Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 5
Appunti lezione - 10 - Diritto industriale Pag. 1
1 su 5
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LA DENIGRAZIONE

Iniziamo considerando il concetto di diffusione di notizie e apprezzamenti che possono generare

denigrazione,

discredito. Questo tipo di azione ricade nella fattispecie della che si manifesta quando

vengono diffuse informazioni o opinioni negative sui prodotti o sulle attività di un concorrente,

danneggiandone la reputazione. La denigrazione ha l’effetto di minare la fiducia e il prestigio di cui

un’azienda o i suoi prodotti godono sul mercato, causando quindi una perdita di credibilità e reputazione.

Affinché questi apprezzamenti siano qualificati come denigratori, devono essere portati a conoscenza di

un numero significativo di persone, non solo di uno o due individui. In ambito giurisprudenziale, si è

stabilito che queste comunicazioni devono raggiungere un numero indeterminato o, comunque, una

pluralità di soggetti, al fine di generare un impatto effettivo sul mercato.

Ad esempio, in seguito a uno scandalo legato a Chiara Ferragni, non solo la sua immagine personale è

stata compromessa, ma anche l’azienda con cui collabora ha subito un impatto. La situazione può aver

lasciato una traccia tale che, al momento di acquistare il pandoro quest’anno, i consumatori potrebbero

ricordare l’accaduto e decidere di evitare il prodotto, causando una perdita di mercato per l’azienda.

IL DISCREDITO

Il "discredito" è quindi la perdita della buona reputazione e fiducia di cui una impresa o i suoi prodotti

godono sul mercato, ed è essenziale proteggerlo e tutelarlo per il valore e la competitività di un’impresa.

Nel caso in cui queste notizie o apprezzamenti colpiscano negativamente la reputazione dei prodotti o

delle attività di un’azienda, si parla sempre di contenuti a carattere negativo. Per qualificarsi come

denigrazione, però, non solo il contenuto deve essere negativo e diffuso intenzionalmente, ma deve anche

essere sufficientemente grave e credibile da produrre un impatto reale sul mercato. Questo parlare male

deve essere sufficientemente grave e attendibile da dar luogo a un effetto screditante sul mercato.

In ambito giudiziario, dimostrare l’effetto screditante di queste affermazioni è importante: se non si prova

che hanno realmente avuto un impatto negativo sul mercato, il giudice può decidere di non riconoscere la

richiesta di tutela.

Tuttavia, l’effetto negativo può riguardare non solo clienti e fornitori, ma anche i finanziatori, il che risulta

ancor più rilevante.

ESEMPIO: Se venisse diffusa una notizia secondo cui i miei giocattoli sono prodotti con materiali non

idonei, i finanziatori potrebbero interrompere le collaborazioni o, per timore di insolvenza, richiedere

l'immediato rimborso dei prestiti concessi. Similmente, i fornitori potrebbero interrompere le forniture di

materie prime o merci a causa di pagamenti ritardati, aggravando ulteriormente la difficoltà dell’azienda.

OGGETTO DELLA DENIGRAZIONE

Passiamo ora a definire l'oggetto della denigrazione. Affinché un comportamento possa essere

considerato illecito, deve rispettare alcuni requisiti specifici stabiliti dalla normativa. In particolare, le notizie

rilievo concorrenziale (anche per avere valore legale),

e gli apprezzamenti negativi devono avere un

ossia devono incidere effettivamente sulla concorrenza tra aziende; questo aspetto è fondamentale e non

è facile da dimostrare. Inoltre, tali azioni devono causare un danno concreto.

La denigrazione può riferirsi in modo specifico a un singolo prodotto dell’azienda o all’attività aziendale nel

suo complesso. La normativa parla di denigrazione riferita a “prodotti” e “attività”, ma la giurisprudenza

ha chiarito che questa interpretazione non deve essere restrittiva: anche notizie o apprezzamenti negativi

su aspetti più ampi o situazioni collegate all’azienda possono costituire denigrazione. Pertanto, un’azienda

può richiedere tutela legale non solo per il danno diretto a un prodotto o alla propria attività principale, ma

anche per altre situazioni aziendali danneggiate da azioni denigratorie.

