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DUBBI INTERPRETATIVI DELLA NORMA

senza sua colpa; la parte che ha confidato nella validità del contratto deve non essere a

conoscenza della causa d'invalidità, ne dell'oggettiva possibilità di conoscere la causa di

invalidità. Se questa causa di invalidità è macroscopica che lo stesso sarebbe stato

comunque in grado di comprendere che c’era una causa di invalidità l’art. 1338 non si

applica perchè è anch’egli in malafede, perchè a conoscenza di invalidità.

esistenza di una causa di invalidità: gli studiosi si sono chiesti qual è l’ambito di estensione

della disposizione,se mi trovo nell’art.1338 io devo sapere quali sono le ipotesi che implicano

un obbligo informativo, quindi devo sapere che cosa ha inteso il legislatore per “cause di

invalidità del contratto”. Esistono delle ipotesi certe dell’invalidità, la nullità e la nullabilità.

Possono esserci delle cause come l'inesistenza del contratto o l’inefficacia del contratto

stesso,che non rientrano direttamente nel contenuto dell’art.1338.Quindi,allargo il contenuto

di queste cause o lo restringo il contenuto(quindi questa norma si applica solo alle cause di

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invalidità del contratto e non faccio entrare altre cause di difformità)? è una questione che

rientra nella sensibilità dell’interprete. Bisogna considerare che (vero che ci sono tutti gli

strumenti per affermare la certezza del diritto) non sempre è detto che nonostante la

cassazione pronuncia un'affermazione non necessariamente è così: Se io tendo rispetto

all’art.1338 ad estendere il contenuto precettivo estremizzo il ruolo della buona fede

costringendo le parti a comportarsi nel modo più corretto possibile, se invece tendo a

circoscrivere il contenuto dell’articolo e dico le parti devono informare rispetto a nullità e

annullabilità sostanzialmente che le parti al di fuori di queste ipotesi, possono omettere

l’informazione.

Il contenuto dell’art.1338 deve essere interpretato nella maniera più estensiva possibile,tutte

le informazioni che possono essere rilevanti per la controparte anche ai fini della scelta

definitiva sul se stipulare o no il contratto devono essere oggetto di condivisione tra le

parti,se io sono a conoscenza di un aspetto del contratto che può influenzare la volontà

dell'altro contraente io devo informare l’altra parte, in questo caso non esiste una risposta

corretta.

il rimedio che c’è in questa ipotesi, nell’ipotesi di comportamenti scorretti nella fase di

trattative, è il rimedio risarcitorio, cioè la parte che subisce il comportamento scorretto di una

delle parti può ottenere il risarcimento del danno commisurato interesse negativo, cioè alle

spese che la parte ha sostenuto per intavolare le trattative e al mancato guadagno derivante

dalla mancata stipula dell’accordo. Si dice che in taluni casi è possibile applicare anche a

dell’art.2932 Se colui che è obbligato a concludere un

questo tipo di fattispecie il rimedio del c.c

contratto non adempie l'obbligazione(1), l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal

titolo(2), può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso [250, 651,

849, 1032, 1351, 1679, 1706 comma 2, 2597, 2643 n. 14, 2645 bis, 2652 n. 2, 2690, 2775 bis, 2825 bis,

2908](3).

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa

determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere

accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione [1208 ss.] o non ne fa offerta

nei modi di legge(4), a meno che la prestazione non sia ancora esigibile

cioè l’esecuzione forzata in forma specifica di un obbligo di concludere un contratto.

Una parte della dottrina afferma che nel caso in cui è maturato nella fase delle trattative un

affidamento sulla conclusione del contratto, ciò vuol dire che è stato trovato un accordo

preliminare (anche se non formalizzato come contratto preliminare) su tutti gli elementi

essenziali del contratto e una delle parti recede ingiustificatamente dal contratto secondo

una parte dell dottrina sarebbe ammissibile anche in questo caso l’applicazione dell’art.2932

e la parte che subisce il recesso ingiustificato dalle trattative avrebbe il rimedio di andare dal

giudice e chiedere l’emanazione di una sentenza che tiene luogo di tutti gli effetti del

contratto che le parti avrebbero potuto stipulare, la dottrina sposa questa tesi per dare una

tutela aderente alle aspettative e gli affidamenti delle part, altra dottrina invece ritiene che

non si può applicare l’art.2932 perché mancherebbe un obbligo a contrarre che esiste nel

caso dell stipula del contratto preliminare, e in quel caso l’obbligo a contrarre è di fonte

negoziale ma che esiste anche nel caso del mandato senza rappresentanza(se io acquisto

un bene da un terzo senza la rappresentanza e il bene viene acquistato a mio nome anche

in quel caso ho un obbligo a contrarre e a trasferire quel bene nel caso in cui si tratti di bene

immobile al mandante. 54

ci sono alcune norme specifiche che l'ordinamento prevede con riferimento alla disciplina di

determinate clausole, che sono collocate dopo la disciplina della responsabilità

precontrattuale:

art.1339 e seguenti del c.c

Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative(1) sono di

diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti

Questo articolo si riferisce all’inserzione automatica di clausole; esistono delle ipotesi in cui

nel momento in cui si stipula un contratto si inseriscono delle clausole attraverso un

procedimento integrativo realizzato direttamente dalla legge, questa norma è espressione di

questo principio.

