vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Il diritto romano non è uguale agli altri: anche i greci avevano il loro diritto, ma a Roma
soltanto esistono gli studiosi del diritto che si occupano di leggerlo e interpretarlo.
Da qui l’idea di un giurista “con la cassetta degli attrezzi” che si occupi di diritto partendo da
alcuni strumenti: il principio di uguaglianza, di non retroattività della legge, di equità, tutti
principi donati dai romani.
Quella del diritto romano è una tradizione come già detto “saccheggiata” da altri popoli, le
più importanti influenze sicuramente si concentrano sulla Cina, l’Europa Orientale e
l’America Latina.
È importante sapersi presentare come giuristi del mondo in quanto il diritto è un fenomeno
non solo sovrastatale ma sovranazionale in quanto non è necessaria la presenza di una forma
statale per far costituire una forma di diritto.
Nella res pubblica romana la maggiore importanza la assume il bonum commune mentre
nello stato odierno è fondamentale la presenza della persona giuridica (vedi definizione)
*parte non comprensibilissima sul fatto del rapporto tra schiavo e pater familias e
rappresentanti eletti e persone giuridiche
Nell’età della codificazione si diffonde l’idea per opera degli illuministi che il diritto debba
essere accessibile a tutti. Non è semplice però con un manuale di norme giuridiche
comprendere una scienza esoterica come il diritto, dove domina l’applicazione,
l’interpretazione e la produzione del diritto. Conoscere le norme giuridiche non significa
conoscerne il sistema in quanto la norma è in continua evoluzione e estrapolata dal sistema è
fine a sé stessa. Per lavorare col diritto è necessario conoscere il sistema.
Non conosciamo tutte le norme di diritto privato se conosciamo a memoria il codice civile ma
il diritto privato ci viene rivelato come un mito se svolgiamo un lavoro di decodificazione del
codice civile.
Qual è la differenza tra storia del diritto romano e istituzioni di diritto romano?
La storia del diritto romano si concentra di più sul diritto pubblico romano, quindi
nell’ambito dell’organizzazione dello stato mentre istituzioni fornisce una visione storica del
diritto privato romano, descrivendo le norme che regolano i rapporti paritari tra privati, tra
privati e stato e tra privati e res pubblica.
È normale considerare che ci siano delle contaminazioni tra diritto privato e diritto pubblico
per la presenza di legami ma per fini didattici è opportuno distinguerli. I romani parlavano di
distinzioni tra prospettive di studio.
Diritto romano poi si occupa dello studio specifico del singolo problema della storia romana,
confrontandolo con l’attuale. Ad esempio il tribuno della plebe, da alcuni studiosi definito
come un odierno sindacalista, si occupava di far sì che venisse ascoltata la volontà della
plebe, problema oggi che dovrebbe essere risolto con la tripartizione dei poteri.
*un discorso sul fatto che il diritto privato si occupi in forma generale delle norme che poi
vengono regolate in maniera più approfondita nel diritto civile*
Istituzioni di diritto romano studia anche il rapporto di distinzione e tensione che corre tra le
due dimensioni giuridiche del diritto privato, che regola rapporti e interessi privati, e
pubblico, che regola l’organizzazione e il funzionamento della collettività e i rapporti che
essa ha con gli individui. La contrapposizione infatti varia anche e soprattutto a seconda del
tempo e del contesto.
Il diritto romano come valore storico
Si parta col dire che il diritto romano è un diritto ancora vivo che sopravvive nelle sue
applicazioni sostanziali anche in Sudafrica e nel sud dell’Europa (oltre che nelle già citate).
Parliamo di applicazioni sostanziali in quanto gli schemi, le soluzioni giuridiche anche da noi
utilizzate assumono, per quanto spesso non sia immediato realizzarlo, carattere di relatività.
Tendiamo infatti a considerare eterni certi istituti che sono in realtà dominati dalla mentalità,
ma non solo assumono una relatività che deriva dal contesto socio culturale, economico,
politico e spirituale. Parliamo anche di spirituale perché come già visto il diritto usa anche
norme religiose (es. vedi comandamenti).
I romani stessi furono i primi a comprendere l’interazione tra diritto e società, che
sintetizzarono nell’aforisma ubi societas ibi ius. Alcuni studiosi però ritengono a buon
credere che anche in caso di assenza di relazioni sociali ci sia un diritto “solitario” (da qui
deriva la nomogenesi)
Elaborazione scientifica
Nasce nell’antica Roma la scienza giuridica.
Prima si inizia con un’attività di analisi scientifica dei problemi giuridici, operando
con regole valide per tutti i consociati (da qui scientifica)
Si elabora principi e concetti giuridici nel rispetto del principio di fratellanza (non fare
agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te stesso) diverso dalla solidarietà perché pone
tutti i soci in un piano di parità.
Vengono formati i primi istituti giuridici, strutture concettuali utilizzate per evitare di
alludere ad una dimensione giuridica in modo elusivo. Sono insomma riferimenti utili
a richiamare alla mente in maniera sintetica un problema giuridico.
