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lezione 1 - 18.02.2026

1. NOZIONI INTRODUTTIVE

1.1. nozione di società

Art 2247 cc (contratto di società): Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi

per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili

1.1.1. Profili strutturali

Il contratto di società è qualificato come un contratto innanzitutto consensuale, poiché si perfeziona

mediante il semplice scambio di consensi validamente manifestati, distinguendosi così dai contratti reali,

che richiedono anche la consegna della cosa. È inoltre un contratto non formale, in quanto la forma non

costituisce, di regola, un elemento essenziale per la sua validità, salvo le ipotesi in cui la legge richieda

specifici requisiti formali ad substantiam.

Sotto il profilo degli effetti, si tratta di un contratto a effetti sia obbligatori sia reali, poiché dalla sua

conclusione derivano sia obbligazioni tra le parti sia effetti incidenti direttamente su situazioni giuridiche

patrimoniali.

Il carattere più qualificante è però quello di contratto plurilaterale con comunione di scopo, categoria non

definita espressamente dal legislatore ma elaborata dalla dottrina e richiamata dal codice civile. Tale

categoria si fonda su tre elementi essenziali.

1. Il primo è la plurilateralità, ossia la presenza di una pluralità di parti. Tale pluralità non coincide

necessariamente con la mera plurisoggettività di una parte contrattuale, ma implica la partecipazione

di più centri di interesse autonomi. La caratteristica fondamentale è la variabilità del numero dei

contraenti, poiché nel corso del rapporto societario alcuni soci possono recedere e altri possono

entrare, determinando una dinamica aperta della compagine sociale. Questa variabilità è funzionale

alla natura del contratto di società come strumento di investimento e disinvestimento, che il

legislatore favorisce per garantire la circolazione della partecipazione sociale.

2. Il secondo elemento è la comunione di scopo, che distingue radicalmente il contratto di società dai

contratti a prestazioni corrispettive. Nei contratti sinalagmatici, infatti, le parti perseguono interessi

contrapposti e ciascuna prestazione è giustificata dalla controprestazione dell’altra. Nel contratto di

società, invece, tutte le parti sono orientate al medesimo risultato comune, e l’evento che soddisfa

un contraente è lo stesso che soddisfa tutti gli altri. Ne deriva una logica non antagonistica ma

cooperativa e collaborativa, in cui le prestazioni sono coordinate al perseguimento dell’interesse

comune, pur potendo permanere fisiologici conflitti interni nella gestione dell’attività.

3. Il terzo elemento è la strumentalità, che evidenzia come il contratto di società non si esaurisca in

uno scambio istantaneo di prestazioni, ma sia finalizzato alla organizzazione e allo svolgimento di

un’attività economica continuativa. Il contratto assume quindi la funzione di stabilire le regole di

funzionamento dell’organizzazione comune, ossia i criteri che disciplinano l’azione collettiva dei

soci per il raggiungimento dello scopo sociale. In questo senso, la società è un fenomeno giuridico di

durata, in cui il contratto opera come strumento di programmazione dell’attività imprenditoriale,

piuttosto che come semplice regolazione di uno scambio.

Da tale impostazione deriva anche l’idea che si tratti di un contratto di tipo associativo, proprio per

sottolineare la sua funzione organizzativa e la centralità della dimensione collettiva rispetto a quella

meramente sinallagmatica.

1.2. nullità del contratto plurilaterale

La norma a cui sto facendo riferimento è l'art 1420 del libro quattro del codice civile sulle obbligazioni. È

una norma in tema di nullità. E' una norma collocata tra le disposizioni che regolano il vizio del contratto per

eccellenza, l’ipotesi appunto è della nullità.

- L'art 1418 ci fa delle cause di nullità.

- L’art 1419, nullità parziale.

- L'art 1420, nullità del contratto plurilaterale. La rubrica dice soltanto contratto plurilaterale, ma

vedremo che il riferimento è chiaro a un contratto plurilaterale con comunione di scopo.

Qual è l'obiettivo che si propone il 1420? E' capire cosa succede quando in un contratto plurilaterale con

comunione di scopo si verifichi un vizio di una causa di nullità. Una causa di nullità che riguardi il singolo

legame contrattuale, quando il vizio di nullità affetti un solo legame contrattuale.

