Contenuto ed oggetto del diritto ecclesiastico
La definizione di Diritto Ecclesiastico si è evoluta nel corso del tempo ed è stata
oggetto di errori di interpretazione
Concezioni erronee
1. Facendo riferimento all’aggettivo “ecclesiastico” ritiene che la materia coincida
quanto ad oggetto con il diritto della Chiesa o delle Chiese, cioè trova la sua fonte di
produzione dalla confessione da cui origina (ecclesiastico perchè viene da una chiesa)
—> lettura non condivisibile non perchè non esista diritto di formazione confessionale,
ma perchè quel diritto non forma oggetto del corso di studio. Il diritto ecclesiastico
derivante dalla Chiesa interessa solo i fedeli di quella confessione religiosa (diritto
musulmano interessa solo i musulmani) ha fonti diverse rispetto a quelle che
generano il Diritto Ecclesiastico che interessa la Repubblica, e di conseguenza il diritto
Ecclesiastico oggetto del corso.
2. Definizione anacronistica (non attuale): questa lettura intende il diritto
ecclesiastico come diritto volto a regolamentare i rapporti tra Stato chiesa in un'ottica
di tipo internazionalistico —> il diritto ecclesiastico è quindi una norma di diritto
internazionale speciale che regola rapporti tra Stato e chiesa, per segnare i confini di
competenza. In uno stesso territorio vi sono due ordinamenti, quello dello Stato e
quello della Chiesa, distinti e sovrani che possono regolamentare gli individui presenti
su di esso, in un’ottica equiparabile a quella del diritto internazionale. Per lunghi
decenni, quest’ottica di tipo internazionalistico è stata prevalente, a partire dagli inizi
dell’800 fino al 900, fino all’entrata in vigore della Carta Costituzionale. Questa
seconda lettura nasce sul modello tedesco tra fine 800 e inizi 900 perchè i rapporti tra
Stato e Chiesa cattolica dopo il Risorgimento sono caratterizzati da una tensione
identificato come “questione romana” che fa avvertire l’esigenza da entrambi di
pervenire a regolamentazione di poteri e a concentrare l’attenzione su norme idonee
a favorire una conciliazione pacifica. Questo perchè il Risorgimento nasce con
l’espoliazione, con la debellatio dello Stato pontificio del 1870. Questa debellatio
avviene con la forza: il Regno Sabaudo impone con la forza la propria presenza in
tutta la penisola. La Chiesa cattolica ritra il proprio consenso dal Regno d’Italia ed
esorta i propri fedeli a ritirarsi dalla vita pubblica, determinando così un contrasto tra
Stato e Chiesa, perchè il primo aveva bisogno di consenso pubblico per crearsi.
Questa impostazione di carattere internazionalistico viene consacrata dai Patti
Lateranensi dell’11 febbraio del 1929. Questi sono composti da due atti collegati ma
distinti:
- Trattato Lateranense
- Concordato
I patti lateranensi cristallizzano una situazione in cui l’unica via per superare il
conflitto è la regolamentazione tra poteri
3. La definizione di diritto ecclesiastico che risulta oggetto di nostro interesse deriva
da un complesso di norme di rango costituzionale integrato da norme di diritto
privato, eurounitario, amministrativo.
L’entrata in vigore della Carta costituzionale segna una discontinuità nel sistema delle
fonti che si riflette sul contenuto dellla disciplina del diritto ecclesiatsico e arriva a
modificarne la nozione. 1
Nella Prima parte della Costituzione —> norme che garantiscono diritti di libertà che
interessano anche le cofessioni religiose e anche la disciplina del fenomeno religioso.
Le norme di carattere generale che interessano il diritto ecclesiastico sono
Art. 2
Art. 3
Da art. 13 a 18
Da art. 21 a 25
Accanto a queste norme vi è da considerare un nucleo più ristretto di disposizioni che
interessano in maniera diretta e specifica la nostra disciplina.
