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Inosservanza o violazione del codice anche se si ignorano le regole costituisce illecito disciplinare.

Segreto professionale art. 622 c.p. è punibile a querela della persona; reato di dolo

(intenzionale). Elementi del reato di rivelazione: nozione di segreto, rivelazione senza giusta

causa, impiego a proprio o altrui profitto. È considerato segreto tutto ciò che è non comunemente

noto dell’individuo (anche credo politico, fede, orientamento sessuale, stato di salute).

La rivelazione è ammessa se motivata da giusta causa ovvero obbligo previsto dalla legge

denuncia e referto all’autorità giudiziaria, denuncia sanitaria, notifica di malattia infettiva,

certificazioni obbligatorie, oppure se autorizzato dall’avente diritto.

Norme scriminative: consenso, caso fortuito, violenza, errore di fatto, errore da altrui inganno,

stato di necessità (es. pz in pericolo di vita) o legittima difesa.

Norme permissive: giustificazioni sociali (es. pericolosità sociale). Non si è tenuti a rendere

testimonianza su fatti e circostanza inerenti il segreto professionale.

Potestà di cura: facoltà di curare conferita da laurea e albo ma subordinata alla volontà espressa

del paziente.

Consenso informato L.219/2017: atto con cui il paziente rende legittimo il trattamento sanitario.

Fondamenti giuridici del consenso informato: art.2 inviolabilità dei diritti, art.13 inviolabilità libertà,

art.32 tutela della salute, no obbligo trattamento ecc., art.33 L833/78 accertamento e trattamento

di norma volontari/ trattamenti obbligatori tramite medico e sindaco/ l’infermo conserva il diritto di

rivolgersi al medico, disposizioni anticipate di trattamento.

MEDICINA LEGALE 22/11

Trattamenti sanitari obbligatori: non possono prescindere la tutela della salute del soggetto e del

benessere della collettività. La deontologia medica art.18 prevede vengano effettuati unicamente

trattamenti che incidano sull’integrità psicofisica. Art 32 prescrive e attua misure caottive

(contenzione) solo nei casi e nella durata connessi a necessità cliniche documentate nel rispetto di

dignità e sicurezza individuale.

Tso possono essere effettuati in maniera coattiva (Forza Pubblica) o non coattiva (sanzione

amministrativa di fronte al rifiuto).

Casi coattiva: malattia psichiatrica con 3 criteri (legge 108/78 Basaglia), malattie veneree in fase

di contagio, malattie infettive diffusive, patologie sessualmente trasmissibili in reati di violenza

sessuale, reati colposi di lesione ed omicidio stradale

Casi non coattiva: vaccinazioni obbligatorie, accertamenti tossicologici su lavoratori con mansioni

a rischio, accertamento stato di ebbrezza e guida sotto effetto di sostanze, lesioni da infortunio.

Legge sul consenso informato 219/2017: nessun trattamento puoi essere iniziato o proseguito

senza il consenso della persona se non nei casi previsti dalla legge.

Consenso informato riguarda: prognosi, diagnosi, trattamento, benefici e rischi, alternative,

conseguenze del rifiuto.

Il tempo di comunicazione tra medico e paziente fa parte del tempo di cura stabilito dal comma

8 art 1 art 20 cdm.

Il consenso informato deve essere documentato in forma scritta ed inserito nella cartella e nel

fascicolo sanitario elettronico. In ogni momento la persona può rivedere le proprie decisioni

incluso per quanto riguarda idratazione e nutrizione artificiali.

Il consenso è:

- personale: per quanto riguarda minori e incapaci. Minori dato da entrambi i genitori, nel

caso di disaccordo ci si rivolge al giudice tutelare. Il minore è comunque informato e

coinvolto nelle decisioni riguardanti il trattamento. Per quanto riguarda l’interdetto il giudice

nomina un tutore. Se il soggetto è inabilitato (situazione intermedia) il giudice può nominare

assistenza di sostegno (totale o unicamente sanitaria). Si riconosce comunque il diritto del

paziente a rifiutare o rinunciare di conoscere le informazioni.

- esplicito ed espresso in modo inequivocabile e non presunto.

- specifico: prestato per ogni singola prestazione.

- consapevole: proviene da interiore, autonoma e convinta riflessione.

