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ULTILIZZABILITÀ E UTILIZZO
Il sistema brevettuale si fonda su due principi fondamentali relativi all'utilizzo dell'invenzione: l'utilizzabilità
astratta e l’utilizzo concreto del brevetto.
Obiettivo: promuovere non solo l'innovazione, ma anche l’utilizzo e la sua effettiva circolazione nel
mercato.
➢ L’UTILIZZABILITÀ ASTRATTA
L'utilizzabilità astratta rappresenta un requisito preliminare che viene valutato dall'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi (UIBM) durante la fase di esame della domanda di brevetto.
L'UIBM verifica che l'invenzione sia concretamente realizzabile e suscettibile di applicazione industriale
presupposto essenziale per la concessione del brevetto.
→ ➢ L’UTILIZZO CONCRETO
Una volta ottenuto il brevetto, emerge l'esigenza dell'effettiva attuazione dell'invenzione. Il legislatore ha
previsto specifiche conseguenze giuridiche per incentivare l'utilizzo concreto dei brevetti e impedire
comportamenti opportunistici che potrebbero ostacolare la circolazione delle innovazioni.
In caso di mancata attuazione del brevetto, l'ordinamento prevede due rimedi.
Il primo è la possibilità per lo Stato di concedere una licenza obbligatoria a terzi che siano interessati e in
grado di attuare l'invenzione. Questa misura mira a garantire che invenzioni potenzialmente utili non
rimangano inutilizzate a causa dell'inerzia del titolare del brevetto.
Il secondo rimedio è la decadenza del brevetto. Questa sanzione rappresenta la conseguenza ultima della
prolungata mancata attuazione dell'invenzione, e comporta la perdita dei diritti di esclusiva garantiti dalla
protezione brevettuale.
Articolo 69 – ONERE DI ATTUAZIONE
Þ L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello
Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
L'onere di attuazione rappresenta un dovere giuridico specifico che impone al titolare del brevetto di
attuare concretamente l'invenzione brevettata.
Non costituisce un obbligo in senso stretto, non è prevista una multa, ma piuttosto un onere la cui
inosservanza comporta specifiche conseguenze giuridiche, come l’eventuale concessione di una licenza
obbligatoria a terzi.
L.8 | EVOLUZIONE ART.69
Mercoledì 16 ottobre 2024
EVOLUZIONE INTERPRETATIVA
o
La norma, nella sua formulazione letterale, richiede che l'attuazione avvenga nel territorio dello Stato.
Tuttavia, in alcuni casi, si riconosce che l'onere di attuazione possa essere assolto anche attraverso lo
sfruttamento dell'invenzione in altri Stati membri dell'Unione Europea.
Il riferimento alla produzione nazionale e alla compatibilità con gli interessi dello Stato è in realtà ormai
desueto, rendendo l'interpretazione attuale più flessibile.
In realtà, il legislatore è recentemente intervenuto sulla norma in varie occasioni (come durante il periodo
del lockdown per i brevetti farmaceutici, o con il riconoscimento del brevetto europeo), eppure non ha
eliminato questi riferimenti territoriali. (scelta politica)
La normale interpretazione comunque ha notevolmente attenuato il requisito della territorialità:
• Viene considerato sufficiente lo sfruttamento dell'invenzione nel paese dove è stata brevettata,
anche se diverso dall'Italia
• La “grave sproporzione” con gli interessi nazionali menzionata nella norma originaria viene oggi
interpretata in modo più sfumato in quanto si riconosce la difficoltà di definire precisamente i reali
bisogni del paese in un contesto economico internazionale
È importante sapere che c’è l’onere di attuazione, poi per correttezza bisognerebbe dire che questo onere
avrebbe anche un’obbligatorietà spaziale e una comunione di interessi rispetto allo stato dove viene
utilizzato.
Articolo 70 – LICENZA OBBLIGATORIA PER MANCATA ATTUAZIONE
Decorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, oppure quattro anni dalla data del deposito della
domanda di brevettazione, se l’inventore non ha dato attuazione all’invenzione, oppure lo ha fatto in modo
sproporzionato rispetto ai bisogni del paese, può essere data una licenza obbligatoria non esclusiva a
favore di chiunque ne faccia richiesta. Il non uso di questo genere non comporta un’automatica
decadenza del brevetto.
➢ Articolo 70bis
L'articolo 70-bis del c.p.i, modificato nel maggio 2021, disciplina la possibilità di imporre licenze
obbligatorie in caso di emergenze sanitarie, anche se il brevettatore intende utilizzare il brevetto.
In caso di stato di emergenza nazionale, motivato da ragioni sanitarie e comprovate difficoltà
nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici essenziali, possono essere concesse
licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente al miglioramento del
mercato interno, di brevetti rilevanti ai fini produttivi. Tali licenze hanno validità vincolata al perdurare del
periodo di emergenza, fino a un massimo di 12 mesi dalla concessione.