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Diritto delle banche di presentare osservazioni alla BCE

All'art. 31 del regolamento 468 è previsto il diritto per le banche, prima che la BCE possa adottare una decisione di vigilanza che possa incidere sui loro diritti, di presentare alla BCE le proprie osservazioni scritte sui fatti e sugli addebiti relativi alla decisione di vigilanza in questione.

L'art. 32 concede inoltre il diritto agli organi della banca vigilata di accedere al fascicolo della BCE contenente i fondamenti giuridici per i quali è stata presa la decisione di vigilanza, in conformità all'obbligo di motivazione degli atti da parte della BCE in qualità di amministrazione pubblica. Infatti, l'art. 33 comma 1 prevede che "Una decisione di vigilanza della BCE è accompagnata dall'indicazione dei motivi di tale decisione".

All'art. 24 del regolamento 1024/2013 è prevista la creazione di un nuovo organo interno alla BCE.

chiamato Commissione amministrativa del riesame la quale ha poteri di procedere al riesame amministrativo delle decisioni vigilanza della BCE, ovvero ha il compito di rivalutare la legittimazione delle decisioni prese, sotto il profilo sostanziale e procedimentale. Questa commissione ha il compito di valutare se le decisioni assunte da BCE rispondono ai canoni dell'ordinamento giuridico sotto un profilo sostanziale e procedimentale.

Il SINGLE SUPERVISORY MECCANISM fa notare come, nella sua complessità normativa in materia di vigilanza, non sia univocamente definito ma è ancora oggi soggetto a modifiche, infatti rappresenta un primo tentativo di unificazione della vigilanza europea ed è perfettamente comprensibile l'elevata complessità organizzativa che la caratterizza.

2 PILASTRO SINGLE RESOLUTION MECCANISM è stato introdotto in seguito all'emanazione del regolamento 806/2014 da parte del consiglio dell'unione europea. Con questo meccanismo

Il legislatore ha cercato di definire delle regole per disciplinare in maniera univoca e omogenea le situazioni di crisi in cui possono incorrere le banche, delineando delle linee guida per le autorità di vigilanza e degli stati, per intervenire in maniera omogenea.

Si è visto come con il SSM il legislatore ha definito un insieme di norme che regolano l'attività di vigilanza della BCE con finalità volte a garantire la stabilità del mercato.

In questo contesto del SSR, invece, ci troviamo in una situazione in cui la stabilità del mercato è stata già compromessa e quindi il legislatore deve cercare di preservare al massimo l'operatività della banca, deve cercare cioè di fare in modo che la banca non sia liquidata, ovvero la liquidazione deve rappresentare l'ultimo step del processo, devo quindi avere interesse ma come? a salvare la vita della banca.

Ci si affida ad un'organizzazione chiamata Single

Il resolution board (Comitato unico di risoluzione), introdotto dall'art.42 del regolamento 806/2014 che svolge tutte le funzioni principali in tema di crisi bancaria, è composto da un presidente, 4 membri nominati dalla commissione europea e parlamento, e infine un membro nominato per ciascuno stato membro.

Quando si verifica la crisi accanto al SRB abbiamo le singole unità di risoluzione dei singoli stati membri; quindi, anche qui le BCN non vengono per nulla bypassate ma si verifica la collaborazione vista anche con l'SSM.

Il SRB esercita alcuni compiti fondamentali in relazione alla crisi d'impresa definiti all'art.34 del regolamento: "A i fini dell'assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento, il SRB può esigere, direttamente o attraverso autorità nazionali di risoluzione, la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per l'assorbimento dei compiti attribuitigli dal presente."

Il "regolamento". L'art.36 introduce anche per l'SRB di effettuare ispezioni in loco presso i locali delle banche vigilate e anche effettuarle senza darne preventiva comunicazione al fine di ottenere un'ispezione corretta ed efficace. Per garantire il più possibile la stabilità del mercato, sono stati introdotti degli strumenti per il risanamento di banche in situazioni di debolezza imprenditoriale tramite la direttiva BRRD2 59/2014 del Consiglio Europeo: tra questi troviamo il cd. Recovery plan. Quest'ultimo definito come una forma di autovalutazione che l'autorità europea richiede alle banche affinché, prima che si verifichi la potenziale crisi, le banche stesse facciano delle simulazioni inerenti le loro debolezze in condizioni avverse. L'art.5 della direttiva definisce "Gli Stati membri assicurano che ciascun ente prepari e tenga aggiornato un piano di risanamento che preveda l'adozione da parte dell'ente di misure volte"

al ripristino della sua situazione finanziaria dopo un deterioramento significativo della stessa"

Questi piani di risanamento devono essere fatti ogni anno e devono prevedere art.5 comma 6: "Gli Stati membri prescrivono che i piani di risanamento comprendano le condizioni e procedure atte a garantire la tempestività delle azioni di risanamento, così come una vasta gamma di opzioni di risanamento. Gli Stati membri prescrivono che i piani di risanamento contemplino una serie di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario attinenti alla specifica situazione dell'ente e comprendenti eventi di natura sistemica e stress specifici per singole persone giuridiche e per i gruppi."

