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Appunti agro-alimentare 07-04:

In questo momento noi stiamo inquadrando i regimi di responsabilità che

possono interessare gli operatori del settore alimentare. Allora è chiaro che nel

momento in cui noi andiamo a parlare esplicitamente della responsabilità

dell'operatore del settore alimentare, ci dobbiamo concentrare soprattutto sulla

cosiddetta responsabilità per danno da prodotto difettoso. Che è un tipo di

responsabilità di matrice consumeristica, che quindi sorge nell'ambito della

tutela dei consumatori, che viene espressamente richiamata anche nell'ambito

della legislazione alimentare, in quanto il consumatore di alimenti è innanzitutto

un consumatore.

Quindi noi adesso riprenderemo le fila da questo aspetto. Perché il consumatore

di alimenti è anche un consumatore? Perché nell'ambito della disciplina in

materia di diritto dei consumatori, il prodotto oggetto di responsabilità per

danno da prodotto difettoso ha una nozione ampia in cui vi può rientrare anche

l'alimento. Noi abbiamo però fatto una panoramica più ampia per arrivare a

questo frangente, perché comunque nell'ambito della catena alimentare abbiamo

una molteplicità di operatori che a loro volta sono anche oggetto di altri regimi

di responsabilità.

Se il nostro operatore del settore alimentare è un produttore primario, su questo

graveranno anche delle responsabilità in funzione della sua posizione di

imprenditore agricolo. Dunque la responsabilità che grava su questo soggetto

dovrà essere modellata anche sul dovere di dirigenza e di applicazione della

buona tecnica agraria che noi ricaviamo tanto dal dato giuridico quanto da un

dato metagiuridico, perché il contenuto della buona tecnica agraria noi non lo

possiamo che ricavare mediante l'accesso a paradigmi scientifici non propri del

diritto. Dobbiamo necessariamente fare riferimento a aspetti di natura

agronomica, ad esempio.

Di più il produttore primario deve altresì garantire una serie di livelli minimi di

tutela dovuti anche alla natura del prodotto e quindi alla natura dell'alimento.

Ecco che la buona tecnica agraria, così come conformata col riferimento alla

produzione alimentare, non potrà che tenere conto anche di quei principi propri

della legislazione alimentare, proprio perché una nozione di buona tecnica

agraria non è espressamente disciplinata e elencata nel codice civile o in altri

apparati normativi. Deve essere ricostruita sulla base di quell'insieme di

obbligazioni che incorrono in capo all'operatore del settore alimentare nella sua

configurazione di produttore primario e quindi abbiamo fatto dei riferimenti a

quel frangente.

La responsabilità classica però che noi troviamo in capo all'operatore del settore

alimentare è per l'appunto la responsabilità per danno da prodotto difettoso.

Dicevamo per l'appunto che è una tipologia di responsabilità speciale che sorge

nell'ambito del diritto dei consumatori e che dal diritto dei consumatori trova

altresì applicazione nell'ambito del settore alimentare per degli espressi richiami

normativi. Si tratta di una responsabilità di natura oggettiva tuttavia non

assoluta perché è una responsabilità oggettiva ma non assoluta perché il

responsabile può evitarla provando l'esistenza di una causa di esonero.

È chiaro che però dobbiamo innanzitutto mettere in luce quale sia la nozione di

difetto cui noi facciamo riferimento. La nozione di difetto che noi dobbiamo

richiamare è quella che ricaviamo dal codice del consumo in particolare

l'articolo 117 secondo cui il difetto consiste nella mancanza della sicurezza che

la generalità dei consumatori si può legittimamente attendere tenuto conto di

tutte le circostanze. Lo ripeto il difetto consiste nella mancanza della sicurezza

che la generalità dei consumatori si può legittimamente attendere tenuto conto

di tutte le circostanze.

