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COSTITUZIONE

LEGGI E ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

ATTI DI NORMAZIONE SECONDARIA

CONSUETUDINE

La Costituzione repubblicana è detta una costituzione “rigida” perché non può essere

modificata attraverso il procedimento legislativo ordinario, ma con un procedimento

legislativo aggravato (due votazioni e maggioranza assoluta). NB: non si può

revisionare ogni articolo della costituzione! Sono stati individuati alcuni principi

supremi che non possono essere intaccati da nessun procedimento di revisione.

La costituzione è definita rigida anche perché esiste la Corte costituzionale, che è un

organo che esercita diverse funzioni, tra cui la più importante è quello di verificare la

legittimità costituzionale degli atti di legge.

Al secondo gradino di legge troviamo le leggi e gli atti aventi forza di legge. Nella più

ampia categoria delle leggi rientrano: la legge ordinaria e formale del parlamento, le

leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale (che però si collocano al primo

gradino della piramide). Sono leggi a forma esclusivamente riservata. Cioè per essere

adottate devono rispettare la disciplina contenuta in Costituzione.

Il procedimento legislativo prevede: fase dell’iniziativa che consiste nella

presentazione di un disegno di legge alle camere (questo potere di iniziativa può

esercitarlo il governo, 50 000 elettori, consigli regionali e consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro). La fase costitutiva che produce o dovrebbe l’approvazione

del disegno di legge. Prima che l’aula discuta e voti il disegno di legge, quel disegno di

legge viene elaborato dalle commissioni competenti per materia. Una volta che la

Camera dei deputati ha approvato e votato il disegno di legge, questo viene trasmesso

bicameralismo paritario).

al senato, nel quale si ripete lo stesso procedimento ( Il

disegno di legge deve essere approvato in modo identico tra le due camere!! Se una

camera lo cambia il disegno di legge, deve tornare all’altra (navette).

Una volta che il disegno di legge viene approvato dalla camera e dal senato, il

Presidente della Repubblica dovrà promulgare la legge. La promulgazione è un

controllo da parte del Presidente della Repubblica sulla legge appena approvata dalle

camere. Dovrebbe essere un controllo di costituzionalità della legge. Il Presidente della

Repubblica non è costretto a promulgare la legge, può esercitare il potere di rinvio alle

camere con un messaggio in cui esprime le perplessità sulla legittimità costituzionale.

Le camere, però, possono anche decidere di soprassedere e riapprovare la legge nella

stessa maniera. Non c’è un obbligo per le camere di prendere in considerazione i rilievi

fatti presente dal Presidente della Repubblica. A quel punto il Presidente è costretto a

promulgare la legge. Una volta che la legge è stata promulgata deve essere pubblicata

sulla gazzetta ufficiale. Promulgazione e pubblicazione. La legge non entra

immediatamente in vigore, per consentire ai cittadini di prendere conoscenza

dell’avvenuta pubblicazione della legge (15 giorni).

Gli atti aventi forza di legge sono atti che pur non avendo la forma della legge (non

sono formati secondo il procedimento legislativo) hanno la stessa forza attiva e

passiva della legge. Hanno la capacità di produrre delle regole giuridiche, al pari della

legge, e possono intervenire negli stessi ambiti in cui può intervenire la legge. Gli atti

per eccellenza nel nostro ordimento sono: il decreto-legge e il decreto legislativo. Il

decreto-legge è D. L. e la disciplina del decreto-legge è contenuta all’interno

dell’articolo 77 della costituzione. Il decreto-legge è un provvedimento provvisorio con

forza di legge, che può essere adottato dal governo in casi straordinari di necessità e

urgenza, il D.L. deve essere però presentato alle camere che devono decidere se

convertirlo in legge (dopo 60 giorni decade se non viene approvato). Se il Parlamento

non approva il decreto-legge questo decade ed è come se non fosse mai stato

immesso nell’ordinamento giuridico. Però il Parlamento potrebbe approvare la legge

dissanatoria, per sanare dei rapporti insorti per il decreto-legge non convertito. Invece,

il decreto legislativo D. VO è disciplinato dall’articolo 76 della costituzione. Sono le

camere attraverso una legge delega (deve individuare gli oggetti e il termine entro il

quale il governo deve esercitare il potere) a conferire al governo il potere di adottare

un potere legislativo. Il parlamento ricorre alla delegazione legislativa quando si tratta

di riordinare una materia particolarmente complessa.

Al terzo gradino della piramide troviamo un’altra fonte del diritto: atti di normazione

secondaria. I regolamenti dell’esecutivo sono quei regolamenti che possono essere

regolati dal governo, sono la categoria principale dei regolamenti (ma ne esistono

tante tipologie). Possono essere di varia natura: regolamenti di esecuzione, di

attuazione, autonomi, di delegificazione… Il procedimento di formazione è regolato

dalla legge 488 : i regolamenti vengono deliberati dal consiglio dei ministri, sentito il

parere del consiglio di stato che è obbligatorio ma non vincolante, e sono emanati dal

presidente della repubblica (D.P.R).

