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Appunti lezione - 6 - Diritto industriale Pag. 1
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DISTINZIONE DI TITOLARITÀ

Occorre distinguere i diritti tra quelli che nascono in capo all’inventore per il solo fatto dell’invenzione

(riconoscimento morale) e quelli che nascono dal rilascio del brevetto (contenuto patrimoniale)

➢ Articolo 62 - DIRITTO MORALE

Il diritto morale consiste nel diritto di essere riconosciuto come autore dell’invenzione, nasce

automaticamente con l'invenzione stessa, indipendentemente dal rilascio del brevetto, ed è caratterizzato

da due attributi fondamentali: l'inalienabilità e l'intrasferibilità.

L’articolo esplicita “può essere fatto valere” perché il fatto che esso non sia trasferibile e quindi si ha il

diritto ad essere riconosciuto autore non toglie la possibilità di non voler esercitare il diritto. Questo non

vuol dire che può esercitare il diritto qualcun altro al posto mio

Es. ho scritto una canzone ma non la pubblico, la tengo nel cassetto.

Dopo e solo dopo la morte dell’inventore, il diritto di essere riconosciuto autore può essere fatto valere dal

coniuge e dai discendenti, in loro mancanza o dopo la loro morte dagli ascendenti e dai parenti fino al

quarto grado.

È importante notare che l'intrasferibilità riguarda il diritto in sé, non la sua gestione; quindi, anche i

discendenti avranno un uso esclusivo.

➢ Articolo 63 – DIRITTI PATRIMONIALI

I diritti patrimoniali rappresentano invece l'aspetto economico del brevetto e nascono con la registrazione

dell'invenzione. A differenza del diritto morale, questi diritti sono pienamente alienabili e trasmissibili.

Þ I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono

alienabili e trasmissibili.

Il diritto al brevetto spetta inizialmente all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa, ma può essere

oggetto di diverse forme di trasferimento.

Þ Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi

causa.

Per esempio, l'inventore può vendere i diritti di sfruttamento economico a un'impresa, mantenendo

comunque il diritto morale di paternità dell'invenzione.

Essendo il diritto patrimoniale trasferibile, significa che posso trasferirlo ad altri che sono terzi e la

trasmissibilità dei diritti patrimoniali può avvenire sia a titolo definitivo che provvisorio.

Es. caso di cessione temporanea: se la scadenza del contratto è inferiore alla durata del brevetto (che è di

20 anni non rinnovabili), si applica la normale disciplina successoria. Gli eredi possono quindi subentrare

nei diritti di sfruttamento economico alla scadenza del contratto temporaneo, con la facoltà di gestire il

brevetto direttamente o di cederlo a terzi per il periodo residuo di validità.

Tuttavia, in caso di cessione definitiva, gli eredi, pur potendo continuare a difendere il diritto morale

dell'inventore, non avranno alcun diritto sullo sfruttamento economico del brevetto.

L.7 | DIRITTI NASCENTI DALL’INVENZIONE

Martedì 15 ottobre 2024

Ipotesi: un brevetto con una durata residua di 19 anni che l'inventore ha concesso in licenza a una società

per un periodo di 10 anni. Nel caso in cui l'inventore deceda durante questo periodo, i suoi eredi ereditano

i diritti patrimoniali sul brevetto secondo la disciplina successoria ordinaria. Al termine dei 10 anni di

licenza, gli eredi avranno piena facoltà decisionale sul destino del brevetto per i restanti 9 anni di validità.

Potranno quindi scegliere se gestire direttamente lo sfruttamento economico dell'invenzione, rinnovare la

licenza con la società precedente o concederla a terzi.

ALTRI DIRITTI NASCENTI DALL’INVENZIONE

Oggi l'attività inventiva viene svolta prevalentemente da operatori professionali che lavorano in gruppo,

non autosufficienti sul piano finanziario. A volte infatti sono finanziati (e quindi dipendenti, in senso

giuridico) da enti interessati alla ricerca in vista dall'utilizzazione dei suoi risultati nell'impresa, altre volte i

gruppi lavorano in funzione di contratti stipulati con terzi.

➢ Articolo 64 – INVENZIONI DEI DIPENDENTI

L’articolo disciplina il regime giuridico delle invenzioni realizzate dai dipendenti, regolamentando

l'attribuzione dei diritti patrimoniali e morali in base alla natura del rapporto di lavoro e alle mansioni

specifiche del dipendente. Si delineano tre diverse fattispecie:

( Invenzione di servizio

E Invenzione d’azienda

F Invenzione casuale

➢ INVENZIONE DI SERVIZIO

Þ Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un

rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del

rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di

lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Nel caso in cui l'invenzione industriale sia realizzata nell'esecuzione di un contratto di lavoro dove l'attività

inventiva è esplicitamente prevista e retribuita, i diritti di sfruttamento economico appartengono al datore

di lavoro. Questa disposizione tutela gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati dall'impresa.

Al dipendente/inventore rimane il diritto morale di essere riconosciuto come autore dell'invenzione, diritto

che per sua natura è intrasferibile.

Questa fattispecie si applica tipicamente nei centri di ricerca, nelle aziende farmaceutiche o nelle case

automobilistiche dove i dipendenti sono assunti specificatamente per svolgere attività di ricerca e

sviluppo.

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Caretta01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Postiglione Annalisa.