Diritto tributario
Appunti delle lezioni frontali a.s. 2021/2022
Lezione 9/2
Sulla ricchezza che si produce nel nostro paese, a pressione scale quest’anno sarà superiore del 43%. La pressione scale è superiore del 50%. Incide tantissimo sulla macro e micro economia. La scalità è antica come l’uomo. Essere insieme! Insieme di risorse non per i singoli ma per il gruppo in quanto tale.
Oggi il vero tema è: questo prelievo risponde unicamente alla funzione di procurare le entrate per le attività dello stato o a questa funzione ineludibile dobbiamo collegare altro che attiene all’impatto economico e quindi alla capacità del prelievo economico la capacità di orientare le scelte di politica economica? Risposta: la seconda.
Disciplina ha più aspetti, uno che riportiamo alla individuazione dei principi costituzionali, dell’unione e internazionali. Una disciplina sostanziale che attiene alle regole per stabilire chi, come e quanto paga di tasse. Discipline procedurali che attengono alle procedure attraverso le quali obbligo di pagare le tasse si attua. Discipline processuali, discipline di tipo sanzionatorio! Rispetto norme presidiato da norme e sanzioni.
Tutti gli aspetti del prelievo scale sono disciplinati giuridicamente, dal momento in cui viene stabilito obbligo, al momento in cui si verifica obbligo, alle sanzioni e al processo. Nel loro complesso le norme concorrono a un fine ultimo: assicurare gettito finale sia coerente a quanto discende dalla previsione che introduce obbligo di pagare le imposte.
I tributi servono per sostenere le spese pubbliche che sono nell’economia occidentale rivolte a consentire il welfare, ossia la redistribuzione della ricchezza che è il collegamento di pagare le imposte e il dovere di solidarietà.
Tributo
Esiste una nozione di accolta dal nostro ordinamento, ma non è fornita dall’ordinamento. Lo accoglie in assetto di rilevanza giuridica, ma non definisce cosa sia un tributo. Non esiste norma che dica cosa sia un tributo. Il tributo è una prestazione a contenuto patrimoniale che è imposta dalla legge e che ha funzione di attuare il concorso di tutti alle spese pubbliche.
Pregnanza di questa definizione è tale che intorno a questa nozione si costruisce un ordinamento che ha raggiunto ormai un’autonomia tale da essere avulso da altre branche del diritto. Genera un’impronta questa nozione di tributo. In questa nozione sono racchiusi gli elementi essenziali, i pilastri del diritto tributario. Imposta dalla legge: è una prestazione coattiva, significa che il tributo non è mai espressione di un atto consensuale e volontaristico. Il tributo non può mai essere oggetto di una negoziazione fra ente pubblico e contribuente. Non è l’amministrazione che impone il tributo, è la legge che stabilisce chi come e quanto deve pagare imposte. La prestazione è imposta e non può nascere se non dal parlamento, la volontà del popolo. No taxation without representation.
Perché l’entrata sia tributaria occorre che funzione di quell’imposizione sia chiamare il singolo al concorso di tutti alle spese della collettività a cui appartiene. La funzione tributaria è desumibile dalla lettura dell’interpretazione della norma e da come si colloca nel sistema delle norme. Da esso si capisce se norma abbia o meno natura tributaria. Corte cost! Al di là del nomen, quando istituto attua un concorso dei singoli alle spese pubbliche ed è imposto si traduce in una prestazione tributaria.
Primi fari cost che gettano luce sul diritto tributario
- Principio capacità contributiva art 53 cost! Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Pone obbligo indiscriminato di tutti di concorrere alle spese pubbliche. Espressione di indiscriminata e uniforme chiamata di tutti al concorso di spese pubbliche.
- Art 23 cost Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Espressione utilizzata dal legislatore costituente perché più ampia.
Come si può differenziare tributo da prestazioni patrimoniali coattive con aspetto sinallagmatico? Togliendo i fenomeni espropriativi che sono fuori dal mondo del diritto tributario, tasse le quali a differenza dei tributi in senso proprio che chiameremo imposte hanno una giustificazione in un assetto di scambio di utilità fra ente pubblico e soggetto privato. Sono un modo di finanziare un’attività indirizzata nei confronti di un singolo. Sono strumento per finanziare i servizi divisibili.
