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SPAZIO AEREO

Essenzialmente si intende per “spazio aereo” lo spazio che sovrasta il territorio dello stato. Ovviamente

gli stati hanno la propria sovranità anche sullo spazio aereo. Lo spazio aereo che in realtà, fino agli inizi del

‘900 era simbolicamente oggetto della sovranità dello stato, poi da quando iniziarono ad usare lo spazio

aereo attraverso i mari ad un certo punto è diventato concreto, tant’è che gli stati hanno concluso questa

convenzione di Parigi del 1919 che afferma proprio che gli stati hanno giurisdizione sugli spazi aerei

sovrastanti il territorio e naturalmente anche su quelli sovrastanti il mare territoriale e via via che la fascia di

sovranità dello stato si estende alla fascia di mare si riconosce che questa sovranità riguarda anche lo

spazio aereo sovrastante. Questo principio è stato poi ribadito, sempre mantenuto fermo e confermato, c’è

una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia che viene sempre richiamata nella quale essa ha

ribadito tale principio, affermando che le frontiere che delimitano il territorio dello stato delimitano anche lo

spazio e l’ampiezza dello spazio aereo dello stato. Questa è la sentenza Belin (?) contro Nigeria del 2005,

abbastanza recente.

Ora, a differenza del mare territoriale dov’è riconosciuto dal diritto internazionale generale e consuetudinario

un diritto di passaggio inoffensivo, questo diritto non è riconosciuto nello spazio aereo, nel senso che ogni

passaggio di aeromobili stranieri in uno stato è soggetto alla previa autorizzazione dello stato stesso e

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spesso gli stati regolano il traffico aereo attraverso la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali. Il più

famoso accordo multilaterale che regola il traffico aereo è la Convenzione del 1957 di Chicago, la quale

prevede che tra gli stati contraenti della convenzione vi sia un riconoscimento di un diritto di passaggio

inoffensivo e viene regolato il passaggio degli aeromobili degli stati che fanno parte della convenzione.

Invece, negli spazi aerei che sovrastano il mare internazionale, che quindi non ricadono nella sovranità di

uno stato vige il principio della libertà di sorvolo, per cui tutti gli stati con i loro aerei e aeromobili possono

sorvolare con i propri aerei, aeromobili lo spazio aereo internazionale. Però, dentro questo spazio aereo si

sono andate via via create delle zone diciamo di controllo, di informazione, cioè sostanzialmente gli stati

hanno ripartito tra di loro alcune delle zone che fanno parte dello spazio aereo internazionale, prevedendo la

competenza di ciascuno di loro su una zona per ottenere informazioni circa il passaggio su quella precisa

zona. Quindi gli stati che sorvolano devono rispettare queste zone di informazione e devono renderne agli

stati tutte le informazioni che vengono richieste dallo stato che il controllo di quella zona secondo i criteri di

riparto che si sono dati gli stati. Questo serve agli stati per controllare, gli aeromobili hanno una velocità tale

per cui poi l’attività di controllo sugli ingressi nel proprio territorio deve essere anticipata rispetto all’ingresso

nello spazio aereo, quindi è un modo per mantenere il controllo sul traffico aereo.

Per quanto riguarda invece spazio extra-atmosferico, qui c’è un problema, cioè quando si è affermata la

regola consuetudinaria che prevede che la sovranità dello stato si estende anche allo spazio aereo

sovrastante il territorio e sovrastante il mare territoriale, non si è posto o non si è stabilito un limite verso

l’alto diciamo, quindi si prevedeva che lo spazio aereo arrivasse alle stelle. Poi però ad un certo punto è

diventata realistica anche la navigazione degli spazi cosmici e in particolare diciamo intorno all’anno 1957

vengono lanciati dei missili dagli Stati Uniti e dall'unione sovietica, quindi in quegli anni diventa concreta la

possibilità di utilizzare e quando questi Stati che erano più avanzati degli altri dal punto di vista tecnologico,

iniziano a fare uso di questi spazi cosmici e si afferma in qualche modo l'idea che non sia necessario

chiedere il consenso allo stato territoriale. Devo dire che gli altri stati non hanno mai opposto resistenza e in

qualche modo hanno riconosciuto la superiorità tecnologica di questi due stati e hanno consentito, cioè non

hanno avanzato contestazioni rispetto a questo tipo di attività che questi stati compievano anche sopra il

territorio del proprio spazio aereo. Quindi si è formata molto rapidamente una regola di diritto internazionale

generale che prevede che l’utilizzo degli spazi cosmici sia libero, sia ad appannaggio di tutti gli stati che

hanno specifiche tecnologie, che hanno sviluppato nel tempo queste tecnologie e gli stati ormai concorrono

all’utilizzazione di questi spazi extra atmosferici. Di fatto, dal punto di vista giuridico, non è stato mai

individuato un limite preciso diciamo all’ampiezza dello spazio aereo, si ritiene insomma che arrivino fino a

dove arriva l’atmosfera terrestre e poi al di sopra si intende che sia spazio extra-atmosferico, però anche

quello è un punto un po' indeterminato, quindi sono state avanzate varie teorie pratiche, per esempio il

Regno Unito sosteneva che questo confine deve essere stabilito e deve coincidere con il punto massimo nel

quale oggi un aereo riesce a volare e poi al di sopra di questo diventa spazio internazionale. Questione un

po’ indefinita.

