LA PARITA’ DI GENERE E IL DIRITTO SOVRANAZIONALE
Nell’ambito del rapporto tra la parità di genere e diritto sovranazionale, esaminiamo 3 aspetti.
1. CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women)
2. Convenzione di Istanbul
3. Carta Europea per l'uguaglianza delle donne e degli uomini nella vita locale
1. CEDAW - Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women
La CEDAW, Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione
nei confronti della donna, è stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1979.
E’ in vigore a partire dal 2000 ed è stata firmata e ratificata da quasi tutti gli Stati mondiali.
Non è stata ratificata dai seguenti ordinamenti giuridici: Iran, Sudan, Nauru, Somalia, Palau e
Tonga e USA.
PARTE PRIMA
Articolo 1
“Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione nei confronti della donna"
concerne ogni distinzione esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come
conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle
libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo,
su base di parità tra l'uomo e la donna.”
> Questo è stato il primo passo compiuto in ambito strettamente giuridico per qualificare i diritti
delle donne come diritto umani. La base giuridica non era più soltanto il principio di uguaglianza
fra uomo e donna, ma la convinzione che i diritti delle donne, come genere sottorappresentato e
discriminato, sono diritti umani.
Articolo 2
“Gli Stati parti condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma,
convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente
ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna, e, a questo scopo, si impegnano a:
a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il
principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per
mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione effettiva del suddetto
principio;
b) adottare le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le
sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;
c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al
fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva
protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;
d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera
da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;
e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della
donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo; 58
f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare
ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei
confronti della donna;
g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della
donna.”
Articolo 4
“1. L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali (azioni positive), tendenti ad
accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uomini e le donne non è
considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve
assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte, suddette misure devono
essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento,
siano raggiunti.
2. L'adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente
Convenzione, tendenti a proteggere la maternità, non è considerata un atto discriminatorio.”
Articolo 5
“Gli Stati prendono ogni misura adeguata:
a) al fine di modificare gli schemi ed i modelli di comportamento socioculturale degli uomini e delle
donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro
genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro
sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne.” > stereotipi di genere
PARTE SECONDA
Articolo 7
“Gli Stati parti prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle
donne nella vita politica e pubblica del paese ed, in particolare, assicurano loro, in condizioni di
parità con gli uomini, il diritto:
a) di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi
pubblicamente eletti;
b) di prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare
gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo;
c) di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita
pubblica e politica del paese.”
Articolo 9
“1. Gli Stati parti accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto,
mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che né il matrimonio
con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possa
influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendo
la cittadinanza del marito.
2. Gli Stati parti accordano alla donna diritti uguali a quelli dell'uomo in merito alla cittadinanza dei
loro figli.”
PARTE TERZA > educazione, orientamento professionale, accesso agli studi, acquisizione di titoli,
abbandono degli studi, accesso al lavoro, accesso alle cure sanitarie, vita economica e sociale.
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PARTE QUARTA > matrimonio
Articolo 16
“1. Gli Stati parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti
della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio, e nei rapporti familiari e, in particolare,
assicurano, in condizioni di parità con gli uomini:
a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto
con libero e pieno consenso;
c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito del matrimonio ed all'ano del suo
scioglimento;
d) gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione
matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei figli sarà la
considerazione preminente;
e) gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l'intervallo delle
nascite, e di accedere alle informazioni, all'educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali
diritti;
f) i medesimi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di
minori, o simili istituti allorché questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l'interesse
dei fanciulli sarà la considerazione preminente;
g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una
professione o di una occupazione;
h) gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione,
amministrazione, godimento e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.
2. I fidanzamenti e i matrimoni tra fanciulli non avranno effetto giuridico e tutte le misure
necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un'età minima per
il matrimonio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale”
PARTE QUINTA > costituzione e funzionamento del Comitato per l'eliminazione della
discriminazione nei confronti della donna, organismo interno al sistema delle Nazioni Unite, di
cui fanno parte gli Stati mmebri.
PARTE SESTA
Articolo 23
“Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni più favorevoli per
realizzare l'uguaglianza tra l'uomo e la donna che possono essere contenute:
a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure
b) in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato.”
> Come notiamo negli articoli sopra, nella CEDAW non sono espressi obblighi e vincoli stringenti:
gli Stati devono adottare le misure ritenute opportune (dagli Stati stessi) per ottenere dei risultati.
