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EFSA (L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) fornisce consulenze scientifiche indipendenti sui rischi connessi all'alimentazione. È tra le innovazioni più significative del Reg. (CE) 178/2002 (Art. 36) pensata a partire dal fenomeno della "mucca pazza". Pubblica pareri sui rischi alimentari attuali ed emergenti che confluiscono nella legislazione, nelle regolamentazioni e nelle strategie politiche europee, aiutando così a proteggere i consumatori dai rischi della catena alimentare. Il regolamento 178/2002 introduce anche il concetto di tutela dell'ambiente e la politica di sviluppo sostenibile. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, dei danni causati all'ambiente. L'art 22 e 23 del Reg. (CE) 178/2002 offrono un quadro delle funzioni degli incaricati del EFSA. Le sue attività comprendono i seguenti:

Settori:

  • la sicurezza dei generi alimentari e dei mangimi
  • l'alimentazione
  • la salute e il benessere degli animali
  • la protezione delle piante
  • la salute delle piante

Tra i compiti dell'EFSA rientrano:

  • raccogliere dati e conoscenze scientifici
  • fornire consulenze scientifiche indipendenti e aggiornate su questioni riguardanti la sicurezza alimentare
  • informare il pubblico sulle attività scientifiche svolte
  • cooperare con i paesi dell'UE, gli organismi internazionali e altri soggetti interessati
  • rafforzare la fiducia nel sistema dell'UE di protezione della sicurezza alimentare fornendo consulenze affidabili

L'articolo 35 individua l'EFSA come destinataria dei messaggi che circolano all'interno della rete RASFF (Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi: canale attraverso il quale vengono diramati avvisi sulla sicurezza dei prodotti alimentari che circolano in ambito comunitario).

affinché possano analizzare il contenuto fornendo alla commissione e agli stati membri informazioni necessarie all'analisi del rischio. Pur essendo il punto di riferimento scientifico per la Commissione e il Parlamento europeo e gli stati membri i pareri dell'EFSA non sono vincolanti ma evidenziano la separazione tra la fase di Valutazione e di Gestione del rischio. Principio di precauzione (dall'Art. 7 del Reg. 178/2002) significa che se mancano certezze scientifiche si può comunque preventivamente impedire la circolazione del prodotto interessato, ma solo se sorgono dubbi ragionevoli da parte della scienza, con l'adozione di azioni proporzionate, coerenti e non discriminatorie, evitando il ricorso ingiustificato al principio di precauzione che diverrebbe una forma dissimulata di protezionismo. Generalmente si ricorre al principio di precauzione considerando la valutazione dei rischi sulla base di quattro componenti: l'identificazione del pericolo- la

Caratterizzazione del pericolo - la valutazione dell'esposizione - la caratterizzazione del rischio - Il ricorso al principio di precauzione deve avvenire nel rispetto al principio di proporzionalità intendendo che le misure di precauzione adottate siano proporzionate allo scopo di assicurare che il perseguimento di un livello elevato di tutela avvenga anche considerando l'esigenza di libera circolazione nel mercato dell'Unione.

Art.3 del reg. (CE) 178/2002 Operatore del settore alimentare: "la persona fisica e giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare, dell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo"

A tal fine, gli operatori del settore alimentare adottano provvedimenti, in ogni fase della produzione, della lavorazione e della distribuzione, inclusa la vendita al dettaglio, nell'ambito delle loro procedure HACCP.

Alcuni compiti degli Osa: dimostrano

all'autorità competente il rispetto del paragrafo 1, secondo le modalità richieste, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'impresa alimentare; gestiscono tutti i documenti, costantemente aggiornati, ad esempio quelli in cui sono descritte le procedure elaborate, per un periodo adeguato al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure adottate; adottano misure igieniche specifiche come il rispetto dei criteri microbiologici relativi ai prodotti alimentari e il rispetto delle temperature degli alimenti al fine della conservazione; effettuano nei modi appropriati analisi per verificare il rispetto dei criteri microbiologici stabiliscono la frequenza con la quale effettuare i campionamenti, salvo quando l'allegato primo indica una frequenza specifica, nel qual caso la frequenza minima di campionamento è quella indicata nell'allegato primo. Nel caso di mancato rispetto dei criteri adottano i provvedimenti di cui ai paragrafi 2.

3 e 4 e le altre misure- correttive definite nelle loro procedure HACCP nonché ogni altra azione necessaria per proteggere la salute del consumatore

RISCHIO e RINTRACCIABILITÀ

L'intero Reg. CE n.178/2002 presuppone la prevalenza dei suoi contenuti su quelli del diritto nazionale, dall'altro una cooperazione delle autorità statali per consentire alle sue norme di raggiungere le finalità prefissate.