innanzitutto il riferimento alle norme corporative non tiene più in quanto norme appartenenti

all’epoca fascista e non sono più presenti all’interno dell’ordinamento giuridico e non

regolano alcunchè

la norma prevede dei patti che sono rappresentati da alcune clausole, o prezzi che vengono

automaticamente inseriti nel contratto nel momento in cui ci sono patti e convenzioni che

sono difformi dalle previsioni di legge, c’è un’integrazione ex lege del contenuto contrattuale,

è come se l'ordinamento giuridico intervenisse nel contenuto del contratto, per applicare la

clausola imposta dalla legge, è una sorta di integrazione automatica del

contratto.Esempio:nel contratto di locazione il canone è imposto per legge, le parti si devono

adeguare a quello che la legge prevede.

In talune circostanze i patti che sono previsti all’interno del contratto possono essere

automaticamente sostituiti dai patti, condizioni e prezzi determinati dalla legge, lo stato

stesso interviene e corregge quello che è il potere delle parti:l’autonomia privata.

Un altro procedimento analogo è previsto dall’art.1340

Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle

parti

Disciplina la clausole d’uso.Siamo di fronte a degli usi negoziali. Altri usi citati sono gli usi e

consuetudini; L’uso normativo è un uso secondo cui ci comportiamo in modo convinti che

tale comportamento sia previsto dalla legge; l’uso normativo è una fonte di diritto, cioè è una

regola giuridica. Gli usi negoziali invece a differenza degli usi normativi, sono le pratiche

ripetute e diffuse nel mercato che però non sono accompagnate dalla convinzione che quel

determinato uso sia una regola giuridica, per questo si distinguono dagli usi normativi; L’uso

normativo è caratterizzato da due aspetti: la ripetizione continuata da parte di una comunità

di un determinato comportamento e che il comportamento fosse imposto dalla legge;nell’uso

negoziale il secondo aspetto non esiste.

Le clausole d’uso si inseriscono nel contratto se non risulta che non sono state volute dalle

parti.La diffeerenza tra il meccanismo dell’art.1340 e 1339 è che mentre le clausole d'uso

necessitano di una volontà conforme(se io non voglio quella determinata clausola d’uso non

si applica),nell’art.1339 le clausole prevalgono rispetto alla volontà contraria delle parti.

l’art.1341

Le condizioni generali di contratto [1342, 1679, 2211] predisposte da uno dei contraenti(1) sono

efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto(2) questi le ha

conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza [1176, 1370].

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni

che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [1229],

facoltà di recedere dal contratto [1373] o di sospenderne l'esecuzione [1461], ovvero sanciscono a

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carico dell'altro contraente decadenze[2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [1462],

restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [1379, 1566, 2596], tacita proroga o

rinnovazione del contratto [1597, 1899], clausole compromissorie [808c.p.c.] o deroghe alla

competenza dell'autorità giudiziaria

Si occupa delle clausole vessatorie,in particolar modo vengono trattate nel secondo comma:

Le clausole v. sono quelle clausole imposte da una parte nei confronti dell’altra, e sono

imposte dalla parte che ha maggior potere contrattuale, esprimono uno sbilanciamento dei

poteri contrattuali a favore di una delle parti.

Riguarda le clausole vessatorie anche il codice del consumo;i contratti del consumatore

avvengono tra professionista e consumatore che sono due soggetti qualificati, il

professionista ha maggiore potere contrattuale, il consumatore che non è imprenditore ha

minor potere contrattuale per questo l’ordinamento ha previsto cautele a proteggere la parte

debole.

Nell’art. 1341 c’è un fenomeno analogo; non c’è la distinzione tra professionista e

consumatore, queste norme si applicano in tutte le ipotesi in cui non è possibile individuare

la nozione di professionista e consumatore.

L’articolo al primo comma dispone una regola generale:Le condizioni generali sono delle

clausole predisposte da un contraente per concludere una serie indefinita di

contratti;vengono predisposte unilateralmente e proposte ad una serie indefinita di contraenti

Queste condizioni generali sono efficaci per l’altra parte se la parte che le ha predisposte le

ha messe a conoscenza dell’altra parte oppure se l’alt

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A.A. 2025-2026
180 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mirnabbb di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Bevivino Guglielmo.