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I giudici dicono che lo stato non solo deve essere conforme ai pruncipi di adesione al

momento dell’ingresso ma anche durante il percorso all’interno dell’unione, non solo

rispettarli ma non può neanche porsi in contrasto con essi.

Infine veniamo alle sentenze gemelle del 2022, le più importanti delle definizioni che

stanno alla base elle scelte dei valori, queste sentenze sono importanti perchè viene

detto in maniera chiara che quei valori sanciti dall’art 2 costituiscono la spina dorsale,

elemento costitutivo dell’unione europea.

Nella sentenza 156 del 2022:” i valori contenuti nell’articolo 2 tue sono stati

identificati e sono condivisi dagli stati membri. Essi definiscono l’identità stessa

dell’unione quale ordinamento giuridico comune. Pertanto, l’unione deve essere in

grado, nei limiti delle sue attribuzioni previste dai trattati, di difendere detti valori [...]

si deve ricordare che l’articolo 2 tue non costituisce una mera enunciazione di

ordinamenti o di intenti di natura politica, ma contiene valori che, come rilevato al

punto precedente, fanno parte dell’identità stessa dell’unione quale ordinamento

giuridico comune, valori che sono concretizzati in principi che comportano obblighi

giuridicamente vincolanti per gli stati membri”.

Ci dicono che c’è una distinzione tra valori e principi; i valori non devono essere letti

come unici elementi di consiglio ma sono dei principi, si scrive valori ma si legge

principi cioè quelli dell’art 2 sono giuridicamente vincolanti per gli stati in quanto

principi e hanno una valenza normativa. Quindi quelli dell’articolo 2 non sono solo

valori ma anche principi vincolanti e quindi si può agire in caso di mancato rispetto.

Nella sentenza 157 del 2022 si dice: “i valori contenuti nell’articolo 2 tue sono stati

identificati e sono condivisi dagli stati membri. Essi definiscono l’identità stessa

dell’unione quale ordinamento giuridico comune. Pertanto, l’unione deve essere in

grado, nei limiti delle sue attribuzioni dei trattati, di difendere detti valori. [...]”

“ si deve ricordare che l’articolo 2 tue non costituisce una mera enunciazione di

orientamento o di intenti di natura politica, ma contiene valori che, come esposto al

punto precedente fanno parte dell’identità stessa dell’unione quale ordinamento

giuridico comune, valori che sono concretizzati in pricnipi che comportano obblighi

giuridicamente vincolanti per gli stati membri.”

Letture di approfondimenti alla prima lezione:

L'articolo 2 del TUE,1 introdotto dal trattato di Lisbona, esprime le radici

 profonde e l'impronta identitaria dell'Unione europea e, allo stesso tempo,

delinea il contratto sociale su cui questa si basa. Questo articolo è composto da

due frasi: la prima indica i valori su cui si fonda l'Unione, mentre la seconda

indica che questi valori sono comuni agli Stati membri, e di seguito evoca altri

valori2 che caratterizzano3 la “società” di detti Stati 4 . I valori di dignità

umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto, nonché il rispetto dei

diritti umani, inclusi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, elencati

nella prima frase dell'articolo 2 del TUE e reiterati nel preambolo dello stesso

trattato, possono non soltanto essere definiti come “fondamentali”, similmente

ai principi contenuti nel titolo I del TUE.6 Essi rappresentano anche i valori

“fondanti” dell'Unione, veri pilastri della costruzione europea. Il carattere

fondante di tali valori risulta evidente, da un lato, alla luce della stessa

formulazione dell'articolo 2 TUE, in base al quale l'Unione si fonda su tali valori

e, dall'altro, dal fatto che il loro rispetto è, ai sensi dell'articolo 49 TUE, un

prerequisito per diventare un stato membro dell'UE.7 Peraltro, già fra i tre

cosiddetti “criteri di Copenaghen”, adottati dal Consiglio europeo nel 1993 e poi

richiamati al Consiglio europeo di Madrid nel 1995, era proprio il primo, relativo

alla “presenza di istituzioni stabili che garantiscono un sistema democratico, lo

stato di diritto, i diritti umani, il rispetto delle minoranze e la loro protezione “

Nella sentenza Wightman, la Corte ha sottolineato l'importanza dei valori di

libertà e democrazia, che sono tra i valori comuni di cui all'articolo 2 TUE, e “che

in tal senso fanno parte dei fondamenti stessi dell’ordinamento giuridico

dell’Unione... Come risulta dall'articolo 49 del TUE, secondo cui ogni Stato

europeo può domandare di diventare membro dell’Unione e al quale

corrisponde l’articolo 50 TUE sul diritto di recesso, l’Unione raggruppa Stati che

hanno liberamente e volontariamente aderito a tali valori”.

si può ritenere che, in quanto espressione dei principi fondanti e dei valori

supremi dell'Unione, l'articolo 2 TUE si collochi a un livello superiore rispetto a

tutte le altre norme dei trattati. In effetti, la suprema importanza di questi valori

è stata, innanzitutto, sottolineata dalla Corte di giustizia nel parere 2/13.