Art. 7
Art. 8
Art. 19
Art. 20
Queste disposizioni definiscono il microsistema costituzionale di disciplina del
fenomeno religioso. Esse segnano una totale discontinuità rispetto al modello
definito con i Patti Lateranensi e segnano un superamento della stagione ottocentesca
improntata al separatismo tra Stato e Chiesa; il superamento interessa anche il
modello bilaterale, pattizio della metà del ‘900, dei Patti Lateranensi del 1929/1930
per la disciplina delle materie di comune interesse, questo accordo era riferito
esclusivamente alla confessione di maggioranza, la Chiesa cattolica; le ragioni di
questa scelta sono molteplici. Venivano escluse molte confessioni minoritarie, ma
comunque di rilevanza per il giurista —> circoscritte nell’alveo del diritto comune,
cioè assoggettate come associazioni di diritto comune, a prescindere dal loro
carattere religioso. Con I patti Lateranensi si da vita a un sistema a due livelli:
- disciplina bilaterale riferita ai patti Lateranensi
- condizione giuridica delle confessioni diverse dalla cattolica disciplinate
esclusivamente dal diritto comune
Questa soluzione normativa che dava ragione alla lettura della disciplina in termini
internazionalistici, cioè volta a regolare rapporto tra poteri, viene travolta dalle scelte
del legislatore costituzionale che introduce in Italia del nuovo regime incentrato in
materia religiosa su:
- libertà
- eguaglianza
- pluralismo
Con questo nuovo regime non si pretende di cancellare le differenze tra religione
cattolica e le altre, ma queste differenze non potevano portare a tarscurare diritto
fondamentali dei gruppi e della persona.
Art. 7 —> rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica: dedicato alla condizione giuridica della
sola Chiesa cattolica —> propenso alla lettura internazionalistica
Art. 8 —> letto distinguendo: —> propenso al superamento della lettura
internazionalistica
Comma 1–> libertà ed eguaglianza
Riferito indistintamente a tutte le confessioni religiose, quindi anche alla Chiesa
Cattolica
Comma 2 e 3 —> pluralismo
Il soggetto di questi è “le confessioni religiose diverse da quella cattolica”
Il principio di libertà ed eguaglianza trova espressione nell’art. 8 comma 1 e negli art.
19 e 20 trova una specificazione.
È importante comprendere l’evoluzione delle novità della Carta Costituzionale perchè
le confessioni religiose godono di un regime differenziato in bonis rispetto alle 2
associazioni di diritto comune, perchè il nostro stato sociale ritiene meritevoli di
apprezzamento le confessioni religiose che garantiscono servizi alla collettività
nell’ambito dell’istruzione, della sanità (ospedali religiosi), beneficienza, volontariato
ecc. —> Servizi di ispirazione religiosa ma di rilievo sociale che la Rep. apprezza e
valorizza e per questo motivo prevede un regime in parte differenziato rispetto al
comune modello associativo —> prevede quindi un quid pluris.
Per quanto riguarda il pluralismo, l’art. 19 riconosce e garantisce il diritto
fondamentale di libertà religiosa, non solo in forma individuale, ma anche in forma
collettiva. Bisogna trovare il fondamento di estendere la libertà religiosa non solo ai
soggetti espressamente indicati (“tutti”), ma anche a soggetti organizzati:
Il fondamento è il combinato disposto dell’art. 2 e dell’art. 19, dal quale ricaviamo
che, attraverso un’interpretazione sistematica, legittima la possibilità di estendere il
riconoscimento e la garanzia del diritto fondamentale di libertà religiosa non solo ai
soggetti espressamente indicati “tutti”, ma anche soggetti ulteriori e diversi, cioè le
confessioni religiose, che rappresentano quelle formazioni sociali nelle quali l’individuo
realizza la propria appartenenza confessionale, la propria appartenenza religiosa,
nell’ambito di un contesto comunitario, in cui si realizza la libertà religiosa dei singoli.
Ne deriva che la garanzia prevista solo per gli individui si riflette sulla garanzia
prevista per i gruppi religiosi attraverso l’art. 2.
Lezione 3- 26/02
Ricostruzione della definizione di Diritto Ecclesiastico in epoca costituzionale
L’art. 19
Garantisce la libertà religiosa come diritto della persona, senza distinzione alcuna tra
diverse confessioni a tutti. La norma, inoltre, non si limita a garantire la libertà dei
singoli, ma è estesa a garantire anche la condizione giuridica di tutte le confessioni
religiose; quindi il termine “tutti” gli individui diventa “tutte” le confessioni.
Da ciò deriva che il principio pluralista trova ulteriore conferma nell’art. 19, non solo in
combinato disposto con l’art. 2, ma anche da solo.
