vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DUBBI INTERPRETATIVI DELLA NORMA
senza sua colpa; la parte che ha confidato nella validità del contratto deve non essere a
conoscenza della causa d'invalidità, ne dell'oggettiva possibilità di conoscere la causa di
invalidità. Se questa causa di invalidità è macroscopica che lo stesso sarebbe stato
comunque in grado di comprendere che c’era una causa di invalidità l’art. 1338 non si
applica perchè è anch’egli in malafede, perchè a conoscenza di invalidità.
esistenza di una causa di invalidità: gli studiosi si sono chiesti qual è l’ambito di estensione
della disposizione,se mi trovo nell’art.1338 io devo sapere quali sono le ipotesi che implicano
un obbligo informativo, quindi devo sapere che cosa ha inteso il legislatore per “cause di
invalidità del contratto”. Esistono delle ipotesi certe dell’invalidità, la nullità e la nullabilità.
Possono esserci delle cause come l'inesistenza del contratto o l’inefficacia del contratto
stesso,che non rientrano direttamente nel contenuto dell’art.1338.Quindi,allargo il contenuto
di queste cause o lo restringo il contenuto(quindi questa norma si applica solo alle cause di
53
invalidità del contratto e non faccio entrare altre cause di difformità)? è una questione che
rientra nella sensibilità dell’interprete. Bisogna considerare che (vero che ci sono tutti gli
strumenti per affermare la certezza del diritto) non sempre è detto che nonostante la
cassazione pronuncia un'affermazione non necessariamente è così: Se io tendo rispetto
all’art.1338 ad estendere il contenuto precettivo estremizzo il ruolo della buona fede
costringendo le parti a comportarsi nel modo più corretto possibile, se invece tendo a
circoscrivere il contenuto dell’articolo e dico le parti devono informare rispetto a nullità e
annullabilità sostanzialmente che le parti al di fuori di queste ipotesi, possono omettere
l’informazione.
Il contenuto dell’art.1338 deve essere interpretato nella maniera più estensiva possibile,tutte
le informazioni che possono essere rilevanti per la controparte anche ai fini della scelta
definitiva sul se stipulare o no il contratto devono essere oggetto di condivisione tra le
parti,se io sono a conoscenza di un aspetto del contratto che può influenzare la volontà
dell'altro contraente io devo informare l’altra parte, in questo caso non esiste una risposta
corretta.
il rimedio che c’è in questa ipotesi, nell’ipotesi di comportamenti scorretti nella fase di
trattative, è il rimedio risarcitorio, cioè la parte che subisce il comportamento scorretto di una
delle parti può ottenere il risarcimento del danno commisurato interesse negativo, cioè alle
spese che la parte ha sostenuto per intavolare le trattative e al mancato guadagno derivante
dalla mancata stipula dell’accordo. Si dice che in taluni casi è possibile applicare anche a
dell’art.2932 Se colui che è obbligato a concludere un
questo tipo di fattispecie il rimedio del c.c
contratto non adempie l'obbligazione(1), l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal
titolo(2), può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso [250, 651,
849, 1032, 1351, 1679, 1706 comma 2, 2597, 2643 n. 14, 2645 bis, 2652 n. 2, 2690, 2775 bis, 2825 bis,
2908](3).
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa
determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere
accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione [1208 ss.] o non ne fa offerta
nei modi di legge(4), a meno che la prestazione non sia ancora esigibile
cioè l’esecuzione forzata in forma specifica di un obbligo di concludere un contratto.
Una parte della dottrina afferma che nel caso in cui è maturato nella fase delle trattative un
affidamento sulla conclusione del contratto, ciò vuol dire che è stato trovato un accordo
preliminare (anche se non formalizzato come contratto preliminare) su tutti gli elementi
essenziali del contratto e una delle parti recede ingiustificatamente dal contratto secondo
una parte dell dottrina sarebbe ammissibile anche in questo caso l’applicazione dell’art.2932
e la parte che subisce il recesso ingiustificato dalle trattative avrebbe il rimedio di andare dal
giudice e chiedere l’emanazione di una sentenza che tiene luogo di tutti gli effetti del
contratto che le parti avrebbero potuto stipulare, la dottrina sposa questa tesi per dare una
tutela aderente alle aspettative e gli affidamenti delle part, altra dottrina invece ritiene che
non si può applicare l’art.2932 perché mancherebbe un obbligo a contrarre che esiste nel
caso dell stipula del contratto preliminare, e in quel caso l’obbligo a contrarre è di fonte
negoziale ma che esiste anche nel caso del mandato senza rappresentanza(se io acquisto
un bene da un terzo senza la rappresentanza e il bene viene acquistato a mio nome anche
in quel caso ho un obbligo a contrarre e a trasferire quel bene nel caso in cui si tratti di bene
immobile al mandante. 54
ci sono alcune norme specifiche che l'ordinamento prevede con riferimento alla disciplina di
determinate clausole, che sono collocate dopo la disciplina della responsabilità
precontrattuale:
art.1339 e seguenti del c.c
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative(1) sono di
diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti
Questo articolo si riferisce all’inserzione automatica di clausole; esistono delle ipotesi in cui
nel momento in cui si stipula un contratto si inseriscono delle clausole attraverso un
procedimento integrativo realizzato direttamente dalla legge, questa norma è espressione di
questo principio.