Come abbiamo già sottolineato, la CEDAW è molto rinomata proprio in quanto è la prima
convenzione internazionale che considera direttamente il diritto di genere, introducendo una
grandissima innovazione: essa considera i diritti delle donne come diritti dell’umanità. Al di là di
tale novità però, non ha contenuti particolarmente rivoluzionari. 60
Al contrario, la carta assegna agli Stati, in maniera esplicita, il potere di valutare discrezionalmente
(in base a principi di indirizzo politico) quali siano le misure da introdurre nell’ordinamento più
adatte a raggiungere i macro obiettivi che la CEDAW individua, non imponendo dunque azioni
specifiche (un po’ come fanno le Direttive europee). Tale scelta ha portato alcuni Stati ad aderire
alla convenzione introducendo numerose riserve, strumento classico che consente agli
ordinamenti giuridici di discostarsi da normative internazionali che non condividono.
Un esempio riguarda il diritto delle donne all’autodeterminazione e all’accesso alla salute, sancito
dalla CEDAW: alcuni ordinamenti, a riguardo, hanno precisato di non avere alcuna intenzione di
inserire la legalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza tra le proprie previsioni (es.
Irlanda: ad oggi prevede l’istituto, ma al tempo no, nonostante avesse sia firmato, sia ratificato la
CEDAW). Tale esempio, dimostra come la formulazione ampia della convenzione l’abbia dotata di
una valenza pressoché simbolica, non impedendo a Stati con diversità di vedute su principi
rilevanti, di aderire, almeno formalmente. 61
Gli USA e la mancata ratifica della CEDAW
Un aspetto rilevante da analizzare è sicuramente la mancata ratifica degli USA.
Ciò è legato principalmente a:
1. Ragioni puramente ideologiche
2. Ragioni più propriamente giuridiche
1. Le ragioni ideologiche vengono espresse da una dottrina di stampo apparentemente giuridico,
che si fa però dichiaratamente portavoce delle istanze di gruppi religiosi o filosofici.
Da questo punto di vista, una corrente di pensiero molto rilevante considera la CEDAW contraria
ai fondamenti dell'ordinamento statunitense in quanto quest’ultimo si basa sulla volontà di Dio
(“God bless America”). L’ordinamento americano è considerato portavoce della volontà di Dio, il
quale, se avesse voluto rendere tutti gli esseri umani uguali, non avrebbe creato l’uomo e la
donna; di conseguenza, secondo la volontà di Dio, la quale non può essere messa in discussione
dal diritto, uomini e donne hanno caratteristiche, ma soprattutto ruoli e compiti diversi.
La CEDAW presuppone che le donne non debbano sentirsi soddisfatte del ruolo tradizionale di
moglie e di madre attribuito da Dio e ciò potrebbe comportare gravi conseguenze in termini di
disgregazione della famiglia naturale. A riguardo, la disposizione maggiormente criticata, e posta a
fondamento dell'impossibilità per l'ordinamento statunitense di ratificare la CEDAW, è quella circa
la rimozione degli stereotipi di genere: secondo la dottrina americana, infatti, non si tratta di
stereotipi, ma di ruoli naturali. Seguendo il ragionamento, quindi, la convenzione che afferma i
diritti di libertà al di là degli stereotipi, invita gli uomini e le donne ad opporsi alla volontà di Dio.
A tale macro obiezione, si affiancano una serie di micro obiezioni, riguardanti singole previsioni
della CEDAW.
Una delle previsioni maggiormente prese in considerazione è quella presuntivamente rivolta ad
agevolare l’introduzione negli ordinamenti dell’interruzione volontaria di gravidanza. In realtà, la
disposizione parla in generale di “accesso alle cure”, non menzionando esplicitamente
l’interruzione volontaria di gravidanza. Nonostante ciò, la dottrina ha sostenuto a più riprese che la
ratifica della convenzione avrebbe imposto l’introduzione obbligatoria di tale diritto negli
ordinamenti dei vari Stati, tra cui quello statunitense.
Simile alla critica circa gli stereotipi di genere, la dottrina americana sostiene anche che la
presunta libertà delle donne, nello scegliere modelli comportamentali alternativi rispetto a quelli
tradizionali, possa danneggiare tutti (argomentazione giuridica sui diritti costituzionali): potrebbe
danneggiare gli uomini in quanto li priverebbe del loro ruolo di capofamiglia e potrebbe
danneggiare le stesse donne in quanto perderebbero la loro identità e si potrebbe creare una sorta
di contrapposizione dialettica tra donne emancipate e donne non emancipate, quest’ultime
sottoposte ingiustamente ad una critica sociale.