Cosa differenzia ipotesi la prestazione coattiva è giustificarla a concorso di spese pubbliche o assetto commutativo? Es. servizio smaltimento di rifiuti fondamento commutativo! la tassa. Esistenza di un indice di capacità contributiva! imposte. Differenza tasse e imposte è che nelle imposte non c’è niente, no contro servizio. Nelle imposte il fondamento causale della chiamata al concorso delle spese pubbliche è semplicemente la capacità contributiva del soggetto.
Principi attività di istituzione imposte
Tributi imposte da legge statale e regionale. Amministrazione ha un ruolo che nasce in un sistema di imposizione su base legale e quindi deve controllare che quell’obbligo legale sia stato regolarmente adempiuto. Senza controllo e senza sanzioni pur imposto dalla legge il più delle volte resterebbe intemperato. Mai ruolo di discrezionale scelta dell’imposizione dell’amministrazione. Amministrazione in uno schema di tributo come fonte legale è concepita come controllore e repressore. Il mondo contemporaneo sta imponendo una visione diversa: esigenze di anticipare certezze del modo di essere dell’obbligazione di imposta. Ha fatto emergere nuova funzione dell’amministrazione: funzione di indirizzo del contribuente.
10/02/22
Entriamo nel vivo dei principi costituzionali. Innanzitutto 2 precisazioni:
- Quando parliamo di entrate pubbliche non parliamo solo delle entrate tributarie ma parliamo anche di tutte le entrate che affluiscono nel bilancio dello stato e degli enti pubblici, anche non tributarie (per esempio le entrate generate dalle sanzioni amministrative pecuniarie), in ogni caso le entrate tributarie sono comunque oltre il 90% delle entrate pubbliche;
- Assenza di vincoli di destinazione fra le entrate tributarie e le spese pubbliche, cioè esiste un principio di indifferenziata generazione di cassa cui attingere per qualunque tipo di spesa pubblica – l’unica deroga a questo è rappresentata da alcune particolari ipotesi, che si chiamano imposte di scopo nelle quali il gettito dell’imposta è giuridicamente vincolato, anche nel bilancio dello stato, a determinate spese pubbliche (voglio fare il ponte sullo stretto = creo un’imposta di scopo, il gettito di quell’imposta non affluisce in modo indifferenziato nella grande cassa pubblica ma è vincolato alla realizzazione di quell’opera).
Ora affrontiamo il tema della riserva di legge. La rappresentatività parlamentare del popolo nasce proprio come ostacolo all’imposizione dei tributi ('no taxation without representation’) ma oggi, negli ordinamenti moderni e odierni, non esiste un monarca il cui potere, in particolare quello di imporre tributi, dev’essere limitato = l’attività esecutiva dell’amministrazione è comunque non solo retta dai principi di legalità (oltre che quelli di imparzialità e trasparenza), ma l’amministrazione pubblica, il governo risponde al parlamento attraverso il vincolo di fiducia – il tema quindi non è più nel seguire la riserva di legge, quello di identificare il baluardo contro l’arbitrio di un potere assoluto ascrivibile a un sovrano, ma è quello di assegnare alla legge, e non ad atti dell’amministrazione, il potere di imporre tributi che appartiene all’ordinamento statale e all’ordinamento regionale.
Perché l’amministrazione non può creare e istituire i tributi? Certamente non è mai appartenuta all’idea del prelievo fiscale l’ipotesi di una imposizione discrezionale amministrativa (che non è arbitrio) = non è mai entrata, nel mondo del prelievo fiscale, l’idea che il prelievo potesse attuarsi attraverso l’esercizio di poteri discrezionali – questo è evidentemente la comprensione del sistema tributario che non può non essere un fenomeno garantito da uguaglianza di situazioni e soluzioni (= non ci può essere una valutazione discrezionale sul fatto che sia meglio tassare quel farmacista perché stando in una posizione privilegiata può forse avere una sovra-capacità di reddito rispetto a un altro).
