di chiusura c’è un primo punto di verifica. Questa

spetta al RUP, colui che gestisce ed ordina tutte le fasi di progetto (soggetto interno alla stazione appaltante).

Nel decreto legislativo 42 troviamo l’allegato importantissimo I.7, dove si parla delle informazioni sull’attività di verifica.

L’obbiettivo è quello di valutare la conformità e congruenza del progetto a un quadro esigienziale, la verifica dovrà controllare

che sia conforme a tutti i documenti che precedono queste fasi di progetto (doc. indirizzo di progettazione con analisi analoghe)

ovvero andare a comprendere di conseguenza tre progettisti e un quadro iniziale posto prima dell’operazione. In fase esecutiva

è necessario controllare che tutti i documenti siano uguali ai documenti di fattibilità tecnica ed economica.

Vediamo su cosa si concentra la verifica e l’articolo 39, quali sono i criteri su cui dobbiamo concentrare la nostra verifica:

1. Affidabilità. Rispondenza del progetto al quadro normativo del progetto (affidabilità del progetto).

2. Completezza. Si intende la completezza degli elaborati.

3. Adeguatezza. È l’adeguatezza degli elaborati sviluppati.

4. Leggibilità. Il verificatore dei linguaggi che vengono utilizzati nella elaborazione delle relazioni ma ancor di più negli

elaborati grafici (comprensibili e leggibili).

5. Ripercorribilità. Il progetto, gli elaborati e le relazioni devono essere ripercorribili e leggibili.

6. Compatibilità. Deve controllare che l’esito del progetto sia una risposta perfetta al quadro esigenziale all’esigenza

messe in evidenza dalla stazione appaltante e dalla committenza pubblica; questo è un elemento fondamentale ed è

ancor più importante verificare che il progetto sviluppato sia perfettamente rispondente al quadro esigenziale, quindi

alle necessità effettive e della collettività.

Chi fa la verifica? Il RUP, solo nel caso in cui i lavori hanno un importo inferiore a 1 milione di euro; negli altri casi dipende dagli

importi: se superiore a 20 milioni di euro o un importo integrato (affidamento congiunto dell’attività di progettazione esecutiva

e esecuzione dei lavori) viene fatta da soggetti che fanno solo ed esclusivamente verifiche, gli organismi che per essere

accreditati subiscono controlli molto frequenti.

Dopo il termine della progettazione, la verifica si sviluppa con la successiva produzione di un documento di validazione, che è

l’atto formale che chiude l’attività di verifica. Viene firmata dal responsabile unico del progetto.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE- LEZIONE 6

Esistono due criteri di selezione:

 Criterio del prezzo più basso e massimo ribasso domina con la legge Merloni

 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene considerata in una revisione della Merloni, ossia la

Merloni Quater, per valutare gli interventi complessi dove c’è una componente tecnologica superiore al 60% dei lavori.

Le Stazioni Appaltanti si trovano a poter scegliere tra i due criteri indicati in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del

contratto.

IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO

All’interno del criterio del prezzo più basso, l’unico soggetto da valutare è il prezzo. Questo criterio di selezione porta ad una

procedura di disgregazione del costo complessivo. L’impresa per definire il costo complessivo suddivide l’importo in una serie di

costi che si riferiscono alle singole lavorazioni e materiali, per avere un controllo minuzioso di ogni voce di costo.

Cosa succede in casi anomali? Le imprese andavano a proporre un prezzo molto basso per l’erogazione dei finanziamenti per

aggiudicarsi l’incarico. In fase di esecuzione, tuttavia, i costi non coprivano tutto, e subentrano dei sistemi poco corretti, tra cui il

ricorso ai riservisti, accordi bonari, contenziosi e risparmi sulle condizioni di sicurezza. Incrementano gli infortuni e le morti

bianche.

IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Il criterio dell’offerta più vantaggiosa considera sia il prezzo che tanti altri elementi di natura quantitativa e qualitativa. Gli

elementi variano in funzione dell’appalto. La stazione appaltante seleziona quindi una serie di parametri, tra cui anche il prezzo,

che permettono di valutare l’offerta.

