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Il diritto romano non è uguale agli altri: anche i greci avevano il loro diritto, ma a Roma

soltanto esistono gli studiosi del diritto che si occupano di leggerlo e interpretarlo.

Da qui l’idea di un giurista “con la cassetta degli attrezzi” che si occupi di diritto partendo da

alcuni strumenti: il principio di uguaglianza, di non retroattività della legge, di equità, tutti

principi donati dai romani.

Quella del diritto romano è una tradizione come già detto “saccheggiata” da altri popoli, le

più importanti influenze sicuramente si concentrano sulla Cina, l’Europa Orientale e

l’America Latina.

È importante sapersi presentare come giuristi del mondo in quanto il diritto è un fenomeno

non solo sovrastatale ma sovranazionale in quanto non è necessaria la presenza di una forma

statale per far costituire una forma di diritto.

Nella res pubblica romana la maggiore importanza la assume il bonum commune mentre

nello stato odierno è fondamentale la presenza della persona giuridica (vedi definizione)

*parte non comprensibilissima sul fatto del rapporto tra schiavo e pater familias e

rappresentanti eletti e persone giuridiche

Nell’età della codificazione si diffonde l’idea per opera degli illuministi che il diritto debba

essere accessibile a tutti. Non è semplice però con un manuale di norme giuridiche

comprendere una scienza esoterica come il diritto, dove domina l’applicazione,

l’interpretazione e la produzione del diritto. Conoscere le norme giuridiche non significa

conoscerne il sistema in quanto la norma è in continua evoluzione e estrapolata dal sistema è

fine a sé stessa. Per lavorare col diritto è necessario conoscere il sistema.

Non conosciamo tutte le norme di diritto privato se conosciamo a memoria il codice civile ma

il diritto privato ci viene rivelato come un mito se svolgiamo un lavoro di decodificazione del

codice civile.

 Qual è la differenza tra storia del diritto romano e istituzioni di diritto romano?

La storia del diritto romano si concentra di più sul diritto pubblico romano, quindi

nell’ambito dell’organizzazione dello stato mentre istituzioni fornisce una visione storica del

diritto privato romano, descrivendo le norme che regolano i rapporti paritari tra privati, tra

privati e stato e tra privati e res pubblica.

È normale considerare che ci siano delle contaminazioni tra diritto privato e diritto pubblico

per la presenza di legami ma per fini didattici è opportuno distinguerli. I romani parlavano di

distinzioni tra prospettive di studio.

Diritto romano poi si occupa dello studio specifico del singolo problema della storia romana,

confrontandolo con l’attuale. Ad esempio il tribuno della plebe, da alcuni studiosi definito

come un odierno sindacalista, si occupava di far sì che venisse ascoltata la volontà della

plebe, problema oggi che dovrebbe essere risolto con la tripartizione dei poteri.

*un discorso sul fatto che il diritto privato si occupi in forma generale delle norme che poi

vengono regolate in maniera più approfondita nel diritto civile*

Istituzioni di diritto romano studia anche il rapporto di distinzione e tensione che corre tra le

due dimensioni giuridiche del diritto privato, che regola rapporti e interessi privati, e

pubblico, che regola l’organizzazione e il funzionamento della collettività e i rapporti che

essa ha con gli individui. La contrapposizione infatti varia anche e soprattutto a seconda del

tempo e del contesto.

 Il diritto romano come valore storico

Si parta col dire che il diritto romano è un diritto ancora vivo che sopravvive nelle sue

applicazioni sostanziali anche in Sudafrica e nel sud dell’Europa (oltre che nelle già citate).

Parliamo di applicazioni sostanziali in quanto gli schemi, le soluzioni giuridiche anche da noi

utilizzate assumono, per quanto spesso non sia immediato realizzarlo, carattere di relatività.

Tendiamo infatti a considerare eterni certi istituti che sono in realtà dominati dalla mentalità,

ma non solo assumono una relatività che deriva dal contesto socio culturale, economico,

politico e spirituale. Parliamo anche di spirituale perché come già visto il diritto usa anche

norme religiose (es. vedi comandamenti).

I romani stessi furono i primi a comprendere l’interazione tra diritto e società, che

sintetizzarono nell’aforisma ubi societas ibi ius. Alcuni studiosi però ritengono a buon

credere che anche in caso di assenza di relazioni sociali ci sia un diritto “solitario” (da qui

deriva la nomogenesi)

 Elaborazione scientifica

Nasce nell’antica Roma la scienza giuridica.

 Prima si inizia con un’attività di analisi scientifica dei problemi giuridici, operando

con regole valide per tutti i consociati (da qui scientifica)

 Si elabora principi e concetti giuridici nel rispetto del principio di fratellanza (non fare

agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te stesso) diverso dalla solidarietà perché pone

tutti i soci in un piano di parità.

 Vengono formati i primi istituti giuridici, strutture concettuali utilizzate per evitare di

alludere ad una dimensione giuridica in modo elusivo. Sono insomma riferimenti utili

a richiamare alla mente in maniera sintetica un problema giuridico.

 Si costruisce un vocabolario giuridico (di cui è fondamentale un perfetto uso)

 La vitalità del diritto romano comprende la sua scientificità per il continuo

dell’applicabilità.

