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Contenuto ed oggetto del diritto ecclesiastico

La definizione di Diritto Ecclesiastico si è evoluta nel corso del tempo ed è stata

oggetto di errori di interpretazione

Concezioni erronee

1. Facendo riferimento all’aggettivo “ecclesiastico” ritiene che la materia coincida

quanto ad oggetto con il diritto della Chiesa o delle Chiese, cioè trova la sua fonte di

produzione dalla confessione da cui origina (ecclesiastico perchè viene da una chiesa)

—> lettura non condivisibile non perchè non esista diritto di formazione confessionale,

ma perchè quel diritto non forma oggetto del corso di studio. Il diritto ecclesiastico

derivante dalla Chiesa interessa solo i fedeli di quella confessione religiosa (diritto

musulmano interessa solo i musulmani) ha fonti diverse rispetto a quelle che

generano il Diritto Ecclesiastico che interessa la Repubblica, e di conseguenza il diritto

Ecclesiastico oggetto del corso.

2. Definizione anacronistica (non attuale): questa lettura intende il diritto

ecclesiastico come diritto volto a regolamentare i rapporti tra Stato chiesa in un'ottica

di tipo internazionalistico —> il diritto ecclesiastico è quindi una norma di diritto

internazionale speciale che regola rapporti tra Stato e chiesa, per segnare i confini di

competenza. In uno stesso territorio vi sono due ordinamenti, quello dello Stato e

quello della Chiesa, distinti e sovrani che possono regolamentare gli individui presenti

su di esso, in un’ottica equiparabile a quella del diritto internazionale. Per lunghi

decenni, quest’ottica di tipo internazionalistico è stata prevalente, a partire dagli inizi

dell’800 fino al 900, fino all’entrata in vigore della Carta Costituzionale. Questa

seconda lettura nasce sul modello tedesco tra fine 800 e inizi 900 perchè i rapporti tra

Stato e Chiesa cattolica dopo il Risorgimento sono caratterizzati da una tensione

identificato come “questione romana” che fa avvertire l’esigenza da entrambi di

pervenire a regolamentazione di poteri e a concentrare l’attenzione su norme idonee

a favorire una conciliazione pacifica. Questo perchè il Risorgimento nasce con

l’espoliazione, con la debellatio dello Stato pontificio del 1870. Questa debellatio

avviene con la forza: il Regno Sabaudo impone con la forza la propria presenza in

tutta la penisola. La Chiesa cattolica ritra il proprio consenso dal Regno d’Italia ed

esorta i propri fedeli a ritirarsi dalla vita pubblica, determinando così un contrasto tra

Stato e Chiesa, perchè il primo aveva bisogno di consenso pubblico per crearsi.

Questa impostazione di carattere internazionalistico viene consacrata dai Patti

Lateranensi dell’11 febbraio del 1929. Questi sono composti da due atti collegati ma

distinti:

- Trattato Lateranense

- Concordato

I patti lateranensi cristallizzano una situazione in cui l’unica via per superare il

conflitto è la regolamentazione tra poteri

3. La definizione di diritto ecclesiastico che risulta oggetto di nostro interesse deriva

da un complesso di norme di rango costituzionale integrato da norme di diritto

privato, eurounitario, amministrativo.

L’entrata in vigore della Carta costituzionale segna una discontinuità nel sistema delle

fonti che si riflette sul contenuto dellla disciplina del diritto ecclesiatsico e arriva a

modificarne la nozione. 1

Nella Prima parte della Costituzione —> norme che garantiscono diritti di libertà che

interessano anche le cofessioni religiose e anche la disciplina del fenomeno religioso.

Le norme di carattere generale che interessano il diritto ecclesiastico sono

Art. 2

Art. 3

Da art. 13 a 18

Da art. 21 a 25

Accanto a queste norme vi è da considerare un nucleo più ristretto di disposizioni che

interessano in maniera diretta e specifica la nostra disciplina.