L’articolo 1420 c.c. assume rilievo sistematico in quanto esprime un principio generale successivamente

riprodotto dal legislatore in ulteriori disposizioni, quali gli artt. 1446, 1459 e 1466 c.c., rispettivamente in

materia di annullabilità, risoluzione per inadempimento e risoluzione per impossibilità sopravvenuta.

In tutte tali ipotesi, il legislatore prende in considerazione una situazione patologica del rapporto

contrattuale, distinguibile tra:

• vizi genetici, che incidono sulla validità originaria del contratto, come nella nullità e annullabilità;

• vizi sopravvenuti, che alterano successivamente l’equilibrio contrattuale, come nell’inadempimento

o nell’impossibilità sopravvenuta.

Nonostante la diversità delle patologie considerate, la soluzione normativa rimane sostanzialmente identica:

il principio espresso dall’art. 1420 viene infatti riprodotto, con gli opportuni adattamenti, anche nelle altre

disposizioni richiamate.

La norma si articola in una parte relativa alla fattispecie e in una relativa alla disciplina.

1. Nella parte dedicata alla fattispecie, l’articolo individua i contratti plurilaterali con comunione di

scopo, ossia i contratti con più di due parti nei quali le prestazioni dei singoli contraenti sono

orientate al perseguimento di un obiettivo comune.

2. La parte dispositiva della norma stabilisce invece che la nullità del vincolo relativo a una sola

parte non determina automaticamente la nullità dell’intero contratto.

Il fondamento di tale disciplina risiede nell’assenza di un rapporto di corrispettività o di sinallagmaticità

tra le singole prestazioni. Nei contratti plurilaterali con comunione di scopo, infatti, ciascuna prestazione non

costituisce la giustificazione causale dell’altra, ma concorre autonomamente al perseguimento di uno scopo

comune. Ne deriva una sostanziale autonomia delle posizioni contrattuali, che consente al contratto di

sopravvivere anche quando venga meno uno dei singoli vincoli.

Diversamente da quanto accade nei contratti a prestazioni corrispettive, nei quali la caducazione di una

prestazione compromette la causa concreta dell’intero rapporto, nei contratti con comunione di scopo la

patologia che colpisce una singola partecipazione non si estende automaticamente all’intero contratto.

Tale principio incontra tuttavia un limite nell’ipotesi in cui la partecipazione colpita dal vizio abbia carattere

essenziale rispetto al perseguimento dello scopo comune. Se il contributo del singolo contraente risulta

determinante per la realizzazione dell’interesse comune, la caducazione del relativo vincolo rende

impossibile il conseguimento dello scopo perseguito dalle parti e determina, conseguentemente, il venir

meno dell’intero contratto.

Pertanto, la regola generale è quella della conservazione del contratto, salvo che la posizione colpita dal

vizio sia indispensabile ai fini dell’attuazione della causa comune. Tale principio opera indifferentemente

nelle ipotesi di nullità, annullabilità e risoluzione. lezione 2 - 20.02.2026

1.3. gli elementi tipici del contratto di società

La fattispecie societaria si articola in tre elementi essenziali: conferimenti, esercizio in comune di

un’attività economica e scopo lucrativo.

1. Il primo elemento è costituito dai conferimenti, ossia dalle prestazioni economicamente valutabili

che ciascun socio è tenuto a eseguire mediante apporti di beni o servizi. I conferimenti

rappresentano, dal punto di vista del socio, un sacrificio patrimoniale, mentre, sotto il profilo

oggettivo, svolgono una funzione di finanziamento della società, consentendo la formazione di un

patrimonio destinato allo svolgimento dell’attività sociale.

2. Il secondo elemento consiste nell’esercizio in comune di un’attività economica. I soci si

propongono di svolgere congiuntamente un’attività che presenta, tendenzialmente, i caratteri

dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 c.c. L’attività economica comune costituisce il

programma operativo della società ed è resa possibile proprio dalla dotazione patrimoniale derivante

dai conferimenti. Tra conferimenti e attività economica comune non sussiste un rapporto gerarchico,

bensì di equiordinazione funzionale: entrambi gli elementi sono indispensabili per l’integrazione

della fattispecie societaria. I conferimenti sono infatti strumentali allo svolgimento dell’attività

1 economica, in quanto destinati a fornire all’ente i mezzi necessari per operare. La dotazione

patrimoniale derivante dai conferimenti, pur necessaria, potrebbe tuttavia non risultare sufficiente

per il perseguimento dell’oggetto sociale. La società può quindi reperire ulteriori risorse finanziarie

mediante forme di finanziamento esterno.

