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DISTINZIONE DI TITOLARITÀ
Occorre distinguere i diritti tra quelli che nascono in capo all’inventore per il solo fatto dell’invenzione
(riconoscimento morale) e quelli che nascono dal rilascio del brevetto (contenuto patrimoniale)
➢ Articolo 62 - DIRITTO MORALE
Il diritto morale consiste nel diritto di essere riconosciuto come autore dell’invenzione, nasce
automaticamente con l'invenzione stessa, indipendentemente dal rilascio del brevetto, ed è caratterizzato
da due attributi fondamentali: l'inalienabilità e l'intrasferibilità.
L’articolo esplicita “può essere fatto valere” perché il fatto che esso non sia trasferibile e quindi si ha il
diritto ad essere riconosciuto autore non toglie la possibilità di non voler esercitare il diritto. Questo non
vuol dire che può esercitare il diritto qualcun altro al posto mio
Es. ho scritto una canzone ma non la pubblico, la tengo nel cassetto.
Dopo e solo dopo la morte dell’inventore, il diritto di essere riconosciuto autore può essere fatto valere dal
coniuge e dai discendenti, in loro mancanza o dopo la loro morte dagli ascendenti e dai parenti fino al
quarto grado.
È importante notare che l'intrasferibilità riguarda il diritto in sé, non la sua gestione; quindi, anche i
discendenti avranno un uso esclusivo.
➢ Articolo 63 – DIRITTI PATRIMONIALI
I diritti patrimoniali rappresentano invece l'aspetto economico del brevetto e nascono con la registrazione
dell'invenzione. A differenza del diritto morale, questi diritti sono pienamente alienabili e trasmissibili.
Þ I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono
alienabili e trasmissibili.
Il diritto al brevetto spetta inizialmente all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa, ma può essere
oggetto di diverse forme di trasferimento.
Þ Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi
causa.
Per esempio, l'inventore può vendere i diritti di sfruttamento economico a un'impresa, mantenendo
comunque il diritto morale di paternità dell'invenzione.
Essendo il diritto patrimoniale trasferibile, significa che posso trasferirlo ad altri che sono terzi e la
trasmissibilità dei diritti patrimoniali può avvenire sia a titolo definitivo che provvisorio.
Es. caso di cessione temporanea: se la scadenza del contratto è inferiore alla durata del brevetto (che è di
20 anni non rinnovabili), si applica la normale disciplina successoria. Gli eredi possono quindi subentrare
nei diritti di sfruttamento economico alla scadenza del contratto temporaneo, con la facoltà di gestire il
brevetto direttamente o di cederlo a terzi per il periodo residuo di validità.
Tuttavia, in caso di cessione definitiva, gli eredi, pur potendo continuare a difendere il diritto morale
dell'inventore, non avranno alcun diritto sullo sfruttamento economico del brevetto.
L.7 | DIRITTI NASCENTI DALL’INVENZIONE
Martedì 15 ottobre 2024
Ipotesi: un brevetto con una durata residua di 19 anni che l'inventore ha concesso in licenza a una società
per un periodo di 10 anni. Nel caso in cui l'inventore deceda durante questo periodo, i suoi eredi ereditano
i diritti patrimoniali sul brevetto secondo la disciplina successoria ordinaria. Al termine dei 10 anni di
licenza, gli eredi avranno piena facoltà decisionale sul destino del brevetto per i restanti 9 anni di validità.
Potranno quindi scegliere se gestire direttamente lo sfruttamento economico dell'invenzione, rinnovare la
licenza con la società precedente o concederla a terzi.
ALTRI DIRITTI NASCENTI DALL’INVENZIONE
Oggi l'attività inventiva viene svolta prevalentemente da operatori professionali che lavorano in gruppo,
non autosufficienti sul piano finanziario. A volte infatti sono finanziati (e quindi dipendenti, in senso
giuridico) da enti interessati alla ricerca in vista dall'utilizzazione dei suoi risultati nell'impresa, altre volte i
gruppi lavorano in funzione di contratti stipulati con terzi.
➢ Articolo 64 – INVENZIONI DEI DIPENDENTI
L’articolo disciplina il regime giuridico delle invenzioni realizzate dai dipendenti, regolamentando
l'attribuzione dei diritti patrimoniali e morali in base alla natura del rapporto di lavoro e alle mansioni
specifiche del dipendente. Si delineano tre diverse fattispecie:
( Invenzione di servizio
E Invenzione d’azienda
F Invenzione casuale
➢ INVENZIONE DI SERVIZIO
Þ Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un
rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del
rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di
lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
Nel caso in cui l'invenzione industriale sia realizzata nell'esecuzione di un contratto di lavoro dove l'attività
inventiva è esplicitamente prevista e retribuita, i diritti di sfruttamento economico appartengono al datore
di lavoro. Questa disposizione tutela gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati dall'impresa.
Al dipendente/inventore rimane il diritto morale di essere riconosciuto come autore dell'invenzione, diritto
che per sua natura è intrasferibile.
Questa fattispecie si applica tipicamente nei centri di ricerca, nelle aziende farmaceutiche o nelle case
automobilistiche dove i dipendenti sono assunti specificatamente per svolgere attività di ricerca e
sviluppo.