Se il soggetto opera soffermandosi solo sul margine di guadagno, il risultato non sarà dei migliori; se, invece, l’operatore

economico valuta maggiormente la qualità sistemica di tutto l’intervento, il risultato sarà migliore.

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, contrapponendosi ai criteri automatici, tende a ridare elasticità

all’aggiudicazione stimolando le capacità tecniche delle imprese che si trovano a doversi confrontare non soltanto sul fattore

prezzo, ma sulla vantaggiosità complessiva dell’offerta combinata alle soluzioni tecniche proposte e, in particolare, sul rapporto

costi-benefici.

IL TAGLIO DELLE ALI quando arrivano offerte economiche basse, la stazione appaltante va a considerare quei costi anomali

che sembrano troppo alti o troppo bassi, e vengono scartati. Avviene nel caso del criterio del prezzo più basso.

COSA SUCCEDE NEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA?

 Il bando di gara elenca i criteri di valutazione e precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei parametri

scelti.

 Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub -

punteggi.

 Se la stazione appaltante non è in grado di stabilirli, nomina uno o più esperti affidando ad essi l'incarico di redigere i

criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.

Esempio. Nel caso di un ospedale, i parametri che si riferiscono all’esigenza degli impianti, avranno molto più peso, piuttosto che

in una casa di cura. Quindi nella valutazione considero dei parametri PRIORITARI, che hanno peso maggiore sulla valutazione

finale.

Un problema nasce anche in fase di selezione. All’interno della stazione appaltante devo avere delle conoscenze multidisciplinari

in modo tale da dare una corretta valutazione e selezionare l’offerta con costi-benefici migliore. La valutazione finale quasi

sempre non può essere fatta all’interno della stazione appaltante, per carenze di conoscenze e qualificazioni. Per questo motivo

subentra una commissione giudicatrice, costituita da soggetti esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del

contratto. Le loro qualifiche possono essere: 10 anni di iscrizione all’albo o professori universitari di ruolo.

 Con il 163/2006 è stata, quindi, codificata la perfetta alternatività tra il criterio di scelta del massimo ribasso a quello

dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 Con il 50/2016 e il 36/2023 l’impiego del prezzo più basso è stato relegato a pochi casi.

La perfetta alternatività viene letta male dalle stazioni appaltanti, in quanto hanno continuato ad utilizzare il criterio del prezzo

più basso. Con il decreto del 2016 non c’è più alternatività perfetta tra i due criteri, ma viene dettata l’obbligatorietà del criterio

di offerta più vantaggiosa, a meno che non si tratti di lavori standardizzati, semplici e privi di apporto tecnologico. In questo

nuovo scenario la PA vede crescere il potere discrezionale, dove aumentano le responsabilità e le procedure di valutazione più

rigorose.

Purtroppo, spesso accade, che, quando aumenta la discrezionalità della P.A., aumenta anche la probabilità di errore e la

probabilità che si verifichino abusi ed irregolarità.

La P.A. è obbligata a motivare la scelta del contraente secondo regole fissate a monte della gara che tengano conto delle

circostanze, delle specifiche esigenze ed aspettative da soddisfare.

Ciò significa che la discrezionalità deve essere vincolata a quanto specificatamente richiesto a monte della procedura d’appalto

(bando e capitolato) per evitare di pervenire a scelte illegittime e facilmente impugnabili.

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pertanto, consente un maggior margine di apprezzamento e di

valutazione delle offerte.

Tuttavia, il metodo è caratterizzato da molte perplessità in quanto possibile strumento per abusi da parte delle stesse Stazioni

Appaltanti o per strumentalizzazioni da parte delle stesse imprese concorrenti.

Inoltre, si è spesso sottolineata la difficoltà di gestire questo procedimento, il quale richiede innegabilmente elevate

professionalità e costi aggiuntivi nonché una dilatazione dei tempi.

Nel nuovo decreto si intravedono riferimenti specifici del project management, ossia una metodologia dei processi e metodi

complessi, impiegata in molti settori economici e rientrata da poco nel settore edilizio. Ci consente di

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marzia_02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Processi e metodi della produzione edilizia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Quaquero Emanuela.
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