Art. 20
“Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali
gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”
Mentre nel 19 il pluralismo era affermato direttamente ai singoli individui e
indirettamente alle confessioni religiose, nel 20 si occupa direttamente di realtà di tipo
associativo, enti, con l’espressione “associazioni” o “istituzioni”. Non vi è alcun
riferimento alla tipologia di confessione, non vi è alcun riferimento al possesso o meno
di alcuni requisiti degli enti.
L’art 20 è una norma generale su tutti gli enti di tutte le confessioni religiose e
sancisce e rafforza il principio pluralistico, che ispira le scelte del legislatore
costituzionale in materia di disciplina del fenomeno religioso. Anche l’art. 20, con art.
8 comma 2 e 3 e art. 19, mette in rilievo la necessità di andare oltre alla nozione
internazionalistica e vedere la disciplina ciroscritta alla regolamentazione dei rapporti 3
e abbracciare una nuova nozione rispettosa dei principi costituzionali di libertà,
eguaglianza e pluralismo.
Nel 1948 l’entrata in vigore della Costituzione sancisce la necessità di
un’avanzamento della disciplina coerente con i valori e principi costituzionali.
Le novità introdotte dalla Costituzione hanno bisogno di un processo di
sedimentazione: per circa 20 anni si propongono diverse ricostruzioni teoriche e verso
il finire degli anni ’60, Luigi De Luca, propone una ricostruzione della disciplina,
seguita poi da Finocchiaro, e in base a quest’ultimo si riesce ad avere la proposta di
un nuova nozione della disciplina, che trova nei primi anni ’70 un larghissimo seguito
e prevale fino ai giorni d’oggi:
“Il diritto ecclesiastico come un ramo del diritto pubblico dello Stato, che ha per
oggetto la disciplina del fenomeno religioso in tutte le sue molteplici articolazioni, sia
con riferimento al momento individuale, sia con riferimento all’esercizio collettivo e al
profilo istituzionale in un’ottica incentrata alla salvaguardia della libertà religiosa
come diritto fondamentale e dei gruppi”
Commento:
- Ramo del diritto pubblico dello Stato: perché la fonte prevalente del diritto
Ecclesiastico è il diritto pubblico, e nella Costituzione troviamo il parametro di
riferimento —> prevalenza di fonti di disciplina di carattere pubblicistico (art.
7,8, 19, 20) —> diciamo diritto pubblico e non costituzionale perché vi sono
altre categorie di norme di natura pubblicistica che disciplinano la materia, al di
fuori dell’ambito della Costituzione. Vi è una centralità della dimensione
pubblicistica, ma, sebbene in misura ridotta, alla disciplina del fenomeno
concorrono anche fonti di ambito diverso da quello pubblicistico (es. diritto
dell’UE, diritto privato con matrimonio) —> la materia è di confine a cavallo tra
le discipline
- “che ha per oggetto la disciplina del fenomeno religioso in tutte le sue molteplici
articolazioni, sia con riferimento al momento individuale, sia con riferimento
all’esercizio collettivo e al profilo istituzionale”—> in riferimento alle fonti
costituzionali elencate (art. 7,8,19,20) la dimensione dell’esercizio collettivo e
istituzionale trova riscontro nell’art. 19, e in parte anche nell’art. 8
- “in un’ottica incentrata alla salvaguardia della libertà religiosa come diritto
fondamentale e dei gruppi” —> trova fondamento e nell’art. 19, in combinato
con l’art. 2
La lettura della disciplina del diritto Ecclesiastico, riguarda esclusivamente il nostro
ordinamento, principalmente perché le fonti della definizione data si trovano nella
Costituzione italiana, diversa da quelle degli altri Paesi europei, e l’UE non ha titolo di
interferire nella disciplina di esso. Vi è comunque un nucleo minimo essenziale di
tutela del diritto fondamentale che potrebbe fornire elementi minimi condivisibili
dall’UE alla base di una nozione più ampia sovranazionale; al momento i materiali
riferiti al sistema delle fonti derivano da un’assetto italiano che in quanto tale vale per
la nostra esperienza.
