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I giudici dicono che lo stato non solo deve essere conforme ai pruncipi di adesione al
momento dell’ingresso ma anche durante il percorso all’interno dell’unione, non solo
rispettarli ma non può neanche porsi in contrasto con essi.
Infine veniamo alle sentenze gemelle del 2022, le più importanti delle definizioni che
stanno alla base elle scelte dei valori, queste sentenze sono importanti perchè viene
detto in maniera chiara che quei valori sanciti dall’art 2 costituiscono la spina dorsale,
elemento costitutivo dell’unione europea.
Nella sentenza 156 del 2022:” i valori contenuti nell’articolo 2 tue sono stati
identificati e sono condivisi dagli stati membri. Essi definiscono l’identità stessa
dell’unione quale ordinamento giuridico comune. Pertanto, l’unione deve essere in
grado, nei limiti delle sue attribuzioni previste dai trattati, di difendere detti valori [...]
si deve ricordare che l’articolo 2 tue non costituisce una mera enunciazione di
ordinamenti o di intenti di natura politica, ma contiene valori che, come rilevato al
punto precedente, fanno parte dell’identità stessa dell’unione quale ordinamento
giuridico comune, valori che sono concretizzati in principi che comportano obblighi
giuridicamente vincolanti per gli stati membri”.
Ci dicono che c’è una distinzione tra valori e principi; i valori non devono essere letti
come unici elementi di consiglio ma sono dei principi, si scrive valori ma si legge
principi cioè quelli dell’art 2 sono giuridicamente vincolanti per gli stati in quanto
principi e hanno una valenza normativa. Quindi quelli dell’articolo 2 non sono solo
valori ma anche principi vincolanti e quindi si può agire in caso di mancato rispetto.
Nella sentenza 157 del 2022 si dice: “i valori contenuti nell’articolo 2 tue sono stati
identificati e sono condivisi dagli stati membri. Essi definiscono l’identità stessa
dell’unione quale ordinamento giuridico comune. Pertanto, l’unione deve essere in
grado, nei limiti delle sue attribuzioni dei trattati, di difendere detti valori. [...]”
“ si deve ricordare che l’articolo 2 tue non costituisce una mera enunciazione di
orientamento o di intenti di natura politica, ma contiene valori che, come esposto al
punto precedente fanno parte dell’identità stessa dell’unione quale ordinamento
giuridico comune, valori che sono concretizzati in pricnipi che comportano obblighi
giuridicamente vincolanti per gli stati membri.”
Letture di approfondimenti alla prima lezione:
L'articolo 2 del TUE,1 introdotto dal trattato di Lisbona, esprime le radici
profonde e l'impronta identitaria dell'Unione europea e, allo stesso tempo,
delinea il contratto sociale su cui questa si basa. Questo articolo è composto da
due frasi: la prima indica i valori su cui si fonda l'Unione, mentre la seconda
indica che questi valori sono comuni agli Stati membri, e di seguito evoca altri
valori2 che caratterizzano3 la “società” di detti Stati 4 . I valori di dignità
umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto, nonché il rispetto dei
diritti umani, inclusi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, elencati
nella prima frase dell'articolo 2 del TUE e reiterati nel preambolo dello stesso
trattato, possono non soltanto essere definiti come “fondamentali”, similmente
ai principi contenuti nel titolo I del TUE.6 Essi rappresentano anche i valori
“fondanti” dell'Unione, veri pilastri della costruzione europea. Il carattere
fondante di tali valori risulta evidente, da un lato, alla luce della stessa
formulazione dell'articolo 2 TUE, in base al quale l'Unione si fonda su tali valori
e, dall'altro, dal fatto che il loro rispetto è, ai sensi dell'articolo 49 TUE, un
prerequisito per diventare un stato membro dell'UE.7 Peraltro, già fra i tre
cosiddetti “criteri di Copenaghen”, adottati dal Consiglio europeo nel 1993 e poi
richiamati al Consiglio europeo di Madrid nel 1995, era proprio il primo, relativo
alla “presenza di istituzioni stabili che garantiscono un sistema democratico, lo
stato di diritto, i diritti umani, il rispetto delle minoranze e la loro protezione “
Nella sentenza Wightman, la Corte ha sottolineato l'importanza dei valori di
libertà e democrazia, che sono tra i valori comuni di cui all'articolo 2 TUE, e “che
in tal senso fanno parte dei fondamenti stessi dell’ordinamento giuridico
dell’Unione... Come risulta dall'articolo 49 del TUE, secondo cui ogni Stato
europeo può domandare di diventare membro dell’Unione e al quale
corrisponde l’articolo 50 TUE sul diritto di recesso, l’Unione raggruppa Stati che
hanno liberamente e volontariamente aderito a tali valori”.
si può ritenere che, in quanto espressione dei principi fondanti e dei valori
supremi dell'Unione, l'articolo 2 TUE si collochi a un livello superiore rispetto a
tutte le altre norme dei trattati. In effetti, la suprema importanza di questi valori
è stata, innanzitutto, sottolineata dalla Corte di giustizia nel parere 2/13.