Certo è che c’è questo principio per cui gli spazi extra-atmosferici, cioè gli spazi cosmici, possono essere

liberamente sfruttati dagli stati, però non si è avanzato il principio del patrimonio comune dell’umanità come

quello che abbiamo visto fissato della Convenzione di Montego Bay per quanto riguarda lo sfruttamento

del suolo Marino internazionale, quello che sta sotto il mare internazionale che come abbiamo detto è stato

poi oggetto di una disciplina internazionale particolare ispirata al principio del patrimonio comune

dell'umanità, che oltre a essere un principio simbolico, ha anche delle conseguenza pratiche e precise

riguardo alle modalità dello sfruttamento delle risorse di questa parte del globo. Non è stato avanzato lo

stesso principio per lo sfruttamento degli spazi extra-atmosferici, rispetto ai quali quindi gli stati di fatto

esplorano e sfruttano ciò che possono trovare nello spazio extra-atmosferico per il proprio interesse, senza

criteri di riparto. Gli unici principi e anche limiti che si sono affermati nel diritto internazionale sono stati quelli

che si sono inizialmente annunciati dall'assemblea generale delle Nazioni unite in una risoluzione del 1961

(P.S. le risoluzioni dell’assemblea generale sono atti giuridici molto importanti perché provengano

dall’assemblea penale degli stati. L’assemblea generale raccoglie tutti gli stati, i principi dell’assemblea

generale sono molto importanti ma non sono atti giuridici vincolanti, fonti del diritto vincolanti ma comunque

importanti perché spesso preludono all’adozione di atti giuridici vincolanti oppure possono essere

interessanti a livello ricognitivo del diritto internazionale consuetudinario perché talvolta possono essere

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indice dell’esistenza di un’opinio iuris, una convinzione di giuridicità di una certa prassi, comportamento e

quindi essere l’indice per andare a dimostrare regole consuetudinarie). Risoluzioni dell'assemblea generale

delle Nazioni unite sono particolarmente importanti, sono particolarmente autorevoli, non hanno valore

giuridico vincolante ma diciamo hanno un valore giuridico comunque importante.

sia per la ricostruzione dell’esistenza di norme consuetudinarie,

- sia perché spesso sono atti che precedono l’adozione di atti giuridici vincolanti come in questo caso

-

per cui la risoluzione sui principi relativi all'esplorazione allo sfruttamento dello spazio sono stati prima

affermati da questa risoluzione dell'assemblea generale delle Nazioni unite e poi sono confluiti in un trattato

internazionale, il primo trattato dedicato allo spazio, trattato appunto sempre sulla dedicata esplorazione e

allo sfruttamento dello spazio extra-atmosferico, trattato del 1967 quindi ormai inizia ad essere anche un

pochettino risalente. Non è che fissi moltissime regole, ma prevede sostanzialmente il principio della

libertà di esplorazione e sfruttamento, il principio per cui questo sfruttamento dovrebbe andare a

vantaggio dell’intera umanità ma è un principio che non ha ricadute pratiche non coincidente con il

principio del patrimonio comune dell'umanità che invece ha ricadute concrete sulle modalità pratiche dello

sfruttamento. E’ un principio così e ancora si sta discutendo su cosa si debba fare per lo sfruttamento che

vada a beneficio di tutta l’umanità. I limiti precisi che sono fissati da questo trattato sono che gli stati non

possono lanciare o usare nello spazio armi nucleari, come deposito o come luogo di armi di distruzione di

massa e devono effettuare queste attività di esplorazione e sfruttamento secondo principi di sostenibilità

ambientale, cosa anche questa poi è rispettata fino a un certo punto. Intanto devono stare attenti a evitare

che vi siano contaminazioni di materiale spaziale nocive per l’ambiente terrestre, fare attenzione che questi

non diventino pericolosi per la salute e per l’ambiente terrestre e devono appunto fare attenzione al rispetto

dell’ambiente, quindi principi abbastanza generici e che comunque, l’unica cosa che si afferma in modo

chiaro è che c’è un divieto di appropriazione dello spazio extra-atmosferico, cioè il trattato prevede che gli

stati non possano avanzare delle pretese di sovranità o appropriazione come hanno fatto sul mare, non

dovrebbero andare con una bandiera su pianeti ecc. Questo punto è ribadito anche da un altro trattato

adottato nel 1979 sulla luna e sui corpi celesti che prevede che la luna e gli altri corpi celesti non possano

essere oggetto di pretese di sovranità da parte degli stati. (N.B. La cosa simbolica di mettere la bandiera

perché si è arrivati sulla luna ci può stare ma non vuol dire che quello è diventato territorio di quello Stato)!

Anche altri aspetti rimangono controversi e per esempio si discute, dato che è anche oggetto di un dibattito

tra i vari stati, della questione se, fermo restando che non ci si può appropriare dello spazio extra-

atmosferico e dei corpi celesti, si possa però appropriarsi di parti, per esempio prelevare del materiale e poi

utilizzarlo a fini economici e commerciali, considerate i grandi interessi economici dietro.

Questo per es. non è chiaro, non è espresso chiaramente nei due trattati, né in quello relati

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A.A. 2024-2025
239 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Leliana di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Russo Deborah.