3. Il terzo elemento è rappresentato dallo scopo lucrativo. I soci conferiscono risorse e svolgono

un’attività economica comune nella prospettiva di conseguire un vantaggio patrimoniale, ossia un

utile. Il conferimento assume così natura di investimento, caratterizzato da un inevitabile margine di

aleatorietà, poiché il conseguimento del profitto costituisce un’aspettativa e non una garanzia.

In questa prospettiva, l’attività economica comune si configura come scopo-mezzo, mentre il lucro

rappresenta lo scopo-fine del contratto di società. Il profitto viene perseguito proprio attraverso l’esercizio

dell’attività economica organizzata in comune.

La dottrina si è interrogata sulla natura dello scopo lucrativo, discutendo se esso costituisca un elemento

indefettibile della fattispecie societaria oppure un carattere soltanto normalmente ricorrente. In particolare, si

è prospettata la possibilità di una parziale neutralizzazione del paradigma societario, sostenendo che il

modello societario potrebbe essere utilizzato anche per finalità diverse dal lucro, in forza dell’autonomia

statutaria.

1.3.1. i conferimenti

I conferimenti costituiscono un elemento essenziale e indefettibile della fattispecie societaria.

L’ordinamento esclude infatti la possibilità di configurare una società in assenza di apporti da parte dei soci:

non può acquisirsi lo status di socio senza l’assunzione dell’obbligo di conferimento.

L’art. 2247 c.c. adotta una formulazione volutamente ampia, facendo riferimento a beni o servizi, così da

ricomprendere una pluralità di utilità economicamente valutabili. In alcuni tipi societari, tuttavia, il

legislatore introduce limiti più rigorosi circa la natura dei conferimenti ammissibili, operando una selezione

tra differenti categorie di apporti. Possono formare oggetto di conferimento tutte le utilità suscettibili di

valutazione economica, purché misurabili e idonee alla comparazione patrimoniale. Sarà l’atto costitutivo

a determinare la natura e l’entità dei conferimenti dovuti da ciascun socio.

In materia societaria non opera un principio di uguaglianza tra i soci quanto all’entità degli apporti; prevale

invece una logica di disuguaglianza convenzionale, espressione dell’autonomia statutaria. I soci possono

quindi effettuare conferimenti di valore differente, con la conseguenza che la partecipazione sociale attribuita

sarà, di regola, proporzionata al valore del conferimento eseguito. Trova così applicazione il principio di

proporzionalità tra conferimento e partecipazione sociale. L’autonomia privata incontra limiti assai

ridotti con riferimento all’oggetto del conferimento. Possono infatti essere conferiti:

• beni mobili o immobili;

• beni immateriali;

• prestazioni di fare;

• diritti;

• garanzie;

• in generale, qualsiasi utilità economicamente apprezzabile.

La misurabilità economica del conferimento assume rilievo centrale, poiché consente sia la determinazione

del valore delle partecipazioni sociali sia la formazione del patrimonio della società.

Sotto il profilo funzionale, i conferimenti svolgono una funzione di finanziamento dell’attività sociale: essi

servono a dotare la società dei mezzi necessari per l’avvio e lo svolgimento dell’attività economica comune.

Sebbene la società possa reperire ulteriori risorse mediante finanziamenti esterni, i conferimenti

rappresentano una base patrimoniale necessaria.

La funzione patrimoniale dei conferimenti produce un effetto essenziale: l’utilità conferita viene separata dal

patrimonio personale del socio ed entra nel patrimonio sociale, appartenente a un soggetto giuridico

distinto. Si realizza pertanto un effetto traslativo, in forza del quale il bene o il valore conferito entra nella

sfera giuridico-patrimoniale della società.