Si costruisce un vocabolario giuridico (di cui è fondamentale un perfetto uso)
La vitalità del diritto romano comprende la sua scientificità per il continuo
dell’applicabilità.
Uno studioso del diritto romano guarda al passato per trovare soluzioni nel presente.
Sul piano formale la seconda vita del diritto romano si ha nel medioevo grazie all’università e
allo studio del Corpus Iuris Civilis ma esercita ancora un’influenza quanto più attuale anche
grazie alla lingua latina che ne agevola la comunicabilità.
Istituzioni di diritto romano – Lezione 04/10/2023
Il diritto romano non pone le basi del nostro diritto, non ne è una conseguenza e non
costituisce precetto dogmatico. Molte soluzioni adottate ancora oggi dipendono dalle
soluzioni adottate dai giuristi romani ma spesso si tratta di spunti che presentano incredibili
fratture. Il diritto romano presente all’interno del diritto privato odierno è il diritto romano
interpretato dai giuristi italiani e tedeschi che hanno letto e piegato a loro favore il diritto
romano nascondendone alcune istituzioni. In Germania fino al 1 dicembre del 1900 si è
mantenuta questa forma diritto romano ma non si tratta di un diritto romano autentico.
I romanisti non considerano le istituzioni del diritto romano come un fenomeno astorico ma
lo contestualizzano nel momento storico e dividono il diritto romano periodi diversi. Tuttavia,
tutto il diritto privato romano di ogni periodo è legato da un filo rosso comune. Sin dall’età
arcaica fino all’impero di Costantino tutto il diritto romano è connesso. Certamente il diritto
romano muta, non rimane uguale ma si evolve col passare dei periodi.
Può essere diviso in tre periodi:
Età arcaica (VIII sec. a.C. – metà circa del III sec. a.C.)
Età preclassica e classica
Età postclassica e Giustinianea
La divisione in età si configura come una convenzione arbitraria, per questa ragione il limite
temporale indicato non sempre è uguale per tutti i giuristi.
Età arcaica: Durante questa fase avviene la fondazione della città di Roma nella insula
tiberina. Presumibilmente dei popoli venuti dall’oriente si stabilizzano in una zona
ricca di fiumi chiamata Latium vetus e strutturano dei villaggi di agricoltori e pastori
che iniziano a riunirsi in clan (gentes) e le relazioni religiose e le occasioni di incontro
favoriscono i rapporti tra persone.
In un primo momento il sistema romano si configura con una struttura costituzionale di tipo
monarchico dove il potere è detenuto dal rex una figura carismatica che detiene il potere
politico e religioso. Esistono anche in questo momento le istituzioni del Senato e i comitia
curiata. In seguito si mantiene la struttura costituzionale ma quella che prima era una
struttura monarchica, presumibilmente per volontà del popolo, convertita in una struttura
democratica. Si opta per un’istanza paritaria, nascono le prime assemblee popolari attorno
alle quali si formano i concilia plebis che saranno delle assemblee caratterizzate dalla
presenza della plebe che porta le loro istanze dinanzi all’attenzione del potere per avere il
pieno accesso al sistema giuridico.
Il cambiamento della struttura costituzionale non fa risentire in alcun modo le strutture
privatistiche del sistema romano. Questo fenomeno accadde anche in Italia quando sì passò
dalla struttura monarchica alla struttura repubblicana.
Quello repubblicano è un periodo in cui Roma è una potenza militare e si sviluppano le prime
forme di attività commerciale.
Nonostante i romani spesso vengono rappresentati come un popolo rozzo, grezzo, dedito allo
spreco e senza valori, rappresentati come un popolo di soli agricoltori (es: la figura del pater
familias di cui si ribadisce che deteneva il potere di vita e di morte su tutti i componenti della
famiglia), In realtà i romani furono fin da subito agricoltori e pastori, per sfamare
l’autocratica cellula familiare di cui pure gli schiavi fanno parte a pieno titolo. Con i primi
contatti tra famiglie nascono anche le prime forme di commercio, spesso con contratti di
permuta in quanto non esiste la moneta. Infatti la moneta non è coniata e il valore di ciascun
metallo dipende dalla pesatura: Il valore del metallo viene misurato e assegnato dall’ibripens
Che con l’utilizzo della stadera misurava il peso del metallo, da scambiare con beni quali:
schiavi
terreni
animali da soma
Ma in quel momento storico assume più valore un asino o un metallo?
Se si valuta il valore venale il metallo assume più valore rispetto ad un asino
Se si valuta il valore strumentale, come spesso facevano i romani, assume più valore
l’asino
L’idea che ci siano beni di valore maggiore venale strumentale è tuttora valida si guardi ad
esempio alla differenza tra un bene immobile è un bene mobile (es. una casa oppure
un’azione: per alcuni assume più valore l’azione che nell’immediato può portare un enorme
guadagno potenziale mentre altri considerano più valoroso un immobile in quanto ha un
valore tangibile). Le trattative commerciali sono sempre legate alla religione e hai rapporti
religiosi. Ad esempio durante le festività di celebrazione di un dio si aveva l'occasione di
poter commerciare e acquistare beni di vario genere nei pressi dei luoghi d