Appunti agro-alimentare 07-04:
In questo momento noi stiamo inquadrando i regimi di responsabilità che
possono interessare gli operatori del settore alimentare. Allora è chiaro che nel
momento in cui noi andiamo a parlare esplicitamente della responsabilità
dell'operatore del settore alimentare, ci dobbiamo concentrare soprattutto sulla
cosiddetta responsabilità per danno da prodotto difettoso. Che è un tipo di
responsabilità di matrice consumeristica, che quindi sorge nell'ambito della
tutela dei consumatori, che viene espressamente richiamata anche nell'ambito
della legislazione alimentare, in quanto il consumatore di alimenti è innanzitutto
un consumatore.
Quindi noi adesso riprenderemo le fila da questo aspetto. Perché il consumatore
di alimenti è anche un consumatore? Perché nell'ambito della disciplina in
materia di diritto dei consumatori, il prodotto oggetto di responsabilità per
danno da prodotto difettoso ha una nozione ampia in cui vi può rientrare anche
l'alimento. Noi abbiamo però fatto una panoramica più ampia per arrivare a
questo frangente, perché comunque nell'ambito della catena alimentare abbiamo
una molteplicità di operatori che a loro volta sono anche oggetto di altri regimi
di responsabilità.
Se il nostro operatore del settore alimentare è un produttore primario, su questo
graveranno anche delle responsabilità in funzione della sua posizione di
imprenditore agricolo. Dunque la responsabilità che grava su questo soggetto
dovrà essere modellata anche sul dovere di dirigenza e di applicazione della
buona tecnica agraria che noi ricaviamo tanto dal dato giuridico quanto da un
dato metagiuridico, perché il contenuto della buona tecnica agraria noi non lo
possiamo che ricavare mediante l'accesso a paradigmi scientifici non propri del
diritto. Dobbiamo necessariamente fare riferimento a aspetti di natura
agronomica, ad esempio.
Di più il produttore primario deve altresì garantire una serie di livelli minimi di
tutela dovuti anche alla natura del prodotto e quindi alla natura dell'alimento.
Ecco che la buona tecnica agraria, così come conformata col riferimento alla
produzione alimentare, non potrà che tenere conto anche di quei principi propri
della legislazione alimentare, proprio perché una nozione di buona tecnica
agraria non è espressamente disciplinata e elencata nel codice civile o in altri
apparati normativi. Deve essere ricostruita sulla base di quell'insieme di
obbligazioni che incorrono in capo all'operatore del settore alimentare nella sua
configurazione di produttore primario e quindi abbiamo fatto dei riferimenti a
quel frangente.
La responsabilità classica però che noi troviamo in capo all'operatore del settore
alimentare è per l'appunto la responsabilità per danno da prodotto difettoso.
Dicevamo per l'appunto che è una tipologia di responsabilità speciale che sorge
nell'ambito del diritto dei consumatori e che dal diritto dei consumatori trova
altresì applicazione nell'ambito del settore alimentare per degli espressi richiami
normativi. Si tratta di una responsabilità di natura oggettiva tuttavia non
assoluta perché è una responsabilità oggettiva ma non assoluta perché il
responsabile può evitarla provando l'esistenza di una causa di esonero.
È chiaro che però dobbiamo innanzitutto mettere in luce quale sia la nozione di
difetto cui noi facciamo riferimento. La nozione di difetto che noi dobbiamo
richiamare è quella che ricaviamo dal codice del consumo in particolare
l'articolo 117 secondo cui il difetto consiste nella mancanza della sicurezza che
la generalità dei consumatori si può legittimamente attendere tenuto conto di
tutte le circostanze. Lo ripeto il difetto consiste nella mancanza della sicurezza
che la generalità dei consumatori si può legittimamente attendere tenuto conto
di tutte le circostanze.
