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BREVETTAZIONE EUROPEA
Quando un soggetto desidera ottenere una copertura brevettuale a livello internazionale, può richiedere la
registrazione del brevetto presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). Questa procedura di "brevettazione
europea" consente di ottenere una tutela estesa a tutto il territorio europeo.
I diritti conferiti dal brevetto europeo decorrono dalla data di presentazione della domanda, per cui è
fondamentale indicare il giorno preciso e lo Stato in cui viene depositata la domanda (qualsiasi Stato
membro dell'EPO è ammesso). Nella domanda, il richiedente deve specificare se si tratta di un brevetto
italiano o europeo.
Nel caso di brevetto europeo, la domanda deve essere presentata sia in italiano che in inglese, oltre a una
descrizione dettagliata dell'invenzione e del suo possibile utilizzo.
Il brevetto europeo conferisce una protezione sull'intero territorio dell'Unione Europea. In alternativa, è
anche possibile presentare una domanda di brevetto per ciascun Paese individualmente.
È ammessa la modifica di una domanda, da europea a nazionale (italiana) o viceversa. Questa costituisce
una "domanda di modifica del brevetto".
In caso di sovrapposizione di tutele, ovvero quando esiste sia un brevetto italiano che uno europeo valido
in Italia, prevale il brevetto europeo (art. 59).
Nullità del brevetto
I principali motivi di nullità del brevetto sono:
1. Mancanza delle condizioni di brevettabilità (requisiti).
2. Descrizione non puntuale dell'invenzione nella domanda di brevettazione, tale da non consentirne
l'utilizzabilità.
3. Estensione della domanda di brevettazione oltre il normale contenuto della domanda.
4. Mancato diritto dell'intestatario di ottenere il brevetto, ad esempio in caso di successioni.
La dichiarazione di nullità di un brevetto ha l'effetto di privarlo della sua tutela, similmente all'ipotesi di
decadenza del brevetto.
L.9 | TIPI DI BREVETTO
Martedì 22 ottobre 2024
BREVETTI FONDATI SU ALTRI BREVETTI
Brevetti che si fondano su un altro brevetto presuppongono un altro brevetto.
Brevetti Incrementali: partono da un brevetto esistente e ne migliorano l'utilità, apportando
a. innovazioni e perfezionamenti. In questo caso, la logica è che se è lo stesso brevettatore a
brevettare in modo incrementale, non vi è particolare esigenza di tutela, essendo lo stesso
soggetto a detenere i diritti su entrambi i brevetti.
Brevetti Derivati: utilizzano il fondamento di un brevetto precedente per spostarsi su un'altra
b. utilità. Anche in questo caso, se è il medesimo brevettatore a depositare il brevetto derivato,
non sussiste la necessità di una tutela particolare, in quanto l'evoluzione è gestita dalla stessa
persona.
Questi due tipi di brevetti hanno in comune il fatto che l'idea brevettuale successiva si fonda sulla
precedente.
Perché un'azienda o un inventore dovrebbero scegliere di brevettare il passaggio successivo di
un'invenzione?
Per tutelare anche la fase successiva del proprio brevetto, impedendo ad altri di poter brevettare
l'incremento. In questo modo, l'evoluzione del brevetto può essere portata al limite, garantendo una
copertura complessiva di 40 anni (20 anni per il brevetto originale + 20 anni per il brevetto
incrementale/derivato).
Se un soggetto terzo dovesse brevettare l'incremento o la derivazione, l'inventore originale dovrebbe
essere comunque tutelato. In questi casi, l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, nel valutare i requisiti di
novità, industrialità e originalità, deve essere più severo nella sua analisi, poiché il nuovo brevetto si basa
su uno già esistente.
Le aziende possono talvolta richiedere che venga resa pubblica solo una parte della descrizione del
brevetto, mantenendo la segretezza industriale per un periodo limitato di tempo.
Es. Coca-Cola, che ha reso noti gli ingredienti ma non ha mai rivelato il procedimento di lavorazione.
Es. Il caso dell'aspirina: il principio attivo è stato volgarizzato ed è prodotto da numerose aziende
farmaceutiche, ma il metodo di produzione originale rimane di proprietà della Bayer.
L.9 | LA CONCORRENZA
Martedì 22 ottobre 2024
INTRODUZIONE
La disciplina della concorrenza è regolamentata all'interno del Codice Civile italiano. Essa si basa
sull'assunto teorico della concorrenza perfetta, in cui le aziende hanno la libertà di determinare i prezzi di
mercato.
In un ipotetico mondo di concorrenza perfetta, la disciplina sulla concorrenza non avrebbe ragione
d'essere. Tuttavia, nella realtà, le regole sulla concorrenza rappresentano norme di natura civilistica che
consentono agli operatori economici (le aziende) di operare sul mercato mantenendo un minimo di
correttezza.
Questa "correttezza" implica che gli operatori si comportino come se non fossero gli unici soggetti
presenti sul mercato, rispettando determinate regole.
La concorrenza può essere limitata secondo due principi generali:
1. Le limitazioni devono avere una durata massima determinata.
2. Le limitazioni non possono inibire ogni attività, ma devono riguardare solo una parte dell'attività.
Ad esempio, quando si vende un'azienda, il precedente proprietario non può ricominciare a svolgere la
stessa attività per un periodo di 5 anni.
La disciplina sulla concorrenza è contenuta negli articoli 2595 e seguenti del Codice Civile. In particolare,
l'articolo 2598 tratta degli atti di concorrenza sleale.
Il legislatore si occupa di disciplinare sia la concorrenza in generale, sia quella sleale. I limiti di carattere
generale prevedono che la concorrenza debba avvenire nel rispetto della legge e non deve ledere gli
interessi nazionali (limitazione di concorrenza di natura legale).
Oltre a questi limiti, possono esserci anche limiti pattizi o contrattuali, che devono rispettare i requisiti di
durata massima (5 anni) e di circoscrizione a una certa attività, oltre a essere dichiarati per iscritto.
Contrapposto alla limitazione della concorrenza, vi è l'obbligo a contrarre, che ricade sul monopolista o
sull'oligopolio ristretto. Questo obbligo vale anche per chi esercita funzioni pubbliche fondamentali, che
sono tenuti a contrarre a parità di condizioni.