Uno studioso del diritto romano guarda al passato per trovare soluzioni nel presente.

Sul piano formale la seconda vita del diritto romano si ha nel medioevo grazie all’università e

allo studio del Corpus Iuris Civilis ma esercita ancora un’influenza quanto più attuale anche

grazie alla lingua latina che ne agevola la comunicabilità.

Istituzioni di diritto romano – Lezione 04/10/2023

Il diritto romano non pone le basi del nostro diritto, non ne è una conseguenza e non

costituisce precetto dogmatico. Molte soluzioni adottate ancora oggi dipendono dalle

soluzioni adottate dai giuristi romani ma spesso si tratta di spunti che presentano incredibili

fratture. Il diritto romano presente all’interno del diritto privato odierno è il diritto romano

interpretato dai giuristi italiani e tedeschi che hanno letto e piegato a loro favore il diritto

romano nascondendone alcune istituzioni. In Germania fino al 1 dicembre del 1900 si è

mantenuta questa forma diritto romano ma non si tratta di un diritto romano autentico.

I romanisti non considerano le istituzioni del diritto romano come un fenomeno astorico ma

lo contestualizzano nel momento storico e dividono il diritto romano periodi diversi. Tuttavia,

tutto il diritto privato romano di ogni periodo è legato da un filo rosso comune. Sin dall’età

arcaica fino all’impero di Costantino tutto il diritto romano è connesso. Certamente il diritto

romano muta, non rimane uguale ma si evolve col passare dei periodi.

Può essere diviso in tre periodi:

 Età arcaica (VIII sec. a.C. – metà circa del III sec. a.C.)

 Età preclassica e classica

 Età postclassica e Giustinianea

La divisione in età si configura come una convenzione arbitraria, per questa ragione il limite

temporale indicato non sempre è uguale per tutti i giuristi.

 Età arcaica: Durante questa fase avviene la fondazione della città di Roma nella insula

tiberina. Presumibilmente dei popoli venuti dall’oriente si stabilizzano in una zona

ricca di fiumi chiamata Latium vetus e strutturano dei villaggi di agricoltori e pastori

che iniziano a riunirsi in clan (gentes) e le relazioni religiose e le occasioni di incontro

favoriscono i rapporti tra persone.

In un primo momento il sistema romano si configura con una struttura costituzionale di tipo

monarchico dove il potere è detenuto dal rex una figura carismatica che detiene il potere

politico e religioso. Esistono anche in questo momento le istituzioni del Senato e i comitia

curiata. In seguito si mantiene la struttura costituzionale ma quella che prima era una

struttura monarchica, presumibilmente per volontà del popolo, convertita in una struttura

democratica. Si opta per un’istanza paritaria, nascono le prime assemblee popolari attorno

alle quali si formano i concilia plebis che saranno delle assemblee caratterizzate dalla

presenza della plebe che porta le loro istanze dinanzi all’attenzione del potere per avere il

pieno accesso al sistema giuridico.

Il cambiamento della struttura costituzionale non fa risentire in alcun modo le strutture

privatistiche del sistema romano. Questo fenomeno accadde anche in Italia quando sì passò

dalla struttura monarchica alla struttura repubblicana.

Quello repubblicano è un periodo in cui Roma è una potenza militare e si sviluppano le prime

forme di attività commerciale.

Nonostante i romani spesso vengono rappresentati come un popolo rozzo, grezzo, dedito allo

spreco e senza valori, rappresentati come un popolo di soli agricoltori (es: la figura del pater

familias di cui si ribadisce che deteneva il potere di vita e di morte su tutti i componenti della

famiglia), In realtà i romani furono fin da subito agricoltori e pastori, per sfamare

l’autocratica cellula familiare di cui pure gli schiavi fanno parte a pieno titolo. Con i primi

contatti tra famiglie nascono anche le prime forme di commercio, spesso con contratti di

permuta in quanto non esiste la moneta. Infatti la moneta non è coniata e il valore di ciascun

metallo dipende dalla pesatura: Il valore del metallo viene misurato e assegnato dall’ibripens

Che con l’utilizzo della stadera misurava il peso del metallo, da scambiare con beni quali:

 schiavi

 terreni

 animali da soma

Ma in quel momento storico assume più valore un asino o un metallo?

 Se si valuta il valore venale il metallo assume più valore rispetto ad un asino

 Se si valuta il valore strumentale, come spesso facevano i romani, assume più valore

l’asino

L’idea che ci siano beni di valore maggiore venale strumentale è tuttora valida si guardi ad

esempio alla differenza tra un bene immobile è un bene mobile (es. una casa oppure

un’azione: per alcuni assume più valore l’azione che nell’immediato può portare un enorme

guadagno potenziale mentre altri considerano più valoroso un immobile in quanto ha un

valore tangibile). Le trattative commerciali sono sempre legate alla religione e hai rapporti

religiosi. Ad esempio durante le festività di celebrazione di un dio si aveva l'occasione di

poter commerciare e acquistare beni di vario genere nei pressi dei luoghi d

Dettagli
A.A. 2023-2024
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Steff294serra_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Onida Pietro.