lezione 1 - 18.02.2026
1. NOZIONI INTRODUTTIVE
1.1. nozione di società
Art 2247 cc (contratto di società): Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi
per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili
1.1.1. Profili strutturali
Il contratto di società è qualificato come un contratto innanzitutto consensuale, poiché si perfeziona
mediante il semplice scambio di consensi validamente manifestati, distinguendosi così dai contratti reali,
che richiedono anche la consegna della cosa. È inoltre un contratto non formale, in quanto la forma non
costituisce, di regola, un elemento essenziale per la sua validità, salvo le ipotesi in cui la legge richieda
specifici requisiti formali ad substantiam.
Sotto il profilo degli effetti, si tratta di un contratto a effetti sia obbligatori sia reali, poiché dalla sua
conclusione derivano sia obbligazioni tra le parti sia effetti incidenti direttamente su situazioni giuridiche
patrimoniali.
Il carattere più qualificante è però quello di contratto plurilaterale con comunione di scopo, categoria non
definita espressamente dal legislatore ma elaborata dalla dottrina e richiamata dal codice civile. Tale
categoria si fonda su tre elementi essenziali.
1. Il primo è la plurilateralità, ossia la presenza di una pluralità di parti. Tale pluralità non coincide
necessariamente con la mera plurisoggettività di una parte contrattuale, ma implica la partecipazione
di più centri di interesse autonomi. La caratteristica fondamentale è la variabilità del numero dei
contraenti, poiché nel corso del rapporto societario alcuni soci possono recedere e altri possono
entrare, determinando una dinamica aperta della compagine sociale. Questa variabilità è funzionale
alla natura del contratto di società come strumento di investimento e disinvestimento, che il
legislatore favorisce per garantire la circolazione della partecipazione sociale.
2. Il secondo elemento è la comunione di scopo, che distingue radicalmente il contratto di società dai
contratti a prestazioni corrispettive. Nei contratti sinalagmatici, infatti, le parti perseguono interessi
contrapposti e ciascuna prestazione è giustificata dalla controprestazione dell’altra. Nel contratto di
società, invece, tutte le parti sono orientate al medesimo risultato comune, e l’evento che soddisfa
un contraente è lo stesso che soddisfa tutti gli altri. Ne deriva una logica non antagonistica ma
cooperativa e collaborativa, in cui le prestazioni sono coordinate al perseguimento dell’interesse
comune, pur potendo permanere fisiologici conflitti interni nella gestione dell’attività.
3. Il terzo elemento è la strumentalità, che evidenzia come il contratto di società non si esaurisca in
uno scambio istantaneo di prestazioni, ma sia finalizzato alla organizzazione e allo svolgimento di
un’attività economica continuativa. Il contratto assume quindi la funzione di stabilire le regole di
funzionamento dell’organizzazione comune, ossia i criteri che disciplinano l’azione collettiva dei
soci per il raggiungimento dello scopo sociale. In questo senso, la società è un fenomeno giuridico di
durata, in cui il contratto opera come strumento di programmazione dell’attività imprenditoriale,
piuttosto che come semplice regolazione di uno scambio.
Da tale impostazione deriva anche l’idea che si tratti di un contratto di tipo associativo, proprio per
sottolineare la sua funzione organizzativa e la centralità della dimensione collettiva rispetto a quella
meramente sinallagmatica.
1.2. nullità del contratto plurilaterale
La norma a cui sto facendo riferimento è l'art 1420 del libro quattro del codice civile sulle obbligazioni. È
una norma in tema di nullità. E' una norma collocata tra le disposizioni che regolano il vizio del contratto per
eccellenza, l’ipotesi appunto è della nullità.
- L'art 1418 ci fa delle cause di nullità.
- L’art 1419, nullità parziale.
- L'art 1420, nullità del contratto plurilaterale. La rubrica dice soltanto contratto plurilaterale, ma
vedremo che il riferimento è chiaro a un contratto plurilaterale con comunione di scopo.
Qual è l'obiettivo che si propone il 1420? E' capire cosa succede quando in un contratto plurilaterale con
comunione di scopo si verifichi un vizio di una causa di nullità. Una causa di nullità che riguardi il singolo
legame contrattuale, quando il vizio di nullità affetti un solo legame contrattuale.