Se la CEDAW fosse ratificata dagli USA, i diritti più a rischio sarebbero i diritti dei bambini, i quali
si vedrebbero privati della famiglia come società naturale, fondata sulla complementarietà dei ruoli
tra mamma e papà. Infatti, una delle accuse mosse alla CEDAW è quella di promuovere i
matrimoni omoaffettivi (in realtà non ci sono norme espresse a riguardo), che metterebbero a
repentaglio la visione tradizionale della famiglia.
Un’altra obiezione dottrinale sostiene l’idea che alcune disposizioni della CEDAW vogliano indurre,
gli Stati che la ratificano, alla depenalizzazione della prostituzione, in quanto si parla di
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autodeterminazione delle donne, di libertà sessuale e di critica netta allo sfruttamento della
prostituzione (idea poco più fondata, anche se non è la stessa cosa).
Queste posizioni ci impressionano, MA sono palesemente ideologiche.
2. Le più pericolose sono però le ragioni “giuridiche”, espresse in numerosissimi paper.
In particolare una teoria diffusa è sostiene che la ratifica della CEDAW negli USA si porrebbe in
palese contrasto con la tutela della libertà individuale (diritto alla privacy, libertà di espressione
etc), in quanto creerebbe sacche di valore e disvalore rispetto a comportamenti considerati
compatibili o incompatibili con la parità di genere: ciò inciderebbe sulla libertà personale e su
alcuni tipi di espressione della libertà personale. Ciò accadrebbe in particolare con riguardo alle
libertà economiche: la parità di genere impone, per esempio, trattamenti paritari tra uomini e
donne sul lavoro e vieta i licenziamenti delle lavoratrici incinte o neomamme; ciò, secondo la
dottrina, viola la libertà di autodeterminazione imprenditoriale del datore di lavoro (negli USA non
esistono effettivamente ammortizzatori sociali a tutela della maternità come nei paesi europei).
N.B. Si tratta effettivamente di considerazioni con fondamento giuridico.
Altre riflessioni riguardano la previsione delle quote di genere. Le quote sono fortemente criticate
in prospettiva giuridica, essendo considerate strumenti in palese contrasto con i massimi principi di
libertà. In queste riflessioni però, si critica anche il presupposto delle quote, cioè l’idea per cui il
livello di libertà delle persone o il livello di accesso al potere possa essere misurato
quantitativamente > come può essere rilevante il numero di donne al Congresso per capire se le
donne accedono o meno al potere? Ci sono molti modi in cui una donna può esercitare il proprio
potere, come convincere il marito a votare in un certo modo al Congresso.
Una serie di questioni riguardano la parità di accesso delle donne a determinati tipi di professioni,
come le carriere militari. Uno dei motivi di giustificazione della mancata ratifica della CEDAW negli
USA è il desiderio dell’ordinamento statunitense di proteggere le donne che svolgono attività
militari, sottraendole all’impiego diretto in operazioni belliche (tale questione non ha senso in
quanto la CEDAW è stata ratificata anche da Stati in cui alle donne è proprio vietato l’accesso alle
cariche militari). Anche interpretando le regole della convenzione in maniera estensiva, nulla
avrebbe impedito agli USA di porre espressa riserva a riguardo.
Essendo che la CEDAW istituisce organismi appositi di matrice internazionale e prevede circuiti di
giustiziabilità dei diritti sanciti, secondo una parte della dottrina americana, aderire alla
convenzione avrebbe costretto l’ordinamento USA a sottoporsi ad un Tribunale diverso da quelli
americani; ciò sarebbe risultato contrastante con il principio di sovranità dello Stato federale e
degli Stati nazionali.
>> Le obiezioni giuridiche sono molto più pericolose delle obiezioni ideologiche, in quanto hanno
una parvenza di rispettabilità concettuale. 63
Di fronte a questo movimento contrario alla ratifica della convenzione, sono state espresse,
soprattutto in epoca recente, opinioni dottrinali di opposto segno (3 argomentazioni):
1. Un gruppo di studiosi obietta che, avendo gli USA un forte ruolo ‘didattico’ di esportazione della
democrazia, non può essere dato il buon esempio senza la ratifica della CEDAW (è stata ratificata
da numerosi stati africani e non dal “regno della democrazia”)
2. Si supporta un ragionamento di coerenza complessiva dell’ordinamento: gli USA hanno
sottoscritt
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