“l’Unione [è] dotata di un ordinamento giuridico di nuovo genere, avente una
sua specifica natura, un quadro costituzionale e principi fondativi che sono suoi
propri, una struttura istituzionale particolarmente elaborata, nonché un insieme
completo di norme giuridiche che ne garantiscono il funzionamento”.
Inoltre, l'articolo 2 TUE può senza dubbio essere qualificato come principio
costituzionale dell'Unione europea. Nel Parere 1/17, la Corte ha affermato che
“l'Unione ha un proprio quadro costituzionale” e che “[r]ientrano in tale quadro i
valori fondatori enunciati nell’articolo 2 TUE”.
Per quanto riguarda il valore giuridico dell'articolo 2 del TUE per gli Stati
membri, la seconda parte dell'articolo 2 del TUE specifica che i valori di cui
sopra sono “comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal
pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla
solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”.
. Una questione particolarmente delicata riguarda la relazione tra gli articoli 2 e
4 del TUE, e, in particolare, se il secondo sia in grado di costituire un'eccezione
al primo. In effetti l'idea che la “clausola di identità” potrebbe giustificare le
violazioni dell'articolo 2 TUE sembra contrastare con la natura fondante,
costituzionale e suprema dei valori affermati in questo articolo. Argomenti in tal
senso possono essere trovati in un'interpretazione sistematica dell'articolo 4,
paragrafo 2 alla luce, in primo luogo, di altri principi contenuti nello stesso
articolo e, in secondo luogo, di altre disposizioni del trattato, in particolare
l'articolo 6 TUE.
L’ultima tappa nella costante evoluzione dell’Unione europea porta a
configurarla come una “comunità di valori”, che sono soprattutto quelli
consacrati dall’art. 2 TUE, tra i quali spicca quello dello “Stato di diritto”.
Dall’Europa del mercato si è passati all’Europa dei diritti per poi giungere alla
comunità di valori, in un processo in cui ogni fase conserva e arricchisce l’acquis
della fase precedente. Questi valori definiscono l’identità costituzionale
dell’Unione in un rapporto dinamico e interattivo con le tradizioni costituzionali
comuni agli Stati membri e le loro rispettive identità costituzionali. Un rapporto
che non vede il confronto tra entità statiche, quanto un processo di mutuo
apprendimento che ha portato alla graduale convergenza di tradizioni
costituzionali inizialmente distinte in tradizioni divenute comuni. Un processo
che, come riconosce l’art. 4 TUE, non può portare alla scomparsa delle identità
politicocostituzionali dei singoli Stati membri. “Uniti nella diversità” non è
soltanto un motto ma è una parte costitutiva del DNA costituzionale europeo.
Da qui la necessità di distinguere ciò che costituisce la “comunità di valori” e
quindi deve essere necessariamente comune agli stati membri, definendo
l’identità costituzionale sopranazionale, e ciò che invece va mantenuto distinto
e garantito come espressione di un’ineliminabile diversità costituzionale. Questa
dinamica ininterrotta specifica progressivamente ciò che è comune e
identificante, dal punto di vista costituzionale, l’Unione e che come tale non è
negoziabile nei rapporti tra gli Stati, separandolo da ciò che invece resta distinto
e affidato alle singole esperienze costituzionali. SECONDA LEZIONE
L’articolo 4 diche l’unione rispetta l’ugualianza degli stati memebri avanti ai trattati
e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e
costituzionale compreso il sistema delle autonomie locali e regionali.
Oggetto sarà il consiglio d’europa e la convenzione europea dei diritti dell’uomo;
per fare questo dobbiamo introdurre la tutela dei diritti facendo vedere la
differenza con il sistema della convenzione.
Per quanto riguarda l’Unione Europea, facciamo riferimento all’articolo 6 del TUE
“unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre del
2007 a strasburgo che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. . le disposizioni
della carta non estendono in alcun modo le competende dell’unione definite nei
trattati.” Anche l’unione europeo ha un bill of rights del 2000 con solo valore
politico e poi applicato anche allo stesso valore dei trattati del 2007. Il punto in
rosso dice che se è vero che ocn il trattato di lisbona gli stati membri hanno dato la
stessa valenza della carta ai trattati, e quindi gode di primazia, la carta anch’essa
con questo regime giuridico però le disposizioni della carta non estendono le
competenze dell’unione. Ha un potere fortissimo ma in un angolo, quello delle
competenze dell’unione e sempre all’interno delle competenze dei trattati. Che si
sia nell’ambito di una direttiva, solo quando c’è il diritto dell’unione. Abbiamo
ceduto degli ambiti all’unione nella quale essa ha la priorità.
Diversa è la CEDU, essa non ha questa limitazione, non deve stare dentro un
perimetro di competenze, ha un funzionamento diverso, è una carta tipica del
diritto internazionale. Ciò detto prima non lo vediamo nel diritto convenzionale.
Nel secondo paragrafo di