Art. 7

Art. 8

Art. 19

Art. 20

Queste disposizioni definiscono il microsistema costituzionale di disciplina del

fenomeno religioso. Esse segnano una totale discontinuità rispetto al modello

definito con i Patti Lateranensi e segnano un superamento della stagione ottocentesca

improntata al separatismo tra Stato e Chiesa; il superamento interessa anche il

modello bilaterale, pattizio della metà del ‘900, dei Patti Lateranensi del 1929/1930

per la disciplina delle materie di comune interesse, questo accordo era riferito

esclusivamente alla confessione di maggioranza, la Chiesa cattolica; le ragioni di

questa scelta sono molteplici. Venivano escluse molte confessioni minoritarie, ma

comunque di rilevanza per il giurista —> circoscritte nell’alveo del diritto comune,

cioè assoggettate come associazioni di diritto comune, a prescindere dal loro

carattere religioso. Con I patti Lateranensi si da vita a un sistema a due livelli:

- disciplina bilaterale riferita ai patti Lateranensi

- condizione giuridica delle confessioni diverse dalla cattolica disciplinate

esclusivamente dal diritto comune

Questa soluzione normativa che dava ragione alla lettura della disciplina in termini

internazionalistici, cioè volta a regolare rapporto tra poteri, viene travolta dalle scelte

del legislatore costituzionale che introduce in Italia del nuovo regime incentrato in

materia religiosa su:

- libertà

- eguaglianza

- pluralismo

Con questo nuovo regime non si pretende di cancellare le differenze tra religione

cattolica e le altre, ma queste differenze non potevano portare a tarscurare diritto

fondamentali dei gruppi e della persona.

Art. 7 —> rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica: dedicato alla condizione giuridica della

sola Chiesa cattolica —> propenso alla lettura internazionalistica

Art. 8 —> letto distinguendo: —> propenso al superamento della lettura

internazionalistica

Comma 1–> libertà ed eguaglianza

Riferito indistintamente a tutte le confessioni religiose, quindi anche alla Chiesa

Cattolica

Comma 2 e 3 —> pluralismo

Il soggetto di questi è “le confessioni religiose diverse da quella cattolica”

Il principio di libertà ed eguaglianza trova espressione nell’art. 8 comma 1 e negli art.

19 e 20 trova una specificazione.

È importante comprendere l’evoluzione delle novità della Carta Costituzionale perchè

le confessioni religiose godono di un regime differenziato in bonis rispetto alle 2

associazioni di diritto comune, perchè il nostro stato sociale ritiene meritevoli di

apprezzamento le confessioni religiose che garantiscono servizi alla collettività

nell’ambito dell’istruzione, della sanità (ospedali religiosi), beneficienza, volontariato

ecc. —> Servizi di ispirazione religiosa ma di rilievo sociale che la Rep. apprezza e

valorizza e per questo motivo prevede un regime in parte differenziato rispetto al

comune modello associativo —> prevede quindi un quid pluris.

Per quanto riguarda il pluralismo, l’art. 19 riconosce e garantisce il diritto

fondamentale di libertà religiosa, non solo in forma individuale, ma anche in forma

collettiva. Bisogna trovare il fondamento di estendere la libertà religiosa non solo ai

soggetti espressamente indicati (“tutti”), ma anche a soggetti organizzati:

Il fondamento è il combinato disposto dell’art. 2 e dell’art. 19, dal quale ricaviamo

che, attraverso un’interpretazione sistematica, legittima la possibilità di estendere il

riconoscimento e la garanzia del diritto fondamentale di libertà religiosa non solo ai

soggetti espressamente indicati “tutti”, ma anche soggetti ulteriori e diversi, cioè le

confessioni religiose, che rappresentano quelle formazioni sociali nelle quali l’individuo

realizza la propria appartenenza confessionale, la propria appartenenza religiosa,

nell’ambito di un contesto comunitario, in cui si realizza la libertà religiosa dei singoli.

Ne deriva che la garanzia prevista solo per gli individui si riflette sulla garanzia

prevista per i gruppi religiosi attraverso l’art. 2.

Lezione 3- 26/02

Ricostruzione della definizione di Diritto Ecclesiastico in epoca costituzionale

L’art. 19

Garantisce la libertà religiosa come diritto della persona, senza distinzione alcuna tra

diverse confessioni a tutti. La norma, inoltre, non si limita a garantire la libertà dei

singoli, ma è estesa a garantire anche la condizione giuridica di tutte le confessioni

religiose; quindi il termine “tutti” gli individui diventa “tutte” le confessioni.

Da ciò deriva che il principio pluralista trova ulteriore conferma nell’art. 19, non solo in

combinato disposto con l’art. 2, ma anche da solo.

