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DIRITTO TRIBUTARIO

Sicurezza che il contribuente adempia, ma senza soprattutto l'attività dichiarativa del contribuente, cioè rappresentativa dell'esistenza dell'obbligazione che fa carico sul medesimo, non si saprebbe a cosa riferire i versamenti di imposta.

Nell'attuazione dell'obbligazione di imposta di intrecciano due esigenze: una che è intrinseca all'obbligazione quella del momento rappresentativo e ricognitivo dell'esistenza stessa e una seconda che è quella del controllo da parte del creditore sul corretto adempimento degli obblighi strumentali prima ancora che sostanziali del debitore. Es: legge stabilisce che chi è titolare di un reddito deve pagare un'imposta del 15% sull'ammontare dello stesso, il momento ricognitivo e rappresentativo dell'obbligazione che riguarda un soggetto che ha prodotto un reddito di 10mila e quindi ne deve 1500, potrebbe essere immediatamente af dato al creditore di

imposta la legge potrebbe dire è colui che ha titolo per esigere l'obbligazione che ha la funzione e i poteri per esigere tramite fase ricognitiva e rappresentativa dell'obbligazione, l'obbligazione presso il debitore. Come dire "io sto fermo, sono il contribuente, aspetto che venga il sco che dice che ho un debito di 1500" ma in questo assetto irrealistico avremmo che il momento di ricognizione dell'obbligazione e di controllo del corretto adempimento si saldano perché fa tutto l'amministrazione finanziaria. Si è vero che l'obbligazione, la accerta, la esige. Non è così però perché la dinamica del nostro odierno diritto tributario non consente all'amministrazione di svolgere essa l'attività ricognitiva e rappresentativa dell'attività di imposta che è necessariamente affidata al contribuente; è il soggetto che è nella padronanza conoscitiva della sua.

situazione economica che deve dichiarare questa è ladichiarazione di imposta, il soggetto deve rappresentare al creditore se si è verificato unpresupposto, l'entità della base imponibile, l'imposta conseguentemente dovuta e l'amministrazione ha la funzione di controllare ex post che quanto gli è rappresentato con la dichiarazione è corretto.

Le due esigenze legate al tipo di obbligazione che abbiamo davanti sono soddisfatte tramite una scissione soggettiva: da un lato il contribuente che dichiara l'obbligazione che lo riguarda tramite un atto ricognitivo e rappresentativo dell'obbligazione e dall'altro il creditore che ex post controlla. Tutto questo non richiede che da nessuno dei due lati ci sia espressione dei poteri costitutivi o modificativi dell'obbligazione, la quale resta sempre sotto al dominio totale ed esclusivo della legge.

La struttura che è emersa dalla riforma tributaria del 72/73 è questa:

Al contribuente il dovere di dichiarare l'obbligazione di imposta, all'amministrazione il potere di controllare la correttezza della dichiarazione: ogni volta che la dichiarazione non è corretta c'è l'evasione di imposta, la quale corrisponde al mancato adempimento del dovere strumentale, e non a quello sostanziale (se dichiaro bene e non verso sono in una situazione di insolvenza, non di evasione, sono sanzionato perché il mancato adempimento dell'obbligo di pagamento di imposte è una violazione che determina sanzioni, ma non è la sanzione che colpisce chi evade) evade chi non dichiara in tutto o in parte l'obbligazione di imposta che lo riguarda.

Di fronte a fatti semplici e con un corredo di attività di controllo e poi di veri casi giurisdizionali lo schema era il contribuente dichiara (ha pienezza di diritto di difesa ex 24 cost), l'amministrazione controlla (ha poteri straordinariamente incisivi per verificare).

il!giudice attribuisce il torto o la ragione in questo schema tutto funzione perché c'è un giudice, che in tempi compatibili con le esigenze reali dei beni della vita coinvolti e con conoscenze adeguate per la soluzione dei contitti, stabilisce la certezza del diritto. Questo assetto però è risultato insoddisfacente non dal pdv della fonte legale dell'obbligazione, non dal pdv dell'inesistenza di poteri dell'amministrazione di fissare individualmente il 18 di 104 fi fi fi fi fi fl fi fi fi fi fi DIRITTO TRIBUTARIO modo d'essere dell'obbligazione ma dal pdv dell'esigenza di certezza sia del contribuente che dell'amministrazione finanziaria in ordine al modo d'essere dell'obbligazione questa esigenza si è fatta sempre più viva con l'aumentare della complessità dei fenomeni economici che nelle loro forme giuridiche costituiscono la sostanza della materia impositiva. Quando si devestabilire se una certa operazione economica appartiene a un tipo piuttosto che a un altro e il suo imponibile si deve determinare con certe regole piuttosto che con altre, la cosa diventa complessa, richiede dal pdv dell’accertamento delle conoscenze peculiari, richiede una comprensione delle dinamiche economiche molto sticate e i tempi di un accertamento prima da parte dell’amministrazione finanziaria e poi da parte del giudice possono essere inconciliabili con le esigenze dell’attività economica di certezza e stabilità dell’attività stessa. Questa spinta ad anticipare la certezza in ordine al modo d’essere dell’obbligazione e quindi ad anticipare la stabilità dell’obbligazione di imposta ha lentamente fatto emergere in termini sempre più massicci un’altra funzione dell’amministrazione finanziaria e altre modalità di definizione dell’assetto dell’obbligazione di imposta: questa funzione

è quellanon più di controllo ma di indirizzo preventivo del contribuente e le modalità di de nizionedell’assetto dell’obbligazione alternative al contenzioso davanti al giudice tributario sonoquelle che vengono consacrate in vari istituti del diritto tributario che possiamo ricondurrealla sfera degli accordi in materia tributaria.

