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REATI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA

Prima erano chiamati reati fallimentari, ma la legge fallimentare non è più in vigore ed è stata sostituita dal

Dlgs 14/2019 il cd codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (fin dalla denominazione non utilizza più il

termine fallimento, nonostante questo sia stata la più diffusa procedura concorsuale). Procedura concorsuale:

procedura finalizzata ripartire l’attivo residuo dell’impresa tra i creditori che concorrono tra loro a dividersi tale

attivo. Prima del codice della crisi, quando un imprenditore non poteva più far fronte alle proprie

obbligazioni, veniva accertata la sua insolvenza e veniva dichiarato fallito e si apriva così una procedura

concorsuale volta a liquidare tutto l’attivo disponibile per ricavarne denaro da dare ai creditori siccome

non sarò possibile ripagare tutti id abiti, la pubblicizzazione della procura grazie ad un curatore fallimentare

serviva ad assicurare la parità di trattamento tra i creditori (a seconda della tipologia di credito vantato si

pagano prima alcuni poi altri, alcuni per l’ittero, altri pro quota). Si distinguono crediti assisti da garanzie e

privilegi (legali e reali) e crediti sprovvisti di tali garanzie, ovvero quelli chirografari: prima sono pagati i

creditori privilegiati (es dipendenti che hanno privilegio legale e vanno pagati prima), poi creditori con diritto

reale di garanzia (es pegno e ipoteca), poi i chirografari che si dividono ciò che avanza. Le procedure

concorsuali governano il momento conclusivo negativo delle imprese, sia individuali che collettive. Fino

all’entrata in vigore del codice della crisi la più frequente era il fallimento che oggi non esiste più ed è stato

sostituito dalla liquidazione giudiziale che è divenuta principale procedura concorsuale del sistema. Perché il

legislatore ha deciso di fare tale scelta, anche dal punto di vista nominalisitico? Per evitare un meccanismo di

etichettamento sociale che spesso rischiava di dare vita ad una sorta di pregiudizio anche risputò alla

possibile rilevanza penale die comportamenti dell’imprenditore. Tale meccanismo non è un timore assurdo

del legislatore, ma affonda le radici nella storia dei reati il più impronte dei reati della crisi di impresa e

dell’insolvenza (prima reato fallimentare) è quello di bancarotta (si chiama così perché quando si è iniziato a

colpire il mercante insolvente, quando questo falliva si prendeva il suo banco e lo si rompeva pubblicamente,

poi il soggetto era espropriato di tutti i suoi beni e spesso sottoposto alla gogna). In una economia moderna

non accettabile l’equivalenza tra bancarotta e forse: l’esisto negativo dell’iniziativa imprenditoriale

(l’imprenditore fallisce) non dipende necessariamente dal fatto che il soggetto abbia tenuto condotte contro

la legge. Il legislatore, quindi, siccome il termine fallimento si porta questo sostrato sociale da secoli, ha

deciso di eliminare alt merine e sostituirlo con la più asettica indicazione di liquidazione giudiziale. Il Dlgs è

del 2019, ma entra in vigore solo nel 2022 siccome l’encomia è cambiata: nel 2019 il legislatore aveva

costituto un sistema della crisi di impresa prevedendo, viste le tante novità sul settore di regolazione

civilistica, un periodo di vacatio legis di 18 mesi (sarebbe entrato in vigore ad agosto 2020), ma il Covid ha

causato enormi difficoltà a settori economici che prima erano sanissimi. Disposizioni fondamentali: titolo IX

codice della crisi che si divide in due capi:

• capo primo reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale

→ 54

 ≄

• capo secondo reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale

La parte penalistica e i reati principali che riguardano la crisi di impresa sono collocati in due capi diversi con

una connotazione simmetrica perché nella sostanza il nucleo penalmente rilevante di comportamenti rimane il

medesimo questa simmetria riguarda le tre tipologie principali di reato previste per la materia della crisi di

impresa. Art 322 codice crisi di impresa bancarotta fraudolenta (cci) prima norma del capo primo

simmetricamente la prima norma del capo secondo, l’art 329 cci si intitola fatti di bancarotta fraudolenta. Allo

stesso modo l’art 323 cci (seconda norma capo primo) si intitola banca rotta semplice e l’art 330 cci si intitola

fatti di bancarotta semplice. La terza norma del capo primo, l’art 325 cci, si intitola ricorso abusivo al credito e

la terza norma del capo secondo, l’art 331 cci, si intitola allo stesso modo, ricorso abusivo al credito. Nel cci

ci sono anche altre fattispecie incriminatrice, ma nella prassi giurisprudenziale il 90% delle casistiche riguarda

le norme sopracitate. Cosa cambia fra capo primo e capo secondo? Cambia il soggetto che risponde, il

contesto dell’attività imprenditoriale presa in considerazione.