“l’Unione [è] dotata di un ordinamento giuridico di nuovo genere, avente una

sua specifica natura, un quadro costituzionale e principi fondativi che sono suoi

propri, una struttura istituzionale particolarmente elaborata, nonché un insieme

completo di norme giuridiche che ne garantiscono il funzionamento”.

Inoltre, l'articolo 2 TUE può senza dubbio essere qualificato come principio

costituzionale dell'Unione europea. Nel Parere 1/17, la Corte ha affermato che

“l'Unione ha un proprio quadro costituzionale” e che “[r]ientrano in tale quadro i

valori fondatori enunciati nell’articolo 2 TUE”.

Per quanto riguarda il valore giuridico dell'articolo 2 del TUE per gli Stati

membri, la seconda parte dell'articolo 2 del TUE specifica che i valori di cui

sopra sono “comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal

pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla

solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”.

. Una questione particolarmente delicata riguarda la relazione tra gli articoli 2 e

4 del TUE, e, in particolare, se il secondo sia in grado di costituire un'eccezione

al primo. In effetti l'idea che la “clausola di identità” potrebbe giustificare le

violazioni dell'articolo 2 TUE sembra contrastare con la natura fondante,

costituzionale e suprema dei valori affermati in questo articolo. Argomenti in tal

senso possono essere trovati in un'interpretazione sistematica dell'articolo 4,

paragrafo 2 alla luce, in primo luogo, di altri principi contenuti nello stesso

articolo e, in secondo luogo, di altre disposizioni del trattato, in particolare

l'articolo 6 TUE.

L’ultima tappa nella costante evoluzione dell’Unione europea porta a

 configurarla come una “comunità di valori”, che sono soprattutto quelli

consacrati dall’art. 2 TUE, tra i quali spicca quello dello “Stato di diritto”.

Dall’Europa del mercato si è passati all’Europa dei diritti per poi giungere alla

comunità di valori, in un processo in cui ogni fase conserva e arricchisce l’acquis

della fase precedente. Questi valori definiscono l’identità costituzionale

dell’Unione in un rapporto dinamico e interattivo con le tradizioni costituzionali

comuni agli Stati membri e le loro rispettive identità costituzionali. Un rapporto

che non vede il confronto tra entità statiche, quanto un processo di mutuo

apprendimento che ha portato alla graduale convergenza di tradizioni

costituzionali inizialmente distinte in tradizioni divenute comuni. Un processo

che, come riconosce l’art. 4 TUE, non può portare alla scomparsa delle identità

politicocostituzionali dei singoli Stati membri. “Uniti nella diversità” non è

soltanto un motto ma è una parte costitutiva del DNA costituzionale europeo.

Da qui la necessità di distinguere ciò che costituisce la “comunità di valori” e

quindi deve essere necessariamente comune agli stati membri, definendo

l’identità costituzionale sopranazionale, e ciò che invece va mantenuto distinto

e garantito come espressione di un’ineliminabile diversità costituzionale. Questa

dinamica ininterrotta specifica progressivamente ciò che è comune e

identificante, dal punto di vista costituzionale, l’Unione e che come tale non è

negoziabile nei rapporti tra gli Stati, separandolo da ciò che invece resta distinto

e affidato alle singole esperienze costituzionali. SECONDA LEZIONE

L’articolo 4 diche l’unione rispetta l’ugualianza degli stati memebri avanti ai trattati

e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e

costituzionale compreso il sistema delle autonomie locali e regionali.

Oggetto sarà il consiglio d’europa e la convenzione europea dei diritti dell’uomo;

per fare questo dobbiamo introdurre la tutela dei diritti facendo vedere la

differenza con il sistema della convenzione.

Per quanto riguarda l’Unione Europea, facciamo riferimento all’articolo 6 del TUE

“unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti

fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre del

2007 a strasburgo che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. . le disposizioni

della carta non estendono in alcun modo le competende dell’unione definite nei

trattati.” Anche l’unione europeo ha un bill of rights del 2000 con solo valore

politico e poi applicato anche allo stesso valore dei trattati del 2007. Il punto in

rosso dice che se è vero che ocn il trattato di lisbona gli stati membri hanno dato la

stessa valenza della carta ai trattati, e quindi gode di primazia, la carta anch’essa

con questo regime giuridico però le disposizioni della carta non estendono le

competenze dell’unione. Ha un potere fortissimo ma in un angolo, quello delle

competenze dell’unione e sempre all’interno delle competenze dei trattati. Che si

sia nell’ambito di una direttiva, solo quando c’è il diritto dell’unione. Abbiamo

ceduto degli ambiti all’unione nella quale essa ha la priorità.

Diversa è la CEDU, essa non ha questa limitazione, non deve stare dentro un

perimetro di competenze, ha un funzionamento diverso, è una carta tipica del

diritto internazionale. Ciò detto prima non lo vediamo nel diritto convenzionale.

Nel secondo paragrafo di

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A.A. 2024-2025
17 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/01 Filosofia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher graziac01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Pluralismo religioso e integrazione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Ninatti Stefania.