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LIMITI PERSONALI

25. Le eccezioni all'obbligatorietà della legge penale italiana

Il codice penale prevede la possibilità che talune categorie di soggetti siano eccezionalmente sottratte all'applicabilità della legge penale italiana.

Art.3 co.1 c.p. → "La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale".

Tali eccezioni vengono denominate immunità.

Di tali immunità deve darsi una interpretazione restrittiva.

Si distingue tra immunità di diritto sostanziale e immunità di diritto processuale, a seconda che comportino l'inapplicabilità della sanzione penale o l'esenzione dalla giurisdizione penale.

Si distingue inoltre tra immunità funzionali ed extrafunzionali, a seconda che riguardino i soli fatti compiuti nell'esercizio della specifica

funzione da cui deriva l'immunità o anche fatti estranei all'esercizio di quella funzione.

26. Le immunità di diritto pubblico interno

Presidente della Repubblica → art. 90 Cost. dispone che "Il Presidente della Repubblica-non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione".

È un'immunità funzionale di diritto sostanziale, che ha natura di causa di giustificazione: rende leciti agli effetti penali ed extrapenali tutti i fatti compiuti dal PDR nell'esercizio delle sue funzioni.

Questa immunità non è assoluta → PDR può rispondere per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione commessi nell'esercizio delle sue funzioni, per i quali il giudice competente è la Corte costituzionale.

Ministri → reati ministeriali, reati commessi dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni.

La-disciplina di cui all'art. 96 Cost. di tali reati si inquadra tra le immunità processuali: si tratta di un'immunità processuale funzionale. Originariamente competente a conoscere dei reati ministeriali era la Corte costituzionale, dopo la riforma del 1989 la competenza spetta alla magistratura ordinaria. A norma dell'art. 96 Cost., il giudizio sui reati ministeriali è subordinato all'autorizzazione a procedere da parte della Camera di appartenenza del Ministro → autorizzazione che può essere negata laddove la Camera competente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti ritenga che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni di Governo. Membri del Parlamento → la Costituzione prevede un'immunità funzionale di diritto-sostanziale circoscritta alle opinioni espresse e ai

Voti dati nell'esercizio delle loro funzioni: art.68co.1 Cost. Si tratta anche qui di una causa di giustificazione che rende leciti, agli effetti penali ed extrapenali, i fatti penalmente rilevanti commessi nell'ambito degli atti tipici del mandato di parlamentare.

I parlamentari godono anche di una limitata immunità processuale penale (art.68 co.2 Cost.): nei loro confronti può essere iniziato un procedimento penale, ma il compimento di taluni atti processuali (come una perquisizione personale o domiciliare, un'intercettazione di conversazioni o comunicazioni) necessita dell'autorizzazione da parte della Camera di appartenenza.

Questa immunità riguarda tutti i comportamenti del parlamento, anche svincolati da qualsiasi nesso funzionale e precedenti all'assunzione della carica.

Consiglieri regionali → la Costituzione riconosce loro una immunità di diritto-sostanziale analoga per contenuti ed effetti giuridici a quella dei

parlamentari: art.122 Cost. stabilisce che “i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”. Si tratta anche qui di una causa di giustificazione. A differenza dei parlamentari i consiglieri regionali non godono di alcuna immunità processuale. Giudici della Corte costituzionale → fruiscono di una immunità funzionale di diritto-sostanziale per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni: causa di giustificazione che esclude responsabilità penale ed extrapenale. I giudici costituzionali, limitatamente alla durata della carica, godono altresì di un’immunità parlamentare extrafunzionale, di portata più ampia di quella attualmente riconosciuta ai membri del Parlamento: senza autorizzazione della Corte costituzionale i giudici non possono essere privati della libertà personale e non possono neppure

essere sottoposti a procedimento penale:improcedibilità. Componenti del Consiglio Superiore di Magistratura → non sono punibili per le-opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni e concernenti l’oggetto della discussione:immunità funzionale di diritto sostanziale: i membri del CSM tuttavia sono esonerati solo da responsabilità penale, e non anche da responsabilità civile e amministrativa → non si tratta di una causa di giustificazione, ma di una causa di esclusione della punibilità.