Questo cenno all’evoluzione del diritto tributario è per far chiarezza su due punti:

  • il primo è che nel rapporto tributario ci sono due parti soggetto attivo e passivo,che noi possiamo guardare staticamente come il titolare dal lato attivo e passivodell’obbligazione, uno deve e l’altro pretende, e questo resta vero come è veroche questa obbligazione nasce dalla legge; ma sotto la lettura statica c’è unacomplessa dinamica attuativa che assegna ruoli all’una e all’atra parte delrapporto giuridico tributario (al contribuente doveri strumentali circa il
correttoadempimento dell'obbligazione, all'amministrazione funzioni e poteri volte allacorretta attuazione dell'obbligazione e se possibile tramite funzione di indirizzoall'immediata corretta attuazione dell'obbligazione di imposta) · per quanto concerne l'amministrazione nanziaria, la duplicità di funzioni rivolte agarantire l'effettività e la puntualità di adempimento dell'obbligazione, una è lafunzione di controllo e l'altra quella di indirizzo, comunque assurge alla funzionedi presidio dell'effettività dell'obbligazione tributaria che ha l'amministrazionenanziaria, la quale è amministrazione pubblica, è titolare di una funzionepubblica si muove con prerogative e nei limiti di un'amministrazione e quiiniziamo a rispolverare l'art 97 cost (legalità, imparzialità, trasparenza).Immaginiamo di accostare queste due funzioni e

immaginiamo un'amministrazione che vive un doppio modo di esplicitare la sua funzione, quello di indirizzo preventivo del contribuente verso l'adempimento corretto e quello di controllo dell'esistenza di un corretto adempimento. La compresenza di queste due funzioni, risalendo a una comune matrice che è quella di presiedere l'effettività del dovere contributivo tramite questo doppio momento (indirizzo preventivo del contribuente e il controllo del suo adempimento) si inquadra nella cornice generale di buon andamento, imparzialità e legalità che deve attraversare tutta l'attività della pubblica amministrazione e questo richiede in capo alla stessa, a seconda delle funzioni esercitate, che siano declinati i suoi doveri in punto di collaborazione, motivazione etc. Dal lato del contribuente richiede che egli, in quanto attraverso il dovere di dichiarare correttamente l'obbligazione di imposta si mette in condizione di adempiere

Fedelmente l'obbligazione di imposta,19 di 104fi fi fi fi fi fi fi fi

DIRITTO TRIBUTARIO richiede in capo ad egli una totale accuratezza nell'attuazione di questi obblighi strumentali e una lealtà di collaborazione con l'amministrazione finanziaria.

Queste non sono espressioni generiche, da esse nascono posizioni di partecipazione del contribuente alle funzioni di accertamento, di diritto a informazioni o di diritto della pa all'acquisizione di informazioni: il rapporto giuridico tributario va visto nella sua dinamica attuativa come assetto sociologico in cui le due parti, prima di trovarsi in una situazione di litigiosità, sono chiamate a una collaborazione reciproca nel reciproco interesse per identificare l'esatto modo d'essere dell'obbligazione d'imposta. Noi trarremo dei corollari da questa esigenza, ma sopra di essa, a fondamenti dei principi c'è un radicamento dell'attuazione dell'obbligazione di imposta nel

Quadro dei valori costituzionali. Attuazione dell'obbligazione di imposta (fattispecie dell'imposizione prevista dalla legge, c'è un soggetto attivo e uno passivo, c'è un imposto, un imponibile, un aliquota; si è verificata la fattispecie e l'obbligazione di imposta nella stragrande maggioranza dei casi può aversi senza l'accertamento dell'esistenza e del modo d'essere dell'obbligazione! Esistono dei tributi, chiamati senza accertamento, e sono rare ipotesi in cui il pagamento dell'imposta si lega a determinati componenti automaticamente (se dico che ogni volta che compilo un atto devo attaccare una marca da bollo ogni quattro pagine, qui non c'è niente da accertare), ma tutto il resto del mondo tributario prevede che si accerti l'esistenza dell'obbligazione. Tutto questo (riferito all'accertamento) accade in via sillogica tramite il dovere del contribuente di dichiarare il vero.

dell’esistenza dell’obbligazione diimposta di cui è titolare dal lato passivo. Il primo strumento
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A.A. 2021-2022
104 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher albertopleb98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Miccinesi Marco.