L’effetto traslativo assume diversa intensità a seconda del titolo del conferimento. Qualora il conferimento

avvenga in proprietà, la società acquista integralmente la titolarità del bene. Se invece il conferimento ha ad

oggetto un diritto di godimento, il socio conserva la proprietà del bene, attribuendone tuttavia l’utilizzo alla

società secondo quanto stabilito dal contratto sociale.

2

In ogni caso, la funzione fondamentale dei conferimenti consiste nella costituzione di un patrimonio

comune, ritenuto necessario e minimamente adeguato allo svolgimento dell’attività d’impresa.

Il conferimento è inoltre strettamente collegato all’assunzione del rischio d’impresa. Il socio, infatti, pur

essendo obbligato a eseguire il conferimento nei termini pattuiti, non acquisisce un diritto automatico alla

restituzione di quanto apportato. L’investimento effettuato resta esposto alle vicende economiche dell’attività

sociale e al rischio dell’insuccesso imprenditoriale.

Una volta eseguito, il conferimento confluisce nel patrimonio sociale, dove viene impiegato per lo

svolgimento dell’attività economica comune, il cui esito è strutturalmente incerto in ragione del rischio

d’impresa.

L’attività sociale può avere esiti positivi oppure negativi. In caso di esito favorevole, il patrimonio sociale

può accrescersi, consentendo non solo la copertura del valore dei conferimenti iniziali, ma anche la

produzione di un surplus patrimoniale (delta positivo) distribuibile secondo le regole societarie. Viceversa,

in caso di andamento negativo, il patrimonio può risultare insufficiente, con la conseguenza che non solo

manca un utile distribuibile, ma può anche non essere possibile la restituzione integrale dei conferimenti.

Il rischio dell’investimento si manifesta quindi in due dimensioni:

• rischio di mancata remunerazione dell’apporto;

• rischio di perdita del capitale investito, fino alla sua totale o parziale irrecuperabilità.

Ogni investimento societario deve essere valutato alla luce della duplice variabile della restituibilità del

capitale e della remunerazione dell’apporto durante la vita del rapporto.

Su tale base si fonda la distinzione strutturale tra socio e creditore finanziatore. Il socio conferisce capitale

di rischio, partecipando direttamente all’esito dell’attività economica e sopportando il rischio d’impresa. Il

creditore, invece, apporta capitale di debito, finanziando la società senza acquisire la qualità di socio.

Il creditore, tipicamente una banca o altro soggetto terzo, mantiene una posizione esterna rispetto alla

compagine sociale: egli vanta un diritto alla restituzione del capitale e agli interessi, secondo quanto

pattuito, ed è titolare di una posizione giuridica pienamente tutelata e azionabile.

La distinzione non è meramente nominale, ma attiene alla causa del rapporto giuridico: nel conferimento

societario la causa è partecipativa e aleatoria; nel finanziamento è creditizia e restitutoria.

Il socio non ha alcuna garanzia giuridica di rimborso del conferimento, il quale è fisiologicamente esposto

all’alea dell’impresa. Il creditore, invece, conserva un diritto perfetto alla restituzione, azionabile anche in

caso di insolvenza della società, mediante gli strumenti della tutela esecutiva e concorsuale, pur restando

esposto al rischio economico di incapienza del patrimonio.

Ne deriva la distinzione tra:

• rischio giuridico d’impresa, proprio del socio, che implica la possibile perdita definitiva del capitale

conferito;

• rischio economico, che può riguardare anche il creditore, ma senza incidere sulla persistenza del

diritto alla restituzione.

Per il socio, dunque, la mancata restituzione del conferimento è un evento fisiologico, coerente con la causa

del contratto di società; per il creditore, invece, essa costituisce un evento patologico, contrario alla funzione

del rapporto di finanziamento.

Infine, il rimborso del conferimento non coincide con la restituzione in natura del bene originariamente

apportato. Il socio ha diritto al valore della partecipazione sociale, determinato in proporzione al

conferimento effettuato. Il rimborso riguarda quindi una quota di valore e non il bene specificamente

conferito, il quale è ormai definitivamente acquisito alla sfera patrimoniale della società.

sub a. il capitale sociale e

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dicensogio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Barachini Francesco.
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