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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E ALLA CULTURA

Istruzione e cultura nel Regolamento Penitenziario del 1891

Anche la disciplina dell’istruzione, all’interno delle carceri, non costituisce una novità per l’attuale

sistema penitenziario perché la presenza di un sistema scolastico e formativo, all’interno degli

istituti, si riscontra nei vari sistemi giuridici a partire dal periodo post unitario. Nel periodo post

unitario c’era già un Regolamento generale per gli istituti carcerai approvato nel 1891, che però

non trovò esecuzione sotto il profilo pratico; si tratta del primo testo normativo nel quale si

intravedono i primi caratteri delle concezioni special preventive (Scuola positiva, la pena deve far si

che la persona che abbia già commesso un reato non ne commetta dei nuovi).

Il legislatore post unitario ha introdotto due disposizioni specifiche relative alla scuola

differenziandone l’accesso sia a seconda dell’età dei soggetti sia del loro comportamento. Gli

articoli da tenere in considerazione sull’istruzione sono due:

 Articolo 398: si prevedeva che l’istruzione fosse obbligatoria per i condannati di meno di 25

anni; i condannati di età superiore possono essere ammessi all’istruzione in premio della

buona condotta; gli inquisiti (quelli non destinatari di una sentenza di condanna) con età

inferiore ai 21 anni possono essere ammessi alla scuola previo consenso dell’autorità

giudiziaria competente; sono esclusi dalla scuola i condannati recidivi e i condannati che

hanno una cattiva condotta. I detenuti ammessi alla scuola sono obbligati a frequentarla

finché non vengono dispensati dall’autorità dirigente. Questo articolo disciplina l’accesso

all’istruzione a seconda dell’età del condannato e a seconda della loro condotta.

 Articolo 399: disciplinava gli aspetti gestionali e la pianificazione dei programmi scolastici,

tendenzialmente equiparati con i piani scolastici all’esterno.

All’interno di questo Regolamento del 1891, l’accesso alla cultura è disciplinato dall’articolo 400:

presso ogni stabilimento carcerario deve essere istituita una biblioteca, è possibile acquistare o

ricevere materiali e libri dall’esterno solo nel caso di buona condotta.

L’istruzione e la cultura nel Regolamento Penitenziario del 1931

L’impostazione adottata dal legislatore post unitario viene capovolta nel corso del ventennio

fascista, all’interno del quale venne approvato il Regolamento Penitenziario del 1931 che si basa su

una funzione della pena afflittiva e retributiva: il detenuto viene visto come colui che ha tradito lo

Stato attraverso la condotta criminosa, quindi il suo tradimento nei confronti del potere pubblico

merita di essere punito. Da questo cambiamento della funzione della pena discendeva, oltre la

rigida separazione tra la società esterna e gli istituti penitenziari, una limitazione delle attività

trattamentali che venivano ricondotte alle 3 medicine: lavoro, istruzione e religione. La

partecipazione a queste attività non era garantita o concessa alla persona detenuta, ma gli veniva

imposta coerentemente con l’idea che gli stessi dovessero essere destinatari di una pena afflittiva.

Le caratteristiche dell’istruzione erano: da un lato la sua obbligatorietà e dall’altro la sua funzione

di indottrinamento ideologico; queste caratteristiche si ricavano dall’articolo di apertura del

Regolamento Penitenziario del 1931:

 Articolo 1: prevede l’obbligatorietà per i detenuti a frequentare le scuole all’interno degli

istituti ed erano permesse soltanto conferenze e proiezioni cinematografiche istruttive ed

educative.

 Articolo 173: solo al detenuto che mostrava un “attaccamento alla scuola” poteva essere

riconosciuta la buona condotta; mentre chi cercava di rifiutarsi di frequentare la scuola o le

conferenze e proiezioni cinematografiche, era punito con l’isolamento in cella.

 Articolo 139: funzione di indottrinamento della cultura e dell’istruzione. Prevedeva che i

programmi di studio dovevano essere predisposti dal governo secondo i postulati della

buona morale fascista. In questo periodo la finalità dell’istruzione e della cultura era rivolta

a far aderire la persona sottoposta a sanzione penale all’ideologia dello Stato mediante

programmi e docenti predeterminati dal governo fascista.

L’istruzione e la cultura nella Costituzione del 1948

Caduto il regime fascista, il quadro delineato dal Regolamento del 1931 entrò in contrasto con il

dettato costituzionale approvato nel 1948, che ha conformato il diritto all’istruzione come il diritto

al lavoro nella sua fisionomia di diritto sociale. La prima disposizione fondamentale in materia di

garanzia dei diritti sociali e dell’uguaglianza sostanziale è l’articolo 3, comma 2, Cost; altri articoli

importanti che riguardano l’istruzione e la cultura sono:

 Articolo 9: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura. Questa disposizione ha subito

un’opera interpretativa sia ad opera della giurisprudenza sia ad opera della dottrina, perché

dopo l’approvazione del testo costituzionale si era avuta una prima interpretazione

restrittiva che riduceva la portata dello Stato al semplice ruolo della Repubblica di

promuovere il patrimonio culturale presente sul territorio. Questa interpretazione

restrittiva dell’articolo 9 era stridente rispetto agli scopi della disposizione e quindi si è

passati ad una interpretazione estensiva che attribuisce alla Repubblica il compito di

tutelare e promuovere la cultura, non solo in riferimento al territorio, ma anche nei

confronti della crescita personale di ogni singolo cittadino. Grazie a questa interpretazione

estensiva, l’articolo 9 si lega strettamente alle disposizioni degli articoli 33 e 34 della

Costituzione.