27. Le immunità di diritto internazionale Sommo Pontefice → la cui persona è definita sacra e inviolabile. Gode di un’immunità di-diritto sostanziale anche per atti compiuti al di fuori delle funzioni, nonché di una piena immunità di diritto processuale. Sono immunità che si estendono a tutti i rami dell’ordinamento. Agli effetti del diritto penale l’immunità ha natura di causa

personale di esclusione della punibilità;

Capo di Stato estero → insieme ai suoi familiari e il suo seguito, quando si trovino in-tempo di pace in territorio italiano, godono di una immunità assoluta di diritto sostanziale e processuale, penale ed extrapenale, anche per gli atti compiuti al di fuori dell’esercizio delle funzioni;

Capi e membri di governi stranieri → godono di una immunità di diritto sostanziale-sia agli effetti penali che extrapenali, quando si trovano nel territorio dello Stato italiano: immunità che riguarda solo gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni;

Agenti diplomatici stranieri → immunità della giurisdizione penale, civile e amministrativa dello Stato italiano anche per gli atti compiuti al di fuori dell’esercizio delle loro funzioni;

Funzionari e impiegati consolari stranieri → godono di una immunità funzionale di diritto sostanziale, penale ed extrapenale

Membri del Parlamento

europeo → godono di un’immunità funzionale, penale ed-extrapenale, per i voti e le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.

D) UN SISTEMA PENALE SOVRASTATUALE

28. Il diritto penale internazionale

Accanto al diritto penale classico, che ha la propria fonte nella legge penale statale, esiste da tempo un corpus normativo autonomo, designato come diritto penale internazionale, nei confronti del quale non trovano applicazione i limiti spaziali, personali e in certa misura anche quelli temporali.

Il diritto penale internazionale ha la sua fonte nel diritto internazionale ed è dotato di efficaci vincolante sugli individui, senza necessità di mediazione del diritto interno.

Tale immediata efficacia vincolante rispecchia la gravità dei comportamenti incriminati → si parla di crimini internazionali, che a loro volta si articolano in crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio e aggressione.

Il riconoscimento di questo

nucleo di illeciti quali offese che, attentando ai valori della comunità internazionale nel suo insieme, devono essere penalmente sanzionati a prescindere dai limiti territoriali, è avvenuto per via consuetudinaria ed è rispecchiato negli statuti di svariati tribunali penali internazionali istituiti nel corso del XX secolo.

Esistenza del diritto penale internazionale è stata a lungo controversa → si tratta di una complessa interazione tra due sistemi, il diritto internazionale e il diritto penale interno, fondati su principi diversi.

Origini del diritto penale internazionale → possono collocarsi già nel periodo immediatamente successivo alla prima guerra mondiale, allorché si tentò di reprimere i crimini commessi dall'esercito tedesco durante il conflitto, che avevano suscitato orrore a livello internazionale.

La svolta in materia di giustizia penale internazionale è segnata dalla adozione dello Statuto di Roma, che ha

istituito la Corte Penale Internazionale (ICC: International Criminal Court). L'importanza dello Statuto di Roma risiede non solo nell'aver dato vita alla ICC regolandone il funzionamento, ma anche nell'aver operato per la prima volta una sorta di codificazione del diritto penale internazionale. Accanto alla definizione delle singole figure di illecito, lo Statuto prevede una vera e propria parte generale, contenente i principi generali di diritto penale, quali il principio di legalità, irretroattività, di personalità della responsabilità penale. Tali norme sono frutto di un difficile compromesso tra tradizioni giuridiche molto diverse tra loro, ma soprattutto tali istituti e principi di diritto penale sono rimodellati in funzione della peculiare natura del diritto penale internazionale. Capitolo 4 NOZIONE DI REATO E DISTINZIONE TRA DELITTI E CONTRAVVENZIONI 1. La peculiarità delle sanzioni come nota distintiva dei reati Una prima distinzioneda compiere è quella fra un reato ed ogni altro tipo di illecito. Questa distinzione è data dal criterio nominalistico: è reato ogni illecito sanzionato con una pena. In altri termini, la qualità di reato non è inerente a peculiari tipologie di condotte umane, ma viene impressa dall'esterno attraverso una scelta discrezionale compiuta dal legislatore. Fra le sanzioni penali, solo le pene principali (ergastolo, reclusione, multa, arresto, ammenda) sono idonee ad identificare un reato in quanto tale. Le sanzioni principali della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità irrogate dal giudice di pace non assolvono ad una funzione identificativa in quanto sono sempre previste in alternativa alla multa o all'ammenda. Ugualmente, sono prive del carattere identificativo del reato le: - pene accessorie, che proprio per definizione, accedono, cioè si aggiungono, alla condanna, a una pena principale. Inoltre esse sono conseguenza

solo di alcune condanne.- misure di s

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A.A. 2021-2022
108 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher michelasudati di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Della Bella Angela.