Art. 20

“Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od

istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali

gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”

Mentre nel 19 il pluralismo era affermato direttamente ai singoli individui e

indirettamente alle confessioni religiose, nel 20 si occupa direttamente di realtà di tipo

associativo, enti, con l’espressione “associazioni” o “istituzioni”. Non vi è alcun

riferimento alla tipologia di confessione, non vi è alcun riferimento al possesso o meno

di alcuni requisiti degli enti.

L’art 20 è una norma generale su tutti gli enti di tutte le confessioni religiose e

sancisce e rafforza il principio pluralistico, che ispira le scelte del legislatore

costituzionale in materia di disciplina del fenomeno religioso. Anche l’art. 20, con art.

8 comma 2 e 3 e art. 19, mette in rilievo la necessità di andare oltre alla nozione

internazionalistica e vedere la disciplina ciroscritta alla regolamentazione dei rapporti 3

e abbracciare una nuova nozione rispettosa dei principi costituzionali di libertà,

eguaglianza e pluralismo.

Nel 1948 l’entrata in vigore della Costituzione sancisce la necessità di

un’avanzamento della disciplina coerente con i valori e principi costituzionali.

Le novità introdotte dalla Costituzione hanno bisogno di un processo di

sedimentazione: per circa 20 anni si propongono diverse ricostruzioni teoriche e verso

il finire degli anni ’60, Luigi De Luca, propone una ricostruzione della disciplina,

seguita poi da Finocchiaro, e in base a quest’ultimo si riesce ad avere la proposta di

un nuova nozione della disciplina, che trova nei primi anni ’70 un larghissimo seguito

e prevale fino ai giorni d’oggi:

“Il diritto ecclesiastico come un ramo del diritto pubblico dello Stato, che ha per

oggetto la disciplina del fenomeno religioso in tutte le sue molteplici articolazioni, sia

con riferimento al momento individuale, sia con riferimento all’esercizio collettivo e al

profilo istituzionale in un’ottica incentrata alla salvaguardia della libertà religiosa

come diritto fondamentale e dei gruppi”

Commento:

- Ramo del diritto pubblico dello Stato: perché la fonte prevalente del diritto

Ecclesiastico è il diritto pubblico, e nella Costituzione troviamo il parametro di

riferimento —> prevalenza di fonti di disciplina di carattere pubblicistico (art.

7,8, 19, 20) —> diciamo diritto pubblico e non costituzionale perché vi sono

altre categorie di norme di natura pubblicistica che disciplinano la materia, al di

fuori dell’ambito della Costituzione. Vi è una centralità della dimensione

pubblicistica, ma, sebbene in misura ridotta, alla disciplina del fenomeno

concorrono anche fonti di ambito diverso da quello pubblicistico (es. diritto

dell’UE, diritto privato con matrimonio) —> la materia è di confine a cavallo tra

le discipline

- “che ha per oggetto la disciplina del fenomeno religioso in tutte le sue molteplici

articolazioni, sia con riferimento al momento individuale, sia con riferimento

all’esercizio collettivo e al profilo istituzionale”—> in riferimento alle fonti

costituzionali elencate (art. 7,8,19,20) la dimensione dell’esercizio collettivo e

istituzionale trova riscontro nell’art. 19, e in parte anche nell’art. 8

- “in un’ottica incentrata alla salvaguardia della libertà religiosa come diritto

fondamentale e dei gruppi” —> trova fondamento e nell’art. 19, in combinato

con l’art. 2

La lettura della disciplina del diritto Ecclesiastico, riguarda esclusivamente il nostro

ordinamento, principalmente perché le fonti della definizione data si trovano nella

Costituzione italiana, diversa da quelle degli altri Paesi europei, e l’UE non ha titolo di

interferire nella disciplina di esso. Vi è comunque un nucleo minimo essenziale di

tutela del diritto fondamentale che potrebbe fornire elementi minimi condivisibili

dall’UE alla base di una nozione più ampia sovranazionale; al momento i materiali

riferiti al sistema delle fonti derivano da un’assetto italiano che in quanto tale vale per

la nostra esperienza.

