Articolo 38: Se una norma di un trattato corrisponde a un principio
di diritto consuetudinario, essa può essere vincolante anche per gli
Stati terzi. Tuttavia, non sono le disposizioni del trattato a vincolare
gli Stati terzi, ma il diritto consuetudinario che può essere
applicabile.
Diritti Umani e Continuità
Il principio di continuità si applica anche ai trattati sui diritti umani. Se,
ad esempio, l'Italia non esistesse più e un nuovo Stato subentrasse,
questo nuovo Stato sarebbe vincolato dai trattati sui diritti umani firmati
dall'Italia, anche se tali trattati non riguardano specificamente la
delimitazione di territori.
Conclusione
In sintesi, mentre i trattati generalmente vincolano solo gli Stati che li
hanno firmati, ci sono casi in cui Stati terzi possono avere diritti derivanti
da essi, anche se non possono rivendicare violazioni. Inoltre, il principio
della continuità assicura che i diritti e gli obblighi derivanti da trattati
localizzabili si trasferiscano a Stati subentranti, e lo stesso vale per i
trattati sui diritti umani.
Principio di Continuità nei Trattati Internazionali
Il principio di continuità, previsto dall'articolo 12 della Convenzione
di Vienna del 1978, stabilisce che uno Stato che subentra a un altro (ad
esempio, a seguito di estinzione) è vincolato dai trattati localizzabili che
lo Stato precedente aveva stipulato, salvo che tali trattati abbiano natura
politica. I trattati di natura politica, come quelli che autorizzano la
presenza di basi militari sul territorio, seguono un principio diverso: il
principio della discontinuità o della tabula rasa. Questo significa che,
in caso di estinzione dello Stato, i trattati politici non vengono
automaticamente ereditati dal nuovo Stato.
Notificazione di Successione e Adesione
Quando un nuovo Stato si forma, può subentrare ai trattati multilaterali
aperti tramite due strumenti:
1. Notificazione di successione: Consente al nuovo Stato di
subentrare a tutti gli effetti dal momento in cui il trattato è stato
ratificato dal precedente Stato. Questo è particolarmente comune
per gli Stati postcoloniali che, una volta raggiunta l'indipendenza,
possono notificare alla comunità internazionale la loro intenzione di
subentrare nei trattati multilaterali aperti. Possono anche inserire
riserve, specificando eventuali eccezioni o interpretazioni delle
clausole.
2. Adesione: In questo caso, il nuovo Stato diventa parte del trattato,
ma gli effetti si producono solo a partire dal momento dell'adesione,
senza retroattività. Ciò significa che non può reclamare diritti o
obblighi che si sono verificati prima della sua adesione.
Mutamenti Radicali di Governo
Quando si verifica un mutamento radicale di governo, ad esempio a
causa di un colpo di Stato, la questione non riguarda la successione degli
Stati, poiché lo Stato continua a esistere come entità giuridica, anche se
il governo cambia. Di conseguenza, il nuovo governo è vincolato dai
trattati precedenti.
Il giurista Cassese fa riferimento a un caso storico, Gran Bretagna
contro Costa Rica del 1923, dove un colpo di Stato in Costa Rica portò
a una controversia riguardante i privilegi concessi dal precedente regime.
L'arbitro stabilì che il nuovo governo doveva rispettare gli accordi del
governo precedente, a riprova della continuità degli obblighi
internazionali.
Trattati Politici e Tabula Rasa
Per quanto riguarda i trattati di natura politica, come quelli che
consentono l'installazione di basi militari, se l'Italia dovesse cessare di
esistere e un nuovo Stato ne prendesse il posto, tale trattato non si
applicherà al nuovo Stato. Questo avviene perché tali accordi sono basati
su relazioni politiche specifiche tra i due Stati.
Organizzazioni Internazionali
Quando un nuovo Stato si forma a seguito di successione, non ha
automaticamente diritto a diventare membro di organizzazioni
internazionali di cui il precedente Stato era parte. L'articolo 4 della
Convenzione di Vienna prevede che per ottenere la qualità di membro, il
nuovo Stato deve presentare una formale richiesta di ammissione.
Tipologie di Successione
Ci sono diverse modalità attraverso cui può avvenire la successione:
1. Distacco o secessione: Parte del territorio di uno Stato si stacca
per formare un nuovo Stato o si unisce a un altro Stato già
esistente.
Nuovo Stato: Si crea un nuovo Stato indipendente.
Incorporazione: Il territorio si unisce a un altro Stato
esistente.
2. Fusione: Due o più Stati si estinguono e ne nasce uno nuovo.
Conclusione
In sintesi, il principio di continuità implica che gli Stati subentranti
ereditano i trattati localizzabili del precedente Stato, mentre i trattati di
natura politica non sono vincolanti. Gli Stati possono subentrare nei
trattati multilaterali aperti attraverso la notificazione di successione, che
ha effetti retroattivi, o tramite adesione, che produce effetti solo a partire
dalla data di adesione. Mutamenti di governo non alterano la personalità
giuridica dello Stato, che rimane vincolato ai trattati già stipulati.