È immanente, nel prelievo fiscale, l’esigenza di assoluta uniformità di trattamento, che cozza con l’idea stessa di valutazioni discrezionali ancorché non necessariamente arbitrali. Ma l’amministrazione potrebbe intervenire nell’imposizione dei tributi, non con l’attività discrezionale, ma con attività normativa: cioè introducendo regole sul prelievo. Ma l’amministrazione è munita di competenze tecniche elevate e quindi perché non assegnare, attraverso i regolamenti, alla stessa il compito di disciplinare l’istituzione e la regolamentazione del tributo? Perché la Costituzione si preoccupa di riservare alla legge questo compito?
La risposta sta nelle prerogative maggiori e migliori che la legge offre rispetto a una norma di fonte sub-primaria. Il tema non è più assicurare a un potere che può non rispettare la volontà popolare ma è quello delle intrinseche maggiori garanzie che offre la legge che sono particolarmente rilevanti nella materia delle prestazioni imposte, ma ancor di più in quella tributaria e queste garanzie sono, da un lato, il percorso di confronto tra maggioranza e minoranza che solo la legge, attraverso l’iter parlamentare, consente; dall’altro la diretta possibilità di valutare la conformità costituzionale della legge attraverso la rimessione alla corte costituzionale da parte del giudice.
L’art 23 Cost. riguarda tutte le prestazioni patrimoniali coattive, all’interno della quale l’insieme quantitativamente e qualitativamente più rilevante è quello dei tributi, ed è fonte di una riserva relativa di legge – la terminologia in base alla quale parliamo di riserva di legge relativa consente l’integrazione della disciplina attraverso fonti sub-primarie = questo significa che la legge deve cercare di identificare tutti gli elementi essenziali del tributo, in particolare gli elementi che costituiscono la fattispecie dell’imposizione (= è la legge che deve identificare i soggetti che vengono chiamati al concorso delle spese pubbliche, è la legge che deve identificare quantitativamente e qualitativamente le misure della ricchezza che viene prelevata attraverso il tributo… ma nel ritaglio delle regole identificative di come si misurano alcune ricchezze può entrare una fonte sub-primaria, un regolamento, che dice come si calcola il valore di una casa…).
Ma attenzione: dire che la nostra materia è coperta dalla riserva relativa di legge, non significa soltanto aver identificato un limite formale al potere di imposizione, cioè un potere dello stato che può dettare regole con legge e della regione che può dettare regole con leggi, questa potestà può essere esercitata solo con la legge (=limite formale), dietro a questo limite c’è una profonda impronta sul modo d’essere della norma di diritto tributario perché affinché la riserva di legge sia realmente rispettata e affinché la riserva di legge si colleghi all’ottica della garanzia del soggetto inciso dal tributo dev’esserci certezza – la legge, nel quadro delle garanzie costituzionali alla forma e alle modalità di produzione della regola (confronto maggioranza-minoranza e controllo costituzionale), è chiamata a saldare al massimo la funzione di certezza del diritto = la legge assolve a questa funzione attraverso caratteristiche ‘ontologiche’ della norma che sono quelle completezza, chiarezza, esaustività, determinatezza della: – per dirlo in altro modo, affinché la riserva di legge svolga fino in fondo la funzione che il quadro dei principi costituzionali la chiama ad assolvere in materia tributaria, la legge dev’essere in grado di disciplinare la fattispecie dell’imposizione consentendo la chiara riconoscibilità del fatto che produce l’obbligo tributario e altrettanto chiara determinabilità dell’entità del prelievo.
Questo ha una serie di corollari sul modo d’essere della legge = non solo implica un sostanziale divieto di norme in bianco e impossibilità di applicazione analogica delle norme perché la norma tributaria ha una caratteristica che definiamo ‘norma a fattispecie esclusiva’: vuol dire che la fattispecie che prevede, per definizione esclude quelle che non sono contemplate, tale dev’essere la determinatezza e la precisione della norma e quindi non vi è spazio per creare una fonte di diritto attraverso l’uso analogica della regola introdotta.