innanzitutto il riferimento alle norme corporative non tiene più in quanto norme appartenenti
all’epoca fascista e non sono più presenti all’interno dell’ordinamento giuridico e non
regolano alcunchè
la norma prevede dei patti che sono rappresentati da alcune clausole, o prezzi che vengono
automaticamente inseriti nel contratto nel momento in cui ci sono patti e convenzioni che
sono difformi dalle previsioni di legge, c’è un’integrazione ex lege del contenuto contrattuale,
è come se l'ordinamento giuridico intervenisse nel contenuto del contratto, per applicare la
clausola imposta dalla legge, è una sorta di integrazione automatica del
contratto.Esempio:nel contratto di locazione il canone è imposto per legge, le parti si devono
adeguare a quello che la legge prevede.
In talune circostanze i patti che sono previsti all’interno del contratto possono essere
automaticamente sostituiti dai patti, condizioni e prezzi determinati dalla legge, lo stato
stesso interviene e corregge quello che è il potere delle parti:l’autonomia privata.
Un altro procedimento analogo è previsto dall’art.1340
Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle
parti
Disciplina la clausole d’uso.Siamo di fronte a degli usi negoziali. Altri usi citati sono gli usi e
consuetudini; L’uso normativo è un uso secondo cui ci comportiamo in modo convinti che
tale comportamento sia previsto dalla legge; l’uso normativo è una fonte di diritto, cioè è una
regola giuridica. Gli usi negoziali invece a differenza degli usi normativi, sono le pratiche
ripetute e diffuse nel mercato che però non sono accompagnate dalla convinzione che quel
determinato uso sia una regola giuridica, per questo si distinguono dagli usi normativi; L’uso
normativo è caratterizzato da due aspetti: la ripetizione continuata da parte di una comunità
di un determinato comportamento e che il comportamento fosse imposto dalla legge;nell’uso
negoziale il secondo aspetto non esiste.
Le clausole d’uso si inseriscono nel contratto se non risulta che non sono state volute dalle
parti.La diffeerenza tra il meccanismo dell’art.1340 e 1339 è che mentre le clausole d'uso
necessitano di una volontà conforme(se io non voglio quella determinata clausola d’uso non
si applica),nell’art.1339 le clausole prevalgono rispetto alla volontà contraria delle parti.
l’art.1341
Le condizioni generali di contratto [1342, 1679, 2211] predisposte da uno dei contraenti(1) sono
efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto(2) questi le ha
conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza [1176, 1370].
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni
che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [1229],
facoltà di recedere dal contratto [1373] o di sospenderne l'esecuzione [1461], ovvero sanciscono a
55
carico dell'altro contraente decadenze[2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [1462],
restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [1379, 1566, 2596], tacita proroga o
rinnovazione del contratto [1597, 1899], clausole compromissorie [808c.p.c.] o deroghe alla
competenza dell'autorità giudiziaria
Si occupa delle clausole vessatorie,in particolar modo vengono trattate nel secondo comma:
Le clausole v. sono quelle clausole imposte da una parte nei confronti dell’altra, e sono
imposte dalla parte che ha maggior potere contrattuale, esprimono uno sbilanciamento dei
poteri contrattuali a favore di una delle parti.
Riguarda le clausole vessatorie anche il codice del consumo;i contratti del consumatore
avvengono tra professionista e consumatore che sono due soggetti qualificati, il
professionista ha maggiore potere contrattuale, il consumatore che non è imprenditore ha
minor potere contrattuale per questo l’ordinamento ha previsto cautele a proteggere la parte
debole.
Nell’art. 1341 c’è un fenomeno analogo; non c’è la distinzione tra professionista e
consumatore, queste norme si applicano in tutte le ipotesi in cui non è possibile individuare
la nozione di professionista e consumatore.
L’articolo al primo comma dispone una regola generale:Le condizioni generali sono delle
clausole predisposte da un contraente per concludere una serie indefinita di
contratti;vengono predisposte unilateralmente e proposte ad una serie indefinita di contraenti
Queste condizioni generali sono efficaci per l’altra parte se la parte che le ha predisposte le
ha messe a conoscenza dell’altra parte oppure se l’alt