Lezione 4 – 3/03 4
L’evoluzione dei modelli di relazione e dei rapporti tra Stato e
confessioni religiose in Italia
Si è realizzata in 3 momenti:
1. Regime liberale separatista (dal 1870 al 1929): da Unità d’Italia a Patti
Lateranensi
2. Modello della coordinazione o della bilateralità lateranense (1929-30 al 1948)
3. Due opzioni:
- Dal 1948 ai nostri giorni: entrata vigore della Carta costituzionale fino ai nostri
giorni
- Dal 1948 al 1984 e dal 1984 ai giorni nostri: dall’entrata in vigore della Carta
Costituzionale fino alla revisione del concordato e poi a partire dalla revisione
del concordato vi è un periodo di assestamento in cui è possibile individuare
profili del regime che muta
Modello 1: regime liberale separatista
Caratterizzato da impostazione dei rapporti tra Stato e Chiesa di tipo separatista, che
si afferma in Italia dal 1870 al 1929-30. Il modello è formalmente separatista, ma non
è separatismo puro, ma con tratti propri sia del regime giurisdizionalista e del regime
confessionista. Vi è una prevalenza del modello separatista che presenta anche
aspetti degli altri due modelli.
Modello separatista
Si afferma in Europa e anche negli USA, incentrato su netta distinzione tra Stato e
Chiesa, cioè tra dimensione ecclesiale e la dimensione temporale o civile. Con
un’efficace immagine, si dice “libera Chiesa e libero Stato” e che Stato e Chiesa
debbono intendersi come due rette parallele destinate a correre verso l’infinito senza
mai incontrarsi; si tratta di una teorizzazione che postula la possibilità teorica di
distinguere in maniera netta le due dimensioni e i soggetti apicali che le
rappresentano. La principale conseguenza è quella della non contaminazione e non
interferenza della autonomia dei due ordini.
Modello giurisdizionalista
Secondo cui vi è distinzione di ordini, ma non assoluta perché consente a una parte,
cioè a quella statale, di avere voce in capitolo anche rispetto a materie che sarebbero
in realtà di competenza dell’altra parte. Si riconosce la distinzione tra ordine religioso
e temporale, ma la distinzione non è assoluta perché non solo consente, ma sollecita
interventi della parte statale anche nell’ambito religioso.
Es. Nomina dei vescovi: i vescovi sono capi delle diocesi (porzioni di territorio affidati
alla cura pastorale di un ecclesiastico con qualità di vescovo, capo di quel territorio);
la nomina dei vescovi dovrebbe riguardare esclusivamente la chiesa, ma nel modello
giurisdizionalista si afferma che anche rispetto a queste dimensioni sussiste anche in
misura concorrente anche una competenza dello Stato —> espressione per
riassumere questa impostazione è “iura mai estatica circa sacra”.
Nel modello separatista con connotazioni del giurisdizionalismo la condizione giuridica
dei soggetti confessionali è determinata dal diritto dello Stato, cioè dal diritto comune;
non è riconosciuta rilevanza specifica allo status dei soggetti confessionali, ma vale 5
per essi il diritto comune. La connotazione specificamente ecclesiastica o religiosa
rimane sullo sfondo, indifferente per legislatore statale, che non prevede per le
confessioni religiose una disciplina speciale e differenziata, ma prevede il regime
proprio degli altri enti del diritto comune. Non vi è neanche disciplina bilaterale perché
il principio di “libera Chiesa, libero Stato” impone di attribuire alle confessioni religiose
unicamente una sfera di competenze e influenza che si esaurisce nell’ordine religioso;
lo Stato si dichiara, quindi, incompetente e non ritiene di disciplinare in maniera
bilaterale o pattizia ambiti di comune interesse. Se vi è piena distinzione tra comunità
ecclesiale e società civile, cioè tra sfera religiosa e temporale, viene meno il
presupposto che rende opportuno e necessario un regime di relazioni per la disciplina
di materie di comune interesse.
Es. Il matrimonio: in Italia il 99,5% delle persone si riconosceva aderente alla
confessione cattolica e celebrava il matrimonio religioso in Chiesa, ma lo Stato
all’epoca riconduceva effetti giuridici al matrimonio, per una questione di uguaglianza
dei cittadini di fronte allo Stato, introducendo così il matrimonio civile obbligatorio con
il Codice civile del 1865 —> impostazione teorico- ideologico: lo Stato sente la
necessità di affermare l’uguaglianza dei cittadini con il matrimonio di fronte
all’ufficiale civile e la necessità di affermare al tempo stesso che l’unico soggetto
titolare della potestà-legislativa anche nell’ambito del matrimonio è il Regno d’Italia—
> i cittadini dovevano, quindi, effettuare una doppia celebrazione: una in chiesa
(accompagnata da note di festa tipiche dell’istituto ma
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