L'art.6 della direttiva prevede inoltre che, una volta elaborato il recovery plan, questo debba essere trasmesso all'autorità competente (BCE o SRB), la quale procede alla valutazione del piano verificando in quale misura il piano sia idoneo a preservare o

ripristinare la sostenibilità economica della banca. Qualora l'autorità preposta si ritrovi ad affermare che il recovery plan presentato non garantisca la stabilità o il ripristino, viene richiesto alla banca di apportare delle modifiche. Il legislatore valuta ex-ante se gli strumenti per far fronte alla crisi sono validi e nel momento in cui la crisi dovesse prodursi, la banca ha già un recovery pronto da mettere sul mercato approvato da BCE. Diversi dal recovery plan, sono i resolution plans definiti all'art.18 del regolamento 806/2014 il quale definisce una tipologia diversa di intervento nei confronti di una banca in dissesto, in quanto il resolution plan è diverso dalla liquidazione, non è infatti volto a far uscire dal mercato la banca, ma l'ottica del legislatore europeo è quella di salvare la banca; pertanto, i resolution plan sono adottati dal SRB quando riceve la comunicazione che la banca è: In dissesto o arischio dissesto finanziario  considerate la tempistica e altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l'entità in questione permetta di evitare il dissesto della banca in tempi ragionevoli. Al comma 4 vediamo che l'SRB valuta se una banca viene considerata indissesto quando: se prevede che le attività della banca nel prossimo futuro saranno inferiori alle passività se la banca non è in grado di pagare le passività o i debiti futuri a scadenza I resolution plan cosa contengono? Contengono una sintesi di tutti gli elementi essenziali dell'attività d'impresa della banca, una sintesi dei cambiamenti intervenuti nella banca, una descrizione delle diverse strategie che si possono mettere in atto per tenere la banca all'interno del mercato e un'analisi di impatto che il resolution plan ha nei confronti dei dipendenti e del mercato. Gli obiettiviche stanno alla base degli strumenti di risoluzione della crisibancaria sono:
  • garantire la continuità delle funzioni essenziali;
  • evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio, anche delle infrastrutture di mercato, e con il mantenimento della disciplina di mercato;
  • salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;
  • tutelare i depositanti e gli investitori;
  • tutelare i fondi e le attività dei clienti.
L'articolo 15 del regolamento 806 prevede che: "il SRB, il consiglio europeo e la commissione europea assumono tutte le misure necessarie affinché la resolution della banca avvenga ad opera degli azionisti (essendo l'assemblea dei soci responsabile della crisi della banca)". L'azione di risoluzione è avviata in primo luogo nei confronti degli azionisti che sostengono per primi le perdite, poi i debitori e

Infine l'organo amministrativo e tutta l'alta dirigenza della banca che devono tra l'altro fornire tutta l'assistenza necessaria per raggiungere gli obiettivi dellarisoluzione essendo loro quelli a conoscenza di come si è arrivata a questa situazione, e infine i depositanti fatti salve quelli con depositi fino a 100k. Altri strumenti di risoluzione delle crisi bancarie sono definiti dall'art.22 comma 2 del regolamento indica:

  • strumento per la vendita dell'attività d'impresa;
  • strumento dell'ente-ponte "bridge bank": si prendono tutte le attività e passività della banca e si mettono temporaneamente dentro una banca in cui si cristallizza questa situazione nell'aspettativa che qualcuno la compri (si fa quando la situazione della banca è grave ma non gravissima);
  • strumento di separazione delle attività (bad bank): è una fattispecie giuridica in cui le autorità prendono tutte la

attività deteriorate e le cristallizzano all'interno di una banca non ancora autorizzata nell'attesa che qualcuno la compri per poi avviare la procedura di liquidazione della banca accompagnandola dunque fuori dal mercato.

strumento del bail-in: il salvataggio della banca avviene in questo caso da parte degli stessi azionisti della banca anche contro il loro volere; è quindi l'opposto del bail-out dove il salvataggio della banca avveniva per mano dello stato.

Quindi è noto il fatto che se una banca attuando dei piani di risoluzione della crisi non riesce a migliorare la sua situazione finanziaria, può richiedere un aiuto al SRB il quale può utilizzare un fondo disciplinato all'art.76 del regolamento: "Nell'ambito del programma di risoluzione, in sede di applicazione degli strumenti di risoluzione alle banche, il Comitato può utilizzare il F

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Publisher
A.A. 2022-2023
49 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giowe_peta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto degli intermediari finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Stefanelli Maria Alessandra.