1. Principi generali sulla successione degli Stati nei
trattati
Quando uno Stato subentra a un altro o modifica il suo territorio, le
regole sulla successione possono variare a seconda delle circostanze. Ci
sono due scenari principali:
1. Incorporazione: Se un territorio di uno Stato viene ceduto a un
altro Stato (ad esempio, un accordo di cessione territoriale), gli
accordi precedentemente stipulati dallo Stato originale non si
applicano più a quel territorio. Invece, si applicano i trattati del
nuovo Stato, grazie al "principio di mobilità delle frontiere".
2. Formazione di nuovi Stati: Se un nuovo Stato nasce a seguito di
un cambiamento radicale (come un colpo di Stato o un processo di
smembramento), si applica il "principio della tabula rasa".
Questo significa che il nuovo Stato non è vincolato dai trattati
precedenti del suo predecessore, a meno che non si tratti di trattati
"localizzabili" (quelli specifici per un territorio) o di diritti umani.
2. Mutamenti rivoluzionari di governo
Se c'è un mutamento di governo (ad esempio, un colpo di Stato), il nuovo
governo continua a essere vincolato dai trattati già stipulati dal governo
precedente. Tuttavia, può invocare la clausola "rebus sic stantibus"
per i trattati di natura politica, che possono essere considerati estinti a
causa dei cambiamenti politici.
3. Smembramento e scissione
Smembramento: Si verifica quando uno Stato si estingue
completamente e nascono più Stati. Ognuno di questi nuovi Stati
non può considerarsi successore dello Stato originale e deve
richiedere una nuova ammissione alle organizzazioni internazionali.
Scissione: In questo caso, uno Stato si divide in più Stati, ma uno
di essi rimane il successore, mantenendo la continuità con le
relazioni internazionali e non necessitando di una nuova domanda
di ammissione.
4. Beni pubblici e archivi
Quando uno Stato subentra a un altro, i beni pubblici e gli archivi di
Stato situati nel territorio cambiato di sovranità vengono in genere
trasferiti allo Stato successore. Per i beni non localizzabili, le questioni
successorie vengono risolte tramite accordi tra i nuovi Stati.
5. Debito pubblico
La successione riguardo ai debiti pubblici è più complessa:
Debiti localizzabili: Questi sono i debiti legati specificamente al
territorio che ha subito un cambiamento di sovranità e vengono
trasferiti allo Stato successore.
Debito generale: Se lo Stato originale continua a esistere, il
debito rimane a carico di quello Stato. Se lo Stato si estingue, i
debiti si dividono tra i nuovi Stati in modo equo.
In alcuni casi, i nuovi Stati possono decidere di accollarsi il debito estero
dello Stato predecessore per guadagnare credibilità internazionale.
6. Accordi di devoluzione
Infine, in situazioni di decolonizzazione, i nuovi Stati possono negoziare
accordi di devoluzione con la madrepatria per stabilire quali trattati
saranno mantenuti in vigore. Tali accordi non comportano una
successione automatica, quindi sono necessarie nuove intese o notifiche
di successione per determinare i diritti e i doveri derivanti dai trattati.
Conclusione
In sintesi, la successione degli Stati rispetto ai trattati, beni, archivi e
debiti è una questione complessa, regolata da principi come la continuità
e la tabula rasa, con eccezioni specifiche a seconda della situazione.
Quando i trattati internazionali entrano in vigore, le parti coinvolte sono
obbligate a rispettarli in buona fede. Questa regola è conosciuta come
"pacta sunt servanda", ed è codificata nell'articolo 26 della
Convenzione di Vienna del 1969. In base all'articolo 27 della stessa
convenzione, uno Stato non può giustificare il mancato adempimento di
un trattato invocando il proprio diritto interno.
Obbligo di Rispetto dei Trattati
Un trattato vincola solo le parti che lo hanno stipulato e, in generale, non
produce effetti giuridici su Stati terzi, ossia su Stati che non hanno
partecipato al trattato. Questo è riassunto nella regola "pacta tertiis
nec nocent nec prosunt", che significa che i diritti e obblighi derivanti
da un trattato non possono influenzare né danneggiare Stati che non vi
hanno aderito.
Incompatibilità tra Trattati
L'incompatibilità si verifica quando due trattati, stipulati da Stati diversi,
trattano lo stesso argomento e si contraddicono. Ad esempio, se l'Italia
firma un trattato con la Francia e un altro con la Spagna sullo stesso
tema, ci può essere un conflitto. I criteri per risolvere questa
incompatibilità sono:
1. Pacta Sunt Servanda: I trattati devono essere rispettati; si cerca
di mantenere entrambi i trattati in vigore.
2. Lex Posterior Derogat Anteriori: Se un trattato successivo
contraddice uno precedente, prevale il secondo. Questo principio è
previsto dall'articolo 30 della Convenzione di Vienna.
3. Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt: Gli effetti di un trattato
rimangono limitati alle parti contraenti e non si estendono a Stati
terzi. Così, il trattato tra Italia e Francia non influisce sugli obblighi
tra Italia e Spagna.
Prevalenza degli Obblighi delle Nazioni Unite
L'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite stabilisce che, in caso di
conflitto tra obblighi assunti dai membri delle Nazioni Unite e altri accordi
internazionali, prevalgono sempre gli obblighi derivanti dallo Statuto
delle Nazioni Unite. Questo significa che nessun trattato può derogare a
tali obblighi.
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