Ma c’è una terza incongruenza: il diritto tributario, nonostante le caratteristiche delle norme tributarie, è inevitabilmente un diritto di 2’ grado = vuol dire un diritto che introduce regole su fattispecie cui l’identificazione e conformazione avviene attraverso l’utilizzo di norme di altri rami dell’ordinamento, per esempio se dobbiamo tassare i frutti delle attività economiche e distinguere a seconda del tipo di attività economiche: in luogo di una descrizione con riferimento a nozioni naturalistiche, il legislatore tributario sceglie le nozioni del codice civile (e parla di reddito d’impresa, di enti di 3’settore…) = deve identificare il presupposto di un’imposta sul patrimonio, parla di titolarità di diritti reali, che è il modo per non cadere in quella imprecisione, vaghezza, indeterminatezza che ci sarebbe in un’espressione ‘chi possiede un immobile’ (si dice ‘chi ha il diritto reale sull’immobile’).
Quindi il diritto tributario si è evoluto ed evolverà sempre attraverso questo continuo, ove possibile, rimando alle nozioni del diritto di 1’ grado, quello che disciplina le situazioni la cui valenza economica poi è il sub-strato materiale del prelievo. Ma insieme a un tema di chiarezza, riconoscibilità della fattispecie (quindi di immediata prevedibilità delle imposizioni) c’è anche un tema di certezza del diritto perché se parlo di impresa, parlo di qualcosa che l’ordinamento riconosce e protegge e quindi il flusso di ricchezza che tasso sicuramente proviene da un’attività lecita perché protetta e riconosciuta e quindi è certo quel prelievo ed è certa quella forma di imposizione.
Quindi le conseguenze della riserva di legge sono importanti ed attengono al modo d’essere della norma di diritto tributario: norma a fattispecie esclusiva, cioè ossequiosa dei criteri di determinatezza, completezza, esaustività, precisione; divieto conseguente di norme in bianco; impossibilità di applicazione analogica della norma che pone l’imposizione; caratteristiche diritto secondario che assume il diritto tributario. Quindi la riserva di legge è punto di riferimento importante per la produzione e anche, conseguentemente, l’interpretazione delle norme di diritto tributario.
Fonti sub-primarie
La fonte sub-primaria, quella che va ad integrare la disciplina dopo che la legge ha posto gli elementi essenziali, non opera ‘a mano libera’ nella materia, ma a sua volta è condizionata dai principi e dai criteri direttivi che vengono posti dalla legge ordinaria: quindi l’efficacia e la forza della legge, nella materia tributaria, si esprime direttamente nella gran parte della disciplina che riguarda gli elementi essenziali della fattispecie ed anche nella parte di dettaglio a data alla normativa sub-primaria, perché la normativa sub-primaria non può discostarsi da principi e criteri che vengono assegnati dalla legge all’amministrazione per le regolamentazioni di dettaglio = questa è la riserva di legge.
Riepilogando: dentro l’art 23 Cost troviamo le prestazioni imposte, al cui interno il grande sottoinsieme, quantitativamente e qualitativamente prevalente, è quello dei tributi (– il tributo è una nozione non fornita dal diritto positivo, ma accolta e riconosciuta dall’ordinamento) e dalla natura relativa della riserva di legge. Il tributo quindi serve a imporre al contribuente una prestazione patrimoniale per farlo concorrere cosi alle spese pubbliche e tutto questo avviene solo in base alla legge e l’amministrazione detta solo regole di dettaglio laddove la legge lo preveda dettando criteri. L’obbligazione d’imposta (cioè l’obbligo di pagare l’imposta) nasce ed è totalmente regolata dalla legge, l’attività dell’amministrazione non ha mai natura costitutiva dell’obbligazione d’imposta = il diritto tributario è totalmente asservito al principio di legalità, anzitutto per quanto riguarda la fonte dell’obbligazione d’imposta e l’effetto obbligatorio – l’atto dell’amministrazione è un atto di mero controllo, non è mai fonte dell’effetto obbligatorio.
Dopo la riserva di legge, l’
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