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BREVETTAZIONE EUROPEA

Quando un soggetto desidera ottenere una copertura brevettuale a livello internazionale, può richiedere la

registrazione del brevetto presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). Questa procedura di "brevettazione

europea" consente di ottenere una tutela estesa a tutto il territorio europeo.

I diritti conferiti dal brevetto europeo decorrono dalla data di presentazione della domanda, per cui è

fondamentale indicare il giorno preciso e lo Stato in cui viene depositata la domanda (qualsiasi Stato

membro dell'EPO è ammesso). Nella domanda, il richiedente deve specificare se si tratta di un brevetto

italiano o europeo.

Nel caso di brevetto europeo, la domanda deve essere presentata sia in italiano che in inglese, oltre a una

descrizione dettagliata dell'invenzione e del suo possibile utilizzo.

Il brevetto europeo conferisce una protezione sull'intero territorio dell'Unione Europea. In alternativa, è

anche possibile presentare una domanda di brevetto per ciascun Paese individualmente.

È ammessa la modifica di una domanda, da europea a nazionale (italiana) o viceversa. Questa costituisce

una "domanda di modifica del brevetto".

In caso di sovrapposizione di tutele, ovvero quando esiste sia un brevetto italiano che uno europeo valido

in Italia, prevale il brevetto europeo (art. 59).

Nullità del brevetto

I principali motivi di nullità del brevetto sono:

1. Mancanza delle condizioni di brevettabilità (requisiti).

2. Descrizione non puntuale dell'invenzione nella domanda di brevettazione, tale da non consentirne

l'utilizzabilità.

3. Estensione della domanda di brevettazione oltre il normale contenuto della domanda.

4. Mancato diritto dell'intestatario di ottenere il brevetto, ad esempio in caso di successioni.

La dichiarazione di nullità di un brevetto ha l'effetto di privarlo della sua tutela, similmente all'ipotesi di

decadenza del brevetto.

L.9 | TIPI DI BREVETTO

Martedì 22 ottobre 2024

BREVETTI FONDATI SU ALTRI BREVETTI

Brevetti che si fondano su un altro brevetto presuppongono un altro brevetto.

Brevetti Incrementali: partono da un brevetto esistente e ne migliorano l'utilità, apportando

a. innovazioni e perfezionamenti. In questo caso, la logica è che se è lo stesso brevettatore a

brevettare in modo incrementale, non vi è particolare esigenza di tutela, essendo lo stesso

soggetto a detenere i diritti su entrambi i brevetti.

Brevetti Derivati: utilizzano il fondamento di un brevetto precedente per spostarsi su un'altra

b. utilità. Anche in questo caso, se è il medesimo brevettatore a depositare il brevetto derivato,

non sussiste la necessità di una tutela particolare, in quanto l'evoluzione è gestita dalla stessa

persona.

Questi due tipi di brevetti hanno in comune il fatto che l'idea brevettuale successiva si fonda sulla

precedente.

Perché un'azienda o un inventore dovrebbero scegliere di brevettare il passaggio successivo di

un'invenzione?

Per tutelare anche la fase successiva del proprio brevetto, impedendo ad altri di poter brevettare

l'incremento. In questo modo, l'evoluzione del brevetto può essere portata al limite, garantendo una

copertura complessiva di 40 anni (20 anni per il brevetto originale + 20 anni per il brevetto

incrementale/derivato).

Se un soggetto terzo dovesse brevettare l'incremento o la derivazione, l'inventore originale dovrebbe

essere comunque tutelato. In questi casi, l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, nel valutare i requisiti di

novità, industrialità e originalità, deve essere più severo nella sua analisi, poiché il nuovo brevetto si basa

su uno già esistente.

Le aziende possono talvolta richiedere che venga resa pubblica solo una parte della descrizione del

brevetto, mantenendo la segretezza industriale per un periodo limitato di tempo.

Es. Coca-Cola, che ha reso noti gli ingredienti ma non ha mai rivelato il procedimento di lavorazione.

Es. Il caso dell'aspirina: il principio attivo è stato volgarizzato ed è prodotto da numerose aziende

farmaceutiche, ma il metodo di produzione originale rimane di proprietà della Bayer.

L.9 | LA CONCORRENZA

Martedì 22 ottobre 2024

INTRODUZIONE

La disciplina della concorrenza è regolamentata all'interno del Codice Civile italiano. Essa si basa

sull'assunto teorico della concorrenza perfetta, in cui le aziende hanno la libertà di determinare i prezzi di

mercato.

In un ipotetico mondo di concorrenza perfetta, la disciplina sulla concorrenza non avrebbe ragione

d'essere. Tuttavia, nella realtà, le regole sulla concorrenza rappresentano norme di natura civilistica che

consentono agli operatori economici (le aziende) di operare sul mercato mantenendo un minimo di

correttezza.

Questa "correttezza" implica che gli operatori si comportino come se non fossero gli unici soggetti

presenti sul mercato, rispettando determinate regole.

La concorrenza può essere limitata secondo due principi generali:

1. Le limitazioni devono avere una durata massima determinata.

2. Le limitazioni non possono inibire ogni attività, ma devono riguardare solo una parte dell'attività.

Ad esempio, quando si vende un'azienda, il precedente proprietario non può ricominciare a svolgere la

stessa attività per un periodo di 5 anni.

La disciplina sulla concorrenza è contenuta negli articoli 2595 e seguenti del Codice Civile. In particolare,

l'articolo 2598 tratta degli atti di concorrenza sleale.

Il legislatore si occupa di disciplinare sia la concorrenza in generale, sia quella sleale. I limiti di carattere

generale prevedono che la concorrenza debba avvenire nel rispetto della legge e non deve ledere gli

interessi nazionali (limitazione di concorrenza di natura legale).

Oltre a questi limiti, possono esserci anche limiti pattizi o contrattuali, che devono rispettare i requisiti di

durata massima (5 anni) e di circoscrizione a una certa attività, oltre a essere dichiarati per iscritto.

Contrapposto alla limitazione della concorrenza, vi è l'obbligo a contrarre, che ricade sul monopolista o

sull'oligopolio ristretto. Questo obbligo vale anche per chi esercita funzioni pubbliche fondamentali, che

sono tenuti a contrarre a parità di condizioni.

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Caretta01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Postiglione Annalisa.