Quali situazioni, oltre ai prodotti e alle attività principali, possono incidere sul mercato e causare danno?

Ad esempio, notizie su un cambio di amministratore, l'acquisizione da parte di una società straniera,

accuse di sfruttamento dei dipendenti o difficoltà finanziarie e rischio di dissesto dell'impresa stessa.

Anche informazioni sulla disorganizzazione interna dell’azienda o su una fase di stallo dell’attività (come il

calo delle vendite) possono scoraggiare la clientela e costituire atti denigratori. Questi elementi, pur non

riguardando direttamente i prodotti o i servizi offerti, possono avere un impatto rilevante sulla percezione

del mercato e, di conseguenza, sulla reputazione e competitività dell’azienda.

VERIDICITA’ O FALSITA’ DELLE NOTIZIE SCREDITANTI

Quali caratteristiche devono avere le notizie screditanti per costituire denigrazione? È necessario che siano

sempre false per causare un danno, o possono essere anche vere? La questione è complessa: la

normativa non stabilisce che il carattere illecito delle notizie sia automaticamente legato alla loro falsità.

Una notizia screditante, infatti, non è necessariamente lecita solo perché vera.

veritatis"

Il principio dell'"exceptio viene spesso discusso in giurisprudenza e si riferisce alla possibilità

che anche una notizia vera possa avere un effetto denigratorio e, quindi, essere considerata illecita. In altre

parole, se una comunicazione, anche se veritiera, viene diffusa in modo tale da causare un danno alla

reputazione o all’attività di un concorrente, essa può comunque essere qualificata come denigratoria. Ad

esempio, affermare pubblicamente che un prodotto è fabbricato con materiali non idonei può risultare

illecito anche se corrisponde a verità, qualora venga diffuso con l’intento di screditare e danneggiare la

competitività dell’azienda.

Di conseguenza, la legittimità delle notizie screditanti non dipende solo dalla loro veridicità, ma anche dal

contesto, dall’intenzione e dall’impatto che esse generano sul mercato. Anche informazioni vere, se

divulgate con scopo denigratorio, possono essere considerate illecite.

Come può avvenire un caso di denigrazione? Immagina che un concorrente affermi che un prodotto è mal

fatto e che i materiali utilizzati non siano idonei, diffondendo queste informazioni sul mercato. Se l’azienda

colpita decide di intraprendere un’azione legale, chiedendo tutela per il suo prodotto, la questione si

complica. Supponiamo che, a seguito di un'analisi, si scopra che i materiali utilizzati sono effettivamente

non idonei. Cosa succede in questo caso?

La legge non fornisce risposte chiare, ma la giurisprudenza ha sviluppato nel tempo un orientamento

preciso. In particolare, si è arrivati alla conclusione che, nell'ambito della disciplina sulla concorrenza

è ammissibile la diffusione di notizie e apprezzamenti veri. Quello che risulta illecito è la

sleale,

diffusione di informazioni false. Questo principio è stato stabilito dai tribunali, che hanno riconosciuto

l’importanza di tutelare la reputazione delle aziende. Dunque, se un concorrente diffonde notizie veritiere,

non si giustifica una sanzione nei suoi confronti, poiché non è punibile chi dice la verità.

Tuttavia, la diffusione di notizie vere deve avvenire in modo non tendenzioso e obiettivo, evitando di

eccedere nella comunicazione rispetto alle informazioni necessarie per il pubblico. La distinzione tra una

comunicazione legittima e una maliziosa può risultare sottile. È qui che entrano in gioco le valutazioni

soggettive di avvocati e giudici, che devono decidere se le affermazioni siano state presentate in modo

obiettivo, senza intenti denigratori.

In sintesi, la chiave per evitare sanzioni è garantire che le informazioni siano diffuse con correttezza e

trasparenza, rispettando il principio della verità senza scopi ulteriori di denigrazione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Caretta01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Postiglione Annalisa.