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ULTILIZZABILITÀ E UTILIZZO

Il sistema brevettuale si fonda su due principi fondamentali relativi all'utilizzo dell'invenzione: l'utilizzabilità

astratta e l’utilizzo concreto del brevetto.

Obiettivo: promuovere non solo l'innovazione, ma anche l’utilizzo e la sua effettiva circolazione nel

mercato.

➢ L’UTILIZZABILITÀ ASTRATTA

L'utilizzabilità astratta rappresenta un requisito preliminare che viene valutato dall'Ufficio Italiano Brevetti e

Marchi (UIBM) durante la fase di esame della domanda di brevetto.

L'UIBM verifica che l'invenzione sia concretamente realizzabile e suscettibile di applicazione industriale

presupposto essenziale per la concessione del brevetto.

→ ➢ L’UTILIZZO CONCRETO

Una volta ottenuto il brevetto, emerge l'esigenza dell'effettiva attuazione dell'invenzione. Il legislatore ha

previsto specifiche conseguenze giuridiche per incentivare l'utilizzo concreto dei brevetti e impedire

comportamenti opportunistici che potrebbero ostacolare la circolazione delle innovazioni.

In caso di mancata attuazione del brevetto, l'ordinamento prevede due rimedi.

Il primo è la possibilità per lo Stato di concedere una licenza obbligatoria a terzi che siano interessati e in

grado di attuare l'invenzione. Questa misura mira a garantire che invenzioni potenzialmente utili non

rimangano inutilizzate a causa dell'inerzia del titolare del brevetto.

Il secondo rimedio è la decadenza del brevetto. Questa sanzione rappresenta la conseguenza ultima della

prolungata mancata attuazione dell'invenzione, e comporta la perdita dei diritti di esclusiva garantiti dalla

protezione brevettuale.

Articolo 69 – ONERE DI ATTUAZIONE

Þ L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello

Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

L'onere di attuazione rappresenta un dovere giuridico specifico che impone al titolare del brevetto di

attuare concretamente l'invenzione brevettata.

Non costituisce un obbligo in senso stretto, non è prevista una multa, ma piuttosto un onere la cui

inosservanza comporta specifiche conseguenze giuridiche, come l’eventuale concessione di una licenza

obbligatoria a terzi.

L.8 | EVOLUZIONE ART.69

Mercoledì 16 ottobre 2024

EVOLUZIONE INTERPRETATIVA

o

La norma, nella sua formulazione letterale, richiede che l'attuazione avvenga nel territorio dello Stato.

Tuttavia, in alcuni casi, si riconosce che l'onere di attuazione possa essere assolto anche attraverso lo

sfruttamento dell'invenzione in altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il riferimento alla produzione nazionale e alla compatibilità con gli interessi dello Stato è in realtà ormai

desueto, rendendo l'interpretazione attuale più flessibile.

In realtà, il legislatore è recentemente intervenuto sulla norma in varie occasioni (come durante il periodo

del lockdown per i brevetti farmaceutici, o con il riconoscimento del brevetto europeo), eppure non ha

eliminato questi riferimenti territoriali. (scelta politica)

La normale interpretazione comunque ha notevolmente attenuato il requisito della territorialità:

• Viene considerato sufficiente lo sfruttamento dell'invenzione nel paese dove è stata brevettata,

anche se diverso dall'Italia

• La “grave sproporzione” con gli interessi nazionali menzionata nella norma originaria viene oggi

interpretata in modo più sfumato in quanto si riconosce la difficoltà di definire precisamente i reali

bisogni del paese in un contesto economico internazionale

È importante sapere che c’è l’onere di attuazione, poi per correttezza bisognerebbe dire che questo onere

avrebbe anche un’obbligatorietà spaziale e una comunione di interessi rispetto allo stato dove viene

utilizzato.

Articolo 70 – LICENZA OBBLIGATORIA PER MANCATA ATTUAZIONE

Decorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, oppure quattro anni dalla data del deposito della

domanda di brevettazione, se l’inventore non ha dato attuazione all’invenzione, oppure lo ha fatto in modo

sproporzionato rispetto ai bisogni del paese, può essere data una licenza obbligatoria non esclusiva a

favore di chiunque ne faccia richiesta. Il non uso di questo genere non comporta un’automatica

decadenza del brevetto.

➢ Articolo 70bis

L'articolo 70-bis del c.p.i, modificato nel maggio 2021, disciplina la possibilità di imporre licenze

obbligatorie in caso di emergenze sanitarie, anche se il brevettatore intende utilizzare il brevetto.

In caso di stato di emergenza nazionale, motivato da ragioni sanitarie e comprovate difficoltà

nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici essenziali, possono essere concesse

licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente al miglioramento del

mercato interno, di brevetti rilevanti ai fini produttivi. Tali licenze hanno validità vincolata al perdurare del

periodo di emergenza, fino a un massimo di 12 mesi dalla concessione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Caretta01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Postiglione Annalisa.