 Articolo 33: la Repubblica deve impegnarsi ad istituire scuole statali di tutti gli ordini e gradi

all’interno del suo territorio. Gli enti e i privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di

educazione senza oneri per lo Stato; il nostro Stato costituzionale prevede la possibilità di

istruzione di tipo privato, ma mai a discapito di quella pubblica.

 Articolo 34: la scuola è aperta a tutti (non c’è distinzione fra persone libere e persone

ristrette).

L’istruzione e la cultura nell’ordinamento penitenziario del 1975

 Articolo 15: il trattamento del condannato è svolto avvalendosi principalmente

dell’istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

L’istruzione e l’accesso alla cultura si configurano in maniera diversa rispetto ai regolamenti passati

(regolamento del 1891 e regolamento del 1931): non deve avere natura premiale, né afflittiva ed

indottrinamento perché l’istruzione è un elemento positivo del trattamento, cioè un elemento

funzionale a far sì che la persona possa acquisire quelle nuove competenze volte a rendere

concreto il suo percorso di reinserimento sociale. Un’altra caratteristica ricavabile dall’articolo 15 è

l’obbligatorietà dell’istruzione nei confronti dell’amministrazione e del legislatore, cioè il diritto

all’istruzione non è un obbligo per il detenuto ma è un obbligo di garanzia che grava sui pubblici

poteri proprio per la funzione di diritto sociale. Questa obbligatorietà che grava sulle istituzioni

della Repubblica anche all’interno degli istituti penitenziari, vacilla con la formulazione dell’articolo

19 o.p., perché:

 Comma 1: negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata

mediante l’organizzazione dei corsi della scuola dell’obbligo e dei corsi di addestramento

professionale. Dopo la riforma del 1975 alcuni commentatori, facendo leva sull’utilizzo del

termine “cura” all’interno del comma 1 dell’articolo 19 avevano ridotto la portata di questa

disposizione ritenendo che l’articolo 19 non prescriveva un vero e proprio obbligo di

assicurare l’istruzione all’intero degli istituti penitenziari, prescrivendo solamente una sorta

di facoltà. Grazie all’utilizzo di una interpretazione costituzionalmente orientata, derivante

dagli articoli 33 e 34, in dottrina e in giurisprudenza si è superata questa visione restrittiva

relativa alla formulazione letteraria dell’articolo 19, comma 1, partendo dal presupposto

che gli articoli 9, 33 e 34 Cost. pongono in capo ai cittadini un vero e proprio diritto

soggettivo all’istruzione e, in particolar modo, all’istruzione dell’obbligo. Questa

disposizione va letta come “è assicurata” piuttosto che “è curata”, la scuola dell’obbligo

all’interno degli istituti penitenziari e ci deve essere una corrispondenza tra i programmi

scolastici interni e programmi scolastici esterni. Facendo riferimento al termine “cura”

potrebbe essere proposta una questione di costituzionalità alla Corte costituzionale per far

sì che quel termina “cura” venga sostituito dal termine “assicurata”, in relazione alle

persone disabili, in particolare nella sentenza n. 215 del 1987 la Corte ha dichiarato

l’incostituzionalità della norma che attribuiva un mero compito di facilitare la frequenza

della scuola dell’obbligo alle persone disabili. Potrebbe essere sollevata una questione alla

Corte costituzionale in relazione all’articolo 19, comma 1, dell’o.p. per far sì che ci sia una

modifica all’interno della legge 354 del 1975; in realtà la giurisprudenza di legittimità è

concorde nel ritenere che all’interno degli istituti penitenziari il termine “è curata” debba

essere inteso come “è assicurata”. L’eventuale modifica della disposizione sarebbe dovuta

spettare al legislatore.

 Comma 2: dedicato all’istruzione dei giovani adulti, ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25

anni. Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di

età inferiore ai 25 anni.

 Comma 3: riguarda la parità di genere nell’accesso all’istruzione. È assicurata parità di

accesso delle donne detenute alla formazione culturale e professionale. In questo caso il

legislatore del 2018 ha modificato questo comma inserendo il termine “è assicurata”.

 Comma 4: riguarda l’istruzione secondaria di secondo grado. Possono essere istituite scuole

d’istruzione di secondo grado all’interno degli istituti penitenziari.

 Comma 5: riguarda gli studi universitari. Si prescrive un’agevolazione compiuta attraverso

un sistema di intesa tr

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Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vale.1202 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Clinica legale diritti dei detenuti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Talini Silvia.
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