L’articolo 1420 c.c. assume rilievo sistematico in quanto esprime un principio generale successivamente
riprodotto dal legislatore in ulteriori disposizioni, quali gli artt. 1446, 1459 e 1466 c.c., rispettivamente in
materia di annullabilità, risoluzione per inadempimento e risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
In tutte tali ipotesi, il legislatore prende in considerazione una situazione patologica del rapporto
contrattuale, distinguibile tra:
• vizi genetici, che incidono sulla validità originaria del contratto, come nella nullità e annullabilità;
• vizi sopravvenuti, che alterano successivamente l’equilibrio contrattuale, come nell’inadempimento
o nell’impossibilità sopravvenuta.
Nonostante la diversità delle patologie considerate, la soluzione normativa rimane sostanzialmente identica:
il principio espresso dall’art. 1420 viene infatti riprodotto, con gli opportuni adattamenti, anche nelle altre
disposizioni richiamate.
La norma si articola in una parte relativa alla fattispecie e in una relativa alla disciplina.
1. Nella parte dedicata alla fattispecie, l’articolo individua i contratti plurilaterali con comunione di
scopo, ossia i contratti con più di due parti nei quali le prestazioni dei singoli contraenti sono
orientate al perseguimento di un obiettivo comune.
2. La parte dispositiva della norma stabilisce invece che la nullità del vincolo relativo a una sola
parte non determina automaticamente la nullità dell’intero contratto.
Il fondamento di tale disciplina risiede nell’assenza di un rapporto di corrispettività o di sinallagmaticità
tra le singole prestazioni. Nei contratti plurilaterali con comunione di scopo, infatti, ciascuna prestazione non
costituisce la giustificazione causale dell’altra, ma concorre autonomamente al perseguimento di uno scopo
comune. Ne deriva una sostanziale autonomia delle posizioni contrattuali, che consente al contratto di
sopravvivere anche quando venga meno uno dei singoli vincoli.
Diversamente da quanto accade nei contratti a prestazioni corrispettive, nei quali la caducazione di una
prestazione compromette la causa concreta dell’intero rapporto, nei contratti con comunione di scopo la
patologia che colpisce una singola partecipazione non si estende automaticamente all’intero contratto.
Tale principio incontra tuttavia un limite nell’ipotesi in cui la partecipazione colpita dal vizio abbia carattere
essenziale rispetto al perseguimento dello scopo comune. Se il contributo del singolo contraente risulta
determinante per la realizzazione dell’interesse comune, la caducazione del relativo vincolo rende
impossibile il conseguimento dello scopo perseguito dalle parti e determina, conseguentemente, il venir
meno dell’intero contratto.
Pertanto, la regola generale è quella della conservazione del contratto, salvo che la posizione colpita dal
vizio sia indispensabile ai fini dell’attuazione della causa comune. Tale principio opera indifferentemente
nelle ipotesi di nullità, annullabilità e risoluzione. lezione 2 - 20.02.2026
1.3. gli elementi tipici del contratto di società
La fattispecie societaria si articola in tre elementi essenziali: conferimenti, esercizio in comune di
un’attività economica e scopo lucrativo.
1. Il primo elemento è costituito dai conferimenti, ossia dalle prestazioni economicamente valutabili
che ciascun socio è tenuto a eseguire mediante apporti di beni o servizi. I conferimenti
rappresentano, dal punto di vista del socio, un sacrificio patrimoniale, mentre, sotto il profilo
oggettivo, svolgono una funzione di finanziamento della società, consentendo la formazione di un
patrimonio destinato allo svolgimento dell’attività sociale.
2. Il secondo elemento consiste nell’esercizio in comune di un’attività economica. I soci si
propongono di svolgere congiuntamente un’attività che presenta, tendenzialmente, i caratteri
dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 c.c. L’attività economica comune costituisce il
programma operativo della società ed è resa possibile proprio dalla dotazione patrimoniale derivante
dai conferimenti. Tra conferimenti e attività economica comune non sussiste un rapporto gerarchico,
bensì di equiordinazione funzionale: entrambi gli elementi sono indispensabili per l’integrazione
della fattispecie societaria. I conferimenti sono infatti strumentali allo svolgimento dell’attività
1 economica, in quanto destinati a fornire all’ente i mezzi necessari per operare. La dotazione
patrimoniale derivante dai conferimenti, pur necessaria, potrebbe tuttavia non risultare sufficiente
per il perseguimento dell’oggetto sociale. La società può quindi reperire ulteriori risorse finanziarie
mediante forme di finanziamento esterno.