- libero: non valido se coercito o acquisito con vizi, inganno o errore e senza pressione

psicologica.

- attuale e revocabile.

Contenuti e qualità informazione:

- veritiera (no illusioni, prudente, cauta e non brutale)

- completa (esaustiva anche di fronte ad ulteriori domande del paziente)

- compresa (dettagliata e adeguata alla capacità di comprensione della persona)

Rinuncia o rifiuto: il medico in questa situazione prospetta conseguenze e alternative possibili,

resta comunque annotato in cartella e fascicolo.

Si può intervenire senza consenso o in tso o in caso di grave danno (emergenza) art.54 c.p.

non punibile chi commette il fatto in presenza di grave danno alla persona (stato di necessità).

Art. 36 in caso di urgenza si può procrastinare.

Disposizioni anticipate di trattamento: la persona può esprimere anticipatamente le proprie

volontà in materia di trattamenti sanitari nonché consenso o rifiuto. Si può individuare un

fiduciario. Le DAT in accordo tra medico e fiduciario possono essere disattese in determinate

condizioni di incongruenza o non corrispondenza all’attuale condizione clinica del paziente o

sussistano terapie non presenti all’epoca della redazione delle stesse.

Vengono redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata presso il comune di residenza.

Con paziente disabile si possono registrare le volontà della persona attraverso altri mezzi. Sono

comunque revocabili e modificabili.

Rifiuto del medico: il medico si può rifiutare ai trattamenti che contravvengono la legge (es.

Asportazioni di organi senza motivazione clinica ed eutanasia attiva (omicidio del consenziente).

Eutanasia attiva, passiva, suicidio assistito.

Corte costituzionale 24 ottobre 2018: l’agevolazione al suicidio in certe condizioni non è

incompatibile con la costituzione: il soggetto è affetto da patologia irreversibile, fonte di sofferenze

intollerabili, tenuto in vita artificialmente (sostegno vitale), capace di prendere decisioni libere e

consapevoli.

Trattamenti sostegno vitale: apparecchi esterni in sostituzione di funzioni vitali, dispositivi

impiantati contro eventi avversi, dispositivi esterni o impiantati per infusione farmaci o

elettrostimolazione, ossigenoterapia, farmaci di compenso, gestione infermieristica, di lesioni

cutanee… : insieme integrato di trattamenti sanitari medico infermieristici che mantengono

in vita pazienti in condizioni di criticità.

Divieto di ostinazione delle cure: proprio della deontologia di tutte le professioni sanitarie

Sedazione palliativa profonda: riduce gradualmente stato di coscienza fino all’annullamento in

modo tale da non avere più percezione della sofferenza: moderata superficiale, profonda,

temporanea, intermittente, continua. Non incide sui tempi di vita residua. Legge 219/17.

Ogni struttura sanitaria è tenuta a garantire la corretta attuazione dei principi senza esclusioni (in

teoria neanche strutture religiose) nel rispetto della costituzione.

MEDICINA LEGALE 29/11

Professioni sanitarie: Legge 251/10 agosto 2000 titolarità e autonomia professionale per

quanto riguarda attività di prevenzione, cura, riabilitazione e valutazione funzionale al fine di

espletare le proprie competenze.

3 diritti fondamentali: autonomia professionale, indipendenza culturale e operativa,

responsabilità professionale.

Responsabilità professionale:

- Giuridica (norme di legge che disciplinano la professione)

- Deontologica (regole del codice deontologico professionale) (non rispetto = provvedimento)

- Etica (valori etici condivisi)

Si risponde in sede penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose (danno che comporta

instaurarsi di malattia (grave se la prognosi supera i 40 giorni)) o civile (richiesta di risarcimento

danni per danno subito).

Art.43 c.p.

 Delitto è doloso, secondo intenzione, preveduto e voluto.

Delitti dolosi: intervento senza consenso, rivelazione segreto d’ufficio, omissione rapporto/referto,

omissione soccorso, falso ideologico in atto pubblico/ in certificato, omissione denunce

obbligatorie, prescrizione irregolare sostanze stupefacenti, comparaggio, peculato.

Dettagli
A.A. 2024-2025
5 pagine
SSD Scienze mediche MED/43 Medicina legale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Scienzeriabilitativepg di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina legale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Gambelunghe Cristiana.