Cosa significa tenuto conto di tutte le circostanze? Significa che devono essere
tenuti in considerazione una serie di fattori tra cui il modo in cui il prodotto è
stato messo in circolazione le avvertenze fornite il tempo in cui un prodotto è
stato messo in circolazione l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente
destinato quindi vanno tenute in considerazione una serie di circostanze volte a
qualificare la sicurezza che potrà essere legittimamente attesa dalla generalità
dei consumatori. Lo stesso articolo 117 del codice del consumo specifica che il
fatto che in commercio esistano prodotti più perfezionati non determina
automaticamente la difettosità dei prodotti meno perfezionati perché il
produttore è tenuto a garantire non la massima sicurezza possibile ma solo a
rispettare degli standard minimi considerati sufficienti anche in considerazione
del tempo della loro emissione in commercio vista dall'altro lato questa
prospettiva cosa significa? Significa che il prodotto sarà considerato difettoso
quando non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della
medesima serie quindi in ambito consumeristico e di conseguenza anche in
ambito alimentare la mancanza di sicurezza viene intesa come sinonimo di
difetto e dunque è necessario coordinare la normativa sulla responsabilità per
danno da prodotto difettoso con la normativa in materia di sicurezza alimentare
e dov'è che troviamo il catalogo degli elementi necessari a determinare la
sicurezza alimentare di un prodotto sicurezza alimentare quale norma di
riferimento prima di tutto qual è il regolamento principe della disciplina del
diritto alimentare? 178 del 2002 benissimo infatti proprio nel regolamento 178
del 2002 vi è un articolo l'articolo 14 che è proprio rubricato requisiti di
sicurezza degli alimenti ricostruiamo l'iter logico con cui siamo arrivati qua
stiamo parlando della responsabilità per danno da prodotto difettoso come
individuiamo il prodotto difettoso e di conseguenza il danno causato dal
prodotto difettoso con riferimento alla nozione di difetto nozione di difetto che
troveremo dove troveremo nell'ambito del codice del consumo in particolare
all'articolo 117 secondo cui il difetto corrisponde alla mancanza della sicurezza
che la generalità dei consumatori si può legittimamente attendere tenuto conto
di tutte le circostanze quindi da difetto siamo arrivati a mancanza di sicurezza
chiaro che se parliamo di mancanza di sicurezza nell'ambito della produzione
alimentare sarà indispensabile fare riferimento alla nozione di sicurezza nel
diritto alimentare quindi quando un prodotto alimentare è sicuro e come
facciamo a individuare i parametri che ci qualificano la sicurezza nell'ambito
del settore alimentare facciamo riferimento al regolamento 178 del 2002
regolamento 178 del 2002 che all'articolo 14 individua i requisiti di sicurezza
degli alimenti ci siamo? vi è chiaro il passaggio che facciamo? se c'è qualcosa
che non torna voi sapete che mi potete fermare in qualsiasi momento quindi
siamo arrivati al nostro articolo 14 in materia di requisiti di sicurezza degli
alimenti e cosa prevede questo articolo? intanto vieta espressamente
l'immissione in mercato di alimenti a rischio intendendo per alimenti a rischio
quelli dannosi per la salute e inadatti al consumo umano la valutazione della
rischiosità dipende dalle condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del
consumatore in ciascuna fase della produzione della trasformazione e della
distribuzione nonché dalle informazioni messe a disposizione del consumatore
comprese quelle riportate in etichetta quindi l'etichetta diventa parte integrante
del nostro prodotto alimentare in che senso? nel senso che l'etichetta conterrà
quelle condizioni d'uso normali cui è ricollegata la valutazione della sicurezza
del prodotto stesso quindi cosa ne ricaviamo? in forza di questo strettissimo
legame di interdipendenza tra la nozione di difetto e la nozione di alimento a
rischio ricaviamo che se un alimento è rischioso perché non rispetta le
previsioni di cui ha l'articolo 14 del regolamento 178 del 2002 automaticamente
sarà anche un prodotto difettoso questo è un primo elemento d'altra parte però il
rispetto dei requisiti di cui ha l'articolo 14 e dunque di una sua conformità di
una mancanza di rischio al momento dell'emissione in commercio del prodotto
non esclude automaticamente una possibile difettosità del prodotto dunque un
prodotto conforme alle normative materie di sicurezza al momento della sua
emissione in commercio può comunque risultare difettoso successivamente va
bene? questo è un aspetto importante nell'imputazione della responsabilità per
danno da prodotto difettoso assume un ruolo importante anche il
comportamento l'eventuale comportamento colposo del danneggiato apriamo
una parente
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