3. Il terzo elemento è rappresentato dallo scopo lucrativo. I soci conferiscono risorse e svolgono
un’attività economica comune nella prospettiva di conseguire un vantaggio patrimoniale, ossia un
utile. Il conferimento assume così natura di investimento, caratterizzato da un inevitabile margine di
aleatorietà, poiché il conseguimento del profitto costituisce un’aspettativa e non una garanzia.
In questa prospettiva, l’attività economica comune si configura come scopo-mezzo, mentre il lucro
rappresenta lo scopo-fine del contratto di società. Il profitto viene perseguito proprio attraverso l’esercizio
dell’attività economica organizzata in comune.
La dottrina si è interrogata sulla natura dello scopo lucrativo, discutendo se esso costituisca un elemento
indefettibile della fattispecie societaria oppure un carattere soltanto normalmente ricorrente. In particolare, si
è prospettata la possibilità di una parziale neutralizzazione del paradigma societario, sostenendo che il
modello societario potrebbe essere utilizzato anche per finalità diverse dal lucro, in forza dell’autonomia
statutaria.
1.3.1. i conferimenti
I conferimenti costituiscono un elemento essenziale e indefettibile della fattispecie societaria.
L’ordinamento esclude infatti la possibilità di configurare una società in assenza di apporti da parte dei soci:
non può acquisirsi lo status di socio senza l’assunzione dell’obbligo di conferimento.
L’art. 2247 c.c. adotta una formulazione volutamente ampia, facendo riferimento a beni o servizi, così da
ricomprendere una pluralità di utilità economicamente valutabili. In alcuni tipi societari, tuttavia, il
legislatore introduce limiti più rigorosi circa la natura dei conferimenti ammissibili, operando una selezione
tra differenti categorie di apporti. Possono formare oggetto di conferimento tutte le utilità suscettibili di
valutazione economica, purché misurabili e idonee alla comparazione patrimoniale. Sarà l’atto costitutivo
a determinare la natura e l’entità dei conferimenti dovuti da ciascun socio.
In materia societaria non opera un principio di uguaglianza tra i soci quanto all’entità degli apporti; prevale
invece una logica di disuguaglianza convenzionale, espressione dell’autonomia statutaria. I soci possono
quindi effettuare conferimenti di valore differente, con la conseguenza che la partecipazione sociale attribuita
sarà, di regola, proporzionata al valore del conferimento eseguito. Trova così applicazione il principio di
proporzionalità tra conferimento e partecipazione sociale. L’autonomia privata incontra limiti assai
ridotti con riferimento all’oggetto del conferimento. Possono infatti essere conferiti:
• beni mobili o immobili;
• beni immateriali;
• prestazioni di fare;
• diritti;
• garanzie;
• in generale, qualsiasi utilità economicamente apprezzabile.
La misurabilità economica del conferimento assume rilievo centrale, poiché consente sia la determinazione
del valore delle partecipazioni sociali sia la formazione del patrimonio della società.
Sotto il profilo funzionale, i conferimenti svolgono una funzione di finanziamento dell’attività sociale: essi
servono a dotare la società dei mezzi necessari per l’avvio e lo svolgimento dell’attività economica comune.
Sebbene la società possa reperire ulteriori risorse mediante finanziamenti esterni, i conferimenti
rappresentano una base patrimoniale necessaria.
La funzione patrimoniale dei conferimenti produce un effetto essenziale: l’utilità conferita viene separata dal
patrimonio personale del socio ed entra nel patrimonio sociale, appartenente a un soggetto giuridico
distinto. Si realizza pertanto un effetto traslativo, in forza del quale il bene o il valore conferito entra nella
sfera giuridico-patrimoniale della società.