Lezione 4 – 3/03 4

L’evoluzione dei modelli di relazione e dei rapporti tra Stato e

confessioni religiose in Italia

Si è realizzata in 3 momenti:

1. Regime liberale separatista (dal 1870 al 1929): da Unità d’Italia a Patti

Lateranensi

2. Modello della coordinazione o della bilateralità lateranense (1929-30 al 1948)

3. Due opzioni:

- Dal 1948 ai nostri giorni: entrata vigore della Carta costituzionale fino ai nostri

giorni

- Dal 1948 al 1984 e dal 1984 ai giorni nostri: dall’entrata in vigore della Carta

Costituzionale fino alla revisione del concordato e poi a partire dalla revisione

del concordato vi è un periodo di assestamento in cui è possibile individuare

profili del regime che muta

Modello 1: regime liberale separatista

Caratterizzato da impostazione dei rapporti tra Stato e Chiesa di tipo separatista, che

si afferma in Italia dal 1870 al 1929-30. Il modello è formalmente separatista, ma non

è separatismo puro, ma con tratti propri sia del regime giurisdizionalista e del regime

confessionista. Vi è una prevalenza del modello separatista che presenta anche

aspetti degli altri due modelli.

Modello separatista

Si afferma in Europa e anche negli USA, incentrato su netta distinzione tra Stato e

Chiesa, cioè tra dimensione ecclesiale e la dimensione temporale o civile. Con

un’efficace immagine, si dice “libera Chiesa e libero Stato” e che Stato e Chiesa

debbono intendersi come due rette parallele destinate a correre verso l’infinito senza

mai incontrarsi; si tratta di una teorizzazione che postula la possibilità teorica di

distinguere in maniera netta le due dimensioni e i soggetti apicali che le

rappresentano. La principale conseguenza è quella della non contaminazione e non

interferenza della autonomia dei due ordini.

Modello giurisdizionalista

Secondo cui vi è distinzione di ordini, ma non assoluta perché consente a una parte,

cioè a quella statale, di avere voce in capitolo anche rispetto a materie che sarebbero

in realtà di competenza dell’altra parte. Si riconosce la distinzione tra ordine religioso

e temporale, ma la distinzione non è assoluta perché non solo consente, ma sollecita

interventi della parte statale anche nell’ambito religioso.

Es. Nomina dei vescovi: i vescovi sono capi delle diocesi (porzioni di territorio affidati

alla cura pastorale di un ecclesiastico con qualità di vescovo, capo di quel territorio);

la nomina dei vescovi dovrebbe riguardare esclusivamente la chiesa, ma nel modello

giurisdizionalista si afferma che anche rispetto a queste dimensioni sussiste anche in

misura concorrente anche una competenza dello Stato —> espressione per

riassumere questa impostazione è “iura mai estatica circa sacra”.

Nel modello separatista con connotazioni del giurisdizionalismo la condizione giuridica

dei soggetti confessionali è determinata dal diritto dello Stato, cioè dal diritto comune;

non è riconosciuta rilevanza specifica allo status dei soggetti confessionali, ma vale 5

per essi il diritto comune. La connotazione specificamente ecclesiastica o religiosa

rimane sullo sfondo, indifferente per legislatore statale, che non prevede per le

confessioni religiose una disciplina speciale e differenziata, ma prevede il regime

proprio degli altri enti del diritto comune. Non vi è neanche disciplina bilaterale perché

il principio di “libera Chiesa, libero Stato” impone di attribuire alle confessioni religiose

unicamente una sfera di competenze e influenza che si esaurisce nell’ordine religioso;

lo Stato si dichiara, quindi, incompetente e non ritiene di disciplinare in maniera

bilaterale o pattizia ambiti di comune interesse. Se vi è piena distinzione tra comunità

ecclesiale e società civile, cioè tra sfera religiosa e temporale, viene meno il

presupposto che rende opportuno e necessario un regime di relazioni per la disciplina

di materie di comune interesse.

Es. Il matrimonio: in Italia il 99,5% delle persone si riconosceva aderente alla

confessione cattolica e celebrava il matrimonio religioso in Chiesa, ma lo Stato

all’epoca riconduceva effetti giuridici al matrimonio, per una questione di uguaglianza

dei cittadini di fronte allo Stato, introducendo così il matrimonio civile obbligatorio con

il Codice civile del 1865 —> impostazione teorico- ideologico: lo Stato sente la

necessità di affermare l’uguaglianza dei cittadini con il matrimonio di fronte

all’ufficiale civile e la necessità di affermare al tempo stesso che l’unico soggetto

titolare della potestà-legislativa anche nell’ambito del matrimonio è il Regno d’Italia—

> i cittadini dovevano, quindi, effettuare una doppia celebrazione: una in chiesa

(accompagnata da note di festa tipiche dell’istituto ma

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francesca_buldrini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Marano Venerando.
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