Nel capo primo il protagonista è l’imprenditore individuale, la persona fisica, cioè quel soggetto che è il

titolare dell’azienda e esercita l’attività di impresa e che nel nostro ordinamento dal punto di vista della

responsabilità risponde delle obbligazioni dell’impresa con tutti i suoi beni (responsabilità illimitata). Per

l’imprenditore commerciale non c’è distinzione tra un patrimonio personale e un patrimonio dedicato

all’impresa, tutto il suo patrimonio garantisce i creditori. Se l’imprenditore non riesce a rendere profittevole la

sua attività ottenendo utili, quell’impresa a un certo punto viene espulsa dal mercato perché non è più in

grado di far fronte ai propri debiti e a questo punto viene accertata giudizialmente l’insolvenza (= incapacità

di fare fronte alle proprie obbligazioni) e successivamente l’imprenditore è dichiarato in liquidazione

giudiziale (prima fallito) è proprio l’imprenditore ad essere dichiarato in liquidazione giudiziale d è lui che

risponde penalmente se nella gestione della vita dell’impresa ha realizzato comportamento che il legislatore

individua come penalmente rilevanti.

Nel capo secondo il protagonista è duplice: c’è un protagonista civilistico e un protagonista penalistico e

questa dicotomia di protagonisti ha spinto il legislatore a disciplinare separatamente tali situazioni ci si

riferisce all’impresa commerciale collettiva e non individuale (che è disciplinata al capo primo), ovvero alla

società. L’imprenditore in questo caso è la società, il soggetto collettivo: se l’attività di impresa va male e la

società non è in grado di fare fonte alle proprie obbligazioni, allora se ne accerta giudizialmente l’insolvenza

e viene posta in liquidazione giudiziale. Tuttavia, sei nell’ambito della vita della società sono stati commessi

dei fatti penalmente rilevanti per il legislatore non ne risponde la società perchè questa non può rispondere

penalmente (al limite può rispondere con una responsabilità dai reato ai sensi del Dlgs 231, ma sempre con

un reato commesso da una persona fisica, inoltre nell’ambito della crisi di impresa la responsabilità dell’ente

non è prevista: nel catalogo del decreto 231 non ci sono i reati del cci). Risponderà degli illeciti chi li ha

commessi, ovvero chi ha operato nella società con ruoli di amministrazione, di direzione e di controllo →

sempre persone fisiche: nel capo secondo c’è una dicotomia tra chi viene posto in liquidazione giudiziale,

ovvero la società, e chi risponde penalmente se ne ricorrono gli estremi, cioè le persone fisiche. Non viene

posto in liquidazione giudiziale il ceo di una società fallita in quanto l’imprenditore non è lui, ma la società →

il capo secondo si intitola “reati commessi da persona diversa dall’imprenditore in liquidazione giudiziale” (il

capo primo si occupa dei reati commessi dall’imprenditore posto in liquidazione giudiziale). Proprio per

questo si ha simmetria tra capo primo e capo secondo: la sostanza penalmente rilevante è la stessa (con

qualche piccola differenza), il nucleo di partenza è lo stesso.

Bancarotta

E’ il reato più frequente tra tutti i reati nell’ambito di tutto il diritto penale economico. Già attraverso la

distinzione tra capo primo e secondo si individua una prima distinzione all’interno delle categorie della

bancarotta. Infatti, in virtù di tal sovrapposizione e unicità di protagonista nel capo primo, la bancarotta

dell’imprenditore individuale si definisce bancarotta propria, mentre la bancarotta dei fatti di bancarotta

fraudolenta e dei fatti bancarotta semplice che si trovano nel capo secondo si definisce bancarotta impropria

in quanto introduce una variabile ovvero la dicotomia tra l’imprenditore posto in liquidazione giudiziale

(società) e chi è chiamato a rispondere penalmente die comportamenti illeciti (persone fisiche). Ci sono però

anche altre distinzioni che introducono nuove variabili. Ad esempio un’altra distinzione tra forme di

bancarotta è quella tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice la distinzione incrocia sia la

bancarotta impropria che quella propria. Bancarotta propria fraudolenta, bancarotta propria semplice,

bancarotta impropria fraudolenta e bancarotta impropria semplice artt 329,332, 322,323 cci La differenza

di categorie non è semplicemente la distinzione tra una bancarotta dolosa e una bancarotta colposa, è molto

più complicata. Ci sono anche altri parametri che consentono di distinguere ulteriori forme di bancarotta, ad

esempio se la bancarotta riguarda i beni dell’impresa (dell’imprenditore nel capo primo e della società

imprenditore del capo secondo) si parlerà di bancarotta patrimoniale, se invece la bancarotta non riguarda i

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 beni, ma la documentazione dell’impresa, ciò che consente di capire come è stata gestita l’impresa (il

presupposto di partenza è che quando viene posta in liquidazione giudiziale una impresa entra in campo il

liquidatore giudiziale: la gestione dell’impresa o della società viene tolta a chi l’ha gestita fino a quel

momento e quindi chi entra deve prima di tutto capire cosa trova, se non può farlo perché mancano i

documenti, allora si ha una sanzione anche penale) allora si parla di bancarotta documentale. Anche questa

distinzione tra bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale incrocia le altre tipologie:

• bancarottapropriafraudolentapatrimoniale

• bancarottaimpropriasemplicedocumentale

• bancarottapropr

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A.A. 2024-2025
73 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saradems di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof D'Alessandro Francesco.