L’effetto traslativo assume diversa intensità a seconda del titolo del conferimento. Qualora il conferimento
avvenga in proprietà, la società acquista integralmente la titolarità del bene. Se invece il conferimento ha ad
oggetto un diritto di godimento, il socio conserva la proprietà del bene, attribuendone tuttavia l’utilizzo alla
società secondo quanto stabilito dal contratto sociale.
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In ogni caso, la funzione fondamentale dei conferimenti consiste nella costituzione di un patrimonio
comune, ritenuto necessario e minimamente adeguato allo svolgimento dell’attività d’impresa.
Il conferimento è inoltre strettamente collegato all’assunzione del rischio d’impresa. Il socio, infatti, pur
essendo obbligato a eseguire il conferimento nei termini pattuiti, non acquisisce un diritto automatico alla
restituzione di quanto apportato. L’investimento effettuato resta esposto alle vicende economiche dell’attività
sociale e al rischio dell’insuccesso imprenditoriale.
Una volta eseguito, il conferimento confluisce nel patrimonio sociale, dove viene impiegato per lo
svolgimento dell’attività economica comune, il cui esito è strutturalmente incerto in ragione del rischio
d’impresa.
L’attività sociale può avere esiti positivi oppure negativi. In caso di esito favorevole, il patrimonio sociale
può accrescersi, consentendo non solo la copertura del valore dei conferimenti iniziali, ma anche la
produzione di un surplus patrimoniale (delta positivo) distribuibile secondo le regole societarie. Viceversa,
in caso di andamento negativo, il patrimonio può risultare insufficiente, con la conseguenza che non solo
manca un utile distribuibile, ma può anche non essere possibile la restituzione integrale dei conferimenti.
Il rischio dell’investimento si manifesta quindi in due dimensioni:
• rischio di mancata remunerazione dell’apporto;
• rischio di perdita del capitale investito, fino alla sua totale o parziale irrecuperabilità.
Ogni investimento societario deve essere valutato alla luce della duplice variabile della restituibilità del
capitale e della remunerazione dell’apporto durante la vita del rapporto.
Su tale base si fonda la distinzione strutturale tra socio e creditore finanziatore. Il socio conferisce capitale
di rischio, partecipando direttamente all’esito dell’attività economica e sopportando il rischio d’impresa. Il
creditore, invece, apporta capitale di debito, finanziando la società senza acquisire la qualità di socio.
Il creditore, tipicamente una banca o altro soggetto terzo, mantiene una posizione esterna rispetto alla
compagine sociale: egli vanta un diritto alla restituzione del capitale e agli interessi, secondo quanto
pattuito, ed è titolare di una posizione giuridica pienamente tutelata e azionabile.
La distinzione non è meramente nominale, ma attiene alla causa del rapporto giuridico: nel conferimento
societario la causa è partecipativa e aleatoria; nel finanziamento è creditizia e restitutoria.
Il socio non ha alcuna garanzia giuridica di rimborso del conferimento, il quale è fisiologicamente esposto
all’alea dell’impresa. Il creditore, invece, conserva un diritto perfetto alla restituzione, azionabile anche in
caso di insolvenza della società, mediante gli strumenti della tutela esecutiva e concorsuale, pur restando
esposto al rischio economico di incapienza del patrimonio.
Ne deriva la distinzione tra:
• rischio giuridico d’impresa, proprio del socio, che implica la possibile perdita definitiva del capitale
conferito;
• rischio economico, che può riguardare anche il creditore, ma senza incidere sulla persistenza del
diritto alla restituzione.
Per il socio, dunque, la mancata restituzione del conferimento è un evento fisiologico, coerente con la causa
del contratto di società; per il creditore, invece, essa costituisce un evento patologico, contrario alla funzione
del rapporto di finanziamento.
Infine, il rimborso del conferimento non coincide con la restituzione in natura del bene originariamente
apportato. Il socio ha diritto al valore della partecipazione sociale, determinato in proporzione al
conferimento effettuato. Il rimborso riguarda quindi una quota di valore e non il bene specificamente
conferito, il quale è ormai definitivamente acquisito alla sfera patrimoniale della società.
sub a. il capitale sociale e
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