L’ultimo gradino è occupato dalla consuetudine, che rappresenta la fonte fatto per

eccellenza. È un comportamento ripetuto nel tempo con la convinzione che quel

comportamento sia giuridicamente obbligatorio. Gli elementi costitutivi di una

diuturnitas opinio iuris ac

consuetudine sono: (ripetizione perpetuata nel tempo) e

necessitatis.

Le leggi regionali sono delle fonti del diritto con cui il veterinario ha molto a che fare.

Nel nostro ordinamento la potestà legislativa è attribuita esclusivamente allo stato e

alle regioni, però per capire quale materia può essere legislata dallo stato e quale dalle

regioni lo spiega l’articolo 117 che stabilisce come viene ripartita la competenza

legislativa tra lo stato e le regioni: rapporti regolati in base al principio di competenza

(non in modo subordinato). Ci sono delle materie ad appannaggio esclusivo del stato,

poi ci sono materie devolute alla competenza concorrente di stato e regioni (lo stato

detta i principi fondamentali della materia e le regioni possono adottare la legislazione

di dettaglio sempre nel rispetto dei principi fondamentali definiti dalla legge dello

stato) e poi ci sono le materie di competenza residuale (in tutte le materie non

comprese nelle precedenti può intervenire esclusivamente la regione).

Se lo stato o la regione violano questo principio della competenza la legge può essere

impugnata! La legge è viziata da illegittimità costituzionali.

Le fonti europee sono collocate, nel nostro ordinamento, al vertice del sistema

nazionale e al di sopra anche della costituzione. La diritto europeo è stata riconosciuta

una prevalenza nell’applicazione, quindi si impone su tutte le nostre fonti del diritto.

Con unica eccezione del rispetto dei principi supremi della costituzione.

Bisogna distinguere però:

Il diritto originario è formato dai trattati istitutivi e dai successivi che hanno

modificato questi, dalla carta europea dei diritti fondamentali, i principi generali dei

diritti dell’unione europea.

Il diritto derivato (quello con il quale ci si confronta tutti i giorni) è composto da atti

vincolanti e atti non vincolanti. Gli atti vincolanti sono i regolamenti, le diretti e le

decisioni. Gli atti non vincolanti sono le raccomandazioni e i pareri.

I regolamenti possono essere paragonati a una legge, il regolamento è obbligatorio in

tutte le sue parti, ha una portata generale ed è direttamente applicabile nel momento

in cui viene adottato.

Le direttive sono atti che in realtà non producono effetti giuridici immediati, ma sono

atti attraverso i quali l’unione europea riconosce degli obbiettivi ed è riconosciuto agli

stati membri un margine di libertà su forme e strumenti con i quali perseguire

l’obbiettivo. Spesso precedono i regolamenti. Viene adottata dall’unione europea

quando si vuole procedere a un’armonizzazione delle singole legislazioni degli stati

membri, per poi intervenire con un regolamento.

Le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi, come i regolamenti, ma hanno

una portata particolare perché esplicano i loro effetti solo nei confronti del destinatario

designato nell’atto. 04.03.2024

L’IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

La finalità è quella di garantire il più possibile la tracciabilità degli animali.

Le anagrafi animali (decreto legislativo 134 del 2022) ha dettato disposizioni in

materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli

animali per l’adeguamento della norma nazionale alle disposizioni del regolamento del

2016.

Questo D.VO. contiene le disposizioni in merito a: registrazione e identificazione degli

stabilimenti, degli animali (bovini, equini, suini, ovicaprini, canini, felini e camelidi) e

degli operatori.

SISTEMA IR: sistema di identificazione e registrazione degli animali detenuti delle

specie: bovina, equina, ovina, caprina, suina, camelidi e cervidi.

BDN: banca dati nazionale.

CSN: centro servizi nazionale per l’epidemiologia, attivo presso l’IZS dell’Abruzzo e del

Molise.

La finalità di tutto questo sistema è quella di assicurare la registrazione e il

riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori. All’interno della banca dati non

possono operare tutti ma solo le persone autorizzate a poter lavorare sul gestionale.

La finalità è, anche garantire la tracciabilità degli animali e dei prodotti di origine

animale, garantire il supporto per l’applicazione per le misure di prevenzione e

controllo delle malattie, contribuire alla salute pubblica e garantire il supporto della

banca dati per i controlli di sanità pubblica veterinaria.

All’interno della banca dati nazionale ci sono riportati TUTTI gli animali presenti sul

territorio nazionale.

Non tutti possono accedere alla banca dati: l’accesso è per l’operatore, per il

trasportatore, per il responsabile del macello, per i veterinari liberi professionisti

autorizzati dalla ASL per il rilascio di passaporti o microchippare.

I mezzi di identificazione per bovini, equidi, ovicaprini, cervidi, camelidi, suini sono: in

primis bisogna verificare che l’animale non abbia già un mezzo di identificazione (nel

cane è frequentemente posizionato alla base dell’orecchio sinistro, però è possibile

che si sposti), una volta che si è certi che il trasponder non è pres

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
28 pagine
SSD Scienze mediche MED/43 Medicina legale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaVezzelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina legale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Luciani Alessia.