Cosa significa tenuto conto di tutte le circostanze? Significa che devono essere

tenuti in considerazione una serie di fattori tra cui il modo in cui il prodotto è

stato messo in circolazione le avvertenze fornite il tempo in cui un prodotto è

stato messo in circolazione l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente

destinato quindi vanno tenute in considerazione una serie di circostanze volte a

qualificare la sicurezza che potrà essere legittimamente attesa dalla generalità

dei consumatori. Lo stesso articolo 117 del codice del consumo specifica che il

fatto che in commercio esistano prodotti più perfezionati non determina

automaticamente la difettosità dei prodotti meno perfezionati perché il

produttore è tenuto a garantire non la massima sicurezza possibile ma solo a

rispettare degli standard minimi considerati sufficienti anche in considerazione

del tempo della loro emissione in commercio vista dall'altro lato questa

prospettiva cosa significa? Significa che il prodotto sarà considerato difettoso

quando non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della

medesima serie quindi in ambito consumeristico e di conseguenza anche in

ambito alimentare la mancanza di sicurezza viene intesa come sinonimo di

difetto e dunque è necessario coordinare la normativa sulla responsabilità per

danno da prodotto difettoso con la normativa in materia di sicurezza alimentare

e dov'è che troviamo il catalogo degli elementi necessari a determinare la

sicurezza alimentare di un prodotto sicurezza alimentare quale norma di

riferimento prima di tutto qual è il regolamento principe della disciplina del

diritto alimentare? 178 del 2002 benissimo infatti proprio nel regolamento 178

del 2002 vi è un articolo l'articolo 14 che è proprio rubricato requisiti di

sicurezza degli alimenti ricostruiamo l'iter logico con cui siamo arrivati qua

stiamo parlando della responsabilità per danno da prodotto difettoso come

individuiamo il prodotto difettoso e di conseguenza il danno causato dal

prodotto difettoso con riferimento alla nozione di difetto nozione di difetto che

troveremo dove troveremo nell'ambito del codice del consumo in particolare

all'articolo 117 secondo cui il difetto corrisponde alla mancanza della sicurezza

che la generalità dei consumatori si può legittimamente attendere tenuto conto

di tutte le circostanze quindi da difetto siamo arrivati a mancanza di sicurezza

chiaro che se parliamo di mancanza di sicurezza nell'ambito della produzione

alimentare sarà indispensabile fare riferimento alla nozione di sicurezza nel

diritto alimentare quindi quando un prodotto alimentare è sicuro e come

facciamo a individuare i parametri che ci qualificano la sicurezza nell'ambito

del settore alimentare facciamo riferimento al regolamento 178 del 2002

regolamento 178 del 2002 che all'articolo 14 individua i requisiti di sicurezza

degli alimenti ci siamo? vi è chiaro il passaggio che facciamo? se c'è qualcosa

che non torna voi sapete che mi potete fermare in qualsiasi momento quindi

siamo arrivati al nostro articolo 14 in materia di requisiti di sicurezza degli

alimenti e cosa prevede questo articolo? intanto vieta espressamente

l'immissione in mercato di alimenti a rischio intendendo per alimenti a rischio

quelli dannosi per la salute e inadatti al consumo umano la valutazione della

rischiosità dipende dalle condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del

consumatore in ciascuna fase della produzione della trasformazione e della

distribuzione nonché dalle informazioni messe a disposizione del consumatore

comprese quelle riportate in etichetta quindi l'etichetta diventa parte integrante

del nostro prodotto alimentare in che senso? nel senso che l'etichetta conterrà

quelle condizioni d'uso normali cui è ricollegata la valutazione della sicurezza

del prodotto stesso quindi cosa ne ricaviamo? in forza di questo strettissimo

legame di interdipendenza tra la nozione di difetto e la nozione di alimento a

rischio ricaviamo che se un alimento è rischioso perché non rispetta le

previsioni di cui ha l'articolo 14 del regolamento 178 del 2002 automaticamente

sarà anche un prodotto difettoso questo è un primo elemento d'altra parte però il

rispetto dei requisiti di cui ha l'articolo 14 e dunque di una sua conformità di

una mancanza di rischio al momento dell'emissione in commercio del prodotto

non esclude automaticamente una possibile difettosità del prodotto dunque un

prodotto conforme alle normative materie di sicurezza al momento della sua

emissione in commercio può comunque risultare difettoso successivamente va

bene? questo è un aspetto importante nell'imputazione della responsabilità per

danno da prodotto difettoso assume un ruolo importante anche il

comportamento l'eventuale comportamento colposo del danneggiato apriamo

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Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kehaha di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto agroalimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Santinello Sofia.
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