Art. 14: "Requisiti di sicurezza degli alimenti": comporta l'obbligo per tutte le imprese alimentari di non immettere sul mercato "alimenti a rischio"

Art. 3 e 9: "Il rischio è la funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo quale agente biologico, fisico o chimico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o mangime si trova in grado che può essere dannoso per la salute"

Art 24,

par.3: per determinare se un alimento sia a rischio (ovvero dannoso per la salute o inadatto al consumo umano) si devono prendere in considerazione questi elementi:

  1. le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
  2. le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese quelle riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti (mette in evidenza il ruolo centrale dell'etichettatura).

Bisogna tuttavia distinguere il termine rischioso con il termine insicuro. Mentre un alimento a rischio è sempre un alimento insicuro, un alimento può essere insicuro anche se non a rischio: il prodotto è insicuro qualora i requisiti della legislazione alimentare non siano stati rispettati.

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dannoso per la salute, l'Art.14 indica quali elementi siano da considerare: non solo gli effetti immediati o a breve termine o a lungo dell'alimento sulla salute della persona che lo consuma, ma anche sui suoi discendenti; i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento; la sensibilità sotto il profilo della salute in una particolare categoria di consumatori nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.

La rintracciabilità Art. 18: introduce il concetto di rintracciabilità (o tracciabilità) che consistente nella "possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un animale destinato alla produzione alimentare o di un mangime, attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione".

Il Regolamento stabilisce solo la rintracciabilità obbligatoria ai fini della sicurezza alimentare, e non prevede l'obbligo della rintracciabilità interna.

delle materie prime utilizzate nel processo produttivo. Questo permette di tracciare il percorso di un prodotto dalla sua origine fino al consumatore finale. La norma ISO 22005 richiede inoltre che vengano adottate misure per garantire la corretta conservazione e manipolazione delle materie prime, al fine di evitare contaminazioni o alterazioni del prodotto. È importante sottolineare che la norma ISO 22005 non è obbligatoria, ma rappresenta una buona pratica per le aziende agroalimentari che desiderano garantire la sicurezza e la qualità dei propri prodotti. In conclusione, la norma ISO 22005 è uno strumento fondamentale per garantire la rintracciabilità e la trasparenza delle filiere agroalimentari, consentendo di individuare eventuali responsabilità in caso di presenza di sostanze indesiderate nei cibi.

“consumatore-prodotto”, secondo il cosiddetto principio “un passo indietro, un passo in avanti”. L’analisi del rischio (Art. 6 del Reg (CE) 178/2002) è un processo composto da diverse fasi interconnesse tra loro che permettono al legislatore di mantenere e garantire un elevato livello della salute dei consumatori pur garantendo la libera circolazione delle merci.

L’analisi del rischio è una metodologia sistematica per definire provvedimenti o altri interventi a tutela della salute, efficaci, proporzionati e mirati con lo scopo di agevolare la prevenzione di ostacoli ingiustificati alla libera circolazione degli alimenti. L’analisi del rischio presuppone la definizione del concetto di “rischio” del reg. (CE) 178/2002 all’art.3 (vedi sopra).

La corte di giustizia afferma che il rischio può anche essere solo potenziale ma non può essere meramente ipotetico, cioè sprovvisto di qualsivoglia fondamento.

tecnico scientifico. Il processo si articola in diverse fasi: 1) Valutazione del rischio: viene effettuata dall'organismo di controllo EFSA. La fase di valutazione permette l'individuazione del pericolo derivato dall'assunzione di alimenti (base scientifica del rischio). 2) Invio del rapporto alla Commissione Europea che svolge la fase di Gestione del rischio o, meglio, dell'individuazione di misure per garantire un elevato livello di protezione della salute collettiva tenendo conto dei risultati ottenuti dalla valutazione del rischio. Mentre la valutazione del rischio richiede il possesso di conoscenze tecniche garantite da esperti nel campo della ricerca scientifica, la gestione del rischio è attività affidata ad organi politico-decisionali quali la Commissione e gli stati membri. Le misure di gestione del rischio dovranno conciliare i due obiettivi generali della legislazione alimentare, ossia la protezione della salute dei consumatori e la liberacircolazione delle merci, spesso tra loro in contradizione.
3) Comunicazione del rischio, inteso come l
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessia_uniroma di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale ed agroalimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università San Raffaele Roma o del prof Maggi Valentina.